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Decisione

15.2013.67

Calcolo del minimo esistenziale. Importi di base per i debitori monoparentali

14 ottobre 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti hanno ragione nel rilevare che la decisione in questione non fa alcun

riferimento a eventuali obblighi di mantenimento in capo al tutore, circostanza

che, del resto, neppure può presumersi secondo il diritto italiano (cfr. p.es. Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice

civile, 2002, n. 2 ad art. 357 CCit., nel quale si specifica che “Il t[utore]

non è tenuto ad accogliere presso di sé il minore, non è tenuto al

mantenimento…”). Di regola, spetta infatti ai genitori mantenere i propri

figli (cfr. art. 276 CC e per il diritto italiano l’art. 315bis CCit.). Neppure

in base ai restanti documenti agli atti o al verbale interno delle operazioni

di sequestro è, del resto, possibile ritenere che la debitrice sia legalmente

o, in via eccezionale, moralmente tenuta al mantenimento del nipote. L’Ufficio non

poteva quindi dedurre l’esistenza di un obbligo di mantenimento in capo alla

resistente sulla sola base del decreto italiano, che nulla menziona al riguardo.

L’organo esecutivo avrebbe dovuto, al contrario, procedere d’ufficio (cfr. supra

consid. 1) a ulteriori approfondimenti sulla questione.

2.3. Analogo

discorso va fatto per le spese di babysitter, le quali possono essere computate

nel minimo esistenziale della resistente (in ogni modo solo nella misura dello

stretto necessario) soltanto se sussiste effettivamente a suo carico un obbligo

Considerandi

di mantenimento nei confronti del nipote, circostanza che tuttavia, allo stato

attuale, non risulta dagli atti.

3.

Alla

luce di quanto precede, ritenuto che la questione dell’eventuale obbligo di

mantenimento del nipote è rilevante per il calcolo del minimo esistenziale, l’assenza

di tale obbligo potendo condurre a un sequestro fruttuoso, occorre che

l’Ufficio proceda ai necessari accertamenti del caso. In accoglimento del

ricorso, il verbale di sequestro 29 maggio 2013 dev’essere pertanto annullato e

l’incarto rinviato all’organo di esecuzione forzata, affinché riesamini il

caso. L’Ufficio di esecuzione dovrà in particolare verificare se e in che misura

esista un obbligo legale o, eccezionalmente, un dovere morale di mantenimento

del nipote a carico di PI 1, ponendo in particolare a quest’ultima specifiche

domande al riguardo e dando atto delle risposte nel verbale interno delle operazioni

di sequestro. Spetterà in ogni caso alla debitrice comprovare tale obbligo. Va

da sé inoltre che l’Ufficio dovrà riesaminare la situazione di PI 1, tenendo

conto di tutte le modifiche rilevanti che sono intervenute sino al momento

della nuova esecuzione del sequestro, ragione per cui non è necessario chinarsi

ora sulle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti, segnatamente in merito ai

redditi e alle altre spese della resistente, censure che, in altri termini, sono

ormai superate dall’esito del presente procedimento.

4.

Non

si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20a, 93

LEF, 61 e 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il

ricorso è accolto.

Di conseguenza è

annullato il verbale di sequestro 29 maggio 2013 e l’incarto rinviato all’CO 1,

affinché si determini nuovamente sul sequestro del salario di PI 1 nel senso

del considerando 3.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.