15.2013.51
Pignoramento di reddito. Cassa malattia non pagata. Premi secondo la LCA. Necessità del veicolo per un disoccupato
24 giugno 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2013.51
Data decisione, Autorità:
24.06.2013, CEF
Titolo:
Pignoramento di reddito. Cassa malattia non pagata. Premi secondo la LCA. Necessità del veicolo per un disoccupato
MINIMO DI ESISTENZA
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2013.51
Lugano
24 giugno
2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 maggio 2013 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di
pignoramento del 30 aprile 2013 nelle esecuzioni n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro il ricorrente da
1. PI 1
2. PI 2
entrambi rappr. dall’RA 1
3. PI 3
viste le osservazioni 5 giugno 2013 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il
30 aprile 2013 l'CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito di RI 1, determinando
il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr. 2’100.00, sulla base del
seguente conteggio:
Guadagno
Debitore fr. 2'500.00
Totale
mensile fr. 2'500.00
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'200.00
Affitto fr. 900.00
Totale fr. 2'100.00
L’Ufficio
ha pertanto sequestrato la quota del reddito mensile
dell’escusso eccedente fr. 2'100.00.
B. Contro
questo provvedimento si è tempestivamente aggravato RI 1 chiedendo che il
proprio minimo vitale venga determinato in fr. 3'120.65, aggiungendo agli
importi riconosciuti dall’Ufficio le somme di fr. 500.65 per la cassa malati,
di fr. 20.00 per la complementare e di fr. 500.00 per il leasing
dell’autovettura.
C. Con
osservazioni 13 maggio 2013 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto con
motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata
d’ufficio.
2.
In merito
alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza
allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:
2.1
Oltre
all’esistenza e al carattere indispensabile delle spese da prendere in considerazione
nel calcolo del minimo di esistenza, l’ufficio d’esecuzione deve anche accertare
che l’escusso effettivamente le paghi (Vonder Mühll, op. cit.,
n. 25 ad art. 93; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 106 ad art. 93).
Nella fattispecie, l’Ufficio – correttamente – non ha riconosciuto l’importo
mensile di fr. 500.65 per i premi della cassa malattia, atteso che dalla
documentazione agli atti -segnatamente dal verbale di pignoramento dal quale
emerge che la cassa malattia è creditrice per importi tutt’altro che trascurabili-
emerge che i premi della cassa malattia non vengono pagati. Per questo motivo
quindi al ricorrente non può essere riconosciuto alcunché a tal riguardo. A
futura memoria a RI 1 va ricordato che nell’ambito del
pignoramento di salario, l’organo di esecuzione forzata può in ogni caso tenere
conto unicamente dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto
premio base della cassa malati), ad esclusione dei premi per prestazioni
complementari secondo la LCA (Vonder
Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93 LEF; Tabella dei minimi di esistenza,
punto II.3).
2.2
È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù
dell’art. 92 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore
per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III
52; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a
ed., Berna 2008, n. § 23 n. 27, p. 170; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
24.
n. 60; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
n. 171 e segg.). Nel caso in esame il debitore postula il riconoscimento di fr.
500.00
mensili per il canone leasing relativo all’autovettura sebbene egli non
eserciti attualmente alcuna attività lucrativa, essendo disoccupato. A
prescindere dal fatto che il pagamento di questa somma non è comunque stato dimostrato
da RI 1, l’CO 1ha agito correttamente non riconoscendogli alcun importo a
questo titolo, appunto per il fatto che attualmente il debitore non esercita
un’attività professionale. Eventuali modifiche della situazione professionale
del ricorrente, segnatamente la necessità dell’utilizzo dell’autovettura al momento
dell’inizio di un’attività lavorativa, come pure il ripristino del pagamento
dei premi della cassa malati obbligatoria, potranno, se del caso, essere
oggetto di riesame del pignoramento ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF.
3.
Ne
discende che il ricorso va respinto.
Non si
prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione
nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di
un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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