Lexipedia

Decisione

15.2013.52

Incompetenza territoriale del giudice dei rigetto. Nullità di sentenza di rigetto. Onere del destinatario di informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che lo riguarda non appena ne sospetti

7 agosto 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.52

Lugano

7 agosto 2013

EC/fp/sdb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Jaques

ed Epiney-Colombo

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 23 maggio 2013 di

RI

1

contro

l’operato

dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di pignoramento del 3 maggio 2013 emesso

nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1

patrocinata

dall’avv. PA 1

viste le osservazioni:

– 20 giugno 2013 di PI 1, __________;

– 21 giugno 2013 dell’CO 1, __________;

richiamata l’ordinanza presidenziale 29 maggio 2013 di concessione

dell’effetto

sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con

precetto esecutivo n. __________dell’CO 1, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso

di un proprio credito di fr. 1’408.95 oltre interessi e spese;

che al precetto

esecutivo l’escusso ha interposto opposizione;

che con proposta

di giudizio 14 febbraio 2013, passata in giudicato, il Friedensrichteramt __________

ha condannato RI 1 a pagare a PI 1 fr. 1'058.95 oltre accessori e ha respinto

l’opposizione interposta dell’escusso al precetto esecutivo;

che il 29

aprile 2013 la creditrice ha presentato la domanda di proseguimento;

che il 3 maggio

2013 l’CO 1 ha emesso l’avviso di pignoramento;

che con

ricorso 23 maggio 2013 RI 1 chiede di annullare l’avviso di pignoramento, argomentando

che la giudice di pace di __________ non sarebbe stata competente ad emettere

la decisione del 14 febbraio 2013, in quanto egli sarebbe domiciliato in Ticino

da 12 anni e mai avrebbe sottoscritto le condizioni generali di PI 1, che

sembrerebbero prevedere la sede della procedente come foro competente in caso

di litigio;

che egli mai

avrebbe ricevuto la proposta di giudizio e mai avrebbe visto un avviso di

ritiro della stessa, altrimenti si sarebbe opposto nel termine di 20 giorni;

che con osservazioni

20 giugno 2013 PI 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto, argomentando che

la giudice di pace di __________ le avrebbe comunicato che la proposta di

giudizio del 14 febbraio 2013 sarebbe stata trasmessa a RI 1 per raccomandata,

ma quest’ultimo non l’avrebbe ritirata;

che con

osservazioni 21 giugno 2013 l’CO 1 chiede che il ricorso venga respinto, in

quanto RI 1 è stato correttamente escusso al proprio domicilio;

che il

foro ordinario dell’esecuzione è situato al domicilio dell’escusso (art. 46

LEF);

Considerandi

che per “domicilio”

s’intende la nozione omonima del diritto civile (art. 23 CC), ossia il luogo

dove la persona, in modo riconoscibile dai terzi, dimora con l’intenzione di

stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 125 III 100 ss.; Schmid, Basler Kommentar

zum SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 40 ad art. 46; Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. I, Losanna 2000, n. 10 ad art. 46);

che nel caso concreto, è pertanto corretta la prosecuzione dell’ese­cuzione

al foro del domicilio del ricorrente;

che la

decisione di rigetto dell'opposizione pronunciata da un giudice

territorialmente incompetente (o ritenuto tale dall’escusso) non è nulla;

che la

censura d’incompetenza territoriale del giudice del rigetto deve essere fatta

valere con il rimedio di diritto previsto dal CPC e nel termine prescritto

dalla legge;

che la

stessa non può invece più essere poi invocata davanti all'autorità di vigilanza

allo stadio della continuazione dell'esecuzione (CEF 24 aprile 2006, inc. 15.2005.144);

che questa

giurisprudenza corrisponde ai principi posti dal Tribunale federale secondo cui

una decisione è nulla – e quindi non vincola le autorità esecutive – soltanto

quando: 1) è affetta da un difetto particolarmente grave; 2) il difetto è

manifestamente o perlomeno facilmente riconoscibile; 3) l’ammissione della

nullità non compromette seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I 361

ss.);

che il

Tribunale federale cita quali difetti sostanziali gravi l’incompe­tenza

funzionale e materiale, ma non quella territoriale (DTF 129 I 364, cons. 2.1);

che la

critica ricorsuale relativa alla competenza per territorio del giudice del

rigetto dell’opposizione è quindi inammissibile in questa sede;

che il

creditore può chiedere la continuazione dell’esecuzione (art. 88 LEF) in forza

di una sentenza passata in giudicato che tolga l’opposizione;

che nella fattispecie la proposta di giudizio del 14 febbraio 2013 del Friedensrichteramt __________

è munita dell’attestazione di passaggio in giudicato;

che sulla base di tale

decisione – prodotta dalla creditrice procedente – l’CO 1 era pertanto

legittimato a dar seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione (DTF

5A_570/210 c. 3.3.2. con riferimenti);

che il ricorrente lamenta

di non aver mai ricevuto la proposta di giudizio e di non aver mai

visto un avviso di ritiro della stessa, altrimenti si sarebbe opposto nel

termine di 20 giorni;

che tale argomento

ricorsuale, se fosse fondato, porterebbe a considerare la sentenza non passata in

giudicato ed ancora suscettibile d’impugnazione (DTF 5A_570/210 c. 3.3.3);

che intanto l’allegazione

del ricorrente è contraddetta dal fatto ch’egli stesso ha prodotto con il

ricorso la decisione di rigetto dell’opposizione;

che sulla decisione figura

l’attestazione di passaggio in giudicato che il ricorrente non contesta, come

non contesta l’affermazione di controparte (osservazioni, a pag. 2) secondo cui

la decisione gli è stata notificata per raccomandata, ch’egli però non ha

ritirato;

che RI 1 doveva aspettarsi

tale notifica, siccome è stato regolarmente citato all’udienza del 14 febbraio

2013, come risulta dalla sua presa di posizione del 19 febbraio 2013 allegata

al ricorso;

che in ogni caso l’inizio

del decorso di un termine non può essere differito a piacimento (DTF 5A_570/210

c. 3.3.3);

che il principio della

buona fede impone infatti al destinatario di informarsi dell’esistenza e del

contenuto di un atto che lo riguarda non appena ne sospetti l’esistenza (DTF

5A_570/210 c. 3.3.3 con riferimenti);

che la ricezione

dell’avviso di pignoramento, malgrado la pretesa mancata notifica della

decisione del giudice di pace di __________, imponeva

pertanto al ricorrente dapprima di informarsi presso l’Ufficio e ottenere da

quest’ultimo una copia della decisione (di cui, come visto, dispone peraltro di

un esemplare), e poi di impugnare la stessa nelle vie ricorsuali previste dal

CPC;

che al riguardo il ricorrente

non sostiene di aver inoltrato un gravame limitandosi ad affermare che è sua

intenzione procedere in tal senso e non dimostra pertanto che la decisione del

giudice di pace di __________ non sia passata in giudicato;

che di conseguenza l’CO 1,

dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione, ha correttamente

operato;

che da quanto precede

discende che il ricorso è respinto;

che non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 46 cpv. 1, 88 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano

tasse e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.