15.2013.66
Veicolo impignorabile: spese computabili
28 giugno 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.66
Lugano
28 giugno 2013
EC/FP/sdb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 24 giugno 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 13 giugno 2013 nelle
esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________
promosse contro la ricorrente da
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
4. PI 4
rappr. dall’PA 1
5. PI 5
rappr. dall’PA 2
viste le osservazioni 25
giugno 2013 dell’CO 1,
__________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il 17 giugno 2013 l’CO
1 ha proceduto al pignoramento del reddito di RI 1, determinando il minimo
d’esistenza mensile della debitrice in fr. 2'763.35 , sulla base del seguente
conteggio:
Guadagno
Debitore fr. 3'000.00
Totale
mensile fr. 3'000.00
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'200.00
Locazione fr. 1'000.00
Cassa
malati fr. 74.35
Spese
di trasferta fr. 67.00
Pasti
fuori domicilio fr. 211.00
Vestiario fr. 60.00
Cong.risc
+ Fr. CM fr. 150.00
Totale fr. 2'762.35
L’Ufficio ha pertanto pignorato
la quota del reddito mensile dell’escussa eccedente fr. 2'763.00.
B. Contro questo
provvedimento si è tempestivamente aggravata RI 1chiedendo di ricalcolare il
costo di trasporto in quanto essa lavora presso un’impresa di costruzioni a __________
e necessita di utilizzare l’autovettura privata per lo svolgimento della
propria attività professionale. La ricorrente evidenzia che, senza calcolare
gli spostamenti effettuati durante la giornata lavorativa, essa percorrerebbe
giornalmente 31.80 Km per recarsi al lavoro il mattino e rientrare al domicilio
la sera. Essa percorrerebbe pertanto 640
km al mese, che ad un costo di 75-76 cts al km corrisponderebbe ad un costo
mensile di fr. 480.00.
C. Con osservazioni 25
giugno 2013 l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto con motivazioni
che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere al
sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF
112.
III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la
questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.
2.
In merito alla
censura rivolta dalla ricorrente al calcolo del minimo di esistenza allestito
dall’Ufficio va rilevato che è principio giurisprudenziale e dottrinale
indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile
rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene
dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 n. 3 LEF, in particolare se il
veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr.
DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. § 23 n.
27, p. 170; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
24.
n. 60; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
n. 171 e segg.).
3.
Nel caso in esame la
debitrice postula il riconoscimento di fr. 480.00 per le spese connesse all’uso
dell’autoveicolo per il tragitto casa lavoro. Essa argomenta di necessitare,
quale segretaria di un’impresa di costruzione con uffici a __________, l’autovettura per poter effettuare durante la giornata lavorativa
spostamenti di lavoro. Dalla documentazione agli atti è emerso che il
veicolo privato è effettivamente necessario all’escussa per l’esercizio della
sua professione: infatti con scritto 24 giugno 2013 (doc. I) la
datrice di lavoro ha dichiarato che RI 1 è stata assunta perché automunita,
infatti spesse volte l’escussa deve utilizzare la propria vettura per svolgere
le mansioni a lei affidate. Qualora l’escusso, come nella fattispecie,
non presenti il dettaglio delle sue spese mensili di trasferte professionali,
occorre stimarle valutando il costo chilometrico medio mensile del tragitto casa-lavoro
(cfr. Guidicelli/Piccirilli, op.
cit., n. 181 segg.). Secondo i calcoli del Touring Club Svizzero il costo
chilometrico di un veicolo di categoria media (prezzo d’acquisto di fr.
35'000.–) che percorre sui 15'000 km (come nel caso di specie considerati anche
i chilometri potenziali che l’escussa percorre a titolo privato) all’anno
ammonta a fr. 0.76/km, compreso un costo d’ammortamento pari al 31% del costo
globale (www.tcs.ch/it/auto-mobilita/costi-delle-auto/esempio.php). Nel minimo
d’esistenza non va però tenuto conto dell’ammortamento, che non è un costo
effettivo (cfr. Vonder Mühll, op.
cit., n. 28 lett. d ad art. 93; per analogia con i costi per l’alloggio in casa
propria: “Tabella” ad II/1).
Considerato che la percorrenza mensile è di 640
chilometri per le trasferte dal domicilio al luogo di lavoro, nel calcolo del
suo minimo di esistenza vanno di conseguenza computati a titolo di spese di
trasferta fr. 320.00 mensili, ossia un costo unitario forfetario di fr. 0.50 al
chilometro (CEF, sentenza del 13 giugno 2013, inc. 15.2013.48, consid. 2.4),
che comprende sia i costi correnti sia i costi fissi connessi all’uso
dell’autovettura (Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n. 181).
5.
Sulla base delle
considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza del
debitore è determinato in fr. 3'015.35, così calcolati:
Importo
di base fr. 1'200.00
Locazione fr. 1'000.00
Cassa
malati fr. 74.35
Spese
di traferta fr. 320.00
Pasti
fuori domicilio fr. 211.00
Vestiario fr. 60.00
Cong.risc
+ Fr. CM fr. 150.00
Totale fr. 3'015.35
6.
Ne discende che il
ricorso va parzialmente accolto.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
1.1. Di
conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di RI 1 eccedente
il suo minimo vitale determinato in fr. 3'015.35.
2. Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
-
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-
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.
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.