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Decisione

15.2013.43

Tardività. Notificazione di raccomandata non ritirata a debitore che doveva aspettarsi la notifica

29 luglio 2013Italiano8 min

15.2013.43

Source ti.ch

PI 6PI 6PI 6PI 6

Incarto n.

Fatti

15.2013.43

Lugano

29 luglio 2013

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Jaques

ed Epiney-Colombo

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 11 aprile 2013 di

1. RI 1

Considerandi

2.

RI 2

contro

l’operato

dell’CO 1 e meglio contro gli elenchi oneri riferiti a diversi fondi e datati 6

marzo 2013 nell’ambito delle esecuzioni promosse contro

__________, già in __________

procedure interessanti quali

creditori

1.

PI 1

rappr. dall’RA 1

2.

PI 2

3.

PI 3

rappr. dall’RA 2

4.

PI 4

rappr. dal RA 3

5.

PI 5

6.

PI 6

7.

PI 7

8.

PI 8

6, 7, 8 patrocinati dall’ PA 1

Viste le osservazioni:

– 18 aprile 2013 di PI 6, __________;

– 25 aprile 2013 di PI 4, __________;

– 26 aprile 2013 di PI 3__________;

– 30 aprile 2013 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito di varie

procedure esecutive promosse contro __________, il 18 gennaio 2013 l’CO 1 ha

pubblicato l’avviso d’incanto riferito a diversi fondi già di proprietà

dell’escussa, nel frattempo deceduta (il __________ __________ __________);

che le esecuzioni iniziate

contro __________ prima del suo decesso sono continuate contro la sua eredità

giusta l’art. 59 cpv. 2 LEF;

che il 6 marzo 2013 l’CO 1

ha trasmesso alle parti gli elenchi oneri di stessa data e riferiti alle varie particelle

di proprietà dei ricorrenti;

che dalle indicazioni

della posta (track & trace) risulta che gli elenchi oneri sono stati recapitati

a RI 2 il 15 marzo 2013;

che RI 1 non ha ritirato

l’invio postale trasmessole dall’Ufficio e contenente gli elenchi oneri, che

pertanto è ritornato allo stesso Ufficio (cfr. track & trace), il quale il

18.

marzo 2013 ha proceduto a ritrasmettere l’invio all’insorgente per posta

semplice;

che con ricorso 11 aprile

2013.

RI 1 e RI 2 hanno contestato gli elenchi oneri e hanno chiesto il

differimento degli incanti;

che a mente degli

insorgenti il credito di cui alla cartella ipotecaria di fr. 80'000.00 gravante

in 3° grado la particella n. __________ RFD di __________ sarebbe stato saldato

il 13 dicembre 2008 con il pagamento di fr. 275'000.00 conformemente alla

convenzione del 28 novembre 2008 intervenuta con il PI 4 (n. 2 p. 4 e punto

aggiuntivo alla stessa convenzione), convenzione che del resto riguarderebbe

anche tutte le altre cartelle ipotecarie in possesso del PI 4 e gravanti i

fondi di proprietà degli insorgenti;

che per l’art. 966 CO

pertanto la cartella ipotecaria sarebbe ora di proprietà degli stessi debitori;

che a mente dei ricorrenti

negli elenchi oneri i crediti di PI 4 sarebbero iscritti per importi globali

comprensivi di capitale, interessi e spese, rendendo impossibile valutare il

rispetto degli art. 791 cpv. 1 e 2 CC e 818 cpv. 2 e 3 CC;

che per questo motivo

negli elenchi oneri devono essere elencati tutti gli interessi separatamente;

che RI 1 e RI 2

argomentano che gli interessi iscritti a favore di PI 3 di fr. 117'951.47 sulla

part. __________ RFD di __________ e di fr. 39'333.67 rispettivamente di fr.

33'514.47 sulla part. n. __________ di __________ non rispetterebbero quanto

stabilito agli art. 791 cpv. 1 e 2, 818 cpv. 2 e 3 CC: gli insorgenti chiedono

pertanto che gli importi iscritti vengano ridotti a quanto consentito dalla

legge;

che l’importo di fr.

137'326.50 iscritto a favore della PI 6, dello PI 8 e dell’avv. PA 1 sarebbe

eccessivo;

che avendo pagato fr.

35'000.00 il 31.12.2008, l’importo capitale dovuto era di fr. 87'000.00, motivo

per il quale dovrebbero essere ricalcolati gli interessi, essendo

ingiustificato il riconoscimento ai creditori di un tasso di interesse annuale

del 13%;

che con osservazioni 25

aprile 2013, 26 aprile 2013 e 30 aprile 2013 PI 4, PI 3 e l’CO 1 chiedono che

il ricorso venga respinto, adducendo motivazioni, che se del caso, saranno

riprese in seguito;

che con osservazioni 18

aprile 2013 PI 6, PI 1 e avv. PA 1 evidenziano che l’importo insinuato il 4

febbraio 2013 considera l’avvenuto versamento di fr. 35'000.00 e gli interessi

al 5% sull’intero credito dal 1° gennaio 1998 al 7 gennaio 2009, data di

pagamento dell’importo di fr. 35'000.00, e gli interessi al 5% dall’8 gennaio

2009.

al 17 maggio 2013 sull’importo residuo;

che gli osservanti

chiedono che nell’elenco oneri venga indicato almeno l’importo complessivo di

cui all’insinuazione di credito;

che

ex art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere

presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del

provvedimento;

che come emerge dal

tracciamento degli invii postali della posta svizzera prodotto dall’Ufficio, RI

2.

ha ritirato il 15 marzo 2013 l’invio raccomandato contenente gli elenchi

oneri;

che l’avviso di ritiro

della raccomandata contenente gli elenchi oneri impugnati è stato depositato

nella casetta postale di RI 1 il 7 marzo 2013 (cfr. “Tracciamento degli invii”

15.

aprile 2013);

che a fronte di un invio

postale raccomandato non ritirato, la notificazione è reputata effettuata il

settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il

destinatario dovesse aspettarselo (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio

dell’art. 31 LEF; Nordmann, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 8 ad art. 34);

che all’escussa RI 1 è

perfettamente nota l’esistenza delle varie procedure esecutive e lo stadio in

cui le stesse sono giunte, avendo anche interposto in data 28 gennaio 2013

ricorso a questa Camera contro l’avviso d’incanto del 18 gennaio 2013 (inc. n.

15.2013.18);

che per questo motivo essa

doveva senz’altro aspettarsi la notifica degli elenchi oneri da parte dell’CO 1;

che quindi, siccome la

raccomandata non è stata ritirata, la notificazione è da considerare avvenuta

il settimo giorno successivo alla data del deposito dell’avviso di ritiro nella

sua cassetta postale, ovvero giovedì 14 marzo 2013;

che pertanto il termine di

dieci giorni di RI 1 per proporre reclamo veniva a scadenza domenica 24 marzo

2013.

e quindi protratto al primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC)

ossia a lunedì 25 marzo 2013;

che anche il termine di dieci

giorni a disposizione di RI 2 veniva a scadenza lunedì 25 marzo 2013;

che l'art. 56 n. 2 LEF,

per quanto qui d'interesse, esclude che si proceda ad atti esecutivi sette

giorni prima e sette giorni dopo Pasqua (quindi per il 2013 tra il 24 marzo e

il 7 aprile compresi);

che l’art. 63 LEF

stabilisce che le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei

termini, ritenuto che il temine a diposizione del debitore, del creditore o di

terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al

terzo giorno dopo la fine delle medesime e che nel computo del termine di tre

giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni

ufficialmente riconosciuti come festivi;

che, nella fattispecie, il

termine utile di RI 1 e di RI 2 per presentare ricorso avverso gli elenchi

oneri, venuto a scadenza il 25 marzo 2013, è stato prorogato, in virtù

dell’art. 63 LEF, al terzo giorno dopo la fine delle ferie pasquali, ovvero al 10

aprile 2013;

che pertanto il ricorso

dell’11 aprile 2013 risulta tardivo, per cui esso va dichiarato inammissibile;

che con le osservazioni PI

6hanno rilevato che la loro insinuazione di credito considera l’avvenuto

versamento di fr. 35'000.00 e gli interessi al 5% sull’intero credito dal 1°

gennaio 1998 al 7 gennaio 2009, data di pagamento dell’importo di fr.

35'000.00, e gli interessi al 5% dall’8 gennaio 2009 al 17 maggio 2013

sull’importo residuo;

che pertanto per gli

osservanti negli elenchi oneri deve essere indicato almeno l’importo

complessivo di cui all’insinuazione di credito (comprensivo delle spese

esecutive);

che è di tutta evidenza

che, a prescindere dalla tardività del gravame, si terrà conto di questa

acquiescenza dei creditori, ordinando una corrispondente rettifica dall’elenco

oneri nei termini meglio indicati nel dispositivo di questa sentenza;

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 31, 56, 63 LEF; 142 cpv. 3 CPC; 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile

per tardività.

2. È ordinato

d’ufficio all’CO 1 di rettificare l’importo dei crediti a favore di PI 6, PI 1

e avv. PA 1 indicato alla voce “pignoramenti” dell’elenco oneri riferito alla

part. n. __________ RFD di __________ e dell’elenco oneri riferito alla part.

n. __________ RFD di __________, limitandolo all’importo da essi insinuato,

oltre le spese esecutive:

Capitale fr. 43'452.10.

Interessi

al 5% dal 01.01.1998 al 07.01.2009 fr. 43'214.05

su

fr. 78'452.10

Interessi

al 5% dal 08.01.2009 al 17.05.2013

su

fr. 43'452.10 fr. 9'469.00

Spese

esecutive fr. ....

3. Non si prelevano

spese, né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.