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Decisione

15.2013.60

Contenuti elenco oneri. Stima. Pignoramento

18 novembre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i locali, che necessiterebbero di importanti lavori di ristrutturazione e che

dal profilo edilizio non potrebbero essere trasformati in appartamenti, non potrebbero

essere utilizzati;

che la stima del 2000 di

fr. 524’400.– sarebbe pertanto oggi irrealistica ed il valore attuale

dell’immobile sarebbe addirittura inferiore all’importo di fr. 300'000.–

indicato dall’Ufficio;

che, come correttamente

argomentato dai ricorrenti, la quota pignorata, oltre a essere gravata da

un’ipoteca massimale di fr. 240'000.– a favore di __________ SA e da un’ipoteca

legale di fr. 20'358.50 a favore della RI 1, risulta pure gravata

dall’annotazione di tre ipoteche legali provvisorie di fr. 35'925.–, fr.

47'697.– e fr. 38'276.– a favore della medesima comunione;

che l’esistenza di questi

oneri, anteriori all’esecuzione del pignoramento, non è stata indicata dall’ufficio

nel verbale di pignoramento del 22 aprile 2013;

che, invero, anche se

l'importo dei crediti ipotecari in linea di massima non influisce sul valore di

stima del fondo, siccome l'aggiudicatario ne risponde solo a concorrenza del

prezzo offerto (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. a RFF; Zopfi in: VZG, Kurzkommentar, 2011, n. 4 ad art. 9), essi

devono comunque essere indicati nel verbale di pignoramento, poiché sono invece

rilevanti per diverse decisioni dell'ufficio (eventuale rinuncia al

pignoramento, qualora il ricavato netto atteso dalla realizzazione non sia

superiore alla somma delle spese esecutive [art. 92 cpv. 2 LEF; Zopfi, op. cit., loc. cit.]; estensione

del pignoramento ad altri beni dell'escusso nel caso in cui il valore del fondo,

Considerandi

al netto degli oneri ipotecari, non è sufficiente a soddisfare integralmente i

creditori pignoranti [cfr. art. 97 cpv. 2 LEF]; importo presunto della perdita

dei creditori, da indicare nel verbale perché essi possano farlo valere quale

attestato provvisorio di carenza di beni [art. 115 cpv. 2 LEF]);

che ciò vale pure per i

diritti reali iscritti provvisoriamente a registro fondiario (art. 960 CC),

dovendo gli stessi essere indicati nell'elenco oneri, e più precisamente nella

parte "B" denominata "altri oneri" (cfr. form. RFF n. 9P),

fermo restando che se ne terrà conto solo se diventano definitive (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II,

2000, n. 81 e 86 ad art. 140);

che pertanto l’incarto

deve essere retrocesso all’ufficio affinché rettifichi il verbale di

pignoramento indicando tutti gli oneri gravanti il fondo pignorato,

che facendo ciò l’Ufficio

dovrà pure riesaminare il valore di stima attribuito alla PPP pignorata sulla

base delle risultanze istruttorie, delle argomentazioni delle parti e dei

documenti da loro prodotti nell’ambi­to della procedura di ricorso,

avvalendosi, se lo riterrà necessario, dell’ausilio di un perito (art. 97 cpv.

1.

LEF);

che nell’ipotesi in cui il

nuovo valore di stima, tenuto conto degli oneri reali gravanti il fondo, non

fosse sufficiente a coprire i crediti in

esecuzione, l’ufficio

dovrà procedere al pignoramento di ulteriori beni dell’escusso, segnatamente di

ulteriori fondi di sua proprietà, quale in particolare la quota di comproprietà

B di __________ /100 della part.

n. __________ RFD di __________;

che alla luce di quanto precede

discende il parziale accoglimento del ricorso;

che non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 97 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2

OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

2. Di conseguenza l'incarto

è retrocesso all'CO 1 affinché proceda ad una rettifica del verbale di pignoramento

nel senso dei considerandi.

3. Non si prelevano

spese e non si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.