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Decisione

15.2013.57

Spese d'esecuzione. Rettifica del registro informatico

4 settembre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto

esecutivo n. __________ del 27 novembre 2012 dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1

per l’incasso di fr. 16'421.88 più interessi al 2% dal 16.01.2008, oltre alle

spese del precetto di fr. 103.– e alla tassa d’incasso di fr. 82.10, sulla base

della sentenza n. __________ del Tribunale di __________ del 15 maggio 2012. Al

precetto esecutivo l’escussa ha interposto opposizione.

B. Con sentenza del 9

aprile 2013, passata in giudicato, il Pretore aggiunto __________, in parziale

accoglimento dell’istanza della procedente, ha rigettato in via definitiva

l’opposi- zione limitatamente all’importo di fr. 10'052.53 oltre interessi al

2% dal 3 ottobre 2012 più spese esecutive. Il Pretore aggiunto ha stabilito che

le spese processuali di fr. 320.–, anticipate dall’istante, rimangono a suo

carico per 1/5 e sono poste per 4/5 a carico della convenuta, la quale

rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili.

C. Il 24 maggio 2013 PI

1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione per fr. 1'256.– oltre interessi al

5% dal 9 aprile 2013.

D. Il 29 maggio 2013 l’CO

1 ha emesso la comminatoria di fallimento che indica un credito di fr. 16'241.88

più interessi al 2% dal 16 gennaio 2008 dedotti fr. 18'288.33 d’acconto

del 29.05.2013, più fr. 1'256.00 per spese diverse, fr. 103.– per le spese

del precetto esecutivo, fr. 6.35 per spese d’incasso e fr. 20.– per l’emissione

della comminatoria di fallimento.

E. Con ricorso 4 giugno

2013 RI 1 ha chiesto di annullare la comminatoria di fallimento perché

l’importo di fr. 10'289.65, dovuto sulla base della sentenza del 9 aprile

2013, corrispondente a fr. 10'052.53 per capitale, a fr. 117.27 per interessi

al 2% per 7 mesi e a fr. 103.– per spese esecutive, sarebbe stato integralmente

pagato della ricorrente nella misura di fr. 10'272.85 il 6 maggio 2013 e nella

misura di fr. 16.80 il 22 maggio 2013 (doc. F, H e I). A mente della ricorrente

le spese giudiziarie e le ripetibili per complessivi fr. 1'256.– non farebbero

parte dell’esecuzione in questione. Essa vanterebbe poi un credito di fr.

2'400.– nei confronti della procedente per ripetibili assegnatele con sentenze

risalenti agli anni 2007-2009 della Pretura __________ e della Camera di esecuzione

e fallimenti del Tribunale di appello.

F. Con osservazioni 6

giugno 2013 e 27 giugno 2013 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto

argomentando che le spese e le ripetibili derivanti dalla procedura sommaria di

rigetto dell’opposizione rientrano nelle spese d’esecu­zione e formano parte

della successiva comminatoria di fallimento senza che sia necessaria una nuova

procedura esecutiva sottesa al relativo incasso.

G. Con osservazioni 20

giugno 2013 PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso rilevando che siccome RI 1

ha versato fr. 10'272.85 a seguito della sentenza 9 aprile 2013 della Pretura

di __________, essa ha proseguito l’esecuzione per l’im­porto di fr. 1’256.–, corrispondente

alle ripetibili e alle spese giudiziarie. L’osservante contesta che l’escussa abbia

ripetibili arretrate dal 2007 da compensare, in quanto, come sarebbe già stato

evidenziato nella sentenza del 9 aprile 2013, trattandosi di ripetibili

riguardanti vecchie procedure esecutive precedenti alla causa di merito fatta a

__________ e della quale si chiedeva l’esecutività in Svizzera, queste ripetibili

non potrebbero più entrare in considerazione.

Considerato

Considerandi

1.

Secondo la

giurisprudenza e la dottrina, le spese della procedura di rigetto

dell'opposizione, sia la tassa di giustizia che le indennità (cfr. art. 48, 62

cpv. 1 OTLEF; 95, 104 segg. CPC), sono spese d'esecuzione ai sensi dell'art. 68

LEF (cfr. ad es. DTF 123 III 272; 119 III 65; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I Basilea 2010, n. 76 ad art. 84; Emmel, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea 2010, n. 3 ad

art. 68; Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 71 ad art. 84; Circolare n.

6/1995 del 2 maggio 1995 di questa Camera). Sono pure

spese d’esecuzione la tassa di stesura del precetto esecutivo e della

comminatoria di fallimento come la tassa d’incasso. Tali

spese vanno prelevate sui pagamenti dell'escusso ex art. 12 LEF oppure detratte

dal ricavo della realizzazione (art. 144 cpv. 3 LEF) e non possono essere

oggetto di un'esecuzione separata, a meno di essere state iscritte in un

attestato di carenza di beni (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 76 ad art. 84).

2.

La debitrice ha

pagato alla procedente fr. 10'256.05 il 6 maggio 2013 e fr. 16.80 il 22 maggio

2013, corrispondenti a fr. 10'052.53 per il capitale, a fr. 117.27 per gli interessi

al 2% su sette mesi e a fr. 103.– per le spese del precetto esecutivo,

ossia agli importi per i quali l'opposizione è stata rigettata con la sentenza

del 9 aprile 2013. L'esecuzione doveva pertanto essere proseguita unicamente

per la tassa di giustizia, le indennità decise dal Pretore aggiunto, la tassa d’incasso

e la tassa d’emissione della comminatoria di fallimento. Ne consegue che,

facendo astrazione dei primi due importi menzionati sulla

comminatoria di fallimento (cfr. sotto consid. 3),

l’CO 1 ha correttamente indicato su tale atto una richiesta di

pagamento di fr. 1’256.– per le ripetibili e per la quota parte delle spese

processuali a carico dell’escussa stabilite nella predetta sentenza (e come

preteso dall'escutente nella domanda di proseguimento dell'esecuzione), di fr. 6.35

per la tassa d’incas­so e di fr. 20.– per la comminatoria di fallimento. Il

ricorso deve dunque essere respinto, ritenuto che la questione della

compensabilità di asseriti crediti dell’escussa nei confronti della procedente

per ripetibili assegnatele in precedenti procedure con il credito ora fatto valere

non può essere decisa dall’Ufficio al momento dell’emissione della comminatoria

di fallimento o dall’autorità di vigilanza in una procedura di ricorso ex art.

17.

LEF contro la stessa, ma andava semmai sollevata in sede di rigetto dell'opposizione.

3.

Nella

comminatoria di fallimento del 29 maggio 2013 l’Ufficio, per motivi dallo

stesso non specificati, ha indicato alla voce “richiesta di pagamento” anche

l’importo di fr. 16'241.88 più interessi al 2% dal 16 gennaio 2008

dedotti fr. 18'288.33 d’acconto del 29 maggio 2013. Il primo importo,

aumentato degli interessi del 2% dal 16 gennaio 2008 al 29 maggio 2013 e della

tassa per l'emissione del precetto esecutivo (fr. 103.–), equivale però al

secondo. All'atto pratico la comminatoria di fallimento risulta pertanto

corretta (sopra, consid. 2) e non dev'essere annullata. L'Ufficio ha

verosimilmente utilizzato questo espediente per ovviare a un difetto del

programma informatico che non permette la registrazione in quanto tale dei

rigetti d'opposizione parziali. Va comunque ricordata all'Ufficio la soluzione

prescritta dall'ispettorato della Camera (Bollettino di esecuzione e fallimenti

n° 9 di dicembre 2010, pag. 10 ad 2a), che consiste nel ridurre l'importo posto

in esecuzione limitatamente alla cifra stabilita dal giudice del rigetto, e

occorre ordinare la rettifica del registro informatico conformemente a tali

istruzioni, fermo restando che il problema verrà prossimamente definitivamente

risolto con l'installazione del nuovo programma informatico prevista nel corso

del 2014.

4.

Il

ricorso è respinto.

Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 68, 144 cpv. 3 LEF; 48, 61 cpv. 2 lett. a e

62.

cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

È fatto ordine all’CO

1.

di rettificare il registro informatico delle esecuzioni nel senso del considerando

3.

3.

Non si prelevano

spese, né si assegnano indennità.

4.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.