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Decisione

15.2013.46

Emissione di un nuovo precetto esecutivo rettificato in annullamento e sostituzione di uno precedente emesso in base a una domanda d'esecuzione contenente un errore manifesto nell'indicazione della so

7 giugno 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con domanda di

esecuzione del 28 marzo 2013 PI 1 ha inoltrato all’Ufficio di esecuzione di

Lugano una domanda di esecuzione contro RI 1 per l’importo, tra l’altro, di

“fr. 14'343’00 (USD 15'083'880) avec intérêt 5% du 01.01.2009”. Sulla base di

tale domanda, in data 8 aprile 2013 lo stesso ufficio emanava il precetto esecutivo

n. __________5259 nei confronti di RI 1 per un importo, per quanto qui di

rilievo, di “Fr. 14.343.00 più interessi al 5,00% dal 01.01.2009” (doc. C, con

riferimento alla richiesta di pagamento sub 01).

B. A seguito della

segnalazione (orale) da parte del rappresentante della creditrice in merito a

un errore nell’emissione del precetto esecutivo, in quanto l’importo ivi

indicato non sarebbe corretto, il 19 aprile 2013 l’Ufficio di esecuzione di

Lugano ha emanato nei confronti di RI 1 il precetto esecutivo n. __________8877

per un importo, sempre per quanto qui di rilievo, di “Fr. 1.434.300.00 più

interessi al 5,00 % dal 01.01.2009” (doc. A con riferimento alla richiesta di pagamento

sub 01), con la menzione “Il presente precetto annulla e sostituisce

l’esecuzione no. __________5259”

C. Sempre

su segnalazione del rappresentante della creditrice, l’Ufficio di esecuzione di

Lugano ha emanato nei confronti di RI 1 un terzo precetto esecutivo, datato 19

aprile 2013 (esecuzione n. __________8997) per un importo di “Fr. 14'343'000.00

più interessi al 5,00% dal 01.01.2009” (doc. B con riferimento alla richiesta

di pagamento sub 01), sempre con la menzione “il presente precetto annulla e sostituisce

l’esecuzione no. __________5259.

Ai

tre precetti esecutivi RI 1 ha interposto opposizione.

D. Con

scritto del 23 aprile 2013 RI 1 ha comunicato all’Ufficio di esecuzione di

Lugano di avere appreso che lo stesso giorno della notifica del precetto

esecutivo n. __________5259 conseguente alla domanda di esecuzione del 28 marzo

2013, l’avv. PA 2 gli avrebbe chiesto di procedere all’emissione di un nuovo precetto

esecutivo sulla base della medesima domanda di esecuzione, richiesta alla quale

esso ha inspiegabilmente dato seguito, emanando nei suoi confronti il precetto esecutivo

n. 1618997 per fr. 14'343'000.00 (in annullamento e sostituzione del precedente

precetto esecutivo n. __________5259), con copia via fax alla stessa avv.

PA 2. Tale modo di procedere, ha puntualizzato RI 1, è del tutto abusivo e

contrario alla legge e alla buona fede, in quanto il secondo precetto esecutivo

(esecuzione n. __________8997) è stato emesso in modo errato, non conformemente

a quanto indicato dalla creditrice nella sua domanda di esecuzione del 28 marzo

2013, in cui ha quantificato, al riguardo, un credito di fr. 14'343’00 (USD

15’083'880). Premesso che questo secondo precetto esecutivo sarebbe stato

emesso su pressione dell’avv. PA 2, che peraltro nemmeno figura indicata come

legale della creditrice nella relativa domanda di esecuzione, RI 1 ha quindi chiesto

allo stesso ufficio di procedere senza indugio a rettificare l’errore commesso,

segnatamente ad annullare il precetto esecutivo n. __________8997 e a confermare

invece il precetto esecutivo n. __________5259.

Con

scritto del 24 aprile 2013, RI 1 si è di nuovo rivolta all’Ufficio di

esecuzione di Lugano, dolendosi del fatto di avere appena ritirato due (altri)

precetti esecutivi, segnatamente il precetto esecutivo n. __________8877 per

fr. 1'434'300.00 e il precetto esecutivo n. __________8997 per fr.

14'343'000.00, con la menzione che entrambi sostituiscono il precetto esecutivo

n. __________5259. Trattasi, essa ha obiettato, di una situazione

intollerabile, non essendo ammissibile che una sola domanda di esecuzione possa

comportare l’invio di tre diversi precetti esecutivi per importi diametralmente

opposti, con il risultato che l’importo posto in esecuzione è ora di fr.

14'343'000.00 oltre agli importi aggiuntivi e di fr. 1'434'300.00. Da qui la

richiesta di annullamento immediato dei precetti esecutivi n. __________8997 e __________8877,

come pure della domanda di esecuzione del 28 marzo 2013 “in quanto non chiara,

incompleta e fallace”.

Quest’ultimo

scritto è stato considerato dall’Ufficio di esecuzione di Lugano come ricorso ex

art 17 LEF conto il suo operato.

E. Con

osservazioni del 3 maggio 2013 PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, in

quanto manifestamente infondato e al limite della buona fede, ritenendo che l’ufficio

di esecuzione abbia agito correttamente, ovvero ponendo rimedio a un evidente

errore che era stato commesso nell’indicazione dell’importo da porre in esecuzione,

di modo che si giustifica il mantenimento del precetto esecutivo n. __________8997

del 19 aprile 2013 per fr. 14'343'000.00 oltre accessori e l’annullamento dei

precetti esecutivi n. __________5259 dell’8 aprile 2013 per fr. 14'343.00 e n. __________8877,

sempre del 19 aprile 2013, per fr. 1'434'300.00, ritenuto che alla creditrice

possono essere soltanto addebitate le spese esecutive relative al solo precetto

esecutivo n. __________8997.

Da

parte sua, con osservazioni del 7 maggio 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano

ha difeso il proprio operato, rilevando che giusta l’art. 67 LEF la domanda di

esecuzione può essere presentata per scritto o verbalmente e che l’emissione

del precetto esecutivo n. __________8997 è avvenuta correttamente sulla base

della domanda di esecuzione del 28 marzo 2013 rettificata oralmente dal rappresentante

della creditrice. Quanto ai precetti esecutivi n. __________15259 e n. __________8877,

essi sono già stati annullati.

Considerandi

in diritto:

1.

Salvo i casi nei

quali la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all’autorità di

vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione o di un ufficio

fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d’apprezzamento

(art. 17 cpv. 1 LEF). Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere presentato

entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del

provvedimento.

2.

Nella fattispecie, con

scritto del 24 aprile 2013 - preceduto da analoga missiva brevi manu del giorno

precedente - RI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di Lugano di annullare

le esecuzioni n. __________8997 e n. __________8877 del 19/24.4.2013 contro di

lei dirette, con le quali esso ha sostituito e annullato la precedente

esecuzione n. __________5259 dell’8/17.4.2013, sempre contro di lei diretta,

come pure la domanda di esecuzione presentata il 28 marzo 2013 dalla PI 1 e sfociata

nelle tre menzionate esecuzioni. Su tali richieste (co- me pure su quanto

preteso dall’escussa nello scritto del giorno precedente), l’ufficio non ha però

preso posizione, limitandosi a trasmettere l’atto all’autorità di vigilanza per

essere trattato come ricorso contro il suo operato, ancorché ciò non sembra

essere stata ancora l’intenzione della debitrice, il cui obiettivo era a ben

vedere quello di ottenere una decisione formale al riguardo. Di modo che se ne

deve per finire dedurre che in questo modo l’ufficio abbia implicitamente

voluto confermare la validità del precetto esecutivo n. __________8997 a

scapito dei due precedenti precetti esecutivi (esecuzioni n. __________5259 e __________8877)

emessi nel contesto della domanda di esecuzione 28 marzo 2013 di PI 1. Oggetto

di impugnativa rimane pertanto l’emissione e la notifica dei precetti esecutivi

sostitutivi al precetto esecutivo n. __________5259 e, più in generale, il modo

di procedere dello stesso ufficio nella trattazione della domanda di esecuzione

della procedente.

Avendo appreso dei

motivi alla base della sua contestazione il 24 aprile 2013, ossia in occasione

della notifica dei precetti esecutivi n. __________8877 e __________8997 (se non

già il giorno prima, come sembrerebbe dallo scritto 23 aprile 2103 trasmesso brevi

manu all’Ufficio di esecuzione di Lugano), il gravame (così va per finire

inteso lo scritto 24 aprile 2013 ) è senz’altro tempestivo e, quindi, da questo

profilo ammissibile.

3.

Giusta l’art. 67

cpv. 1 primo periodo LEF la domanda d’esecuzione si presenta per scritto o

verbalmente all’ufficio d’esecuzione. Essa deve tra l’altro contenere

l’ammontare del credito o delle garanzie richieste, in valuta legale svizzera,

e pei crediti fruttiferi la misura degli interessi e il giorno dal quale sono

domandati (art. 67 cpv. 1 n. 3 LEF).

4.

La domanda di

esecuzione del 28 marzo 2013 diretta contro la ricorrente parrebbe soddisfare

tale condizione, la creditrice avendo indicato un credito di “fr. 14'343’00

(USD 15'083'880)” accanto ad altri due crediti di fr. 335'045.00 e 65'494.85 –

oltre interessi, al punto che questi importi sono stati riportati nel precetto

esecutivo n. __________5259 notificato alla debitrice il 17 aprile 2013. Ci si

può nondimento interrogare se di fronte alla discordanza tra le somme indicate

in franchi svizzeri e in dollari americani e, in particolare, ai due “00”

in coda alle cifre 14'343, all’ufficio di esecuzione dovesse apparire palese

che la creditrice fosse incorsa in una svista manifesta nel cifrare il proprio

credito, che non poteva che essere di fr. 14'343'000.00, tanto da sollecitare l’interessata

a darne conferma. La questione può essere lasciata aperta. Notificando alla

debitrice il precetto esecutivo n. __________8997 debitamente emendato, l’Ufficio

di esecuzione di Lugano ha agito correttamente. Ha infatti dato seguito alla

domanda di esecuzione così come inizialmente intesa dall’escutente e in seguito

da essa chiarita oralmente, emanando il precetto esecutivo n. __________8997

con i dati corretti, con conseguente sostituzione e annullamento di quello

previo (esecuzione n. __________1259), che altrimenti sarebbe rimasto in circolazione

senza più alcuna giustificazione. Per tacere del fatto che il ricorso rasenta il

pretesto nella misura in cui alla ricorrente non poteva che dall’inizio essere

chiaro che PI 1 intendeva procedere per l’incasso della somma di fr.

14'343'000.00 , come avvenuto in occasione delle esecuzioni n. __________9286

del 16/19.4.2012 e n. __________5210 del 14/17.3.2011 (doc.5 e 6 annessi alle

osservazioni al reclamo).

5.

Rimane la questione

legata all’emissione del precetto esecutivo n. __________8877 del 19/24.4.2013

per (tra l’altro), fr. 1'434'300.00, che non figura menzionato come sostituito

e annullato nel precetto esecutivo n. __________8997. Dato tuttavia che l’CO 1

ha comunicato all’autorità di vigilanza di avere annullato pure questo precetto

esecutivo, non vi è motivo per ulteriormente vagliare il tema.

6.

Visto quanto

precede, il ricorso va pertanto disatteso.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 67 LEF, 61 e 62

OTLEF,

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.