15.2013.69
Ricorso deve conseguire un fine pratico di procedura esecutiva. Richiesta divenuta priva di oggetto a seguito del compimento dell’atto omesso. Ratifica di atti esecutivi
23 settembre 2013Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.69
Lugano
23 settembre 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 2 luglio 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’CO 1 nelle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________, n. __________
e n. __________ promosse contro
__________
da
1. RI 1,
2. PI 1
3. PI 2
entrambi rappr. dall’RA 1
viste le osservazioni 9 luglio 2013 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito delle
esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________
promosse contro __________, il 18 giugno 2012 l’CO 1 ha pignorato presso __________
Cassa disoccupazione l’eccedenza del minimo d'esistenza del debitore stabilito
in fr. 1’200.00 mensili;
che il 6 luglio 2012
presso l’Ufficio è stata bonificata la prima trattenuta di fr. 3'402.75, mentre
il 6 giugno 2013 allo stesso ufficio è stata bonificata l’ultima trattenuta
mensile di fr. 3'214.70;
che il 1° luglio 2013 l’Ufficio
ha emesso a favore di RI 1 un attestato di carenza beni per complessivi
fr. 33'774.35;
che con ricorso 2 luglio
2013 RI 1 argomenta di aver saputo solo il 2 luglio 2013 che il pignoramento
contro __________ è giunto a scadenza;
che dall’ultimo
pignoramento sarebbero passati 31 giorni e l’Ufficio si sarebbe dimenticato “di
procedere, non tutelando il creditore”;
che per questo motivo la
ricorrente chiede che il pignoramento avvenga “a titolo cautelare”, in
attesa che l’Ufficio emetta l’attestato di carenza beni che le permetta di
chiedere nuovamente il pignoramento;
che per il mancato
pignoramento del salario di giugno 2013 la ricorrente chiede che rispondano l’CO
1, rispettivamente i suoi funzionari a titolo personale;
che la ricorrente chiede
altresì che il responsabile di tale asserita grave negligenza venga licenziato
per gravi motivi;
che con osservazioni 9
luglio 2013 l’CO 1 evidenzia che la ricorrente sarebbe priva di organi dal 18
aprile 2013;
che il ricorso non
indicherebbe chi lo ha sottoscritto, ma verosimilmente sarebbe il signor __________,
ex amministratore unico della società e unica persona con la quale l’Ufficio ha
avuto dei contatti;
che l’Ufficio evidenzia
che il signor __________, quale amministratore unico di RI 1, dal mese di dicembre
2012 ha sempre ritirato le trattenute di stipendio allo sportello dell’Ufficio
e in contanti;
che questo è avvenuto anche
il 14 maggio 2013 e il 3 giugno 2013, quando egli non era più amministratore
unico della società;
che l’Ufficio chiede
pertanto se questi versamenti debbano essergli restituiti in modo tale da
poterli accreditare sulla relazione bancaria indicata dalla creditrice nella
domanda di esecuzione;
che il 16 luglio 2013 la
ricorrente ha prodotto una procura sottoscritta dal proprio amministratore
unico, con la quale la società conferisce ampia procura di rappresentanza a __________;
che il ricorso ai sensi
dell’art. 17 LEF all’Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il
provvedimento di un organo amministrativo;
che in particolare, il
ricorso deve servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva
– non ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un
eventuale errato comportamento dell’organo di esecuzione forzata in vista di
una successiva azione di responsabilità giusta l’art. 5 LEF (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 65 ad art. 17, con rif.);
che nel caso concreto il
ricorso non serve al conseguimento di alcun fine pratico di procedura esecutiva
e si rivela pertanto inammissibile laddove chiede che l’ufficio rispettivamente
Fatti
i suoi funzionari rispondano delle conseguenze finanziarie che la creditrice
avrebbe avuto dall’asserito ritardo ad emettere l'attestato di carenza beni e
che il funzionario responsabile della pretesa negligenza venga licenziato;
che il ricorso non può
conseguire alcun fine esecutivo pratico nemmeno laddove la ricorrente lamenta
che dall’ultimo versamento del salario pignorato all’emissione dell’attestato
di carenza beni siano passati diversi giorni, dal momento che l’attestato di
carenza beni è stato rilasciato il 1° luglio 2013, ossia il giorno antecedente
la presentazione del gravame, e che quindi l’atto omesso è stato compiuto;
che dal momento che il 1°
luglio 2013 l’Ufficio ha rilasciato alla ricorrente l’attestato di carenza
beni, che le permette di proseguire immediatamente l’esecuzione senza
l’emissione di un nuovo precetto (art. 149 cpv. 3 LEF), anche la richiesta
contenuta nel ricorso di procedere ad un pignoramento “a titolo cautelare”
Considerandi
contro l’escusso, a prescindere dalla sua irritualità, è divenuta priva di
oggetto;
che con la produzione, il
16.
luglio 2013, della procura di rappresentanza a favore di __________, il
nuovo amministratore unico di RI 1 (notificatosi a registro di commercio il 10
luglio 2013) ha implicitamente ratificato quanto fatto dallo stesso __________
in suo nome e per suo conto;
che per questo motivo
anche le legittime questioni sollevate dall’Ufficio con le osservazioni del 9
luglio 2013, quando agli atti ancora mancava una qualsiasi procura a favore
dell’ex amministratore unico della ricorrente, sono ora divenute prive di
rilevanza;
che
da quanto precede ne discende che il ricorso è inammissibile nella misura in
cui non è diventato privo d'oggetto;
che non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 149 cpv. 3 LEF; 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1. Nella misura in cui
non è diventato privo d'oggetto il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
;
–
__________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.