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Decisione

15.2013.51

Pignoramento di reddito. Cassa malattia non pagata. Premi secondo la LCA. Necessità del veicolo per un disoccupato

24 giugno 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

30 aprile 2013 l'CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito di RI 1, determinando

il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr. 2’100.00, sulla base del

seguente conteggio:

Guadagno

Debitore fr. 2'500.00

Totale

mensile fr. 2'500.00

Minimo

di esistenza

Importo

di base fr. 1'200.00

Affitto fr. 900.00

Totale fr. 2'100.00

L’Ufficio

ha pertanto sequestrato la quota del reddito mensile

dell’escusso eccedente fr. 2'100.00.

B. Contro

questo provvedimento si è tempestivamente aggravato RI 1 chiedendo che il

proprio minimo vitale venga determinato in fr. 3'120.65, aggiungendo agli

importi riconosciuti dall’Ufficio le somme di fr. 500.65 per la cassa malati,

di fr. 20.00 per la complementare e di fr. 500.00 per il leasing

dell’autovettura.

C. Con

osservazioni 13 maggio 2013 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto con

motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Nel

procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità

di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al

momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del

debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della

situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata

d’ufficio.

2.

In merito

alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza

allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:

2.1

Oltre

all’esistenza e al carattere indispensabile delle spese da prendere in considerazione

nel calcolo del minimo di esistenza, l’ufficio d’esecuzione deve anche accertare

che l’escusso effettivamente le paghi (Vonder Mühll, op. cit.,

n. 25 ad art. 93; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 106 ad art. 93).

Nella fattispecie, l’Ufficio – correttamente – non ha riconosciuto l’importo

mensile di fr. 500.65 per i premi della cassa malattia, atteso che dalla

documentazione agli atti -segnatamente dal verbale di pignoramento dal quale

emerge che la cassa malattia è creditrice per importi tutt’altro che trascurabili-

emerge che i premi della cassa malattia non vengono pagati. Per questo motivo

quindi al ricorrente non può essere riconosciuto alcunché a tal riguardo. A

futura memoria a RI 1 va ricordato che nell’ambito del

pignoramento di salario, l’organo di esecuzione forzata può in ogni caso tenere

conto unicamente dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto

premio base della cassa malati), ad esclusione dei premi per prestazioni

complementari secondo la LCA (Von­der

Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93 LEF; Tabella dei minimi di esistenza,

punto II.3).

2.2

È

principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e

correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza

del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù

dell’art. 92 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore

per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III

52; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a

ed., Berna 2008, n. § 23 n. 27, p. 170; Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §

24.

n. 60; Guidicelli/Piccirilli,

Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,

n. 171 e segg.). Nel caso in esame il debitore postula il riconoscimento di fr.

500.00

mensili per il canone leasing relativo all’autovettura sebbene egli non

eserciti attualmente alcuna attività lucrativa, essendo disoccupato. A

prescindere dal fatto che il pagamento di questa somma non è comunque stato dimostrato

da RI 1, l’CO 1ha agito correttamente non riconoscendogli alcun importo a

questo titolo, appunto per il fatto che attualmente il debitore non esercita

un’attività professionale. Eventuali modifiche della situazione professionale

del ricorrente, segnatamente la necessità dell’utilizzo dell’autovettura al momento

dell’inizio di un’attività lavorativa, come pure il ripristino del pagamento

dei premi della cassa malati obbligatoria, potranno, se del caso, essere

oggetto di riesame del pignoramento ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF.

3.

Ne

discende che il ricorso va respinto.

Non si

prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione

nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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