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Decisione

15.2013.66

Veicolo impignorabile: spese computabili

28 giugno 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 17 giugno 2013 l’CO

1 ha proceduto al pignoramento del reddito di RI 1, determinando il minimo

d’esistenza mensile della debitrice in fr. 2'763.35 , sulla base del seguente

conteggio:

Guadagno

Debitore fr. 3'000.00

Totale

mensile fr. 3'000.00

Minimo

di esistenza

Importo

di base fr. 1'200.00

Locazione fr. 1'000.00

Cassa

malati fr. 74.35

Spese

di trasferta fr. 67.00

Pasti

fuori domicilio fr. 211.00

Vestiario fr. 60.00

Cong.risc

+ Fr. CM fr. 150.00

Totale fr. 2'762.35

L’Ufficio ha pertanto pignorato

la quota del reddito mensile dell’escussa eccedente fr. 2'763.00.

B. Contro questo

provvedimento si è tempestivamente aggravata RI 1chiedendo di ricalcolare il

costo di trasporto in quanto essa lavora presso un’impresa di costruzioni a __________

e necessita di utilizzare l’autovettura privata per lo svolgimento della

propria attività professionale. La ricorrente evidenzia che, senza calcolare

gli spostamenti effettuati durante la giornata lavorativa, essa percorrerebbe

giornalmente 31.80 Km per recarsi al lavoro il mattino e rientrare al domicilio

la sera. Essa percorrerebbe pertanto 640

km al mese, che ad un costo di 75-76 cts al km corrisponderebbe ad un costo

mensile di fr. 480.00.

C. Con osservazioni 25

giugno 2013 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto con motivazioni

che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Nel procedere al

sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione

sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF

112.

III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder

Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la

questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.

2.

In merito alla

censura rivolta dalla ricorrente al calcolo del minimo di esistenza allestito

dall’Ufficio va rilevato che è principio giurisprudenziale e dottrinale

indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile

rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene

dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, in particolare se il

veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr.

DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. § 23 n.

27, p. 170; Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §

24.

n. 60; Guidicelli/Piccirilli,

Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,

n. 171 e segg.).

3.

Nel caso in esame la

debitrice postula il riconoscimento di fr. 480.00 per le spese connesse all’uso

dell’autoveicolo per il tragitto casa lavoro. Essa argomenta di necessitare,

quale segretaria di un’impresa di costruzione con uffici a __________, l’autovettura per poter effettuare durante la giornata lavorativa

spostamenti di lavoro. Dalla documentazione agli atti è emerso che il

veicolo privato è effettivamente necessario all’escussa per l’esercizio della

sua professione: infatti con scritto 24 giugno 2013 (doc. I) la

datrice di lavoro ha dichiarato che RI 1 è stata assunta perché automunita,

infatti spesse volte l’escussa deve utilizzare la propria vettura per svolgere

le mansioni a lei affidate. Qualora l’escusso, come nella fattispecie,

non presenti il dettaglio delle sue spese mensili di trasferte professionali,

occorre stimarle valutando il costo chilometrico medio mensile del tragitto casa-lavoro

(cfr. Guidicelli/Piccirilli, op.

cit., n. 181 segg.). Secondo i calcoli del Touring Club Svizzero il costo

chilometrico di un veicolo di categoria media (prezzo d’acquisto di fr.

35'000.–) che percorre sui 15'000 km (come nel caso di specie considerati anche

i chilometri potenziali che l’escussa percorre a titolo privato) all’anno

ammonta a fr. 0.76/km, compreso un costo d’ammortamento pari al 31% del costo

globale (www.tcs.ch/it/auto-mobilita/costi-delle-auto/esempio.php). Nel minimo

d’esistenza non va però tenuto conto dell’ammortamento, che non è un costo

effettivo (cfr. Vonder Mühll, op.

cit., n. 28 lett. d ad art. 93; per analogia con i costi per l’alloggio in casa

propria: “Tabella” ad II/1).

Considerato che la percorrenza mensile è di 640

chilometri per le trasferte dal domicilio al luogo di lavoro, nel calcolo del

suo minimo di esistenza vanno di conseguenza computati a titolo di spese di

trasferta fr. 320.00 mensili, ossia un costo unitario forfetario di fr. 0.50 al

chilometro (CEF, sentenza del 13 giugno 2013, inc. 15.2013.48, consid. 2.4),

che comprende sia i costi correnti sia i costi fissi connessi all’uso

dell’autovettura (Guidicelli/Piccirilli,

op. cit., n. 181).

5.

Sulla base delle

considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza del

debitore è determinato in fr. 3'015.35, così calcolati:

Importo

di base fr. 1'200.00

Locazione fr. 1'000.00

Cassa

malati fr. 74.35

Spese

di traferta fr. 320.00

Pasti

fuori domicilio fr. 211.00

Vestiario fr. 60.00

Cong.risc

+ Fr. CM fr. 150.00

Totale fr. 3'015.35

6.

Ne discende che il

ricorso va parzialmente accolto.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

1.1. Di

conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di RI 1 eccedente

il suo minimo vitale determinato in fr. 3'015.35.

2. Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

-

;

-

;

-

;

-

;

-

;

.

Comunicazione

all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.