15.2013.46
Emissione di un nuovo precetto esecutivo rettificato in annullamento e sostituzione di uno precedente emesso in base a una domanda d'esecuzione contenente un errore manifesto nell'indicazione della so
7 giugno 2013Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.46
Lugano
7 giugno 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 25 aprile 2013 di
RI
1
patrocinata
dall’ PA 1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito dell’esecuzione n. __________5259, promossa nei confronti della ricorrente contro
PI
1
patrocinata
dall’ PA 2
viste
le osservazioni:
- 3 maggio 2013 di PI 1;
- 7 maggio 2013 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano;
esaminati
gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con domanda di
esecuzione del 28 marzo 2013 PI 1 ha inoltrato all’Ufficio di esecuzione di
Lugano una domanda di esecuzione contro RI 1 per l’importo, tra l’altro, di
“fr. 14'343’00 (USD 15'083'880) avec intérêt 5% du 01.01.2009”. Sulla base di
tale domanda, in data 8 aprile 2013 lo stesso ufficio emanava il precetto esecutivo
n. __________5259 nei confronti di RI 1 per un importo, per quanto qui di
rilievo, di “Fr. 14.343.00 più interessi al 5,00% dal 01.01.2009” (doc. C, con
riferimento alla richiesta di pagamento sub 01).
B. A seguito della
segnalazione (orale) da parte del rappresentante della creditrice in merito a
un errore nell’emissione del precetto esecutivo, in quanto l’importo ivi
indicato non sarebbe corretto, il 19 aprile 2013 l’Ufficio di esecuzione di
Lugano ha emanato nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo n. __________8877
per un importo, sempre per quanto qui di rilievo, di “Fr. 1.434.300.00 più
interessi al 5,00 % dal 01.01.2009” (doc. A con riferimento alla richiesta di pagamento
sub 01), con la menzione “Il presente precetto annulla e sostituisce
l’esecuzione no. __________5259”
C. Sempre
su segnalazione del rappresentante della creditrice, l’Ufficio di esecuzione di
Lugano ha emanato nei confronti di RI 1 un terzo precetto esecutivo, datato 19
aprile 2013 (esecuzione n. __________8997) per un importo di “Fr. 14'343'000.00
più interessi al 5,00% dal 01.01.2009” (doc. B con riferimento alla richiesta
di pagamento sub 01), sempre con la menzione “il presente precetto annulla e sostituisce
l’esecuzione no. __________5259.
Ai
tre precetti esecutivi RI 1 ha interposto opposizione.
D. Con
scritto del 23 aprile 2013 RI 1 ha comunicato all’Ufficio di esecuzione di
Lugano di avere appreso che lo stesso giorno della notifica del precetto
esecutivo n. __________5259 conseguente alla domanda di esecuzione del 28 marzo
2013, l’avv. PA 2 gli avrebbe chiesto di procedere all’emissione di un nuovo precetto
esecutivo sulla base della medesima domanda di esecuzione, richiesta alla quale
esso ha inspiegabilmente dato seguito, emanando nei suoi confronti il precetto esecutivo
n. 1618997 per fr. 14'343'000.00 (in annullamento e sostituzione del precedente
precetto esecutivo n. __________5259), con copia via fax alla stessa avv.
PA 2. Tale modo di procedere, ha puntualizzato RI 1, è del tutto abusivo e
contrario alla legge e alla buona fede, in quanto il secondo precetto esecutivo
(esecuzione n. __________8997) è stato emesso in modo errato, non conformemente
a quanto indicato dalla creditrice nella sua domanda di esecuzione del 28 marzo
2013, in cui ha quantificato, al riguardo, un credito di fr. 14'343’00 (USD
15’083'880). Premesso che questo secondo precetto esecutivo sarebbe stato
emesso su pressione dell’avv. PA 2, che peraltro nemmeno figura indicata come
legale della creditrice nella relativa domanda di esecuzione, RI 1 ha quindi chiesto
allo stesso ufficio di procedere senza indugio a rettificare l’errore commesso,
segnatamente ad annullare il precetto esecutivo n. __________8997 e a confermare
invece il precetto esecutivo n. __________5259.
Con
scritto del 24 aprile 2013, RI 1 si è di nuovo rivolta all’Ufficio di
esecuzione di Lugano, dolendosi del fatto di avere appena ritirato due (altri)
precetti esecutivi, segnatamente il precetto esecutivo n. __________8877 per
fr. 1'434'300.00 e il precetto esecutivo n. __________8997 per fr.
14'343'000.00, con la menzione che entrambi sostituiscono il precetto esecutivo
n. __________5259. Trattasi, essa ha obiettato, di una situazione
intollerabile, non essendo ammissibile che una sola domanda di esecuzione possa
comportare l’invio di tre diversi precetti esecutivi per importi diametralmente
opposti, con il risultato che l’importo posto in esecuzione è ora di fr.
14'343'000.00 oltre agli importi aggiuntivi e di fr. 1'434'300.00. Da qui la
richiesta di annullamento immediato dei precetti esecutivi n. __________8997 e __________8877,
come pure della domanda di esecuzione del 28 marzo 2013 “in quanto non chiara,
incompleta e fallace”.
Quest’ultimo
scritto è stato considerato dall’Ufficio di esecuzione di Lugano come ricorso ex
art 17 LEF conto il suo operato.
E. Con
osservazioni del 3 maggio 2013 PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, in
quanto manifestamente infondato e al limite della buona fede, ritenendo che l’ufficio
di esecuzione abbia agito correttamente, ovvero ponendo rimedio a un evidente
errore che era stato commesso nell’indicazione dell’importo da porre in esecuzione,
di modo che si giustifica il mantenimento del precetto esecutivo n. __________8997
del 19 aprile 2013 per fr. 14'343'000.00 oltre accessori e l’annullamento dei
precetti esecutivi n. __________5259 dell’8 aprile 2013 per fr. 14'343.00 e n. __________8877,
sempre del 19 aprile 2013, per fr. 1'434'300.00, ritenuto che alla creditrice
possono essere soltanto addebitate le spese esecutive relative al solo precetto
esecutivo n. __________8997.
Da
parte sua, con osservazioni del 7 maggio 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano
ha difeso il proprio operato, rilevando che giusta l’art. 67 LEF la domanda di
esecuzione può essere presentata per scritto o verbalmente e che l’emissione
del precetto esecutivo n. __________8997 è avvenuta correttamente sulla base
della domanda di esecuzione del 28 marzo 2013 rettificata oralmente dal rappresentante
della creditrice. Quanto ai precetti esecutivi n. __________15259 e n. __________8877,
essi sono già stati annullati.
Considerandi
in diritto:
1.
Salvo i casi nei
quali la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di
vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio
fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento
(art. 17 cpv. 1 LEF). Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato
entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del
provvedimento.
2.
Nella fattispecie, con
scritto del 24 aprile 2013 - preceduto da analoga missiva brevi manu del giorno
precedente - RI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di Lugano di annullare
le esecuzioni n. __________8997 e n. __________8877 del 19/24.4.2013 contro di
lei dirette, con le quali esso ha sostituito e annullato la precedente
esecuzione n. __________5259 dell’8/17.4.2013, sempre contro di lei diretta,
come pure la domanda di esecuzione presentata il 28 marzo 2013 dalla PI 1 e sfociata
nelle tre menzionate esecuzioni. Su tali richieste (co- me pure su quanto
preteso dall’escussa nello scritto del giorno precedente), l’ufficio non ha però
preso posizione, limitandosi a trasmettere l’atto all’autorità di vigilanza per
essere trattato come ricorso contro il suo operato, ancorché ciò non sembra
essere stata ancora l’intenzione della debitrice, il cui obiettivo era a ben
vedere quello di ottenere una decisione formale al riguardo. Di modo che se ne
deve per finire dedurre che in questo modo l’ufficio abbia implicitamente
voluto confermare la validità del precetto esecutivo n. __________8997 a
scapito dei due precedenti precetti esecutivi (esecuzioni n. __________5259 e __________8877)
emessi nel contesto della domanda di esecuzione 28 marzo 2013 di PI 1. Oggetto
di impugnativa rimane pertanto l’emissione e la notifica dei precetti esecutivi
sostitutivi al precetto esecutivo n. __________5259 e, più in generale, il modo
di procedere dello stesso ufficio nella trattazione della domanda di esecuzione
della procedente.
Avendo appreso dei
motivi alla base della sua contestazione il 24 aprile 2013, ossia in occasione
della notifica dei precetti esecutivi n. __________8877 e __________8997 (se non
già il giorno prima, come sembrerebbe dallo scritto 23 aprile 2103 trasmesso brevi
manu all’Ufficio di esecuzione di Lugano), il gravame (così va per finire
inteso lo scritto 24 aprile 2013 ) è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo
profilo ammissibile.
3.
Giusta l’art. 67
cpv. 1 primo periodo LEF la domanda d’esecuzione si presenta per scritto o
verbalmente all’ufficio d’esecuzione. Essa deve tra l’altro contenere
l’ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera,
e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono
domandati (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF).
4.
La domanda di
esecuzione del 28 marzo 2013 diretta contro la ricorrente parrebbe soddisfare
tale condizione, la creditrice avendo indicato un credito di “fr. 14'343’00
(USD 15'083'880)” accanto ad altri due crediti di fr. 335'045.00 e 65'494.85 –
oltre interessi, al punto che questi importi sono stati riportati nel precetto
esecutivo n. __________5259 notificato alla debitrice il 17 aprile 2013. Ci si
può nondimento interrogare se di fronte alla discordanza tra le somme indicate
in franchi svizzeri e in dollari americani e, in particolare, ai due “00”
in coda alle cifre 14'343, all’ufficio di esecuzione dovesse apparire palese
che la creditrice fosse incorsa in una svista manifesta nel cifrare il proprio
credito, che non poteva che essere di fr. 14'343'000.00, tanto da sollecitare l’interessata
a darne conferma. La questione può essere lasciata aperta. Notificando alla
debitrice il precetto esecutivo n. __________8997 debitamente emendato, l’Ufficio
di esecuzione di Lugano ha agito correttamente. Ha infatti dato seguito alla
domanda di esecuzione così come inizialmente intesa dall’escutente e in seguito
da essa chiarita oralmente, emanando il precetto esecutivo n. __________8997
con i dati corretti, con conseguente sostituzione e annullamento di quello
previo (esecuzione n. __________1259), che altrimenti sarebbe rimasto in circolazione
senza più alcuna giustificazione. Per tacere del fatto che il ricorso rasenta il
pretesto nella misura in cui alla ricorrente non poteva che dall’inizio essere
chiaro che PI 1 intendeva procedere per l’incasso della somma di fr.
14'343'000.00 , come avvenuto in occasione delle esecuzioni n. __________9286
del 16/19.4.2012 e n. __________5210 del 14/17.3.2011 (doc.5 e 6 annessi alle
osservazioni al reclamo).
5.
Rimane la questione
legata all’emissione del precetto esecutivo n. __________8877 del 19/24.4.2013
per (tra l’altro), fr. 1'434'300.00, che non figura menzionato come sostituito
e annullato nel precetto esecutivo n. __________8997. Dato tuttavia che l’CO 1
ha comunicato all’autorità di vigilanza di avere annullato pure questo precetto
esecutivo, non vi è motivo per ulteriormente vagliare il tema.
6.
Visto quanto
precede, il ricorso va pertanto disatteso.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 67 LEF, 61 e 62
OTLEF,
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.