15.2013.68
Privilegi di determinati creditori nell’ambito del pignoramento
26 luglio 2013Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.68
Lugano
26 luglio 2013
EC
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Jaques
e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 7 luglio 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 2 luglio 2013 nelle
esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse contro il ricorrente da
1. PI 1
rappr. dall’RA 1
2. PI 2
rappr. dal RA 2
viste le osservazioni:
– 18 luglio 2013 del PI 2, __________;
– 23 luglio 2013 dell’CO 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito delle
esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse dallo PI 1 e dal PI 2 contro RI
1 il 2 luglio 2013 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito nei
confronti del debitore, determinando il suo minimo d’esistenza mensile in fr. 3’760.00,
sulla base del seguente conteggio:
Introiti
Debitore fr. 6'228.15 70.17%
Contr.
moglie fr. 2'648.00 29.63%
Totale
mensile fr. 8'876.15
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'700.00
Ass.
diverse fr. 204.00
Locazione fr. 1'450.00
Cassa
malati fr. 942.80
Trasferte fr. 150.00
Pasti
fuori domicilio fr. 211.00
Cong.
Risc. + CM fr. 250.00
Abiti
lav. + sp. med. fr. 450.00
Totale
deduzioni fr. 5'357.80
Quota del
debitore fr. 3'760.00 70.17%
L’Ufficio ha pertanto
pignorato presso il datore di lavoro dell’escusso la parte del salario
eccedente il minimo di esistenza di fr. 3'760.00 mensili.
B. Con ricorso 8 luglio 2013
RI 1 ha chiesto di includere nella determinazione del suo minimo esistenziale
l’importo di fr. 1'000.00 che egli corrisponde attualmente alla __________ per
il rimborso di un prestito concessogli da quest’ultima.
C. Delle osservazioni 18
luglio 2013 del PI 2 e 23 luglio 2013 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario,
in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Nel procedere al sequestro
o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione sono
tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF
112.
III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la
questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.
2.
Nell'ambito del
pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua
sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire
tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art. 91 cpv. 1 n. 2
LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea 2010, n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le
dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione
nell’allestimento del verbale di pignoramento deve di regola attenersi alle indicazioni
fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base
di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht,
op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi concreti in
tale senso.
3.
Per il calcolo del
minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo
del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore
di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia
degli interessi del debitore che del creditore (DTF
119.
III 71 cons. 3b e rif. ivi).
4.
Per quanto riguarda
il prospettato conteggio nella determinazione del minimo vitale di fr. 1’000.00
mensili per il pagamento di interessi rispettivamente per il rimborso di un
prestito bancario, va evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di
determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La
giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo
principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel
senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è
autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti:
è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il
fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro
del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio
dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF
112.
III 18).
Tale indirizzo
giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso
e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli
92.
e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
È di tutta evidenza che la
deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento di interessi
rispettivamente per il rimborso di un prestito bancario, importo che l’escusso neppure
pretende essere dovuto a creditori privilegiati, non può entrare in linea di
conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi
giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore
pretende sia concesso all’istituto bancario.
Abbondanzialmente si
rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si
chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.
5.
Ne discende che il
ricorso va respinto.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
;
–
;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.