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Decisione

15.2013.64

Sospensione dell’esecuzione a seguito di malattia

17 settembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 e da PI 2 contro RI 1, l’CO 1 ha

indetto l’incanto della particella n. __________ RFD di __________ per l’8

agosto 2013.

B. Il 27 maggio 2013 RI

1 ha chiesto all’Ufficio la sospensione dell’esecuzione producendo un

certificato medico dell’11 maggio 2013 rilasciato dal dr. __________.

C. Con provvedimento 12

giugno 2013 l’CO 1 ha rifiutato di sospendere l’esecuzione perché nella fattispecie

non sarebbero realizzate le condizioni richieste dall’art. 61 LEF.

D. Con ricorso 24 giugno

2013 RI 1 ha chiesto di annullare la decisione 12 giugno 2013 dell’CO 1 e di

concederle la sospensione dell’esecuzione n. __________ per un periodo di sei

mesi. Questo perché a causa della vicenda giudiziaria il suo stato di salute si

sarebbe deteriorato in modo repentino e il rifiuto di sospendere l’esecuzione

rischierebbe di comprometterlo ancor di più. Il certificato medico prodotto attesterebbe

chiaramente lo stato psicofisico della ricorrente: inoltre la paura di perdere,

all’età di 74 anni, la propria dimora rischierebbe di causare a RI 1 una

depressione ancor più grave di quella in essere. La sospensione dell’esecuzione

si giustificherebbe non solo per motivi di salute ma anche perché qualora

venisse accordata, ritrovata una seppur momentanea sicurezza del proprio tetto,

assieme al marito l’escussa potrebbe “recuperare le somme poste in esecuzione

ed iniziare ad effettuare versamenti a tranches per rientrare con il proprio

debito”.

E. Delle osservazioni 11

luglio 2013 di PI 1PI 2 e 26 giugno 2013 e 17 luglio 2013 dell’CO 1 si dirà,

per quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Giusta l’art. 61

LEF, in caso di grave malattia del debitore, l’ufficiale può accordargli la

sospensione per un tempo determinato. Stabilire se sono riunite le condizioni

per la concessione di una sospensione dell’esecuzione è questione di

opportunità, che l’Ufficio deve risolvere in base a criteri di umanità e/o di

praticità. Il solo fatto che l’escusso sia gravemente malato non è in sé

sufficiente a giustificare una sospensione, essa deve inoltre essere

giustificata in considerazione delle circostanze concrete della fattispecie

(cfr. Foëx/

Jean­din, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1, 2 e 8 ad art. 61). Secondo dottrina e giurisprudenza, l’esecuzione deve in

particolare essere sospesa per il tempo necessario all’escusso a nominarsi un

rappresentante nonché nell’ipotesi in cui la malattia gli impedisce di

esercitare un’attività lucrativa e ciò ha causato la sua insolvibilità (cfr.

DTF 105 III 104 s.; 74 III 39; CEF 21 settembre 2006, inc. 15.2006.69, RtiD

I-2007 857 n. 65c, consid. 1.1; CEF 6 agosto 2004, inc.15.2004.23; Bauer, Basler

Kommentar zum SchKG, 2010, vol. I, n. 7 ad art. 61; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 11

ad art. 61). Visto il tenore della legge sono ipotizzabili anche altri casi di

sospensione (cfr. Foëx/Jeandin,

op. cit., n. 10 ad art. 61).

2.

Nel

caso in esame, la ricorrente ritiene di aver diritto ad una sospensione di sei

mesi ai sensi dell’art. 61 LEF per motivi di salute e perché qualora le

venisse accordata, assieme al marito, essa potrebbe iniziare a pagare ratealmente

il debito.

2.1

Va anzitutto esclusa una sospensione dell’ese­cuzione tesa a concedere

all’escussa il tempo di nominarsi un rappresentante, siccome essa lo ha già

designato nella persona dell’avv. PA 1.

2.2

Come risulta dalla giurisprudenza citata in precedenza, l’esistenza di

una “grave malattia” ai sensi dell’art. 61 LEF – questione che può qui essere

lasciata irrisolta per i motivi che successivamente verranno esposti – non è da

sola sufficiente a giustificare una sospensione delle esecuzioni, che dipende

dalle circostanze concrete della fattispecie.

Ora, l’insolvenza

di RI 1 non è consecutiva allo stato ansio-depressivo che, come emerge dal

certificato medico versato agli atti, la affligge a fasi intermittenti dal

dicembre 1999. In effetti essa è oggetto delle procedure giudiziarie ed esecutive

promosse nei suoi confronti da PI 1 e PI 2 già dal lontano 1996. La sua insolvibilità

è quindi ben anteriore all’inizio della malattia, che comunque dal dicembre

1999.

al gennaio 2012, ossia da quando essa è in cura in modo regolare presso il

Dr. __________, ha conosciuto delle fasi di remissione, necessitando l’escussa di

cure in quel periodo di circa tredici anni solo a “fasi intermittenti”. Per

questo motivo, va confermata la decisione dell’Ufficio di non sospendere l’esecuzione.

In effetti l’interesse della ricorrente ad ottenere una simile proroga in vista

di una soluzione della sua situazione debitoria, che essa solo

ipotizza

omettendo però di indicare con precisione come potrebbe conseguire questo fine,

e che dunque non sembra verosimile, non appare prevalente rispetto

all’interesse dei creditori di essere, dopo anni di procedure, finalmente

tacitati.

3.

Da quanto precede

discende che il ricorso va respinto.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 61 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

2. Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.