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Decisione

15.2013.45

Differimento dell’incanto a seguito di contestazione dell’elenco oneri

26 maggio 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno

immobiliare n. __________ promossa da PI 2 contro PI 1, il 15 febbraio 2013 l’CE 1 ha trasmesso alle parti l’elenco oneri

riferito alla particella n. __________ __________, indicando, per quanto di rilevanza nella fattispecie, alla voce ipoteche convenzionali

sub 3 e 4, l’importo di complessivi fr. 2'888'340.00 quali crediti garantiti da

pegno a favore della PI 2 e l’importo di complessivi fr. 1'191'175.00 quali

crediti garantiti da pegno a favore dell’arch. PI 3.

B. Con

ricorso 28 febbraio 2013 RI 1, iscritto nell’elenco oneri quale creditore

garantito da due cartelle ipotecarie di terzo grado, aveva chiesto a questa

Camera una riduzione degli importi iscritti nell’elenco oneri a favore della PI

2 e dell’arch. PI 3.

C. Con

pronunciato 12 aprile 2013 (inc. n. 15.2013.32) questa Camera, in parziale

accoglimento del ricorso, ha ridotto l’importo complessivo iscritto a favore

della PI 2 e garantito dal diritto di pegno a fr. 2'789'840.00 e quello dell’arch. PI 3 a fr. 1'056'967.55.

D. Con

provvedimento 5 aprile 2013 l’CO 1, dopo aver preso atto che RI 1 quale atto

preliminare ad un’azione di contestazione dell’elenco oneri ha presentato il 25

marzo 2013 un’istanza di conciliazione obbligatoria nei confronti sia della PI

2 sia dell’arch. PI 3, ha annullato l’incanto della part. n. __________ RFD di __________,

previsto per il 25 aprile 2013, decidendo di differirlo fino a definizione

delle liti.

E. Con

ricorso 17 aprile 2013 RI 1 ha chiesto di annullare il provvedimento 5 aprile

2013 dell’CO 1 e di ordinare all’Ufficio di fissare una nuova data per

l’incanto della part. n. __________ RFD di __________.

Il

ricorrente argomenta che nelle procedure promosse contro la PI 2 e l’arch. PI 3

egli chiede sostanzialmente, rispetto a quanto richiesto con il ricorso 28

febbraio 2013, una ulteriore riduzione dei crediti ammessi nell’elenco oneri e

ritenuti coperti dalle cartelle ipotecarie. Come emergerebbe dall’elenco oneri,

nemmeno un franco dei crediti ipotecari coinvolti nelle dispute giudiziarie

sarà assegnato all’aggiudicatario. Queste liti avranno quindi quale unico

effetto quello di modificare semmai la ripartizione del provento dell’incanto tra

i creditori ipotecari. L’esito delle liti pendenti presso la Pretura di __________

non potrebbe pertanto influire sul prezzo di aggiudicazione o ledere altri

interessi legittimi.

F. Con

osservazioni 2 maggio 2013 la PI 2 ha chiesto che il ricorso venga accolto.

G. Delle

osservazioni 2 maggio 2013 dell’arch. PI 3 e 3 maggio 2013 dell’CO 1, con cui

chiedono che il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario ai fini

del giudizio, nei prossimi considerandi.

Considerato

Considerandi

1.

Se

un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato l’incanto deve essere

differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa

influirebbe sul prezzo di aggiudicazione o che procedendo all’incanto si

pregiudicherebbero altri interessi legittimi (cfr. art. 141 cpv. 1 LEF). In

altri termini la contestazione su una pretesa iscritta nell’elenco oneri non

impedisce da sola la tenuta dell’incanto, ma l’ufficio, e su ricorso l’autorità

di vigilanza (cfr. DTF 84 III 89), deve valutare in base all’oggetto della

contestazione se l’esito della stessa ha effetti sul prezzo di aggiudicazione

(e quindi sul risultato dell’incanto) rispettivamente se il mancato differimento

dell’incanto comporti il rischio di pregiudicare legittimi interessi (cfr. DTF

111.

III 29). Soltanto se si verifica una delle due ipotesi indicate nell’art.

141.

cpv. 1 LEF si giustifica il differimento della vendita. Siccome per la

fissazione del prezzo minimo di aggiudicazione è determinante il cosiddetto

principio di copertura (“Deckungsprinzip”), secondo cui può esservi

aggiudicazione soltanto se l’offerta eccede l’importo dei crediti garantiti da

pegno poziori a quello del creditore procedente (cfr. art. 126 LEF), la prima

ipotesi si realizza in particolare quando oggetto di contestazione sono pretese

garantite da pegno immobiliare, che precedono quelle del creditore procedente,

atteso che tali contestazioni influiscono sul piede d’asta fissato in base ai

combinati art. 142a e 126 LEF (cfr. Feuz,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 7

ad art. 141; Rutz/Roth, Basler

Kommentar zum SchKG, n. 15 ad art. 126). La giurisprudenza federale ha invece

ritenuto ininfluenti sul prezzo minimo di aggiudicazione contestazioni

riguardanti la pretesa del creditore pignoratizio procedente, salvo che questi

proceda soltanto per gli interessi o per una quota del suo credito (cfr. DTF 107

III 124 cons. 1), così come contestazioni su pretese posteriori o di pari grado

a quella del creditore procedente (DTF 84 III 92 cons. 2 e riferimenti).

2.

Nel caso di specie oggetto della contestazione del ricorrente sono i

crediti della PI 1 e dell’arch. PI 3. L’esito di queste cause non è sicuramente

in grado d’influenzare il prezzo di aggiudicazione dell’immobile. Infatti anche

nell’ipotesi in cui le pretese venissero ridotte a seguito dell’esito delle

cause che promuoverà RI 1, essendo il creditore PI 3 garantito da diritto di

pegno posteriore al credito della procedente ed essendo la stessa convenuta PI

2.

la creditrice procedente, nulla muterebbe nella determinazione del piede

d’asta (cfr. art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile alla procedura di pignoramento di

beni immobili per il rinvio dell’art. 142a LEF e applicabile anche alla

procedura in via di realizzazione del pegno in virtù dell’art. 156 LEF).

3.

Come

visto l’art. 141 cpv. 1 LEF riserva tuttavia pure non meglio definiti “altri

interessi legittimi”. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che

il solo interesse dei creditori ipotecari di essere informati sull’esistenza ed

il rango dei loro rispettivi diritti di pegno immobiliari per determinare la

propria attitudine quale offerente non è un motivo sufficiente per differire

l’asta (cfr. DTF 84 III 93). Il solo fatto quindi che siano pendenti azioni di

contestazione dei crediti iscritti nell’elenco oneri a favore della PI 2 e

dell’arch. PI 3 non giustifica un rinvio dell’asta.

4.

Da

quanto precede discende che il ricorso va accolto

Non si

prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati gli art. 17, 126, 140 cpv. 1 e 2, 141 cpv.

1, 142a, 155 cpv. 1, 156 LEF; 37 cpv. 2 , 39 cpv. 1 RFF; 61 cpv. 2 lett. a, 62

cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto. Di conseguenza:

1.1. il

provvedimento 5 aprile 2013 dell’CO 1 è annullato;

1.2. l’CO

1 procederà alla vendita ai pubblici incanti della part. n. __________ RFD di __________.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– __________. __________, __________;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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