15.2013.48
Pignoramento di salario. Trasferte. Pasti fuori domicilio. Spese di abbigliamento e per lavori faticosi. Spese per la locazione di un frontaliare, di riscaldamento e di elettricità
13 giugno 2013Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.48
Lugano
13
giugno 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 23 aprile 2013 di
RI
1
patrocinata
dall’avv. dott. PA 1
contro
l’operato
dell’CO 1 nell’esecuzione del sequestro decretato il 3 aprile 2013 dal Pretore
del Distretto di __________ su istanza della reclamante contro
PI
1
viste
le osservazioni 13 maggio 2013 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Ad istanza di RI 1 il
Pretore di __________ con decreto 3 aprile 2013
ha ordinato il sequestro del salario percepito da PI 1 presso __________ SA, __________,
fino a concorrenza di fr. 60'037.58.
B. L’11/15 aprile 2013
l'CO 1 ha proceduto al sequestro del reddito nei confronti di PI 1,
determinando il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr. 3’230.00, sulla
base del seguente conteggio:
Guadagno
Debitore fr. 3'850.00
Coniuge fr. 0.00
Totale
mensile fr. 3'850.00
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'530.00
Figli
minorenni fr. 360.00
Affitto fr. 700.00
Riscaldamento fr. 280.00
Trasferte fr. 200.00
Pasti
fuori domicilio fr. 37.00
Lavori
faticosi fr. 103.00
Vestiario fr. 50.00
Uso
auto + assicurazioni fr. 200.00
Spese
convivente fr. 100.00
Totale fr. 3'230.00
L’Ufficio ha pertanto
sequestrato la quota del reddito mensile dell’escusso eccedente fr. 3'230.00
(senza avvedersi che la somma delle cifre riportate nel conteggio ammonta in
realtà a fr. 3'560.00).
C. Contro questo
provvedimento si è tempestivamente aggravata la creditrice sequestrante
chiedendo di annullare il calcolo del minimo di esistenza e di retrocedere
l’incarto all’CO 1 affinché proceda ad un nuovo calcolo. In via subordinata la
ricorrente ha chiesto di riconoscere oltre all’importo di base di fr. 1530.00
unicamente i supplementi di fr. 360.00 per la figlia, di fr. 500.00 per
l’affitto (invece di fr. 700.00) e di fr. 260.00 per il riscaldamento (anziché
di fr. 280.00), per un totale di fr. 2'650.00.
A mente della ricorrente
lavorando PI 1 quale operaio presso la __________ SA sarebbe plausibile che la
datrice di lavoro gli rifonda “in busta paga” le spese per l’uso
dell’auto per il lavoro e per il vestiario. Inoltre sarebbe poco plausibile che
la di lui convivente, non lavorando, non benefici almeno della Cassa
integrazione guadagni. La ricorrente chiede che l’importo riconosciuto per la pigione
venga ridotto a fr. 500.00 mensili essendo l’escusso residente in Italia. Le
trasferte riconosciute all’escusso dovrebbero infine essere già comprese
nell’importo di base.
D. Con osservazioni 13
maggio 2013 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto con motivazioni
che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere al
sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF
112.
III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va
esaminata d’ufficio.
2.
In merito alle
singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza
allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:
2.1
RI 1 argomenta che
lavorando PI 1 quale operaio presso la __________ SA sarebbe plausibile che la
datrice di lavoro gli rifonda “in busta paga” le spese per l’uso
dell’auto per il lavoro e per il vestiario. Ed effettivamente, come emerge dai
conteggi paga dal mese settembre 2012 al mese di marzo 2013,
a PI 1 vengono retribuiti dal proprio datore di lavoro mensilmente importi
varianti tra fr. 150.00 e fr. 225.00 per “trasferte e pasti”. Sennonché l’importo
percepito quale stipendio da PI 1 comprende queste indennità. Avendo l’Ufficio
sequestrato quella parte di salario eccedente il suo minimo vitale, si impone di
riconoscere all’escusso in quel minimo le spese occasionategli dalle trasferte
e dai pasti presi fuori domicilio. Infatti operando diversamente gli si pignorerebbe
quanto versatogli dal datore di lavoro per queste spese senza però lasciargli a
disposizione gli importi necessari per potervi far fronte. La censura della
ricorrente deve pertanto essere disattesa.
2.2
Il debitore che è
costretto, per motivi di lavoro, a consumare i pasti fuori dell’economia
domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.00 per ogni pasto principale
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009, punto II.4b [citata in
seguito “Tabella”]). In concreto PI 1 abita a __________ e lavora a __________.
Egli non può rientrare al domicilio durante il mezzogiorno. Di conseguenza è
costretto a consumare il pranzo fuori dall’economia domestica. Considerato che il numero medio di giorni lavorativi in Ticino può essere stabilito in
230.
(CEF 22 ottobre 2012, inc. 15.2012.89), conformemente al punto II.4b
della “Tabella” dev’essere riconosciuto a PI 1 l’importo arrotondato mensile
di fr. 210.00 (230 ¸ 12 x 11).
2.3
È principio
giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti
connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del
debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92.
n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per
l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna
2008, n. § 23 n. 27, p. 170; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
24.
n. 60; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
n. 171 e segg.). Nella fattispecie l’Ufficio ha riconosciuto mensilmente fr. 200.00
a titolo di spese di trasferta e fr. 286.00 per l’uso dell’auto e le assicurazioni.
Ora, abitando l’escusso a __________ e lavorando a __________, può essere
ragionevolmente ritenuto che egli necessita del veicolo privato per l’esercizio
della sua professione in assenza di mezzi pubblici che gli permettano di
raggiungere in un tempo ragionevole il luogo di lavoro. Qualora l’escusso, come
nella fattispecie, non presenti il dettaglio delle sue spese mensili di
trasferte professionali, occorre stimarle valutando il costo chilometrico medio
mensile del tragitto casa-lavoro (cfr. Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n. 181 segg.). Secondo i calcoli del Touring Club Svizzero il costo
chilometrico di un veicolo di categoria media (prezzo d’acquisto di fr.
35'000.–) che percorre sui 15'000 km all’anno ammonta a fr. 0.76/km, compresa
un costo d’ammortamento pari al 31% del costo globale (www.tcs.ch/it/auto-mobilita/costi-delle-auto/esempio.php).
Nel minimo d’esistenza non va però tenuto conto dell’ammortamento, che non è un
costo effettivo (cfr. Vonder Mühll, op.
cit., n. 28 lett. d ad art. 93; per analogia con i costi per l’alloggio in casa
propria: “Tabella” ad II/1).
Considerato che la percorrenza mensile, come accertato dall’Ufficio, è di 1’300
chilometri per le trasferte dal domicilio al luogo di lavoro (14'300 km/anno),
nel calcolo del suo minimo di esistenza vanno di conseguenza computati a titolo
di spese di trasferta fr. 650.00 mensili, ossia un costo unitario forfetario di
fr. 0.50 al chilometro, che comprende sia i costi correnti che i costi fissi
connessi all’uso dell’autovettura (Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n. 181). Per questo motivo dal minimo vitale di PI 1 dev’essere
stralciato l’importo di fr. 200.00 per l’uso dell’auto e per le assicurazioni,
che l’Ufficio ha conteggiato ma che non può essere riconosciuto in aggiunta
all’importo forfetario.
2.4
L’importo di base
mensile di cui al punto I della “Tabella” contiene già i costi che il debitore
deve affrontare per l’abbigliamento alfine di poter mantenere un aspetto
dignitoso e le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e
salute, manutenzione delle apparecchiature e dell'arredamento domestico,
assicurazioni private, cultura della convivente dell’escusso. Al punto II.4 è
comunque previsto che all’escusso, attivo in determinati settori lavorativi,
come personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di commercio, in cui è
necessario indossare particolari abiti, va riconosciuto un importo
supplementare massimo di fr. 50.00 al mese. PI 1 è attivo quale operaio
esterno per cui non vi è motivo di riconoscergli l’importo di fr. 50.00 per
accresciute spese di abbigliamento connesse alla sua attività professionale
poiché non necessarie e nemmeno dimostrate. Nemmeno può essere riconosciuto
l’importo di fr. 100.00 per non meglio precisate spese della convivente
in quanto non emerge che questo importo si riferisca a oneri non già
contemplati nel minimo base.
2.5
L’Ufficio, preso atto
che l’escusso lavora come operaio del reparto “esterno” della __________ SA, ha
aggiunto al suo minimo esistenziale fr. 103.00 mensili per “lavori
faticosi”, che corrispondono al supplemento di fr. 5.50 per giornata
lavorativa previsto al punto II.4 della “Tabella” per “esigenze accresciute di
vitto in caso di lavori pesanti, a turni o di notte, come pure per chi deve
compiere lunghi tragitti per raggiungere il posto di lavoro”. La decisione è
condivisibile, perché il lavoro (non qualificato) sui cantieri è notoriamente
particolarmente fisico e i tempi di trasferta tra la sua abitazione e il luogo
di lavoro appesantiscono ulteriormente le giornate lavorative dell’escusso.
2.6
Il debitore
sequestrato ha ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse
conteggiato a titolo di spese per la locazione l'importo mensile di fr. 700.00.
Tale importo, come si evince dagli atti, si riferisce al canone di locazione mensile
di € 550.00 per l’alloggio che egli occupa a __________ unitamente alla convivente
e alla figlia comune. Il costo per l'appartamento occupato dal sequestrato e dalla
sua famiglia appare in concreto proporzionato e corrispondente al costo di un
appartamento per una famiglia di tre persone in un Comune della fascia di
confine, dove gli alloggi sono notoriamente più cari che nel resto d’Italia per
la domanda dei frontalieri. Ne consegue pertanto che a PI 1 vanno riconosciuti
fr. 671.00 mensili per le spese della locazione, importo corrispondente a € 550.00
al cambio di CHF 1.22 per € 1.00, corrispondente grossomodo ai valori di
chiusura delle valute al 15 aprile 2013 alla borsa svizzera.
In relazione alle spese di
riscaldamento dell’abitazione si rileva che le spese per il consumo di gas per i
mesi di dicembre 2012 e di gennaio 2013 ammontano a € 276.65 (fattura n.
002406347847.
del 16 febbraio 2013 della __________). Questi due mesi risultano
notoriamente essere quello in cui vi è la maggior necessità di provvedere al
riscaldamento di una abitazione. Per questo motivo le spese riconosciute
dall’Ufficio per il riscaldamento di fr. 280.00 mensili sono eccessive.
Ritenuto che agli atti non vi sono altre fatture riferite alla fornitura di
gas, la scrivente Camera ritiene adeguato stabilire in € 82.00 mensili i costi
del riscaldamento, considerata la necessità di provvedere al riscaldamento di
una abitazione in una zona come quella di __________ per 7 mesi all’anno e
considerato che mensilmente, in base alla fattura agli atti, si ha un consumo
di gas equivalente a circa € 140.00 [(140 x 7) : 12]. Per questo motivo quindi
l’importo riconosciuto dall’Ufficio va ridotto a fr. 100.00 mensili (conversione
al tasso di cambio di CHF 1.22 per € 1.00). L’ulteriore fattura della __________
riferita alla fornitura di energia elettrica non va invece considerata: infatti
il punto I della “Tabella” dei minimi di esistenza prescrive che le spese di elettricità
per la luce e la cucina sono già comprese nel minimo di base.
2.7
A mente della
ricorrente sarebbe poco plausibile che la convivente del sequestrato, non
lavorando, non benefici almeno della Cassa integrazione guadagni. In sede di esecuzione
del sequestro l’Ufficio ha accertato che la convivente è “operaia attualmente
senza rendite, indennità e non lavora” (verbale del sequestro, sub “Dati
personali”). Siccome la ricorrente non ha reso verosimili elementi concreti che
facciano ritenere che la convivente abbia entrate, non vi sono validi motivi
perché l’Ufficio effettui ulteriori ricerche, potendosi invece attenere alle
indicazioni fornitegli da PI 1, debitamente reso attento alle conseguenze
penali di una falsa o incompleta dichiarazione in calce al verbale delle
operazioni di pignoramento da lui sottoscritto il 4 aprile 2013 (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 12-13 ad art. 91).
2.8
Sulla base delle
considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di PI
1.
si presenta come segue:
Guadagno
Debitore fr. 3'850.00
Coniuge fr. 0.00
Totale
mensile fr. 3'850.00
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'530.00
Figli
minorenni fr. 360.00
Affitto fr. 671.00
Riscaldamento fr. 100.00
Trasferte fr. 650.00
Pasti
fuori domicilio fr. 210.00
Lavori
pesanti fr. 105.00
Totale fr. 3'626.00
Ora, il minimo d’esistenza
stabilito dall’Ufficio nella decisione impugnata è (corretto l’errore di
calcolo) di fr. 3'560.00 e non è stato contestato dall’escusso. Invero
l’autorità di vigilanza dovrebbe correggere d’ufficio la decisione se fosse
nulla, nel senso dell’art. 22 cpv. 1 LEF, ciò che si verificherebbe se ledesse
in modo flagrante il minimo di esistenza dell’escusso e/o della sua famiglia,
ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; decisione del
Tribunale federale 7B.229/2005 del 20 marzo 2006, consid. 6; Vonder Mühll, n. 66 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 93).
Così non si può dire nella fattispecie, in cui la differenza tra la cifra
accertata dall’Ufficio e quella determinata dalla Camera è di soli fr. 66.–. Di conseguenza la decisione impugnata va confermata, con la
precisazione che il sequestro verte sulla quota del reddito mensile eccedente
il minimo di esistenza di PI 1, determinato in fr. 3'560.00.
3.
Ne discende che il
ricorso va respinto.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93, 275, 278 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
2. Il verbale del
sequestro n. __________ dell’CO 1 è rettificato d’ufficio nel senso che è dichiarata
sequestrata la quota di reddito mensile di PI 1 eccedente il suo minimo di
esistenza di fr. 3'560.00.
3. Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
– avv. , __________;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.