15.2013.64
Sospensione dell’esecuzione a seguito di malattia
17 settembre 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.64
Lugano
17 settembre 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 24 giugno 2013 di
RI
1
patrocinata
dall’ PA 1
contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio e meglio contro il provvedimento 12 giugno 2013 con
il quale l’Ufficio ha negato la sospensione dell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
1. PI 1
2. PI 2
entrambi patrocinati dall’ PA 2
viste le osservazioni:
– 11 luglio 2013 di PI 1, __________ e di PI 2, __________;
– 26 giugno 2013 e 17 luglio 2013 dell’CO 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 27 giugno 2013 di concessione
dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 e da PI 2 contro RI 1, l’CO 1 ha
indetto l’incanto della particella n. __________ RFD di __________ per l’8
agosto 2013.
B. Il 27 maggio 2013 RI
1 ha chiesto all’Ufficio la sospensione dell’esecuzione producendo un
certificato medico dell’11 maggio 2013 rilasciato dal dr. __________.
C. Con provvedimento 12
giugno 2013 l’CO 1 ha rifiutato di sospendere l’esecuzione perché nella fattispecie
non sarebbero realizzate le condizioni richieste dall’art. 61 LEF.
D. Con ricorso 24 giugno
2013 RI 1 ha chiesto di annullare la decisione 12 giugno 2013 dell’CO 1 e di
concederle la sospensione dell’esecuzione n. __________ per un periodo di sei
mesi. Questo perché a causa della vicenda giudiziaria il suo stato di salute si
sarebbe deteriorato in modo repentino e il rifiuto di sospendere l’esecuzione
rischierebbe di comprometterlo ancor di più. Il certificato medico prodotto attesterebbe
chiaramente lo stato psicofisico della ricorrente: inoltre la paura di perdere,
all’età di 74 anni, la propria dimora rischierebbe di causare a RI 1 una
depressione ancor più grave di quella in essere. La sospensione dell’esecuzione
si giustificherebbe non solo per motivi di salute ma anche perché qualora
venisse accordata, ritrovata una seppur momentanea sicurezza del proprio tetto,
assieme al marito l’escussa potrebbe “recuperare le somme poste in esecuzione
ed iniziare ad effettuare versamenti a tranches per rientrare con il proprio
debito”.
E. Delle osservazioni 11
luglio 2013 di PI 1PI 2 e 26 giugno 2013 e 17 luglio 2013 dell’CO 1 si dirà,
per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Giusta l’art. 61
LEF, in caso di grave malattia del debitore, l’ufficiale può accordargli la
sospensione per un tempo determinato. Stabilire se sono riunite le condizioni
per la concessione di una sospensione dell’esecuzione è questione di
opportunità, che l’Ufficio deve risolvere in base a criteri di umanità e/o di
praticità. Il solo fatto che l’escusso sia gravemente malato non è in sé
sufficiente a giustificare una sospensione, essa deve inoltre essere
giustificata in considerazione delle circostanze concrete della fattispecie
(cfr. Foëx/
Jeandin, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 1, 2 e 8 ad art. 61). Secondo dottrina e giurisprudenza, l’esecuzione deve in
particolare essere sospesa per il tempo necessario all’escusso a nominarsi un
rappresentante nonché nell’ipotesi in cui la malattia gli impedisce di
esercitare un’attività lucrativa e ciò ha causato la sua insolvibilità (cfr.
DTF 105 III 104 s.; 74 III 39; CEF 21 settembre 2006, inc. 15.2006.69, RtiD
I-2007 857 n. 65c, consid. 1.1; CEF 6 agosto 2004, inc.15.2004.23; Bauer, Basler
Kommentar zum SchKG, 2010, vol. I, n. 7 ad art. 61; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 11
ad art. 61). Visto il tenore della legge sono ipotizzabili anche altri casi di
sospensione (cfr. Foëx/Jeandin,
op. cit., n. 10 ad art. 61).
2.
Nel
caso in esame, la ricorrente ritiene di aver diritto ad una sospensione di sei
mesi ai sensi dell’art. 61 LEF per motivi di salute e perché qualora le
venisse accordata, assieme al marito, essa potrebbe iniziare a pagare ratealmente
il debito.
2.1
Va anzitutto esclusa una sospensione dell’esecuzione tesa a concedere
all’escussa il tempo di nominarsi un rappresentante, siccome essa lo ha già
designato nella persona dell’avv. PA 1.
2.2
Come risulta dalla giurisprudenza citata in precedenza, l’esistenza di
una “grave malattia” ai sensi dell’art. 61 LEF – questione che può qui essere
lasciata irrisolta per i motivi che successivamente verranno esposti – non è da
sola sufficiente a giustificare una sospensione delle esecuzioni, che dipende
dalle circostanze concrete della fattispecie.
Ora, l’insolvenza
di RI 1 non è consecutiva allo stato ansio-depressivo che, come emerge dal
certificato medico versato agli atti, la affligge a fasi intermittenti dal
dicembre 1999. In effetti essa è oggetto delle procedure giudiziarie ed esecutive
promosse nei suoi confronti da PI 1 e PI 2 già dal lontano 1996. La sua insolvibilità
è quindi ben anteriore all’inizio della malattia, che comunque dal dicembre
1999.
al gennaio 2012, ossia da quando essa è in cura in modo regolare presso il
Dr. __________, ha conosciuto delle fasi di remissione, necessitando l’escussa di
cure in quel periodo di circa tredici anni solo a “fasi intermittenti”. Per
questo motivo, va confermata la decisione dell’Ufficio di non sospendere l’esecuzione.
In effetti l’interesse della ricorrente ad ottenere una simile proroga in vista
di una soluzione della sua situazione debitoria, che essa solo
ipotizza
omettendo però di indicare con precisione come potrebbe conseguire questo fine,
e che dunque non sembra verosimile, non appare prevalente rispetto
all’interesse dei creditori di essere, dopo anni di procedure, finalmente
tacitati.
3.
Da quanto precede
discende che il ricorso va respinto.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 61 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
2. Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.