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Decisione

15.2013.61

Legittimazione al ricorso. Beni scoperti successivamente alla chiusura del falimento

29 luglio 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 6

dicembre 2010 il Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il

fallimento della società PI 4. Nell’inventario fallimentare l’Ufficio ha

indicato pro memoria quale unico attivo il 100% del pacchetto azionario della T__________

AG. Nell’ambito della liquidazione del fallimento tali azioni non sono state

vendute in quanto reputate dall’Ufficio prive di valore, posto che la T__________

AG non esercitava alcuna attività e non possedeva attivi da realizzare. La

procedura è stata chiusa il 13 aprile 2012 e la fallita è stata cancellata

d’ufficio dal registro di commercio il successivo 19 aprile.

B. Con

scritto 15 aprile 2013 la RI 1 ha richiesto all’CO 1 di poter acquistare il

pacchetto azionario della T__________ AG ad un prezzo da concordare oppure di

procedere alla sua vendita a pubblico incanto. Questo perché la società non è

in liquidazione, i bilanci vengono ancora allestiti e le imposte sono state

pagate perlomeno fino al 2010.

C. Con

decisione 8 maggio 2013 l’CO 1 ha respinto la richiesta della RI 1 di

riapertura del fallimento, sostenendo che dalle informazioni che esso aveva

raccolto nell’ambito della procedura fallimentare è risultato che la società

non aveva attività e risultava essere sovraindebitata. Per questo motivo,

ritenendo nullo il valore delle azioni, l’Ufficio aveva rinunciato alla

realizzazione. A mente dell’Ufficio eventuali contestazioni dell’inven­tario

dovevano essere sollevate quando lo stesso era stato depositato ed eventuali

offerte d’acquisto dovevano essere presentate a tempo debito. Inoltre, ritenuto

che le azioni erano già in possesso dell’amministrazione del fallimento, non

risulterebbe applicabile l’art. 269 LEF.

D. Con ricorso 21 maggio 2013 la RI 1 si aggrava contro tale

decisione chiedendo di far ordine all’Ufficio di procedere alla realizzazione

delle 400 azioni al portatore del valore nominale di fr. 1'000.00 cadauna della

T__________ AG, cedendogliele al prezzo di fr. 5'000.00 e ripartendo poi il

ricavato tra i creditori della fallita. La ricorrente assevera che T__________

AG sarebbe tuttora regolarmente iscritta nel registro di commercio e pagherebbe

regolarmente le imposte. A mente della ricorrente in concreto dovrebbe essere

applicato l’art. 269 LEF in quanto solo ora, a seguito dell’of­ferta di RI 1,

l’Ufficio ha saputo che questi titoli avrebbero valore.

E. Con

osservazioni 14 giugno 2013 PI 3 e PI 5 hanno chiesto, con motivazioni che se

del caso saranno riprese in seguito, di annullare il provvedimento 8 maggio

2013 dell’CO 1 e di ordinare a quest’ul­timo di procedere alla stima ed alla

successiva realizzazione delle azioni della T__________ AG, cedendole al

miglior offerente.

Considerato

Considerandi

1.

Legittimata

a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la parte che ha un interesse proprio, attuale,

pratico e degno di protezione nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (Cometta, BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta/Möckli, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, Vol. I, n. 11 ad art. 17; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, n. 168 ad art. 17).

2.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina la legittimazione a presentare

ricorso è un presupposto processuale che deve essere riconosciuto a ogni parte

lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti da una misura dell'organo

d'esecuzione forzata, costitutiva almeno di un pregiudizio di fatto attuale (Gilliéron, op. cit., n.

152.

ad art. 17; Cometta/Möckli, op.

cit., n. 36 e 38 ad art. 17). Vi è carenza di legittimazione

processuale, ad esempio, quando il ricorrente è persona completamente estranea

all'esecuzione, quando non pretende di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta

diritto alcuno sui beni oggetto della realizzazione in corso (DTF 112 III 3 cons. 1b ) come pure quando non è toccato nei suoi

interessi specifici (DTF 112

III 6 cons. 4; Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122).

3.

RI

2.

non era creditrice e non era parte nella liquidazione fallimentare della __________

e nemmeno risultano elementi tali da legittimarne interessi autonomi meritevoli

di tutela giuridica in sede di procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimenti. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per

carenza del presupposto della legittimazione processuale.

4.

Con

le osservazioni al ricorso del 14 giugno 2013 PI 3 e lo PI 5, creditori della

fallita regolarmente iscritti in graduatoria, che hanno avuto conoscenza della

decisione 8 maggio 2013 dell’CO 1 con l’intimazione del ricorso, avvenuta il 6

giugno 2013, hanno pure chiesto l’annullamento del provvedimento. In

considerazione del petitum contenuto nelle osservazioni e della circostanza che

le stesse sono state presentate nel termine di dieci giorni da quando gli osservanti

hanno preso conoscenza del provvedimento impugnato, le osservazioni 14 giugno

2013.

devono essere considerate tempestivo ricorso contro l’operato dell’CO 1,

motivo per il quale va esaminata nel merito la correttezza del provvedimento 8

maggio 2013.

5.

Per

l’art. 269 cpv. 1 LEF se, chiuso il fallimento, si scoprono nuovi beni che

sarebbero spettati alla massa, ma non vi furono compresi, l’ufficio ne prende

possesso e li realizza senz’altra formalità, distribuendo la somma ricavatane

fra i creditori perdenti, secondo il grado rispettivo. Per la giurisprudenza

(DTF 116 III 98 consid. 2a; STF 5A_525/2010 del 31 agosto 2010, consid. 2)

questa procedura di realizzazione e riparto dopo la chiusura del fallimento

(“Nachkonkurs”) non si applica ai beni e pretese la cui esistenza e appartenenza

alla massa fallimentare era nota all’amministrazione del fallimento e ai

creditori prima della chiusura del fallimento qualora la massa abbia

scientemente rinunciato, in modo esplicito o tacito, a realizzarli o a farli

valere.

5.1

Nella

fattispecie la proprietà della fallita sulle 400 azioni al portatore del valore

nominale di 1'000.00 cadauna della T__________ AG era già nota nel corso della

procedura fallimentare, come risulta dall’inventario fallimentare. L’Ufficio,

preso atto dello stato di sovraindebitamento in cui versava la società (cfr.

conto annuale 2008 nella mappetta “Inventario”), ha rinunciato a realizzare le

azioni e i creditori hanno tacitamente condiviso tale decisione astenendosi dal

contestare la chiusura del fallimento. Le azioni della T__________ AG non

possono pertanto essere considerati beni scoperti dopo la chiusura del

fallimento.

5.2

La

dottrina considera, tuttavia, che nuovi beni nel senso dell’art. 269 LEF sono anche

quelli che erano già noti durante la procedura fallimentare ma erano stati ritenuti

senza valore e il cui valore viene accertato solo dopo la chiusura del

fallimento (M. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, vol. II, n. 10 ad art. 269; Jeandin,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 8 ad art. 269). Tale opinione è troppo

assoluta, in quanto misconosce che le decisioni dell’ufficio dei fallimenti,

una volta passate in giudicato, vincolano i creditori anche se dovessero essere

infondate, salvo che siano assolutamente nulle (art. 22 LEF). La dottrina si

basa d’altronde su una decisione dell’Obergericht Aargau (del 27 ottobre 1982,

AGVE 1982, p. 61) relativa a una fattispecie del tutto particolare, in cui

l’ufficio dei fallimenti, sulla base anche d’informazioni fornite da una banca

il cui credito insinuato nel fallimento era garantito da azioni di una terza

società, aveva rinunciato a realizzare dette azioni considerate prive di

valore. Condividendo la decisione dell’autorità di vigilanza inferiore,

l’Obergericht Aargau ha ritenuto che le azioni andavano nondimeno realizzate a

favore di tutti i creditori nell’ambito di una procedura fondata sull’art. 269

LEF, considerando che sarebbe stato scioccante dare seguito alla richiesta

formulata dopo la chiusura del fallimento dalla banca, che ne chiedeva la

cessione a suo (esclusivo) beneficio. Nel caso in esame, invece, non risulta

che informazioni decisive per la valutazione del valore delle azioni della T__________

AG siano state nascoste all’Ufficio né che sulla questione si siano verificati

fatti nuovi dopo la chiusura del fallimento. In particolare il fatto che la

società abbia pagato imposte sul capitale azionario non esclude che sia tuttora

sovraindebitata, ciò che i ricorrenti del resto non contestano.

5.3

Ciò

posto, non occorre misconoscere che lo scopo della giurisprudenza federale

relativa all’art. 269 LEF è la salvaguardia dei diritti di terzi. In

particolare i pretesi debitori del fallito (come ad esempio gli organi della

fallita o i beneficiari di atti potenzialmente revocabili) devono poter contare

sul fatto che non potranno essere escussi dopo la chiusura del fallimento (DTF

116.

III 98-99 consid. 2a). Ne va certamente così anche dei terzi a cui gli

attivi ai quali la massa ha rinunciato sono stati ceduti o dati in garanzia

dopo la chiusura del fallimento. Anche l’interesse del fallito, che ne ha riacquistato

il potere di disposizione dopo il fallimento (Jeandin,

op. cit., n. 13 ad art. 269), potrebbe dover essere protetto. Ora, nel caso in

esame la fallita è stata cancellata dal registro di commercio e le azioni sono

rimaste in possesso dell’Ufficio. La realizzazione delle azioni, richiesta da almeno

due creditori iscritti nella graduatoria di PI 4, non è quindi suscettibile di

ledere interessi di terzi. In queste circostanze, e anche allo scopo – posto

alla base dell’art. 230a LEF – di evitare la sussistenza di attivi

“senza padrone” (art. 664 CC), motivi d’opportu­nità inducono ad annullare il

provvedimento 8 maggio 2013 dell’CO 1, il quale, dopo l’anticipazione delle

spese, procederà alla realizzazione delle azioni della T__________ AG “senz’altra

formalità” in conformità della procedura prevista al­l’art. 256 LEF (M. Staehe­lin, op. cit., n. 16 ad art.

269) e al riparto del provento tra i creditori iscritti nella graduatoria.

6.

Da

quanto precede discende che il ricorso 21 maggio 2013 è inammissibile per carenza

di legittimazione mentre il ricorso 14 giugno 2013 di PI 3 e di PI 5 è accolto nel

senso dei considerandi.

Non si

prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 269 LEF; 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso di PI 3 e di PI 5 è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza è

annullato il provvedimento 8 maggio 2013 ed è fatto ordine all’CO 1 di

procedere come indicato al consid. 6 della presente sentenza.

2. Il

ricorso di RI 2è inammissibile.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

–;

–;

–;

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione

nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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