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Decisione

15.2013.56

Pignoramento di polizza di libero passaggio

28 giugno 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.56

Lugano

28 giugno 2013

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 17 maggio 2013 di

RI

1

contro

l’operato

dell’PI 1 e meglio contro il provvedimento 7 maggio 2013 con il quale l’Ufficio

ha chiesto alla ricorrente il versamento dell’importo di fr. 30'000.00

nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro

PI

2, __________

da

1. PI 3

rappr. dall’RA 1

Considerandi

2.

PI 4

3.

PI 5

2.

e 3 rappr. dallo RA 2

4.

PI 6

5.

PI 7

rappr. da: RA 3

6.

PI 8

patr. dallo PA 1

7.

PI 9

8.

PI 10

9.

PI 11

10.

PI 12

11.

PI 13

12.

PI 14

13.

PI 15 ;

viste le osservazioni 4

giugno 2013 dell’PI 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 25 gennaio 2011,

nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro PI 2, l'PI 1ha pignorato,

per quanto di rilevanza nella fattispecie, fino all’impor­to di fr. 30'000.00

oltre accessori la “polizza di libero passaggio n. 70003-10-758.50.553.000

presso la RI 1, __________”;

che il 20 gennaio 2011

l’Ufficio ha notificato alla RI 1 il pignoramento del credito;

che il 25 gennaio 2011 RI

1.

ha comunicato all’Ufficio che la prestazione di libero passaggio era

vincolata fino alla sua scadenza, ovverossia fino a quando la persona assicurata

avesse raggiunto l’età di pensionamento, fosse diventata invalida oppure si fossero

realizzati i presupposti per un pagamento in contanti conformemente all’art. 5

LFLP;

che la ricorrente ha

altresì comunicato che alla stessa non era pervenuta alcuna domanda di

pagamento in contanti da parte della persona assicurata;

che il 6 aprile 2011 PI 2

ha chiesto a RI 1 il versamento dell’avere della polizza di libero passaggio a

seguito di pensionamento anticipato;

che il 14 aprile 2011 RI 1

ha comunicato all’escussa che avrebbe provveduto a bonificarle l’importo di fr.

164'628.90, ciò che è avvenuto il giorno successivo;

che il 27 aprile 2011 PI 2

ha versato all’Ufficio fr. 27'845.00, saldando in tal modo tutte le procedure

esecutive pendenti;

che il 12 giugno 2012 e il

9.

novembre 2012 l’Ufficio ha nuovamente pignorato la polizza di libero

passaggio nell’ambito di altre esecuzioni contro PI 2, omettendo di darne

comunicazione alla ricorrente;

che il 12 aprile 2013 l’Ufficio

ha chiesto alla ricorrente il versamento della prestazione di libero passaggio,

presumendo che la pretesa dell’assicurata fosse divenuta esigibile;

che il 18 aprile 2013 RI 1

ha comunicato all’Ufficio che PI 2 aveva chiesto il riscatto della polizza a

seguito di prepensionamento e che il 15 aprile 2011 essa aveva bonificato

all’assicurata quanto di sua spettanza;

che con provvedimento 7

maggio 2013 l’PI 1 ha ordinato a RI 1 il versamento dell’importo di fr.

30'000.00, in quanto il 6 aprile 2011 essa avrebbe dovuto versargli quanto

richiesto;

che con ricorso 17 maggio

2013.

RI 1 ha chiesto di annullare il provvedimento del 7 maggio 2013 adducendo

che il pignoramento, notificatole unicamente il 20 gennaio 2011, sarebbe nullo

in quanto i diritti spettanti a PI 2 sulla polizza di libero passaggio a quel

momento non sarebbero stati esigibili e pertanto non sarebbero stati pignorabili;

che pertanto non sarebbe esistito

alcun impedimento perché la ricorrente versasse la prestazione alla sua

esigibilità, ossia nell’aprile del 2011;

che con osservazioni 4

giugno 2013 l’PI 1 si è rimesso alla decisione dell’Autorità di vigilanza;

che in seguito al

pagamento il 27 aprile 2011 da parte di PI 2 di fr. 27'845.00, il pignoramento del

25.

gennaio 2011 è decaduto per avvenuto pagamento di tutte le procedure in

corso;

che solo il 12 giugno 2012

e il 9 novembre 2012 l’Ufficio ha nuovamente pignorato la polizza di libero

passaggio nell’ambito di altre esecuzioni;

che in questa occasione

l’Ufficio ha omesso di dare comunicazione del pignoramento alla ricorrente;

che tale omissione è comunque

irrilevante, atteso che nell’aprile del 2011 e quindi più di anno prima

dell’esecuzione del primo di questi due nuovi pignoramenti, la prestazione di

libero passaggio era stata liberata a favore di PI 2, sicché i nuovi

pignoramenti erano comunque infruttuosi;

che anche l’omissione di RI

1.

di comunicare preventivamente all’Ufficio che avrebbe liberato l’ammontare

del libero passaggio a favore dell’assicurata non è di rilevanza nella fattispecie,

perché le esecuzioni che avevano portato al pignoramento della polizza il 25

gennaio 2011 sono state tutte saldate nell’aprile del 2011, quando l’escussa ha

appunto ritirato la propria prestazione di libero passaggio;

che dunque il provvedimento

7.

maggio 2013 dell’PI 1 va annullato;

che anche i verbali di

pignoramento del 12 giugno 2012 e del 9 novembre 2012 devono essere di

conseguenza rettificati con lo stralcio del pignoramento della la “polizza

di libero passaggio n. 70003-10-758.50.553.000 presso la RI 1, Zurigo”;

che ne discende l’accoglimento

del ricorso;

che non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF);

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto. Di conseguenza il provvedimento 7 maggio 2013 è annullato.

2. È

fatto ordine all’PI 1 di stralciare dai verbali di pignoramento del 12 giugno

2012 e del 9 novembre 2012 il pignoramento della la “polizza di libero

passaggio n. 70003-10-758.50.553.000 presso la RI 1, __________

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

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- .

Comunicazione

all’PI 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.