Lexipedia

Decisione

15.2013.63

Emissione abusiva di precetto esecutivo

25 giugno 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento

dell’inesistenza di un credito: DTF

125 III 149 ss.).

Per il

fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta

in esecuzione, l'abuso di diritto è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III

5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non

l'incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate

sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto

dell’oppo­si­zione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al

credito o alla reputazione dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni

vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso

stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del

Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012. SJ 2013 I p. 190, consid.

4). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta

contro l'uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la

pretesa litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I p. 190,

consid. 4).

2. Da

quanto precede risulta nel caso specifico che non incombe alla Camera esaminare

la fondatezza della pretesa invocata dall’escu­tente (PI 1). Basta constatare

che tale pretesa è stata chiaramente identificata come richiesta di

risarcimento del danno consecutivo all’avvio, da parte del ricorrente e del suo

cliente, Dr. __________, di esecuzioni nei confronti di PI 1, che quest’ultima

ritiene illecite e che sarebbero all’origine della mancata concessione di

finanziamenti bancari ad essa necessari per partecipare all’acquisto di diversi

fondi a Muralto (scritto 9 maggio 2013, doc. 9). Visto che l’esecuzione

impugnata risulta così fondata su motivi apparentemente non estranei all’istituto

dell’esecuzione – e che la Camera non è abilitata a sindacare

–, il fatto che l’escutente non abbia eventualmente prodotto i suoi mezzi

di prova nel termine impartitole dall’ufficio d’esecuzione in virtù dell’art.

Considerandi

73.

cpv. 2 LEF – ciò che PI 1 comunque contesta (osservazioni 17 giugno 2013,

pag. 4 ad 10-11) – è irrilevante. Anche l’importo della pretesa fatta valere da

PI 1 e la tempistica dell’esecuzione s’inseriscono nel quadro della motivazione

addotta dall’escutente, che non appare manifestamente insostenibile, senza

contare che i precedenti citati dal ricorrente (sentenze del Tribunale federale

5A_530/2009 del 27 agosto 2009,7B.192/2005 del 5 dicembre 2005) riguardavano

ricorsi dichiarati irricevibili – e quindi sul merito dei quali il Tribunale

federale non si è pronunciato – in vertenze in cui l’abuso risultava

principalmente dal fatto che l’escusso aveva fatto spiccare più precetti

esecutivi per lo stesso motivo. A differenza poi del caso in esame, la sentenza

del Tribunale federale del 18 novembre 2011 (5A_588/2011, consid. 4.3) si riferiva

a un caso in cui l’escutente non aveva motivato la sua pretesa di fr. 300 mio.

3.

Il

ricorrente ritiene inoltre che l’esecuzione impugnata sia puramente vessatoria

nei suoi confronti perché egli è intervenuto nell’emis­sione del precetto

esecutivo contro PI 1 unicamente quale patrocinatore dell’escutente, Dr. __________.

Ora in due sentenze non pubblicate (7B.165/2005 dell’11 novembre 2005 e

5A_250/2007 del 19 settembre 2007), il Tribunale federale avrebbe confermato

decisioni in cui esecuzioni promosse contro avvocati nella loro funzione di

rappresentante sono state cancellate in quanto abusive. Per tacere che anche in

questi due casi il ricorso è stato dichiarato irricevibile, contrariamente al

primo precedente citato, nel caso specifico l’escutente invoca la

responsabilità per atti illeciti (e non contrattuale) dell’avvocato e, a

differenza del secondo precedente, la questione del carattere asseritamente

illecito del comportamento dell’escusso non è ancora stata giudicata. E il solo

fatto che il patrocinatore abbia agito a nome e per conto del cliente non costituisce

un motivo giustificativo generale che escluderebbe ogni sua responsabilità

personale (Walter Fellmann,

Anwaltsrecht, Berna 2010, n. 1388). Trattandosi di un unico precetto esecutivo

emesso in tempi recenti per un motivo non manifestamente estraneo all’istituto

dell’esecu­zione, sicché non si può d’acchito escludere che l’escutente

prosegua l’esecuzione, non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che

giurisprudenza e dottrina impongono perché si dia abuso di diritto nel caso

concreto.

4.

Da

quanto precede ne discende che il ricorso va respinto.

Non si

prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione

nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster