15.2013.52
Incompetenza territoriale del giudice dei rigetto. Nullità di sentenza di rigetto. Onere del destinatario di informarsi dell’esistenza e del contenuto di un atto che lo riguarda non appena ne sospetti
7 agosto 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.52
Lugano
7 agosto 2013
EC/fp/sdb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Jaques
ed Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 23 maggio 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di pignoramento del 3 maggio 2013 emesso
nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1
patrocinata
dall’avv. PA 1
viste le osservazioni:
– 20 giugno 2013 di PI 1, __________;
– 21 giugno 2013 dell’CO 1, __________;
richiamata l’ordinanza presidenziale 29 maggio 2013 di concessione
dell’effetto
sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con
precetto esecutivo n. __________dell’CO 1, PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso
di un proprio credito di fr. 1’408.95 oltre interessi e spese;
che al precetto
esecutivo l’escusso ha interposto opposizione;
che con proposta
di giudizio 14 febbraio 2013, passata in giudicato, il Friedensrichteramt __________
ha condannato RI 1 a pagare a PI 1 fr. 1'058.95 oltre accessori e ha respinto
l’opposizione interposta dell’escusso al precetto esecutivo;
che il 29
aprile 2013 la creditrice ha presentato la domanda di proseguimento;
che il 3 maggio
2013 l’CO 1 ha emesso l’avviso di pignoramento;
che con
ricorso 23 maggio 2013 RI 1 chiede di annullare l’avviso di pignoramento, argomentando
che la giudice di pace di __________ non sarebbe stata competente ad emettere
la decisione del 14 febbraio 2013, in quanto egli sarebbe domiciliato in Ticino
da 12 anni e mai avrebbe sottoscritto le condizioni generali di PI 1, che
sembrerebbero prevedere la sede della procedente come foro competente in caso
di litigio;
che egli mai
avrebbe ricevuto la proposta di giudizio e mai avrebbe visto un avviso di
ritiro della stessa, altrimenti si sarebbe opposto nel termine di 20 giorni;
che con osservazioni
20 giugno 2013 PI 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto, argomentando che
la giudice di pace di __________ le avrebbe comunicato che la proposta di
giudizio del 14 febbraio 2013 sarebbe stata trasmessa a RI 1 per raccomandata,
ma quest’ultimo non l’avrebbe ritirata;
che con
osservazioni 21 giugno 2013 l’CO 1 chiede che il ricorso venga respinto, in
quanto RI 1 è stato correttamente escusso al proprio domicilio;
che il
foro ordinario dell’esecuzione è situato al domicilio dell’escusso (art. 46
LEF);
Considerandi
che per “domicilio”
s’intende la nozione omonima del diritto civile (art. 23 CC), ossia il luogo
dove la persona, in modo riconoscibile dai terzi, dimora con l’intenzione di
stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 125 III 100 ss.; Schmid, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 40 ad art. 46; Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 2000, n. 10 ad art. 46);
che nel caso concreto, è pertanto corretta la prosecuzione dell’esecuzione
al foro del domicilio del ricorrente;
che la
decisione di rigetto dell'opposizione pronunciata da un giudice
territorialmente incompetente (o ritenuto tale dall’escusso) non è nulla;
che la
censura d’incompetenza territoriale del giudice del rigetto deve essere fatta
valere con il rimedio di diritto previsto dal CPC e nel termine prescritto
dalla legge;
che la
stessa non può invece più essere poi invocata davanti all'autorità di vigilanza
allo stadio della continuazione dell'esecuzione (CEF 24 aprile 2006, inc. 15.2005.144);
che questa
giurisprudenza corrisponde ai principi posti dal Tribunale federale secondo cui
una decisione è nulla – e quindi non vincola le autorità esecutive – soltanto
quando: 1) è affetta da un difetto particolarmente grave; 2) il difetto è
manifestamente o perlomeno facilmente riconoscibile; 3) l’ammissione della
nullità non compromette seriamente la sicurezza del diritto (DTF 129 I 361
ss.);
che il
Tribunale federale cita quali difetti sostanziali gravi l’incompetenza
funzionale e materiale, ma non quella territoriale (DTF 129 I 364, cons. 2.1);
che la
critica ricorsuale relativa alla competenza per territorio del giudice del
rigetto dell’opposizione è quindi inammissibile in questa sede;
che il
creditore può chiedere la continuazione dell’esecuzione (art. 88 LEF) in forza
di una sentenza passata in giudicato che tolga l’opposizione;
che nella fattispecie la proposta di giudizio del 14 febbraio 2013 del Friedensrichteramt __________
è munita dell’attestazione di passaggio in giudicato;
che sulla base di tale
decisione – prodotta dalla creditrice procedente – l’CO 1 era pertanto
legittimato a dar seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione (DTF
5A_570/210 c. 3.3.2. con riferimenti);
che il ricorrente lamenta
di non aver mai ricevuto la proposta di giudizio e di non aver mai
visto un avviso di ritiro della stessa, altrimenti si sarebbe opposto nel
termine di 20 giorni;
che tale argomento
ricorsuale, se fosse fondato, porterebbe a considerare la sentenza non passata in
giudicato ed ancora suscettibile d’impugnazione (DTF 5A_570/210 c. 3.3.3);
che intanto l’allegazione
del ricorrente è contraddetta dal fatto ch’egli stesso ha prodotto con il
ricorso la decisione di rigetto dell’opposizione;
che sulla decisione figura
l’attestazione di passaggio in giudicato che il ricorrente non contesta, come
non contesta l’affermazione di controparte (osservazioni, a pag. 2) secondo cui
la decisione gli è stata notificata per raccomandata, ch’egli però non ha
ritirato;
che RI 1 doveva aspettarsi
tale notifica, siccome è stato regolarmente citato all’udienza del 14 febbraio
2013, come risulta dalla sua presa di posizione del 19 febbraio 2013 allegata
al ricorso;
che in ogni caso l’inizio
del decorso di un termine non può essere differito a piacimento (DTF 5A_570/210
c. 3.3.3);
che il principio della
buona fede impone infatti al destinatario di informarsi dell’esistenza e del
contenuto di un atto che lo riguarda non appena ne sospetti l’esistenza (DTF
5A_570/210 c. 3.3.3 con riferimenti);
che la ricezione
dell’avviso di pignoramento, malgrado la pretesa mancata notifica della
decisione del giudice di pace di __________, imponeva
pertanto al ricorrente dapprima di informarsi presso l’Ufficio e ottenere da
quest’ultimo una copia della decisione (di cui, come visto, dispone peraltro di
un esemplare), e poi di impugnare la stessa nelle vie ricorsuali previste dal
CPC;
che al riguardo il ricorrente
non sostiene di aver inoltrato un gravame limitandosi ad affermare che è sua
intenzione procedere in tal senso e non dimostra pertanto che la decisione del
giudice di pace di __________ non sia passata in giudicato;
che di conseguenza l’CO 1,
dando seguito alla domanda di continuazione dell’esecuzione, ha correttamente
operato;
che da quanto precede
discende che il ricorso è respinto;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 46 cpv. 1, 88 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano
tasse e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.