15.2013.45
Differimento dell’incanto a seguito di contestazione dell’elenco oneri
26 maggio 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2013.45
Data decisione, Autorità:
26.05.2013, CEF
Titolo:
Differimento dell’incanto a seguito di contestazione dell’elenco oneri
DIFFERIMENTO DELL'INCANTO
PIEDE D'ASTA
art. 126 LEF
art. 140 cpv. 1 LEF
art. 140 cpv. 2 LEF
art. 141 cpv. 1 LEF
art. 142 cf. a LEF
art. 155 cpv. 1 LEF
art. 156 LEF
art. 37 RFF
art. 39 cpv. 1 RFF
Incarto n.
15.2013.45
Lugano
26 maggio
2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 aprile 2013 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 meglio contro il provvedimento di
sospensione dell’incanto della
part. n. __________ RFD di __________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________promossa nei confronti di
PI 1
da
PI 2, __________
patrocinata
dall’__________. __________ __________, __________;
procedura
interessante anche
1. arch. PI 3, __________
patrocinato __________.
__________, __________
2. PI 4, __________
rappr. dall’RA 1, __________;
3. PI 5, __________.
Viste le osservazioni:
– 14 marzo 2013 __________, __________;
– 2 maggio 2013 delPI 1.PI 3
– 3 maggio 2013 dell’CO 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno
immobiliare n. __________ promossa da PI 2 contro PI 1, il 15 febbraio 2013 l’CE 1 ha trasmesso alle parti l’elenco oneri
riferito alla particella n. __________ __________, indicando, per quanto di rilevanza nella fattispecie, alla voce ipoteche convenzionali
sub 3 e 4, l’importo di complessivi fr. 2'888'340.00 quali crediti garantiti da
pegno a favore della PI 2 e l’importo di complessivi fr. 1'191'175.00 quali
crediti garantiti da pegno a favore dell’arch. PI 3.
B. Con
ricorso 28 febbraio 2013 RI 1, iscritto nell’elenco oneri quale creditore
garantito da due cartelle ipotecarie di terzo grado, aveva chiesto a questa
Camera una riduzione degli importi iscritti nell’elenco oneri a favore della PI
2 e dell’arch. PI 3.
C. Con
pronunciato 12 aprile 2013 (inc. n. 15.2013.32) questa Camera, in parziale
accoglimento del ricorso, ha ridotto l’importo complessivo iscritto a favore
della PI 2 e garantito dal diritto di pegno a fr. 2'789'840.00 e quello dell’arch. PI 3 a fr. 1'056'967.55.
D. Con
provvedimento 5 aprile 2013 l’CO 1, dopo aver preso atto che RI 1 quale atto
preliminare ad un’azione di contestazione dell’elenco oneri ha presentato il 25
marzo 2013 un’istanza di conciliazione obbligatoria nei confronti sia della PI
2 sia dell’arch. PI 3, ha annullato l’incanto della part. n. __________ RFD di __________,
previsto per il 25 aprile 2013, decidendo di differirlo fino a definizione
delle liti.
E. Con
ricorso 17 aprile 2013 RI 1 ha chiesto di annullare il provvedimento 5 aprile
2013 dell’CO 1 e di ordinare all’Ufficio di fissare una nuova data per
l’incanto della part. n. __________ RFD di __________.
Il
ricorrente argomenta che nelle procedure promosse contro la PI 2 e l’arch. PI 3
egli chiede sostanzialmente, rispetto a quanto richiesto con il ricorso 28
febbraio 2013, una ulteriore riduzione dei crediti ammessi nell’elenco oneri e
ritenuti coperti dalle cartelle ipotecarie. Come emergerebbe dall’elenco oneri,
nemmeno un franco dei crediti ipotecari coinvolti nelle dispute giudiziarie
sarà assegnato all’aggiudicatario. Queste liti avranno quindi quale unico
effetto quello di modificare semmai la ripartizione del provento dell’incanto tra
i creditori ipotecari. L’esito delle liti pendenti presso la Pretura di __________
non potrebbe pertanto influire sul prezzo di aggiudicazione o ledere altri
interessi legittimi.
F. Con
osservazioni 2 maggio 2013 la PI 2 ha chiesto che il ricorso venga accolto.
G. Delle
osservazioni 2 maggio 2013 dell’arch. PI 3 e 3 maggio 2013 dell’CO 1, con cui
chiedono che il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario ai fini
del giudizio, nei prossimi considerandi.
Considerato
Considerandi
1.
Se
un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è contestato l’incanto deve essere
differito sino a decisione sulla lite, sempreché si possa ammettere che questa
influirebbe sul prezzo di aggiudicazione o che procedendo all’incanto si
pregiudicherebbero altri interessi legittimi (cfr. art. 141 cpv. 1 LEF). In
altri termini la contestazione su una pretesa iscritta nell’elenco oneri non
impedisce da sola la tenuta dell’incanto, ma l’ufficio, e su ricorso l’autorità
di vigilanza (cfr. DTF 84 III 89), deve valutare in base all’oggetto della
contestazione se l’esito della stessa ha effetti sul prezzo di aggiudicazione
(e quindi sul risultato dell’incanto) rispettivamente se il mancato differimento
dell’incanto comporti il rischio di pregiudicare legittimi interessi (cfr. DTF
111.
III 29). Soltanto se si verifica una delle due ipotesi indicate nell’art.
141.
cpv. 1 LEF si giustifica il differimento della vendita. Siccome per la
fissazione del prezzo minimo di aggiudicazione è determinante il cosiddetto
principio di copertura (“Deckungsprinzip”), secondo cui può esservi
aggiudicazione soltanto se l’offerta eccede l’importo dei crediti garantiti da
pegno poziori a quello del creditore procedente (cfr. art. 126 LEF), la prima
ipotesi si realizza in particolare quando oggetto di contestazione sono pretese
garantite da pegno immobiliare, che precedono quelle del creditore procedente,
atteso che tali contestazioni influiscono sul piede d’asta fissato in base ai
combinati art. 142a e 126 LEF (cfr. Feuz,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 7
ad art. 141; Rutz/Roth, Basler
Kommentar zum SchKG, n. 15 ad art. 126). La giurisprudenza federale ha invece
ritenuto ininfluenti sul prezzo minimo di aggiudicazione contestazioni
riguardanti la pretesa del creditore pignoratizio procedente, salvo che questi
proceda soltanto per gli interessi o per una quota del suo credito (cfr. DTF 107
III 124 cons. 1), così come contestazioni su pretese posteriori o di pari grado
a quella del creditore procedente (DTF 84 III 92 cons. 2 e riferimenti).
2.
Nel caso di specie oggetto della contestazione del ricorrente sono i
crediti della PI 1 e dell’arch. PI 3. L’esito di queste cause non è sicuramente
in grado d’influenzare il prezzo di aggiudicazione dell’immobile. Infatti anche
nell’ipotesi in cui le pretese venissero ridotte a seguito dell’esito delle
cause che promuoverà RI 1, essendo il creditore PI 3 garantito da diritto di
pegno posteriore al credito della procedente ed essendo la stessa convenuta PI
2.
la creditrice procedente, nulla muterebbe nella determinazione del piede
d’asta (cfr. art. 126 cpv. 1 LEF, applicabile alla procedura di pignoramento di
beni immobili per il rinvio dell’art. 142a LEF e applicabile anche alla
procedura in via di realizzazione del pegno in virtù dell’art. 156 LEF).
3.
Come
visto l’art. 141 cpv. 1 LEF riserva tuttavia pure non meglio definiti “altri
interessi legittimi”. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che
il solo interesse dei creditori ipotecari di essere informati sull’esistenza ed
il rango dei loro rispettivi diritti di pegno immobiliari per determinare la
propria attitudine quale offerente non è un motivo sufficiente per differire
l’asta (cfr. DTF 84 III 93). Il solo fatto quindi che siano pendenti azioni di
contestazione dei crediti iscritti nell’elenco oneri a favore della PI 2 e
dell’arch. PI 3 non giustifica un rinvio dell’asta.
4.
Da
quanto precede discende che il ricorso va accolto
Non si
prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati gli art. 17, 126, 140 cpv. 1 e 2, 141 cpv.
1, 142a, 155 cpv. 1, 156 LEF; 37 cpv. 2 , 39 cpv. 1 RFF; 61 cpv. 2 lett. a, 62
cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è accolto. Di conseguenza:
1.1. il
provvedimento 5 aprile 2013 dell’CO 1 è annullato;
1.2. l’CO
1 procederà alla vendita ai pubblici incanti della part. n. __________ RFD di __________.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– __________. __________, __________;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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