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Decisione

15.2013.58

Pignoramento di salario. Spese dell’alloggio. Trasferte e pasti fuori domicilio

29 luglio 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito delle

varie esecuzioni promosse contro PI 1 il 5 marzo 2013

l'CO 1ha proceduto al pignoramento del reddito nei confronti del debitore, determinando

il suo minimo d’esistenza mensile in fr. 2’800.00, sulla base del seguente

conteggio:

Guadagno

Debitore fr. 3'200.00

Totale

mensile fr. 3'200.00

Minimo

di esistenza

Importo

di base fr. 1'200.00

Locazione fr. 800.00

Cassa

malati fr. 370.00

Trasferte fr. 190.00

Pasti

fuori domicilio fr. 240.00

Totale fr. 2'800.00

L’Ufficio ha pertanto

pignorato fr. 400.00 mensili presso il datore di lavoro dell’escusso.

B. Con ricorso 12 marzo

2013 l’avv. PA 1 e RI 2 hanno chiesto che il minimo esistenziale di PI 1 venga

determinato in fr. 1'300.00 mensili. Essi postulano la riduzione dell’importo

di fr. 800.00 riconosciuto a titolo di canone di locazione a fr. 300.00 mensili

perché il debitore vivrebbe nell’appartamento di tre locali e mezzo locato

dalla madre. A mente dei ricorrenti abitando PI 1 a __________ e lavorando a __________,

egli non necessiterebbe dell’autovettura per recarsi al lavoro. In luogo

dell’importo di fr. 240.00 riconosciutogli per le trasferte, gli potrebbero

essere conteggiati unicamente ca fr. 50.00 mensili, corrispondenti al prezzo

dell’abbonamento dei mezzi pubblici. Anche volendo riconoscere al debitore la

necessità di utilizzare l’autovettura, essendo il tragitto lavoro casa andata e

ritorno di massimi 10 chilometri, la spesa sarebbe addirittura inferiore. Per

lo stesso motivo egli potrebbe rientrare al domicilio per la pausa di mezzogiorno

o portarsi da casa il pranzo: nessuna deduzione per pasti fuori domicilio

sarebbe giustificata.

C. Con osservazioni 6

giugno 2013 l’CO 1 ha ritenuto, dopo aver allestito in data 28 maggio 2013 un

nuovo verbale interno delle operazioni di pignoramento, che il minimo vitale

dell’escusso debba essere determinato in fr. 2'689.00. Oltre a fr. 1'200.00

quale minimo base e a fr. 368.00 per i premi della cassa malati, regolarmente

pagati, a PI 1 dovrebbero essere riconosciuti fr. 650.00 per la locazione,

vivendo l’escusso dal mese di settembre 2012 da solo e non più con la madre,

fr. 260.00 per le trasferte e fr. 211.00 per i pasti presi fuori domicilio,

necessitando l’escusso del veicolo privato per svolgere determinate incombenze

di lavoro e avendo una pausa pranzo di una solo ora, che non gli permetterebbe

di rientrare al domicilio.

Considerato

Considerandi

1.

Nel procedere al

sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione

sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF

112.

III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder

Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto

soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione

della pignorabilità va esaminata d’ufficio.

2.

Nell'ambito del

pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua

sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire

tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art. 91 cpv. 1 n. 2

LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea 2010, n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le

dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione

nell’allestimento del verbale di pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni

fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base

di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht,

op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in

tale senso.

3.

Per il calcolo del

minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo

del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore

di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia

degli interessi del debitore che del creditore (DTF

119.

III 71 cons. 3b e rif. ivi).

4.

In merito alle

singole censure rivolte dai ricorrenti al calcolo del minimo di esistenza

allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:

4.1

Il principio secondo

il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con

il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio (DTF 129 III 526 ss.).

a) Nel determinare il

minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un

alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze

concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per

un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone

va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000

in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti). Il debitore non può essere costretto

dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi

mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale

se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000

in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola essere

operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna

2008, n. 64 ad § 23; Vonder Mühll,

op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2009 per il calcolo del minimo

d’esistenza, n. II.1.1), salvo che questi siano eccessivamente lunghi (DTF 129 III 526 ss.).

b) Nel caso in esame il

ricorrente dal settembre 2012 vive da solo a __________ in un monolocale

pagando fr. 650.00 di affitto. In concreto il canone di locazione corrisposto

dall’escusso non può essere considerato eccessivo per un appartamento ad uso di

una persona sola a __________. Ne consegue che tale importo deve essergli

riconosciuto e quanto conteggiato dall’Ufficio a tale titolo deve essere

ridotto da fr. 800.00 a fr. 650.00.

4.2

È principio

giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti

connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del

debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92.

n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per

l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Walther,

op. cit., n. § 23 n. 27, p. 170; Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §

24.

n. 60; Guidicelli/Piccirilli,

Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,

n. 171 e segg.).

a) Nel caso in esame al

debitore è stato riconosciuto l’importo di fr. 190.00 per le spese connesse

all’uso dell’autoveicolo per il tragitto casa lavoro. Dalla documentazione agli

atti è emerso che il veicolo privato è necessario all’escusso per l’esercizio

della sua professione, come risulta dallo scritto 18 aprile 2013

(doc. E prodotto dall’Ufficio) della sua datrice di lavoro. Infatti egli è

incaricato del ritiro urgente di materiali di riparazione per i veicoli e le

attrezzature della datrice di lavoro. Inoltre la ditta, che si trova in zona

industriale, non dispone di una mensa privata ed il più vicino Ristorante si

trova in centro a __________. Avendo poi l’escusso a disposizione un’ora per la

pausa pranzo, che per motivi di lavoro può essere anticipata o posticipata,

egli non potrebbe senza auto andare a pranzo rispettando gli orari aziendali,

considerato che i mezzi pubblici non servono la zona __________ ad orari favorevoli

b) Qualora l’escusso,

come nella fattispecie, non presenti il dettaglio delle sue spese mensili di

trasferte professionali, occorre stimarle valutando il costo chilometrico medio

mensile del tragitto casa-lavoro (cfr. Guidicelli/Piccirilli,

op. cit., n. 181 segg.). Secondo la giurisprudenza di questa Camera, il costo

chilometrico di un veicolo di categoria media che percorre sui 15'000

km all’anno (come nel caso di specie considerati anche i chilometri potenziali

che l’escusso percorre a titolo privato) ammonta a fr. 0.50 al chilometro e com­prende

sia i costi correnti sia i costi fissi connessi all’uso dell’auto­vettura, ad

esclusione del costo d’ammortamento, che non è un costo effettivo (CEF del 13

giugno 2013, inc. 15.2013.48, consid. 2.4).

Considerato che la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro andata e ritorno

è di 28 chilometri al giorno (www.mappy.com)

e che il numero medio di giorni lavorativi in Ticino può essere stabilito

in 230 all’anno (CEF 22 ottobre 2012, inc. 15.2012.89), l’escusso percorre 537

km mensili per le trasferte dal domicilio al luogo di lavoro (230 ¸ 12 x 28). Nel calcolo del suo minimo di esistenza vanno di

conseguenza computati a titolo di spese di trasferta fr. 269.00 mensili (537 x

0.

).

4.3

Il debitore che è

costretto, per motivi di lavoro, a consumare i pasti fuori dell’economia

domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.00 per ogni pasto principale

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, allegata alla Circolare CEF n. 35/2009, pubblicata sul Foglio

ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009, punto II.4b [citata in

seguito “Tabella”]). Nel caso concreto PI 1 lavora a __________e abita a __________.

Domicilio e luogo di lavoro distano pertanto circa quattordici chilometri (www.mappy.com). Di conseguenza il debitore, vista

anche, come attestato dalla propria datrice di lavoro, la brevità della relativa

pausa, non può rientrare al domicilio per prepararsi e consumare il pasto di

mezzogiorno, che deve essere preso fuori dall’economia domestica. Considerato il numero medio di giorni lavorativi in Ticino (230), conformemente

al punto II.4b della “Tabella” dev’essere riconosciuto a PI 1 l’importo arrotondato

mensile di fr. 210.00 (230 ¸ 12 x 11).

5.

Sulla base delle

considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza del

debitore è determinato in fr. 2'699.00, così calcolati:

Importo

di base fr. 1'200.00

Locazione fr. 650.00

Cassa

malati fr. 370.00

Trasferte fr. 269.00

Pasti

fuori domicilio fr. 210.00

Totale fr. 2'699.00

6.

Ne discende che il

ricorso va parzialmente accolto.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di RI 1 eccedente

il suo minimo vitale determinato in fr. 2'699.00.

2. Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

- ;

- .

Comunicazione

all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.