15.2013.70
Elenco oneri e graduatoria fallimentare
26 agosto 2013Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.70
Lugano
26 agosto 2013
EC/fp/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 19 giugno 2013 di
RI
1
patrocinato
dall’ PA 1
contro
l’operato
dell’RA 1 e meglio contro la decisione 7 giugno 2013 di non modificare l’elenco
oneri e la graduatoria cresciuti in giudicato nella procedura relativa al
fallimento di
PI
1, __________ __________
procedura fallimentare
interessante anche quali creditori:
1. PI 2 ;
2. PI 3 ;
3. PI 4 ;
4. PI 5 ;
5. PI 6 ;
6. PI 7 ;
7. PI 8 ;
8. PI 9 ;
9. PI 10 ;
10. PI 11 ;
11. PI 12 ;
12. PI 13 ;
13. PI 14 ,
11, 12, 13 rappr. da: RA 1 ;
14. PI 15 ;
15. PI 16 ;
16. PI 17 ;
17. PI 18 ;
18. PI 20 ;
19. PI 21 ;
viste le osservazioni 5 luglio 2007 di PI 5__________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il 10 agosto 2012 l’RA
1 ha pubblicato l’apertura del fallimento di PI 1, decretato il 12 luglio 2012
dal Pretore del Distretto di Lugano, fissando al 10 settembre 2012 il termine
per l’insinuazione dei crediti.
B. Il 6 settembre 2012 PI
5 ha insinuato i seguenti crediti nei confronti della società fallita:
“a) CHF 180'000.00 debito
incorporato nel seguente titolo ipotecario:
CHF 180'000.00 nom.
cartella ipotecaria al portatore n. 4979 del 28.02.2011 gravante in 2° rango la
part. n. __________ RFD di __________ proprietaria fondiaria: PI 1
+ 3 anni di interessi al
10% + interessi anno corrente fino alla data del fallimento,
b) CHF 13'798.00 fatture
della __________ nei confronti della PI 1, cedute dalla __________ al
sottoscritto, come da copia cessione allegata”.
C. Il 28 settembre 2012 RI
1, nella sua funzione di amministratore unico della fallita, ha riconosciuto i
crediti insinuati da PI 5. L’Ufficio ha pertanto iscritto nell’elenco oneri
riferito alla part. n. __________ RFD di __________ sub ipoteche convenzionali
l’importo complessivo di fr. 243'600.00 per capitale e interessi a favore di PI
5 e garantito dalla cartella ipotecaria al portatore di fr. 180'000.00,
gravante in secondo rango la particella di proprietà della fallita. Nella
graduatoria fallimentare ha poi iscritto in terza classe un credito di fr. 13'798.00
a favore di PI 5. Graduatoria e elenco oneri sono stati depositati l’11
febbraio 2013.
D. Il 4 aprile 2013 RI 1
si è presentato all’Ufficio asserendo che l’importo iscritto nell’elenco oneri
a favore di PI 5 sarebbe errato in quanto lo stesso avrebbe a suo tempo “comperato
la cartella ipotecaria dal signor W__________ per fr. 40'000.00”.
E. Il 4 giugno 2013 RI
1 ha chiesto all’Ufficio di effettuare delle verifiche supplementari riguardo alle
insinuazioni dei crediti poiché la graduatoria e l’elenco oneri non
corrisponderebbero alla realtà. Egli ha chiesto di rettificare di conseguenza entrambi
gli atti. In particolare non corrisponderebbe alla realtà che PI 5 vanta dei
crediti nei confronti della fallita per oltre fr. 190'000.00. Infatti la
fallita avrebbe avuto un debito nei confronti di I__________ SA, che le teneva
la contabilità, di fr. 13'798.00, e che sembrerebbe essere stato ceduto tramite
il suo amministratore unico __________ W__________ a PI 5. Allo stesso PI 5 sembrerebbe
essere stata anche ceduta la cartella ipotecaria al portatore di fr. 180'000.00
che I__________ SA deteneva a garanzia del predetto credito. RI 1, quale
amministratore unico della PI 1, che non capirebbe bene l’italiano, al momento
in cui ha riconosciuto il credito insinuato intendeva riconoscere quale debito
unicamente l’importo di fr. 13'798.00 per fatture arretrate ma non anche
l’importo di fr. 180'000.00, corrispondente al valore nominale della cartella
ipotecaria data a garanzia, ossia non a un debito effettivo della società. RI 1
ha rilevato che anche nell’ipotesi in cui elenco oneri e graduatoria fossero passati
in giudicato, essi sarebbero nulli perché sarebbero
stati commessi degli atti fraudolenti.
F. Il 7 giugno 2013 l’CO
1 ha comunicato a RI 1 che la graduatoria e l’elenco oneri sono passati in giudicato
e pertanto non possono essere modificati d’ufficio.
G. Con ricorso 19 giugno
2013 RI 1 ripropone le medesime richieste e argomentazioni già contenute nello
scritto del 4 giugno 2013.
H. Con osservazioni 7
luglio 2013 PI 5 si è opposto al gravame asseverando che il ricorrente ha
riconosciuto l’insinuazione di credito e non ha contestato l’elenco oneri al
momento del suo deposito. PI 4 e l’Ufficio fallimenti si sono rimessi al
giudizio della Camera.
Considerato
Considerandi
1.
Fatta salva la
facoltà d'insinuare (nuovi) crediti fino alla chiusura del fallimento (art. 251
LEF), una volta passati in giudicato, la graduatoria e l’elenco oneri, che ne
costituisce parte integrante (art. 247 cpv. 2 LEF), non possono più di regola essere
modificati (cfr. DTF 56 III 22; Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
Basilea 2010, n. 7 ad art. 261; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo
1997, n. 5 ad art. 257; Bürgi, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II,
Basilea 2010, n. 4 ad art. 257), salvo casi
eccezionali (Staehelin, op. cit., n.
8.
ad art. 261), segnatamente se un credito è stato ammesso o scartato in modo
manifestamente errato per un’inavvertenza dell’amministrazione del fallimento,
se un rapporto giuridico si è modificato o fatti nuovi sono intervenuti dopo il
deposito (DTF 138 III 437 consid. 4; STF 5A_705/2012 del 6 dicembre 2012,
consid. 5.2) oppure l’ammissione del credito è stata ottenuta con
un’insinuazione fraudolenta (DTF 87 III 84-85 consid. 2).
1.1
In concreto nessuna di
queste eccezioni appare realizzata. In particolare non si evince dagli atti che
PI 5 abbia ottenuto l’iscrizione delle proprie pretese nell’elenco oneri e nella
graduatoria grazie ad un atto illecito e neppure trattansi di pretese iscritte
in modo chiaramente errato. Il ricorrente non contesta infatti che PI 5 detenga
la cartella al portatore gravante in secondo grado il fondo della fallita – la
quale dovrà in ogni caso essere consegnata all’Ufficio in sede di realizzazione
del fondo – né che il credito di fr. 13'798.00 gli sia stato ceduto da I__________
SA. Non è d’altronde credibile la sua affermazione, non sostenuta dal benché
minimo indizio oggettivo, secondo cui I__________ SA avrebbe ceduto la cartella
ipotecaria a PI 5 a garanzia del suo credito di fr. 13'798.00, giacché in
sede di verifica delle insinuazioni egli aveva riconosciuto entrambi i crediti,
peraltro chiaramente menzionati nell’insinuazione l’uno separatamente
dall’altro (sub lett. a per il primo e lett. b per il secondo), e con
successiva dichiarazione sottoscritta il 4 aprile 2013 presso l’CO 1, ha
attestato, ancora diversamente da quanto in seguito asserito nella lettera del
4.
giugno 2013 e nel ricorso, che PI 5 avrebbe acquistato la nota cartella
ipotecaria per fr. 40'000.00 dall’amministratore unico di I__________ SA,
senza tuttavia menzionare alcuna garanzia a favore del credito di
fr. 13'798.00, ipotesi peraltro inverosimile dato l’importo asseritamente
pagato dal cessionario. In ogni caso l’unica persona legittimata a sollevare la
censura ricorsuale sarebbe la stessa I__________ SA e non la fallita, siccome
quest’ultima nemmeno allega di aver trasmesso la cartella ad I__________ SA a
garanzia unicamente del credito di fr. 13'798.00.
1.2
L’Autorità di
vigilanza deve, di principio, forzatamente prescindere dal decidere questioni
di diritto materiale relative all’esistenza dei crediti inseriti nell’elenco
degli oneri. Nel caso in esame le pretese di PI 5 sono state iscritte nella
graduatoria e nell’elenco oneri relativo alla particella di proprietà della
fallita senza provocare alcuna contestazione: non essendo stati impugnati
l’elenco oneri e la graduatoria i crediti di PI 5 sono divenuti
definitivi. Nessun motivo di nullità pare d’altronde dato. Per questo motivo
corretto è stato l’operato dell’RA 1 che il 7 giugno 2013
ha comunicato al ricorrente che la graduatoria e l’elenco oneri sono passati
in giudicato e pertanto non possono più essere modificati.
2.
Ne discende che il
ricorso va respinto.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 246, 247 cpv. 2 LEF; 58 RUF; 125, 249 RFF; 61
e 62 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
2. Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
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Comunicazione
all’RA 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.