15.2013.49
Spese legate alla salute non prese a carico dell’assicurazione malattia. Franchigia della cassa malati
7 agosto 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.49
Lugano
7 agosto 2013
EC/fp/sdb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Jaques
e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 23 aprile 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio contro il pignoramento di salario nell’esecuzione n. __________
promossa dal reclamante contro
PI
1
viste le osservazioni 13 maggio 2013 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. L’11/15 aprile 2013
l'CO 1ha proceduto al pignoramento del reddito di PI 1, determinandone il
minimo d’esistenza mensile in fr. 5'442.00, sulla base del seguente conteggio:
Guadagno
Debitore fr. 2'500.00
Coniuge fr. 2'700.00
Totale
mensile fr. 5'200.00
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'700.00
Figli
minorenni fr. 400.00
Alimenti
dovuti fr. 300.00
Affitto fr. 1'550.00
Spese
accessorie fr. 100.00
Premi
cassa malati fr. 227.85
Costi
di trasferta fr. 150.00
Pasti
fuori domicilio fr. 211.00
Mamma
diurna fr. 188.00
Franchigia
cassa malati fr. 416.00
Spese
d’esercizio fr. 200.00
Totale fr. 5'442.00
Constatata l’assenza di
eccedenza pignorabile, l’Ufficio ha rilasciato al creditore un attestato di
carenza beni per fr. 1'901.50.
B. Contro questo
provvedimento si è tempestivamente aggravato il creditore chiedendo di
annullare il verbale di pignoramento e di retrocedere l’incarto all’CO 1affinché
proceda ad un nuovo calcolo del minimo di esistenza.
A mente del ricorrente la
franchigia conteggiata in fr. 416.00 mensili sarebbe priva di ogni fondamento.
Inoltre al ricorrente parrebbe estremamente ridotto il guadagno mensile
dell’escusso quantificato in fr. 2'500.00.
C. Con osservazioni 13
maggio 2013 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto con motivazioni
che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere al
sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF
112.
III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va
esaminata d’ufficio.
2.
In merito alle
singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza
allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:
2.1
Il debitore
sequestrato ha ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse
conteggiato a titolo di franchigia della cassa malati l'importo mensile di fr. 416.00.
a) Secondo il punto
II.8. della Tabella dei minimi d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo
l'Ufficio deve riconoscere all'escusso un importo medio mensile per spese
legate alla salute che l'escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno
durante il periodo di validità del pignoramento se non prese a carico
dell’assicurazione malattia. Si deve tenere conto delle spese mediche rilevanti
nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento del pignoramento (spese
mediche, farmaceutiche, ospedaliere). Lo stesso principio vale anche per le
cure dentarie e per la franchigia della cassa malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli, II pignoramento
di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 203, p. 62).
In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per
le spese sostenute o da sostenere. La franchigia della cassa malattia, ossia di
quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato, può essere
inclusa nel minimo vitale, dopo che l’importo annuale è stato suddiviso per i
dodici mesi dell’anno, quando è certo che durante il pignoramento il debitore
dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia ad
esempio a causa di una malattia cronica (DTF
129.
III 244 s.; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n. 203, p. 62; Ochsner,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 144 e 145 ad art.
93).
b) Nel caso in rassegna
dalla documentazione prodotta dall’escusso non emerge che i coniugi __________
abbiano sostenuto costi legati alla salute oltre al pagamento dei premi mensili
della cassa malattia. Ne consegue che la censura sollevata dal creditore deve
essere accolta, con l’avvertimento al debitore che nell’ipotesi che egli avesse
effettivamente sostenuto spese mediche non coperte dalla cassa malattia,
l’ammontare di tali spese potrà essere riconosciuto anche in seguito
dall’Ufficio per le quote pignorate non ancora versate al creditore, a
condizione che il debitore produca la documentazione a suffragio della sua
asserzione.
2.2
A mente del ricorrente
parrebbe estremamente ridotto il guadagno mensile dell’escusso quantificato in
fr. 2'500.00. Sennonché, in sede di esecuzione del pignoramento l’Ufficio ha
accertato che PI 1 lavora quale parrucchiere indipendente e consegue un reddito
di fr. 2'500.00 mensili. Siccome il ricorrente non ha reso verosimili elementi
concreti che facciano ritenere che il guadagno mensile dell’escusso sia
superiore a tale importo, non vi sono validi motivi perché l’Ufficio effettui
ulteriori ricerche, potendosi invece attenere alle indicazioni fornitegli da PI
1, debitamente reso attento alle conseguenze penali di una falsa o incompleta dichiarazione
in calce al verbale delle operazioni di pignoramento da lui sottoscritto il 18
aprile 2013 (cfr. Lebrecht, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 12-13 ad art. 91).
2.3
Il ricorrente chiede
di retrocedere l’incarto all’CO 1 affinché proceda ad un nuovo calcolo del
minimo di esistenza del debitore. In concreto l’Ufficio ha effettuato tutti i necessari
accertamenti al fine della determinazione del minimo vitale dell’escusso e
della sua famiglia. Di conseguenza non si giustifica la retrocessione
dell’incarto all’Ufficio, atteso che questa Camera ha a disposizione tutti i
dati necessari per emanare il proprio giudizio.
3.
Sulla base delle
considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza del
debitore è determinato in fr. 2'546.05, così calcolati:
Guadagno
Debitore fr. 2'500.00 48%
Coniuge fr. 2'700.00 52%
Totale
mensile fr. 5'200.00 100%
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'700.00
Figli
minorenni fr. 400.00
Alimenti
dovuti fr. 300.00
Affitto fr. 1'550.00
Spese
accessorie fr. 100.00
Premi
cassa malati fr. 227.85
Costi
di trasferta fr. 150.00
Pasti
fuori domicilio fr. 211.00
Mamma
diurna fr. 188.00
Franchigia
cassa malati fr. 0.00
Spese
d’esercizio fr. 200.00
Totale
(arrotondato) fr. 5'027.00
La quota del marito al minimo
vitale della famiglia __________, del 48%, assomma dunque a fr. 2'413.00
(arrotondati), sicché rimane un’eccedenza (indicativamente di fr. 87.–) che
l’Ufficio è tenuto a pignorare.
4.
Il ricorso dell’__________.
__________. RI 1 è quindi parzialmente accolto.
Non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di PI 1 (indicativamente
di fr. 87.– mensili) eccedente il suo minimo vitale determinato in fr. 2'413.00.
2. Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.