15.2013.67
Calcolo del minimo esistenziale. Importi di base per i debitori monoparentali
14 ottobre 2013Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.67
Lugano
14 ottobre 2013
CC/fp/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cortese
statuendo
sul ricorso 13 giugno 2013 di
RI 1
RI 2
entrambi
patrocinati dall’ PA 1
Contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione del sequestro n. __________
decretato il 16 maggio 2013 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, su
istanza dei ricorrenti nei confronti di
PI
1 (I)
viste le osservazioni 5 luglio 2013 di PI 1 e le
osservazioni 7 luglio 2013 dell’CO 1,
esaminati
gli atti e i documenti,
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza di RI 1 e RI 2, con decreto 16 maggio 2013 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha ordinato il sequestro dei salari percepiti da PI 1 dal
datore di lavoro M__________, e dai datori di lavoro L__________ e F__________,
sino a concorrenza di complessivi fr. 20'200.–, pari alla somma dei due crediti
di fr. 2'200.– e fr. 18'000.– fatti valere dagli istanti.
B. Con
provvedimento 29 maggio 2013 l’CO 1 ha dichiarato il sequestro infruttuoso sulla
base del seguente conteggio:
Redditi
corrisposti
da M__________ fr. 2'337.25
corrisposti
da L__________ e F__________ fr. 400.00
Totale
mensile netto fr. 2'737.25
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'215.00
Supplemento
nipote fr. 360.00
Locazione fr. 620.00
Spese
acc. fr. 136.00
Riscaldamento fr. 170.00
Trasferte fr. 200.00
Assicurazione
veicolo fr. 100.00
Baby
Sitter fr. 992.00
Totale
mensile fr. 3'793.00
C. Con
ricorso 13 giugno 2013 RI 1 e RI 2 si aggravano contro il predetto
provvedimento, chiedendone l’annullamento con rinvio all’CO 1 per riesame del
caso.
D. Con
osservazioni 5 luglio 2013 PI 1 si oppone al gravame e così pure l’CO 1 con
osservazioni 7 luglio 2013, per motivi di cui si dirà, ove necessario, nel
prosieguo.
E. Con
replica 6 agosto 2013 i ricorrenti contestano le osservazioni formulate dalla
resistente e chiedono l’assunzione di diversi mezzi di prova al fine di
stabilire se quanto affermato dalla stessa corrisponde al vero.
Considerato
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 19 consid. 2d; 108 III 10
consid. 4; 106 III 11 consid. 2; Vonder
Mühll, in: Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 17 ad art. 93 LEF),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del sequestro o del pignoramento (cfr. DTF 108
III 10 consid. 4). Anche la questione della pignorabilità, rispettivamente
della sequestrabilità va esaminata d’ufficio. Nell’allestimento del verbale di
pignoramento o di sequestro, l’ufficio di esecuzione deve inoltre, di regola,
attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori
ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, in: Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 2010, n. 12 e 13 ad art. 91 LEF), se non quando vi siano indizi
concreti in tal senso.
2. Tra
le diverse censure sollevate, i ricorrenti rimproverano in particolare all’Ufficio
di esecuzione di aver computato nel minimo esistenziale della resistente
l’importo di base di fr. 1'215.–, il supplemento di fr. 360.– per il nipote a
carico e le spese di fr. 992.– per la babysitter, senza aver verificato se la debitrice
sia effettivamente tenuta a mantenere suo nipote. A detta degli insorgenti, il
decreto di apertura della tutela del minore a favore di PI 1 pronunciato dal
Tribunale di __________ il 26 aprile 2013 (doc. I), in base al quale l’organo
di esecuzione forzata ha considerato che il nipote è a carico della resistente,
non proverebbe nulla al riguardo. La decisione in questione si limiterebbe ad
affidare il nipote alle cure della debitrice, senza tuttavia porre alcun
obbligo di mantenimento a suo carico. Agli atti neppure vi sarebbe un qualsivoglia
documento che possa dimostrare che i genitori del minore non siano in grado di
prendersi cura di lui e mantenerlo. Per tali ragioni, la resistente non
potrebbe essere considerata alla stregua di un debitore monoparentale con
obblighi di mantenimento. I ricorrenti rilevano inoltre che il decreto in
oggetto, pronunciato sulla base del solo diritto italiano, non ha alcun valore
in Svizzera ed è inoltre contrario all’ordine pubblico svizzero, in quanto avrebbe
instaurato una tutela fittizia. Alla luce di tali considerazioni, gli
insorgenti ritengono che l’importo di base debba essere fissato in fr. 1'200.– con
deduzione di almeno il 20-30%, visto che la debitrice è residente in Italia. Inoltre,
a parer loro il supplemento di fr. 360.– e le spese di babysitter di fr. 992.– devono
essere defalcati dal conteggio, perché sono a carico della madre del minore.
La
resistente, nelle proprie osservazioni, si oppone alle predette contestazioni,
affermando che da più di due mesi vive da sola con il nipote di 3 anni, di cui
è stata nominata tutrice legale sulla base del decreto del Tribunale di __________.
Ella asserisce al riguardo che sua figlia, la madre del bambino, si è
trasferita all’estero e il marito di quest’ultima ha cambiato domicilio. Poiché
nessuno dei due potrebbe occuparsi del nipote, lo stesso è stato affidato a lei,
che se ne occupa, sostenendo da sola le spese di mantenimento. La resistente
considera inoltre senz’altro giustificate le spese per la babysitter, ritenuto
che a causa del lavoro è fuori casa per un totale di 11 ore giornaliere, dal
lunedì al venerdì, e necessita dunque dell’ausilio della babysitter per una
spesa mensile di € 995.–, che non comprende né vitto, né alloggio.
2.1. Nella
sua edizione dell’1 settembre 2009 (allegata alla circolare CEF n. 35/2009,
pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009), la
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza
agli
effetti del diritto esecutivo giusta l’art. 93 LEF (in seguito detta “Tabella”)
prevede al punto I/2 che l’importo di base per il debitore monoparentale con obblighi
di mantenimento è di fr. 1'350.–. Un supplemento di fr. 400.– è inoltre
previsto per il mantenimento di ogni figlio fino a 10 anni (cfr. punto I/4
della Tabella). Affinché tali importi possano entrare in linea di conto nel
computo del minimo di esistenza, è tuttavia necessario che in capo al debitore
sussista effettivamente un obbligo legale o, eccezionalmente, un dovere morale di
mantenimento (cfr. Ochsner, Le
minimum vital, SJ 2012 II pagg. 143-144; Vonder
Mühll, op. cit., n. 20 ad art. 93 LEF; Ochsner,
in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 86 ad art. 93 LEF; DTF 106 III 11). L’autorità
di vigilanza del Canton Ginevra ha, ad esempio, già avuto modo di stabilire che
una debitrice divorziata, che aveva in cura sei minori, tra cui uno che non era
suo figlio, non poteva includere nel proprio minimo di esistenza un importo
mensile di mantenimento per quel minore, poiché nei suoi riguardi non aveva
alcun obbligo, né legale, né morale, incombendo infatti al padre del minore
provvedere al suo debito mantenimento (cfr. Ochsner,
Le minimum vital, pag. 144).
2.2. Nel
caso in rassegna l’organo di esecuzione forzata ha considerato la resistente
quale debitrice con obblighi di mantenimento, fondandosi sostanzialmente sul
decreto 2 maggio 2013 del Tribunale di __________, dal quale si evince che con
effetto immediato PI 1 è stata nominata tutrice di suo nipote, poiché il minore
“è rimasto privo di persona che possa esercitare la potestà genitoriale”,
più precisamente perché la madre del minore – figlia della resistente – si sarebbe
trasferita all’estero per motivi di lavoro, come addotto dalla debitrice nella
propria istanza 26 aprile 2013, tesa alla nomina a tutrice del nipote. Ora, a
prescindere dalle questioni inerenti alla validità e al riconoscimento in
Svizzera del predetto decreto italiano, questioni che possono rimanere indecise,
Fatti
i ricorrenti hanno ragione nel rilevare che la decisione in questione non fa alcun
riferimento a eventuali obblighi di mantenimento in capo al tutore, circostanza
che, del resto, neppure può presumersi secondo il diritto italiano (cfr. p.es. Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice
civile, 2002, n. 2 ad art. 357 CCit., nel quale si specifica che “Il t[utore]
non è tenuto ad accogliere presso di sé il minore, non è tenuto al
mantenimento…”). Di regola, spetta infatti ai genitori mantenere i propri
figli (cfr. art. 276 CC e per il diritto italiano l’art. 315bis CCit.). Neppure
in base ai restanti documenti agli atti o al verbale interno delle operazioni
di sequestro è, del resto, possibile ritenere che la debitrice sia legalmente
o, in via eccezionale, moralmente tenuta al mantenimento del nipote. L’Ufficio non
poteva quindi dedurre l’esistenza di un obbligo di mantenimento in capo alla
resistente sulla sola base del decreto italiano, che nulla menziona al riguardo.
L’organo esecutivo avrebbe dovuto, al contrario, procedere d’ufficio (cfr. supra
consid. 1) a ulteriori approfondimenti sulla questione.
2.3. Analogo
discorso va fatto per le spese di babysitter, le quali possono essere computate
nel minimo esistenziale della resistente (in ogni modo solo nella misura dello
stretto necessario) soltanto se sussiste effettivamente a suo carico un obbligo
Considerandi
di mantenimento nei confronti del nipote, circostanza che tuttavia, allo stato
attuale, non risulta dagli atti.
3.
Alla
luce di quanto precede, ritenuto che la questione dell’eventuale obbligo di
mantenimento del nipote è rilevante per il calcolo del minimo esistenziale, l’assenza
di tale obbligo potendo condurre a un sequestro fruttuoso, occorre che
l’Ufficio proceda ai necessari accertamenti del caso. In accoglimento del
ricorso, il verbale di sequestro 29 maggio 2013 dev’essere pertanto annullato e
l’incarto rinviato all’organo di esecuzione forzata, affinché riesamini il
caso. L’Ufficio di esecuzione dovrà in particolare verificare se e in che misura
esista un obbligo legale o, eccezionalmente, un dovere morale di mantenimento
del nipote a carico di PI 1, ponendo in particolare a quest’ultima specifiche
domande al riguardo e dando atto delle risposte nel verbale interno delle operazioni
di sequestro. Spetterà in ogni caso alla debitrice comprovare tale obbligo. Va
da sé inoltre che l’Ufficio dovrà riesaminare la situazione di PI 1, tenendo
conto di tutte le modifiche rilevanti che sono intervenute sino al momento
della nuova esecuzione del sequestro, ragione per cui non è necessario chinarsi
ora sulle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti, segnatamente in merito ai
redditi e alle altre spese della resistente, censure che, in altri termini, sono
ormai superate dall’esito del presente procedimento.
4.
Non
si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20a, 93
LEF, 61 e 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso è accolto.
Di conseguenza è
annullato il verbale di sequestro 29 maggio 2013 e l’incarto rinviato all’CO 1,
affinché si determini nuovamente sul sequestro del salario di PI 1 nel senso
del considerando 3.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.