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Decisione

15.2013.70

Elenco oneri e graduatoria fallimentare

26 agosto 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 10 agosto 2012 l’RA

1 ha pubblicato l’aper­tura del fallimento di PI 1, decretato il 12 luglio 2012

dal Pretore del Distretto di Lugano, fissando al 10 settembre 2012 il termine

per l’insinuazione dei crediti.

B. Il 6 settembre 2012 PI

5 ha insinuato i seguenti crediti nei confronti della società fallita:

“a) CHF 180'000.00 debito

incorporato nel seguente titolo ipotecario:

CHF 180'000.00 nom.

cartella ipotecaria al portatore n. 4979 del 28.02.2011 gravante in 2° rango la

part. n. __________ RFD di __________ proprietaria fondiaria: PI 1

+ 3 anni di interessi al

10% + interessi anno corrente fino alla data del fallimento,

b) CHF 13'798.00 fatture

della __________ nei confronti della PI 1, cedute dalla __________ al

sottoscritto, come da copia cessione allegata”.

C. Il 28 settembre 2012 RI

1, nella sua funzione di amministratore unico della fallita, ha riconosciuto i

crediti insinuati da PI 5. L’Ufficio ha pertanto iscritto nell’elenco oneri

riferito alla part. n. __________ RFD di __________ sub ipoteche convenzionali

l’im­porto complessivo di fr. 243'600.00 per capitale e interessi a favore di PI

5 e garantito dalla cartella ipotecaria al portatore di fr. 180'000.00,

gravante in secondo rango la particella di proprietà della fallita. Nella

graduatoria fallimentare ha poi iscritto in terza classe un credito di fr. 13'798.00

a favore di PI 5. Graduatoria e elenco oneri sono stati depositati l’11

febbraio 2013.

D. Il 4 aprile 2013 RI 1

si è presentato all’Ufficio asserendo che l’importo iscritto nell’elenco oneri

a favore di PI 5 sarebbe errato in quanto lo stesso avrebbe a suo tempo “comperato

la cartella ipotecaria dal signor W__________ per fr. 40'000.00”.

E. Il 4 giugno 2013 RI

1 ha chiesto all’Ufficio di effettuare delle verifiche supplementari riguardo alle

insinuazioni dei crediti poiché la graduatoria e l’elenco oneri non

corrisponderebbero alla realtà. Egli ha chiesto di rettificare di conseguenza entrambi

gli atti. In particolare non corrisponderebbe alla realtà che PI 5 vanta dei

crediti nei confronti della fallita per oltre fr. 190'000.00. Infatti la

fallita avrebbe avuto un debito nei confronti di I__________ SA, che le teneva

la contabilità, di fr. 13'798.00, e che sembrerebbe essere stato ceduto tramite

il suo amministratore unico __________ W__________ a PI 5. Allo stesso PI 5 sembrerebbe

essere stata anche ceduta la cartella ipotecaria al portatore di fr. 180'000.00

che I__________ SA deteneva a garanzia del predetto credito. RI 1, quale

amministratore unico della PI 1, che non capirebbe bene l’italiano, al momento

in cui ha riconosciuto il credito insinuato intendeva riconoscere quale debito

unicamente l’importo di fr. 13'798.00 per fatture arretrate ma non anche

l’importo di fr. 180'000.00, corrispondente al valore nominale della cartella

ipotecaria data a garanzia, ossia non a un debito effettivo della società. RI 1

ha rilevato che anche nell’ipotesi in cui elenco oneri e graduatoria fossero passati

in giudicato, essi sarebbero nulli perché sarebbero

stati commessi degli atti fraudolenti.

F. Il 7 giugno 2013 l’CO

1 ha comunicato a RI 1 che la graduatoria e l’elenco oneri sono passati in giudicato

e pertanto non possono essere modificati d’ufficio.

G. Con ricorso 19 giugno

2013 RI 1 ripropone le medesime richieste e argomentazioni già contenute nello

scritto del 4 giugno 2013.

H. Con osservazioni 7

luglio 2013 PI 5 si è opposto al gravame asseverando che il ricorrente ha

riconosciuto l’insinuazione di credito e non ha contestato l’elenco oneri al

momento del suo deposito. PI 4 e l’Ufficio fallimenti si sono rimessi al

giudizio della Camera.

Considerato

Considerandi

1.

Fatta salva la

facoltà d'insinuare (nuovi) crediti fino alla chiusura del fallimento (art. 251

LEF), una volta passati in giudicato, la graduatoria e l’elenco oneri, che ne

costituisce parte integrante (art. 247 cpv. 2 LEF), non possono più di regola essere

modificati (cfr. DTF 56 III 22; Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,

Basilea 2010, n. 7 ad art. 261; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo

1997, n. 5 ad art. 257; Bürgi, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II,

Basilea 2010, n. 4 ad art. 257), salvo casi

eccezionali (Staehelin, op. cit., n.

8.

ad art. 261), segnatamente se un credito è stato ammesso o scartato in modo

manifestamente errato per un’inavvertenza dell’ammini­strazione del fallimento,

se un rapporto giuridico si è modificato o fatti nuovi sono intervenuti dopo il

deposito (DTF 138 III 437 consid. 4; STF 5A_705/2012 del 6 dicembre 2012,

consid. 5.2) oppure l’am­missione del credito è stata ottenuta con

un’insinuazione fraudolenta (DTF 87 III 84-85 consid. 2).

1.1

In concreto nessuna di

queste eccezioni appare realizzata. In particolare non si evince dagli atti che

PI 5 abbia ottenuto l’i­scrizione delle proprie pretese nell’elenco oneri e nella

graduatoria grazie ad un atto illecito e neppure trattansi di pretese iscritte

in modo chiaramente errato. Il ricorrente non contesta infatti che PI 5 detenga

la cartella al portatore gravante in secondo grado il fondo della fallita – la

quale dovrà in ogni caso essere consegnata all’Ufficio in sede di realizzazione

del fondo – né che il credito di fr. 13'798.00 gli sia stato ceduto da I__________

SA. Non è d’altronde credibile la sua affermazione, non sostenuta dal benché

minimo indizio oggettivo, secondo cui I__________ SA avrebbe ceduto la cartella

ipotecaria a PI 5 a garanzia del suo credito di fr. 13'798.00, giacché in

sede di verifica delle insinuazioni egli aveva riconosciuto entrambi i crediti,

peraltro chiaramente menzionati nell’in­sinuazione l’uno separatamente

dall’altro (sub lett. a per il primo e lett. b per il secondo), e con

successiva dichiarazione sottoscritta il 4 aprile 2013 presso l’CO 1, ha

attestato, ancora diversamente da quanto in seguito asserito nella lettera del

4.

giugno 2013 e nel ricorso, che PI 5 avrebbe acquistato la nota cartella

ipotecaria per fr. 40'000.00 dall’ammini­stra­tore unico di I__________ SA,

senza tuttavia menzionare alcuna garanzia a favore del credito di

fr. 13'798.00, ipotesi peraltro inverosimile dato l’importo asseritamente

pagato dal cessionario. In ogni caso l’unica persona legittimata a sollevare la

censura ricorsuale sarebbe la stessa I__________ SA e non la fallita, siccome

quest’ultima nemmeno allega di aver trasmesso la cartella ad I__________ SA a

garanzia unicamente del credito di fr. 13'798.00.

1.2

L’Autorità di

vigilanza deve, di principio, forzatamente prescindere dal decidere questioni

di diritto materiale relative all’esistenza dei crediti inseriti nell’elenco

degli oneri. Nel caso in esame le pretese di PI 5 sono state iscritte nella

graduatoria e nell’elenco oneri relativo alla particella di proprietà della

fallita senza provocare alcuna contestazione: non essendo stati impugnati

l’elenco oneri e la graduatoria i crediti di PI 5 sono divenuti

definitivi. Nessun motivo di nullità pare d’altronde dato. Per questo motivo

corretto è stato l’operato dell’RA 1 che il 7 giugno 2013

ha comunicato al ricorrente che la graduatoria e l’elenco oneri sono passati

in giudicato e pertanto non possono più essere modificati.

2.

Ne discende che il

ricorso va respinto.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 246, 247 cpv. 2 LEF; 58 RUF; 125, 249 RFF; 61

e 62 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

2. Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

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Comunicazione

all’RA 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.