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Decisione

15.2013.49

Spese legate alla salute non prese a carico dell’assicurazione malattia. Franchigia della cassa malati

7 agosto 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’11/15 aprile 2013

l'CO 1ha proceduto al pignoramento del reddito di PI 1, determinandone il

minimo d’esistenza mensile in fr. 5'442.00, sulla base del seguente conteggio:

Guadagno

Debitore fr. 2'500.00

Coniuge fr. 2'700.00

Totale

mensile fr. 5'200.00

Minimo

di esistenza

Importo

di base fr. 1'700.00

Figli

minorenni fr. 400.00

Alimenti

dovuti fr. 300.00

Affitto fr. 1'550.00

Spese

accessorie fr. 100.00

Premi

cassa malati fr. 227.85

Costi

di trasferta fr. 150.00

Pasti

fuori domicilio fr. 211.00

Mamma

diurna fr. 188.00

Franchigia

cassa malati fr. 416.00

Spese

d’esercizio fr. 200.00

Totale fr. 5'442.00

Constatata l’assenza di

eccedenza pignorabile, l’Ufficio ha rilasciato al creditore un attestato di

carenza beni per fr. 1'901.50.

B. Contro questo

provvedimento si è tempestivamente aggravato il creditore chiedendo di

annullare il verbale di pignoramento e di retrocedere l’incarto all’CO 1affinché

proceda ad un nuovo calcolo del minimo di esistenza.

A mente del ricorrente la

franchigia conteggiata in fr. 416.00 mensili sarebbe priva di ogni fondamento.

Inoltre al ricorrente parrebbe estremamente ridotto il guadagno mensile

dell’escusso quantificato in fr. 2'500.00.

C. Con osservazioni 13

maggio 2013 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto con motivazioni

che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Nel procedere al

sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione

sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF

112.

III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder

Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va

esaminata d’ufficio.

2.

In merito alle

singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza

allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:

2.1

Il debitore

sequestrato ha ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse

conteggiato a titolo di franchigia della cassa malati l'importo mensile di fr. 416.00.

a) Secondo il punto

II.8. della Tabella dei minimi d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo

l'Ufficio deve riconoscere all'escusso un importo medio mensile per spese

legate alla salute che l'escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno

durante il periodo di validità del pignoramento se non prese a carico

dell’assicurazione malattia. Si deve tenere conto delle spese mediche rilevanti

nella misura in cui le stesse sono imminenti al momento del pignoramento (spese

mediche, farmaceutiche, ospedaliere). Lo stesso principio vale anche per le

cure dentarie e per la franchigia della cassa malati (cfr. Guidicelli/Piccirilli, II pignoramento

di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 203, p. 62).

In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per

le spese sostenute o da sostenere. La franchigia della cassa malattia, ossia di

quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato, può essere

inclusa nel minimo vitale, dopo che l’importo annuale è stato suddiviso per i

dodici mesi dell’anno, quando è certo che durante il pignoramento il debitore

dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia ad

esempio a causa di una malattia cronica (DTF

129.

III 244 s.; Guidicelli/Piccirilli,

op. cit., n. 203, p. 62; Ochsner,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 144 e 145 ad art.

93).

b) Nel caso in rassegna

dalla documentazione prodotta dall’escusso non emerge che i coniugi __________

abbiano sostenuto costi legati alla salute oltre al pagamento dei premi mensili

della cassa malattia. Ne consegue che la censura sollevata dal creditore deve

essere accolta, con l’avvertimento al debitore che nell’ipotesi che egli avesse

effettivamente sostenuto spese mediche non coperte dalla cassa malattia,

l’ammontare di tali spese potrà essere riconosciuto anche in seguito

dall’Ufficio per le quote pignorate non ancora versate al creditore, a

condizione che il debitore produca la documentazione a suffragio della sua

asserzione.

2.2

A mente del ricorrente

parrebbe estremamente ridotto il guadagno mensile dell’escusso quantificato in

fr. 2'500.00. Sennonché, in sede di esecuzione del pignoramento l’Ufficio ha

accertato che PI 1 lavora quale parrucchiere indipendente e consegue un reddito

di fr. 2'500.00 mensili. Siccome il ricorrente non ha reso verosimili elementi

concreti che facciano ritenere che il guadagno mensile dell’escusso sia

superiore a tale importo, non vi sono validi motivi perché l’Ufficio effettui

ulteriori ricerche, potendosi invece attenere alle indicazioni fornitegli da PI

1, debitamente reso attento alle conseguenze penali di una falsa o incompleta dichiarazione

in calce al verbale delle operazioni di pignoramento da lui sottoscritto il 18

aprile 2013 (cfr. Lebrecht, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 12-13 ad art. 91).

2.3

Il ricorrente chiede

di retrocedere l’incarto all’CO 1 affinché proceda ad un nuovo calcolo del

minimo di esistenza del debitore. In concreto l’Ufficio ha effettuato tutti i necessari

accertamenti al fine della determinazione del minimo vitale dell’escusso e

della sua famiglia. Di conseguenza non si giustifica la retrocessione

dell’incarto all’Ufficio, atteso che questa Camera ha a disposizione tutti i

dati necessari per emanare il proprio giudizio.

3.

Sulla base delle

considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza del

debitore è determinato in fr. 2'546.05, così calcolati:

Guadagno

Debitore fr. 2'500.00 48%

Coniuge fr. 2'700.00 52%

Totale

mensile fr. 5'200.00 100%

Minimo

di esistenza

Importo

di base fr. 1'700.00

Figli

minorenni fr. 400.00

Alimenti

dovuti fr. 300.00

Affitto fr. 1'550.00

Spese

accessorie fr. 100.00

Premi

cassa malati fr. 227.85

Costi

di trasferta fr. 150.00

Pasti

fuori domicilio fr. 211.00

Mamma

diurna fr. 188.00

Franchigia

cassa malati fr. 0.00

Spese

d’esercizio fr. 200.00

Totale

(arrotondato) fr. 5'027.00

La quota del marito al minimo

vitale della famiglia __________, del 48%, assomma dunque a fr. 2'413.00

(arrotondati), sicché rimane un’eccedenza (indicativamente di fr. 87.–) che

l’Ufficio è tenuto a pignorare.

4.

Il ricorso dell’__________.

__________. RI 1 è quindi parzialmente accolto.

Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di PI 1 (indicativamente

di fr. 87.– mensili) eccedente il suo minimo vitale determinato in fr. 2'413.00.

2. Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.