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Decisione

15.2013.68

Privilegi di determinati creditori nell’ambito del pignoramento

26 luglio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito delle

esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse dallo PI 1 e dal PI 2 contro RI

1 il 2 luglio 2013 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei

confronti del debitore, determinando il suo minimo d’esistenza mensile in fr. 3’760.00,

sulla base del seguente conteggio:

Introiti

Debitore fr. 6'228.15 70.17%

Contr.

moglie fr. 2'648.00 29.63%

Totale

mensile fr. 8'876.15

Minimo

di esistenza

Importo

di base fr. 1'700.00

Ass.

diverse fr. 204.00

Locazione fr. 1'450.00

Cassa

malati fr. 942.80

Trasferte fr. 150.00

Pasti

fuori domicilio fr. 211.00

Cong.

Risc. + CM fr. 250.00

Abiti

lav. + sp. med. fr. 450.00

Totale

deduzioni fr. 5'357.80

Quota del

debitore fr. 3'760.00 70.17%

L’Ufficio ha pertanto

pignorato presso il datore di lavoro dell’escusso la parte del salario

eccedente il minimo di esistenza di fr. 3'760.00 mensili.

B. Con ricorso 8 luglio 2013

RI 1 ha chiesto di includere nella determinazione del suo minimo esistenziale

l’importo di fr. 1'000.00 che egli corrisponde attualmente alla __________ per

il rimborso di un prestito concessogli da quest’ultima.

C. Delle osservazioni 18

luglio 2013 del PI 2 e 23 luglio 2013 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario,

in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Nel procedere al sequestro

o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono

tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF

112.

III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder

Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la

questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.

2.

Nell'ambito del

pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua

sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire

tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art. 91 cpv. 1 n. 2

LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea 2010, n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le

dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione

nell’allestimento del verbale di pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni

fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base

di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht,

op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in

tale senso.

3.

Per il calcolo del

minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo

del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore

di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia

degli interessi del debitore che del creditore (DTF

119.

III 71 cons. 3b e rif. ivi).

4.

Per quanto riguarda

il prospettato conteggio nella determinazione del minimo vitale di fr. 1’000.00

mensili per il pagamento di interessi rispettivamente per il rimborso di un

prestito bancario, va evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di

determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La

giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo

principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel

senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è

autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti:

è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il

fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro

del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio

dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF

112.

III 18).

Tale indirizzo

giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso

e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli

92.

e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

È di tutta evidenza che la

deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento di interessi

rispettivamente per il rimborso di un prestito bancario, importo che l’escusso neppure

pretende essere dovuto a creditori privilegiati, non può entrare in linea di

conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi

giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore

pretende sia concesso all’istituto bancario.

Abbondanzialmente si

rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si

chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.

5.

Ne discende che il

ricorso va respinto.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

;

;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.