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Decisione

15.2013.62

Legittimazione al ricorso. Compensazione in ambito di fallimento

13 marzo 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.62

Lugano

13 marzo 2014

EC/cj/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

giudice delegato

vicecancelliere:

Cassina

sedente

quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 21 maggio

2013 di

RI

1

già

patr. dagli avv. __________ e __________, __________

contro

l’operato

dell’CO 1 e meglio contro la decisione emessa il 7 maggio 2013 nel fallimento

della

PI

2, __________

procedura interessante anche

quali creditori:

1. PI 1

Considerandi

2.

PI 3 __________

patr. dagli avv. __________

e __________, __________

3.

__________, __________

patr. dall’ RA 1

4.

PI 4, __________

rappr. dall’__________,

__________

viste le osservazioni

17.

giugno 2013 di __________, l’CO 1 e il comune di Lugano avendo

esplicitamente rinunciato a determinarsi;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 6 giugno 2011 il Pretore

del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento della società PI 4;

che con decisione del 17 agosto

2011.

lo stesso Pretore ha autorizzato l’Ufficio a procedere alla liquidazione

del fallimento facendo capo alla procedura sommaria (art. 231 LEF);

che il 16 luglio 2012 l’Ufficio ha

depositato la graduatoria e l’inven­tario;

che in quest’ultimo atto

l’Ufficio ha iscritto pro memoria un credito della fallita di fr.

4'150'000.– nei confronti di RI 1;

che l’Ufficio ha pure inventariato

valori di pertinenza della fallita presso la __________, per complessivi

fr. 4'905'077.78, sui quali la banca ha rivendicato un diritto di pegno costituito

a garanzia di crediti concessi a RI 1;

che nella graduatoria l’Ufficio

ha iscritto in terza classe tra l’altro un credito di fr. 4'068'218.256 a favore di RI 1, uno di fr. 5'514'611.73 a favore di __________ e uno di fr. 5'864'519.48 a favore di PI 3;

che il 12 aprile 2013 la __________

ha

estinto i mutui concessi a RI 1

di complessivi fr. 4'375'078.31 facendo capo al ricavo della realizzazione

dei titoli e degli altri valori esistenti sul deposito titoli della fallita,

surrogando la massa fallimentare della PI 2 nei propri diritti creditori nei

confronti di RI 1 e cedendo alla stessa le cartelle ipotecarie gravanti la PPP

n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso;

che il 15 aprile 2013 RI 1 ha dichiarato

all’Ufficio di compensare il credito della massa fallimentare nei suoi

confronti con il suo credito personale nei confronti della fallita e chiesto la

consegna delle cartelle ipotecarie;

che con provvedimento 7 maggio

2013.

l’CO 1 ha comunicato al ricorrente di voler aspettare il passaggio in

giudicato della graduatoria, e pertanto l’evasione da parte della Pretura delle

due azioni di contestazione inoltre contro la stessa, prima di entrare nel

merito di un’eventuale compensazione;

che con il ricorso in esame RI 1 chiede

di annullare la decisione del 7 maggio 2013 e di ordinare all’CO 1 di adottare

entro 30 giorni una decisione in merito all’esercizio del suo diritto di compensazione;

che legittimata a ricorrere

giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse proprio, attuale,

pratico e degno di protezione alla modifica o all’annullamento

del provvedimento impugnato oppure al­l’adozione di una determinata misura ingiustamente

negata nel­l’am­­bito di un’esecuzione o di un fallimento (tra altri: Gilliéron, Commentaire de la LEF, vol. I,

1999, n. 140 segg. ad art. 17);

che nella fattispecie RI 1 non è quindi

legittimato a ricorrere contro l’operato dell’CO 1, perché il suo credito di

fr. 4'068'218.256 contro la fallita è stato pignorato il 28 marzo 2012 nell’esecuzione

n. __________ promossa contro di lui da un terzo creditore;

che avendo così perso il diritto

di disporre del credito pignorato senza il consenso dell’Ufficio (art. 96 cpv.

1.

LEF; Foëx, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 2a ed. [2010], n. 8 ad art. 96), egli non è più

legittimato a intervenire nella procedura fallimentare in modo autonomo;

che a prescindere dalla sua

irricevibilità, il ricorso si rivela comunque infondato;

che, in effetti, un credito

contro il fallito può, alle condizioni degli art. 213 e 214 LEF, essere

compensato solo con un credito del fallito e non con un credito della massa;

che la compensazione di un

credito della massa è possibile unicamente con un credito contro la massa, in

particolare con la pretesa del creditore volta al versamento del dividendo (DTF

76.

III 15; DTF 83 III 70; Jeanneret,

Commentaire romand de la LP [2005], n. 29 ad art. 213; Stäubli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2a

ed. [2010], n. 38 ad art. 213);

che la compensazione ipotizzata

dal ricorrente non può dunque avvenire prima che lo stato di ripartizione

diventi esecutivi;

che anche nel merito la decisione

impugnata non darebbe adito a critiche, se non che la questione della

compensazione andrebbe rinviata non solo fino al deposito della graduatoria ma

addirittura fino a quando la decisione sul dividendo spettante al credito del

ricorrente sarà definitiva;

che non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si prelevano spese né

si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–;

– __________. __________ e __________, __________;

–;

–.

Comunicazione all’CO 1, e all’PI

1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il giudice delegato Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.