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Decisione

15.2013.59

Ricorso contro comminatoria di fallimento

20 giugno 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ il 14 maggio 2013 l’CO 1ha emesso, su richiesta

dell’PI 1, contro RI 1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 765.50

oltre accessori. L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice tramite

pubblicazione sul FUCT n. __________/2013, il __________ 2013 e allo stesso

essa non ha interposto opposizione.

B. Con ricorso 17 maggio

2013 RI 1 si oppone all’emissione della comminatoria di fallimento sostenendo

di non essere assoggettata al Contratto collettivo nazionale di lavoro

dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCNL) sul quale l’istante

fonda la propria pretesa.

C. Delle osservazioni 11

giugno 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si dirà,

per quanto necessario, in seguito.

Considerandi

in diritto:

1.

Contro la notifica

della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di

vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40.

LEF);

– l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

– la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora

esecutiva;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

Per questioni di

merito la via del ricorso è invece preclusa.

2.

Nella fattispecie la

ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per contro

di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’Ufficio di esecuzione

del Distretto di Lugano dopo avere verificato che al precetto esecutivo previo

non era stata interposta opposizione da parte della debitrice) allegando meri

motivi di merito (sopra ad B), i quali – come rilevato – sfuggono tuttavia al

potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.

3.

Ne discende pertanto

l’inammissibilità del rimedio. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a

OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17,

39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– e;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.