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Decisione

15.2013.6

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

21 gennaio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nelle

varie esecuzioni promosse dalla PI 4, dallo PI 3 e dal PI 5 contro PI 1, il 22

marzo 2011, il 24 ottobre 2011 e l’8 agosto 2012 l’IS 1 ha pignorato:

-

“i diritti ereditari spettanti alla debitrice nella PI 2, composta

di:

__________

PI 1,

__________,

__________,

__________.

In

modo particolare i beni immobili siti nel Comune di __________ e precisamente

il fondo base part. __________, PPP n. __________-____________________-__________-__________

rispettivamente di 70/1000 – 170/1000 – 105/1000 – 255/1000.

In

sede di pignoramento l’Ufficio ha attribuito a quanto pignorato un valore di

stima di fr. 500'000.00.

B. Avendo

i creditori presentato le domande di vendita, il 16 novembre 2012 l’Ufficio ha

convocato tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi

dell’art. 9 cpv. 1 RDC. A tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta

a causa dell’assenza del coerede __________. All’udienza l’ufficio ha

stabilito, con l’aiuto delle parti presenti, in fr. 277'164.00 il valore

commerciale netto degli attivi di proprietà dell’escussa e in fr. 70'000.- il

valore della quota di un quarto spettante all’escussa. Il 13 dicembre 2012,

l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per

presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota

ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito non sono

pervenute proposte all’Ufficio.

C. Il

16 gennaio 2013 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo

di realizzazione dei diritti in comunione spettanti alla PI 1 nella PI 2.

L’Ufficio ha rilevato di aver assegnato alla quota un valore di fr. 70’000.-,

preavvisando di far luogo alla vendita ai pubblici incanti della quota

ereditaria dell’escussa.

considerato

Considerandi

1.

L’Ufficio

ha determinato che la quota parte dell’escussa nella comunione ereditaria è di

un quarto e che il suo valore assomma a 70’000.- (cfr. il verbale dell’udienza

di conciliazione trasmesso a tutti gli interessati il 13 dicembre 2012 e

rimasto incontestato). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da

nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza

della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate

dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento

del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di

diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a

un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di

formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità

di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti

ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta

oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del

patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta

l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà

ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato

almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del

pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2.

Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici

incanti dei diritti pignorati. L’Ufficio ha assegnato alla quota pignorata di

pertinenza dell’escussa il valore di fr. 70'000.-.

Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle quali è

stato trasmesso il verbale dell’udienza di conciliazione del 5 dicembre 2012. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia

sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne

possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la

soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e

della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC) visti i

tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita

a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a

beneficio del pignoramento (oltre fr. 100'000.--) supera ampiamente il valore

di stima della quota, appare in concreto inadeguata.

3.

L’istanza è

quindi accolta.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. L’istanza è accolta.

1.1.

Di conseguenza è ordinata la realizzazione a

mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/4 spettante alla PI 1 nella

divisione della PI 2 composta di __________, PI 1, __________, __________.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione

all’IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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