15.2013.62
Legittimazione al ricorso. Compensazione in ambito di fallimento
13 marzo 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.62
Lugano
13 marzo 2014
EC/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
giudice delegato
vicecancelliere:
Cassina
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 21 maggio
2013 di
RI
1
già
patr. dagli avv. __________ e __________, __________
contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio contro la decisione emessa il 7 maggio 2013 nel fallimento
della
PI
2, __________
procedura interessante anche
quali creditori:
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 3 __________
patr. dagli avv. __________
e __________, __________
3.
__________, __________
patr. dall’ RA 1
4.
PI 4, __________
rappr. dall’__________,
__________
viste le osservazioni
17.
giugno 2013 di __________, l’CO 1 e il comune di Lugano avendo
esplicitamente rinunciato a determinarsi;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 6 giugno 2011 il Pretore
del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società PI 4;
che con decisione del 17 agosto
2011.
lo stesso Pretore ha autorizzato l’Ufficio a procedere alla liquidazione
del fallimento facendo capo alla procedura sommaria (art. 231 LEF);
che il 16 luglio 2012 l’Ufficio ha
depositato la graduatoria e l’inventario;
che in quest’ultimo atto
l’Ufficio ha iscritto pro memoria un credito della fallita di fr.
4'150'000.– nei confronti di RI 1;
che l’Ufficio ha pure inventariato
valori di pertinenza della fallita presso la __________, per complessivi
fr. 4'905'077.78, sui quali la banca ha rivendicato un diritto di pegno costituito
a garanzia di crediti concessi a RI 1;
che nella graduatoria l’Ufficio
ha iscritto in terza classe tra l’altro un credito di fr. 4'068'218.256 a favore di RI 1, uno di fr. 5'514'611.73 a favore di __________ e uno di fr. 5'864'519.48 a favore di PI 3;
che il 12 aprile 2013 la __________
ha
estinto i mutui concessi a RI 1
di complessivi fr. 4'375'078.31 facendo capo al ricavo della realizzazione
dei titoli e degli altri valori esistenti sul deposito titoli della fallita,
surrogando la massa fallimentare della PI 2 nei propri diritti creditori nei
confronti di RI 1 e cedendo alla stessa le cartelle ipotecarie gravanti la PPP
n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso;
che il 15 aprile 2013 RI 1 ha dichiarato
all’Ufficio di compensare il credito della massa fallimentare nei suoi
confronti con il suo credito personale nei confronti della fallita e chiesto la
consegna delle cartelle ipotecarie;
che con provvedimento 7 maggio
2013.
l’CO 1 ha comunicato al ricorrente di voler aspettare il passaggio in
giudicato della graduatoria, e pertanto l’evasione da parte della Pretura delle
due azioni di contestazione inoltre contro la stessa, prima di entrare nel
merito di un’eventuale compensazione;
che con il ricorso in esame RI 1 chiede
di annullare la decisione del 7 maggio 2013 e di ordinare all’CO 1 di adottare
entro 30 giorni una decisione in merito all’esercizio del suo diritto di compensazione;
che legittimata a ricorrere
giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse proprio, attuale,
pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento
del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente
negata nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (tra altri: Gilliéron, Commentaire de la LEF, vol. I,
1999, n. 140 segg. ad art. 17);
che nella fattispecie RI 1 non è quindi
legittimato a ricorrere contro l’operato dell’CO 1, perché il suo credito di
fr. 4'068'218.256 contro la fallita è stato pignorato il 28 marzo 2012 nell’esecuzione
n. __________ promossa contro di lui da un terzo creditore;
che avendo così perso il diritto
di disporre del credito pignorato senza il consenso dell’Ufficio (art. 96 cpv.
1.
LEF; Foëx, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 2a ed. [2010], n. 8 ad art. 96), egli non è più
legittimato a intervenire nella procedura fallimentare in modo autonomo;
che a prescindere dalla sua
irricevibilità, il ricorso si rivela comunque infondato;
che, in effetti, un credito
contro il fallito può, alle condizioni degli art. 213 e 214 LEF, essere
compensato solo con un credito del fallito e non con un credito della massa;
che la compensazione di un
credito della massa è possibile unicamente con un credito contro la massa, in
particolare con la pretesa del creditore volta al versamento del dividendo (DTF
76.
III 15; DTF 83 III 70; Jeanneret,
Commentaire romand de la LP [2005], n. 29 ad art. 213; Stäubli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a
ed. [2010], n. 38 ad art. 213);
che la compensazione ipotizzata
dal ricorrente non può dunque avvenire prima che lo stato di ripartizione
diventi esecutivi;
che anche nel merito la decisione
impugnata non darebbe adito a critiche, se non che la questione della
compensazione andrebbe rinviata non solo fino al deposito della graduatoria ma
addirittura fino a quando la decisione sul dividendo spettante al credito del
ricorrente sarà definitiva;
che non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano spese né
si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–;
– __________. __________ e __________, __________;
–;
–.
Comunicazione all’CO 1, e all’PI
1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il giudice delegato Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.