15.2013.56
Pignoramento di polizza di libero passaggio
28 giugno 2013Italiano6 min
Source ti.ch
PI 14PI 6PI 5
Incarto n.
Fatti
15.2013.56
Lugano
28 giugno 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 17 maggio 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’PI 1 e meglio contro il provvedimento 7 maggio 2013 con il quale l’Ufficio
ha chiesto alla ricorrente il versamento dell’importo di fr. 30'000.00
nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro
PI
2, __________
da
1. PI 3
rappr. dall’RA 1
Considerandi
2.
PI 4
3.
PI 5
2.
e 3 rappr. dallo RA 2
4.
PI 6
5.
PI 7
rappr. da: RA 3
6.
PI 8
patr. dallo PA 1
7.
PI 9
8.
PI 10
9.
PI 11
10.
PI 12
11.
PI 13
12.
PI 14
13.
PI 15 ;
viste le osservazioni 4
giugno 2013 dell’PI 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 25 gennaio 2011,
nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro PI 2, l'PI 1ha pignorato,
per quanto di rilevanza nella fattispecie, fino all’importo di fr. 30'000.00
oltre accessori la “polizza di libero passaggio n. 70003-10-758.50.553.000
presso la RI 1, __________”;
che il 20 gennaio 2011
l’Ufficio ha notificato alla RI 1 il pignoramento del credito;
che il 25 gennaio 2011 RI
1.
ha comunicato all’Ufficio che la prestazione di libero passaggio era
vincolata fino alla sua scadenza, ovverossia fino a quando la persona assicurata
avesse raggiunto l’età di pensionamento, fosse diventata invalida oppure si fossero
realizzati i presupposti per un pagamento in contanti conformemente all’art. 5
LFLP;
che la ricorrente ha
altresì comunicato che alla stessa non era pervenuta alcuna domanda di
pagamento in contanti da parte della persona assicurata;
che il 6 aprile 2011 PI 2
ha chiesto a RI 1 il versamento dell’avere della polizza di libero passaggio a
seguito di pensionamento anticipato;
che il 14 aprile 2011 RI 1
ha comunicato all’escussa che avrebbe provveduto a bonificarle l’importo di fr.
164'628.90, ciò che è avvenuto il giorno successivo;
che il 27 aprile 2011 PI 2
ha versato all’Ufficio fr. 27'845.00, saldando in tal modo tutte le procedure
esecutive pendenti;
che il 12 giugno 2012 e il
9.
novembre 2012 l’Ufficio ha nuovamente pignorato la polizza di libero
passaggio nell’ambito di altre esecuzioni contro PI 2, omettendo di darne
comunicazione alla ricorrente;
che il 12 aprile 2013 l’Ufficio
ha chiesto alla ricorrente il versamento della prestazione di libero passaggio,
presumendo che la pretesa dell’assicurata fosse divenuta esigibile;
che il 18 aprile 2013 RI 1
ha comunicato all’Ufficio che PI 2 aveva chiesto il riscatto della polizza a
seguito di prepensionamento e che il 15 aprile 2011 essa aveva bonificato
all’assicurata quanto di sua spettanza;
che con provvedimento 7
maggio 2013 l’PI 1 ha ordinato a RI 1 il versamento dell’importo di fr.
30'000.00, in quanto il 6 aprile 2011 essa avrebbe dovuto versargli quanto
richiesto;
che con ricorso 17 maggio
2013.
RI 1 ha chiesto di annullare il provvedimento del 7 maggio 2013 adducendo
che il pignoramento, notificatole unicamente il 20 gennaio 2011, sarebbe nullo
in quanto i diritti spettanti a PI 2 sulla polizza di libero passaggio a quel
momento non sarebbero stati esigibili e pertanto non sarebbero stati pignorabili;
che pertanto non sarebbe esistito
alcun impedimento perché la ricorrente versasse la prestazione alla sua
esigibilità, ossia nell’aprile del 2011;
che con osservazioni 4
giugno 2013 l’PI 1 si è rimesso alla decisione dell’Autorità di vigilanza;
che in seguito al
pagamento il 27 aprile 2011 da parte di PI 2 di fr. 27'845.00, il pignoramento del
25.
gennaio 2011 è decaduto per avvenuto pagamento di tutte le procedure in
corso;
che solo il 12 giugno 2012
e il 9 novembre 2012 l’Ufficio ha nuovamente pignorato la polizza di libero
passaggio nell’ambito di altre esecuzioni;
che in questa occasione
l’Ufficio ha omesso di dare comunicazione del pignoramento alla ricorrente;
che tale omissione è comunque
irrilevante, atteso che nell’aprile del 2011 e quindi più di anno prima
dell’esecuzione del primo di questi due nuovi pignoramenti, la prestazione di
libero passaggio era stata liberata a favore di PI 2, sicché i nuovi
pignoramenti erano comunque infruttuosi;
che anche l’omissione di RI
1.
di comunicare preventivamente all’Ufficio che avrebbe liberato l’ammontare
del libero passaggio a favore dell’assicurata non è di rilevanza nella fattispecie,
perché le esecuzioni che avevano portato al pignoramento della polizza il 25
gennaio 2011 sono state tutte saldate nell’aprile del 2011, quando l’escussa ha
appunto ritirato la propria prestazione di libero passaggio;
che dunque il provvedimento
7.
maggio 2013 dell’PI 1 va annullato;
che anche i verbali di
pignoramento del 12 giugno 2012 e del 9 novembre 2012 devono essere di
conseguenza rettificati con lo stralcio del pignoramento della la “polizza
di libero passaggio n. 70003-10-758.50.553.000 presso la RI 1, Zurigo”;
che ne discende l’accoglimento
del ricorso;
che non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF);
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è accolto. Di conseguenza il provvedimento 7 maggio 2013 è annullato.
2. È
fatto ordine all’PI 1 di stralciare dai verbali di pignoramento del 12 giugno
2012 e del 9 novembre 2012 il pignoramento della la “polizza di libero
passaggio n. 70003-10-758.50.553.000 presso la RI 1, __________
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
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Comunicazione
all’PI 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.