15.2013.63
Emissione abusiva di precetto esecutivo
25 giugno 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2013.63
Data decisione, Autorità:
25.06.2013, CEF
Titolo:
Emissione abusiva di precetto esecutivo
NULLITÀ
art. 17 LEF
art. 22 LEF
Incarto n.
15.2013.63
Lugano
25 giugno
2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 maggio 2013 di
RI 1
patrocinato dall’avv. PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la notifica del
precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti
del ricorrente da
PI 1
patrocinata dall’ PA 2
viste le
osservazioni:
– 17
giugno 2013 di PI 1, __________;
– 18
giugno 2013 dell’CO 1, __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Il
16 maggio 2013 l’CO 1, a domanda di PI 1, ha emesso il precetto esecutivo n__________ nei confronti dell’avv. RI 1 per l’incasso di fr. 2'505’000.00 oltre interessi
al 5% dal 9 maggio 2013, con la causale “Danni causati a PI 1 mancata edificazione
mapp. __________ + __________ + __________ in __________”. L’escusso, al quale
l’atto è stato notificato il 21 maggio 2013, ha interposto opposizione.
B. Con
tempestivo ricorso del 31 maggio 2013 l’avv. dott. RI 1 chiede l’annullamento
dell’esecuzione n__________, che ritiene abusiva, in quanto l’escutente avrebbe
fatto uso del precetto esecutivo a fine puramente vessatorio, senza alcun
titolo di credito, con la sola intenzione di danneggiare la sua reputazione
quale avvocato attivo in tutto il territorio cantonale.
C. Delle
osservazioni 17 giugno 2013 di PI 1 e 18 giugno 2013 dell’CO 1, che chiedono la
reiezione del ricorso, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
1. La
legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di
una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza
della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro
chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza
5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III
149 cons. 2a). All’Ufficio di esecuzione rispettivamente all’autorità di
vigilanza non spetta decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione
(sentenza 5A.476/2008 precitata, consid. 4.1; sentenza 7B.182/2005 del 1°
dicembre 2005 consid. 2.4). Tuttavia, è nulla l’esecuzione
manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima
relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare
deliberatamente l'escusso o per frivolezza (sentenza
5A.476/2008 precitata, consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 36 ad art. 8a). L’ufficio di esecuzione non può – e non deve –
sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”,
senza facoltà di indagare sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., consid. 3b e 3c). La protezione della legge può essere rifiutata unicamente in caso di
abuso manifesto di un diritto (art. 2 cpv. 2 CC), principio che va interpretato
in modo particolarmente restrittivo in materia esecutiva, visto il limitato
potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione (sentenza 5A.476/2008
precitata, consid. 4.2; Cometta,
Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991,
p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 ad
art. 69; CEF 30 ottobre 2001, inc.
15.01.275) e l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere
Fatti
i propri interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento
dell’inesistenza di un credito: DTF
125 III 149 ss.).
Per il
fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta
in esecuzione, l'abuso di diritto è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III
5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non
l'incasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate
sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto
dell’opposizione né l’accertamento giudiziario del credito, porti offesa al
credito o alla reputazione dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni
vessatorie oppure riconosca, davanti all’ufficio d’esecuzione o all’escusso
stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del
Tribunale federale 5A_595/2012 del 24 ottobre 2012. SJ 2013 I p. 190, consid.
4). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta
contro l'uso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la
pretesa litigiosa in sé (BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I p. 190,
consid. 4).
2. Da
quanto precede risulta nel caso specifico che non incombe alla Camera esaminare
la fondatezza della pretesa invocata dall’escutente (PI 1). Basta constatare
che tale pretesa è stata chiaramente identificata come richiesta di
risarcimento del danno consecutivo all’avvio, da parte del ricorrente e del suo
cliente, Dr. __________, di esecuzioni nei confronti di PI 1, che quest’ultima
ritiene illecite e che sarebbero all’origine della mancata concessione di
finanziamenti bancari ad essa necessari per partecipare all’acquisto di diversi
fondi a Muralto (scritto 9 maggio 2013, doc. 9). Visto che l’esecuzione
impugnata risulta così fondata su motivi apparentemente non estranei all’istituto
dell’esecuzione – e che la Camera non è abilitata a sindacare
–, il fatto che l’escutente non abbia eventualmente prodotto i suoi mezzi
di prova nel termine impartitole dall’ufficio d’esecuzione in virtù dell’art.
Considerandi
73.
cpv. 2 LEF – ciò che PI 1 comunque contesta (osservazioni 17 giugno 2013,
pag. 4 ad 10-11) – è irrilevante. Anche l’importo della pretesa fatta valere da
PI 1 e la tempistica dell’esecuzione s’inseriscono nel quadro della motivazione
addotta dall’escutente, che non appare manifestamente insostenibile, senza
contare che i precedenti citati dal ricorrente (sentenze del Tribunale federale
5A_530/2009 del 27 agosto 2009,7B.192/2005 del 5 dicembre 2005) riguardavano
ricorsi dichiarati irricevibili – e quindi sul merito dei quali il Tribunale
federale non si è pronunciato – in vertenze in cui l’abuso risultava
principalmente dal fatto che l’escusso aveva fatto spiccare più precetti
esecutivi per lo stesso motivo. A differenza poi del caso in esame, la sentenza
del Tribunale federale del 18 novembre 2011 (5A_588/2011, consid. 4.3) si riferiva
a un caso in cui l’escutente non aveva motivato la sua pretesa di fr. 300 mio.
3.
Il
ricorrente ritiene inoltre che l’esecuzione impugnata sia puramente vessatoria
nei suoi confronti perché egli è intervenuto nell’emissione del precetto
esecutivo contro PI 1 unicamente quale patrocinatore dell’escutente, Dr. __________.
Ora in due sentenze non pubblicate (7B.165/2005 dell’11 novembre 2005 e
5A_250/2007 del 19 settembre 2007), il Tribunale federale avrebbe confermato
decisioni in cui esecuzioni promosse contro avvocati nella loro funzione di
rappresentante sono state cancellate in quanto abusive. Per tacere che anche in
questi due casi il ricorso è stato dichiarato irricevibile, contrariamente al
primo precedente citato, nel caso specifico l’escutente invoca la
responsabilità per atti illeciti (e non contrattuale) dell’avvocato e, a
differenza del secondo precedente, la questione del carattere asseritamente
illecito del comportamento dell’escusso non è ancora stata giudicata. E il solo
fatto che il patrocinatore abbia agito a nome e per conto del cliente non costituisce
un motivo giustificativo generale che escluderebbe ogni sua responsabilità
personale (Walter Fellmann,
Anwaltsrecht, Berna 2010, n. 1388). Trattandosi di un unico precetto esecutivo
emesso in tempi recenti per un motivo non manifestamente estraneo all’istituto
dell’esecuzione, sicché non si può d’acchito escludere che l’escutente
prosegua l’esecuzione, non appaiono realizzati i requisiti eccezionali che
giurisprudenza e dottrina impongono perché si dia abuso di diritto nel caso
concreto.
4.
Da
quanto precede ne discende che il ricorso va respinto.
Non si
prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione
nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di
un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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