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Decisione

15.2013.69

Ricorso deve conseguire un fine pratico di procedura esecutiva. Richiesta divenuta priva di oggetto a seguito del compimento dell’atto omesso. Ratifica di atti esecutivi

23 settembre 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi funzionari rispondano delle conseguenze finanziarie che la creditrice

avrebbe avuto dall’asserito ritardo ad emettere l'attestato di carenza beni e

che il funzionario responsabile della pretesa negligenza venga licenziato;

che il ricorso non può

conseguire alcun fine esecutivo pratico nemmeno laddove la ricorrente lamenta

che dall’ultimo versamento del salario pignorato all’emissione dell’attestato

di carenza beni siano passati diversi giorni, dal momento che l’attestato di

carenza beni è stato rilasciato il 1° luglio 2013, ossia il giorno antecedente

la presentazione del gravame, e che quindi l’atto omesso è stato compiuto;

che dal momento che il 1°

luglio 2013 l’Ufficio ha rilasciato alla ricorrente l’attestato di carenza

beni, che le permette di proseguire immediatamente l’esecuzione senza

l’emissione di un nuovo precetto (art. 149 cpv. 3 LEF), anche la richiesta

contenuta nel ricorso di procedere ad un pignoramento “a titolo cautelare”

Considerandi

contro l’escusso, a prescindere dalla sua irritualità, è divenuta priva di

oggetto;

che con la produzione, il

16.

luglio 2013, della procura di rappresentanza a favore di __________, il

nuovo amministratore unico di RI 1 (notificatosi a registro di commercio il 10

luglio 2013) ha implicitamente ratificato quanto fatto dallo stesso __________

in suo nome e per suo conto;

che per questo motivo

anche le legittime questioni sollevate dall’Uf­ficio con le osservazioni del 9

luglio 2013, quando agli atti ancora mancava una qualsiasi procura a favore

dell’ex amministratore unico della ricorrente, sono ora divenute prive di

rilevanza;

che

da quanto precede ne discende che il ricorso è inammissibile nella misura in

cui non è diventato privo d'oggetto;

che non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 149 cpv. 3 LEF; 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

1. Nella misura in cui

non è diventato privo d'oggetto il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

;

__________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.