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Decisione

15.2013.48

Pignoramento di salario. Trasferte. Pasti fuori domicilio. Spese di abbigliamento e per lavori faticosi. Spese per la locazione di un frontaliare, di riscaldamento e di elettricità

13 giugno 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Ad istanza di RI 1 il

Pretore di __________ con decreto 3 aprile 2013

ha ordinato il sequestro del salario percepito da PI 1 presso __________ SA, __________,

fino a concorrenza di fr. 60'037.58.

B. L’11/15 aprile 2013

l'CO 1 ha proceduto al sequestro del reddito nei confronti di PI 1,

determinando il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr. 3’230.00, sulla

base del seguente conteggio:

Guadagno

Debitore fr. 3'850.00

Coniuge fr. 0.00

Totale

mensile fr. 3'850.00

Minimo

di esistenza

Importo

di base fr. 1'530.00

Figli

minorenni fr. 360.00

Affitto fr. 700.00

Riscaldamento fr. 280.00

Trasferte fr. 200.00

Pasti

fuori domicilio fr. 37.00

Lavori

faticosi fr. 103.00

Vestiario fr. 50.00

Uso

auto + assicurazioni fr. 200.00

Spese

convivente fr. 100.00

Totale fr. 3'230.00

L’Ufficio ha pertanto

sequestrato la quota del reddito mensile dell’e­scus­so eccedente fr. 3'230.00

(senza avvedersi che la somma delle cifre riportate nel conteggio ammonta in

realtà a fr. 3'560.00).

C. Contro questo

provvedimento si è tempestivamente aggravata la creditrice sequestrante

chiedendo di annullare il calcolo del minimo di esistenza e di retrocedere

l’incarto all’CO 1 affinché proceda ad un nuovo calcolo. In via subordinata la

ricorrente ha chiesto di riconoscere oltre all’importo di base di fr. 1530.00

unicamente i supplementi di fr. 360.00 per la figlia, di fr. 500.00 per

l’affitto (invece di fr. 700.00) e di fr. 260.00 per il riscaldamento (anziché

di fr. 280.00), per un totale di fr. 2'650.00.

A mente della ricorrente

lavorando PI 1 quale operaio presso la __________ SA sarebbe plausibile che la

datrice di lavoro gli rifonda “in busta paga” le spese per l’uso

dell’auto per il lavoro e per il vestiario. Inoltre sarebbe poco plausibile che

la di lui convivente, non lavorando, non benefici almeno della Cassa

integrazione guadagni. La ricorrente chiede che l’importo riconosciuto per la pigione

venga ridotto a fr. 500.00 mensili essendo l’escusso residente in Italia. Le

trasferte riconosciute all’escusso dovrebbero infine essere già comprese

nell’importo di base.

D. Con osservazioni 13

maggio 2013 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto con motivazioni

che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Nel procedere al

sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione

sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF

112.

III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder

Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va

esaminata d’ufficio.

2.

In merito alle

singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza

allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:

2.1

RI 1 argomenta che

lavorando PI 1 quale operaio presso la __________ SA sarebbe plausibile che la

datrice di lavoro gli rifonda “in busta paga” le spese per l’uso

dell’auto per il lavoro e per il vestiario. Ed effettivamente, come emerge dai

conteggi paga dal mese settembre 2012 al mese di marzo 2013,

a PI 1 vengono retribuiti dal proprio datore di lavoro mensilmente importi

varianti tra fr. 150.00 e fr. 225.00 per “trasferte e pasti”. Sennonché l’importo

percepito quale stipendio da PI 1 comprende queste indennità. Avendo l’Ufficio

sequestrato quella parte di salario eccedente il suo minimo vitale, si impone di

riconoscere all’escusso in quel minimo le spese occasionategli dalle trasferte

e dai pasti presi fuori domicilio. Infatti operando diversamente gli si pignorerebbe

quanto versatogli dal datore di lavoro per queste spese senza però lasciargli a

disposizione gli importi necessari per potervi far fronte. La censura della

ricorrente deve pertanto essere disattesa.

2.2

Il debitore che è

costretto, per motivi di lavoro, a consumare i pasti fuori dell’economia

domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.00 per ogni pasto principale

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009, punto II.4b [citata in

seguito “Tabella”]). In concreto PI 1 abita a __________ e lavora a __________.

Egli non può rientrare al domicilio durante il mezzogiorno. Di conseguenza è

costretto a consumare il pranzo fuori dall’economia domestica. Considerato che il numero medio di giorni lavorativi in Ticino può essere stabilito in

230.

(CEF 22 ottobre 2012, inc. 15.2012.89), conformemente al punto II.4b

della “Tabella” dev’esse­re riconosciuto a PI 1 l’importo arrotondato mensile

di fr. 210.00 (230 ¸ 12 x 11).

2.3

È principio

giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti

connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del

debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92.

n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per

l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna

2008, n. § 23 n. 27, p. 170; Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §

24.

n. 60; Guidicelli/Piccirilli,

Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,

n. 171 e segg.). Nella fattispecie l’Ufficio ha riconosciuto mensilmente fr. 200.00

a titolo di spese di trasferta e fr. 286.00 per l’uso dell’auto e le assicurazioni.

Ora, abitando l’escusso a __________ e lavorando a __________, può essere

ragionevolmente ritenuto che egli necessita del veicolo privato per l’esercizio

della sua professione in assenza di mezzi pubblici che gli permettano di

raggiungere in un tempo ragionevole il luogo di lavoro. Qualora l’escusso, come

nella fattispecie, non presenti il dettaglio delle sue spese mensili di

trasferte professionali, occorre stimarle valutando il costo chilometrico medio

mensile del tragitto casa-lavoro (cfr. Guidicelli/Piccirilli,

op. cit., n. 181 segg.). Secondo i calcoli del Touring Club Svizzero il costo

chilometrico di un veicolo di categoria media (prezzo d’acquisto di fr.

35'000.–) che percorre sui 15'000 km all’anno ammonta a fr. 0.76/km, compresa

un costo d’ammortamento pari al 31% del costo globale (www.tcs.ch/it/auto-mobilita/costi-delle-auto/esempio.php).

Nel minimo d’esistenza non va però tenuto conto dell’ammortamento, che non è un

costo effettivo (cfr. Vonder Mühll, op.

cit., n. 28 lett. d ad art. 93; per analogia con i costi per l’alloggio in casa

propria: “Tabella” ad II/1).

Considerato che la percorrenza mensile, come accertato dall’Ufficio, è di 1’300

chilometri per le trasferte dal domicilio al luogo di lavoro (14'300 km/anno),

nel calcolo del suo minimo di esistenza vanno di conseguenza computati a titolo

di spese di trasferta fr. 650.00 mensili, ossia un costo unitario forfetario di

fr. 0.50 al chilometro, che comprende sia i costi correnti che i costi fissi

connessi all’uso dell’autovettura (Guidicelli/Pic­ci­rilli,

op. cit., n. 181). Per questo motivo dal minimo vitale di PI 1 dev’essere

stralciato l’im­porto di fr. 200.00 per l’uso dell’auto e per le assicurazioni,

che l’Ufficio ha conteggiato ma che non può essere riconosciuto in aggiunta

all’importo forfetario.

2.4

L’importo di base

mensile di cui al punto I della “Tabella” contiene già i costi che il debitore

deve affrontare per l’abbiglia­mento alfine di poter mantenere un aspetto

dignitoso e le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e

salute, manutenzione delle apparecchiature e dell'arredamento domestico,

assicurazioni private, cultura della convivente dell’escusso. Al punto II.4 è

comunque previsto che all’escusso, attivo in determinati settori lavorativi,

come personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di commercio, in cui è

necessario indossare particolari abiti, va riconosciuto un importo

supplementare massimo di fr. 50.00 al mese. PI 1 è attivo quale operaio

esterno per cui non vi è motivo di riconoscergli l’importo di fr. 50.00 per

accresciute spese di abbigliamento connesse alla sua attività professionale

poiché non necessarie e nemmeno dimostrate. Nemmeno può essere riconosciuto

l’im­por­to di fr. 100.00 per non meglio precisate spese della convivente

in quanto non emerge che questo importo si riferisca a oneri non già

contemplati nel minimo base.

2.5

L’Ufficio, preso atto

che l’escusso lavora come operaio del reparto “esterno” della __________ SA, ha

aggiunto al suo minimo esistenziale fr. 103.00 mensili per “lavori

faticosi”, che corrispondono al supplemento di fr. 5.50 per giornata

lavorativa previsto al punto II.4 della “Tabella” per “esigenze accresciute di

vitto in caso di lavori pesanti, a turni o di notte, come pure per chi deve

compiere lunghi tragitti per raggiungere il posto di lavoro”. La decisione è

condivisibile, perché il lavoro (non qualificato) sui cantieri è notoriamente

particolarmente fisico e i tempi di trasferta tra la sua abitazione e il luogo

di lavoro appesantiscono ulteriormente le giornate lavorative dell’e­scus­so.

2.6

Il debitore

sequestrato ha ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse

conteggiato a titolo di spese per la locazione l'importo mensile di fr. 700.00.

Tale importo, come si evince dagli atti, si riferisce al canone di locazione mensile

di € 550.00 per l’alloggio che egli occupa a __________ unitamente alla convivente

e alla figlia comune. Il costo per l'appartamento occupato dal sequestrato e dalla

sua famiglia appare in concreto proporzionato e corrispondente al costo di un

appartamento per una famiglia di tre persone in un Comune della fascia di

confine, dove gli alloggi sono notoriamente più cari che nel resto d’Italia per

la domanda dei frontalieri. Ne consegue pertanto che a PI 1 vanno riconosciuti

fr. 671.00 mensili per le spese della locazione, importo corrispondente a € 550.00

al cambio di CHF 1.22 per € 1.00, corrispondente grossomodo ai valori di

chiusura delle valute al 15 aprile 2013 alla borsa svizzera.

In relazione alle spese di

riscaldamento dell’abitazione si rileva che le spese per il consumo di gas per i

mesi di dicembre 2012 e di gennaio 2013 ammontano a € 276.65 (fattura n.

002406347847.

del 16 febbraio 2013 della __________). Questi due mesi risultano

notoriamente essere quello in cui vi è la maggior necessità di provvedere al

riscaldamento di una abitazione. Per questo motivo le spese riconosciute

dall’Ufficio per il riscaldamento di fr. 280.00 mensili sono eccessive.

Ritenuto che agli atti non vi sono altre fatture riferite alla fornitura di

gas, la scrivente Camera ritiene adeguato stabilire in € 82.00 mensili i costi

del riscaldamento, considerata la necessità di provvedere al riscaldamento di

una abitazione in una zona come quella di __________ per 7 mesi all’anno e

considerato che mensilmente, in base alla fattura agli atti, si ha un consumo

di gas equivalente a circa € 140.00 [(140 x 7) : 12]. Per questo motivo quindi

l’importo riconosciuto dall’Ufficio va ridotto a fr. 100.00 mensili (conversione

al tasso di cambio di CHF 1.22 per € 1.00). L’ulteriore fattura della __________

riferita alla fornitura di energia elettrica non va invece considerata: infatti

il punto I della “Tabella” dei minimi di esistenza prescrive che le spese di elettricità

per la luce e la cucina sono già comprese nel minimo di base.

2.7

A mente della

ricorrente sarebbe poco plausibile che la convivente del sequestrato, non

lavorando, non benefici almeno della Cassa integrazione guadagni. In sede di esecuzione

del sequestro l’Ufficio ha accertato che la convivente è “operaia attualmente

senza rendite, indennità e non lavora” (verbale del sequestro, sub “Dati

personali”). Siccome la ricorrente non ha reso verosimili elementi concreti che

facciano ritenere che la convivente abbia entrate, non vi sono validi motivi

perché l’Ufficio effettui ulteriori ricerche, potendosi invece attenere alle

indicazioni fornitegli da PI 1, debitamente reso attento alle conseguenze

penali di una falsa o incompleta dichiarazione in calce al verbale delle

operazioni di pignoramento da lui sottoscritto il 4 aprile 2013 (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 12-13 ad art. 91).

2.8

Sulla base delle

considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di PI

1.

si presenta come segue:

Guadagno

Debitore fr. 3'850.00

Coniuge fr. 0.00

Totale

mensile fr. 3'850.00

Minimo

di esistenza

Importo

di base fr. 1'530.00

Figli

minorenni fr. 360.00

Affitto fr. 671.00

Riscaldamento fr. 100.00

Trasferte fr. 650.00

Pasti

fuori domicilio fr. 210.00

Lavori

pesanti fr. 105.00

Totale fr. 3'626.00

Ora, il minimo d’esistenza

stabilito dall’Ufficio nella decisione impugnata è (corretto l’errore di

calcolo) di fr. 3'560.00 e non è stato contestato dall’escusso. Invero

l’autorità di vigilanza dovrebbe correggere d’ufficio la decisione se fosse

nulla, nel senso dell’art. 22 cpv. 1 LEF, ciò che si verificherebbe se ledesse

in modo flagrante il minimo di esistenza dell’escusso e/o della sua famiglia,

ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF 110 III 32; decisione del

Tribunale federale 7B.229/2005 del 20 marzo 2006, consid. 6; Vonder Mühll, n. 66 ad art. 93; Gilliéron, op. cit., n. 23 ad art. 93).

Così non si può dire nella fattispecie, in cui la differenza tra la cifra

accertata dall’Uffi­cio e quella determinata dalla Camera è di soli fr. 66.–. Di conseguenza la decisione impugnata va confermata, con la

precisazione che il sequestro verte sulla quota del reddito mensile eccedente

il minimo di esistenza di PI 1, determinato in fr. 3'560.00.

3.

Ne discende che il

ricorso va respinto.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93, 275, 278 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

2. Il verbale del

sequestro n. __________ dell’CO 1 è rettificato d’ufficio nel senso che è dichiarata

sequestrata la quota di reddito mensile di PI 1 eccedente il suo minimo di

esistenza di fr. 3'560.00.

3. Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

– avv. , __________;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.