15.2013.71
Rivendicazione della metà del provento di un credito pignorato in seguito allo stralcio della procedura di rivendicazione per mancato versamento della cauzione processuale
17 settembre 2013Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.71
Lugano
17 settembre 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 17 luglio 2013 di
RE 1 junior, (D)
contro
l’operato
dell’CO 1 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti
di
CO
1 senior,
da parte di
PI
1 (D)
patrocinata
dall’ PA 1
viste
le osservazioni:
– 19 agosto 2013 di PI 1;
– 28 agosto 2103 dell’CO 1;
esaminati
gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Il 5 novembre 2008 il
Pretore del Distretto di Lugano (v. inc. EF-2008.2847), su istanza di PI 1, D-__________
(creditrice), ha decretato il sequestro di diversi beni di proprietà di RE 1
senior, D-__________ (debitore) per un credito di fr. 717'347.20 (allora
corrispondenti a € 475'568.30) oltre interessi e spese. Tra gli oggetti da
sequestrare figuravano, tra l’altro, conti bancari intestati al debitore presso
la Banca __________ di __________ (oltre a 100 quote della stessa banca del
valore di fr. 20'000.-), come pure il conto bancario no. __________
intestato allo stesso debitore presso la
Banca W__________ di __________. Le operazioni di sequestro venivano sollecitamente
eseguite dall’CO 1 (v. verbale di sequestro no. __________).
B. In data 24 novembre
2008 PI 1 ha promosso nei confronti di RE 1 senior l’esecuzione n. __________
a convalida del sequestro. L’atto esecutivo veniva notificato all’escusso in
Germania, tramite l’Amtsgericht __________, il 17 marzo 2009. Al precetto esecutivo
il debitore non ha interposto opposizione.
C. Avendo il 30 aprile
2009 la creditrice chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, il 2 luglio 2009 l’CO
1 ha proceduto al pignoramento di un credito vantato dall’escusso nei confronti
della Banca __________ di __________, segnatamente la relazione n. __________ a
lui intestata per un importo di fr. 64'747.60, rispettivamente al pignoramento
di un credito vantato dallo stesso escusso nei confronti della banca W__________
di __________, segnatamente la relazione no. __________ a lui intestata per fr.
104'653.30. L’incasso degli averi presso la
Banca __________ è avvenuto il 15 settembre 2009; il relativo riparto a favore
della creditrice (fr. 63'896.40) è seguito il 21 dicembre successivo. Anche
l’incasso degli averi presso la Banca W__________ è avvenuto il 15 settembre 2009.
D. Il 14 aprile 2010 RE
1 junior, che si era opposto alla realizzazione degli averi pignorati presso la
Banca W__________, ha inoltrato presso la
Pretura del Distretto di Lugano un’azione ex art. 107 cpv. 5 LEF volta all’estromissione
dal pignoramento di cui all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione
di Lugano, dell’importo di cui alla relazione bancaria allora intestata a CO 1 senior
presso la Banca W__________ di __________ ed oggetto di deposito presso lo
stesso ufficio di esecuzione, limitatamente all’importo di fr. 103'624.40,
di cui ha chiesto l’aggiudicazione. Tale causa veniva tuttavia stralciata dai
ruoli con decisione dell’11 dicembre 2012 per mancata prestazione da parte
dell’attore della cauzione processuale per ripetibili (fr. 6'000.-) stabilita
dal Pretore del Distretto di Lugano con decreto del 19 ottobre 2012.
E. Con scritto/provvedimento
del 5 luglio 2013 – anticipato via fax – l’CO 1 ha comunicato alle parti
che l’importo pignorato di cui sopra sarebbe stato versato a favore della
escutente.
F. Contro tale
provvedimento RE 1 junior è insorto con ricorso del 17 luglio 2013 redatto in
lingua tedesca, poi tradotto in italiano su richiesta dell’CO 1 (art. 7 cpv. 5
LPR) il 5 agosto 2013 (data del timbro postale). Con il suo gravame l’insorgente
– in estrema sintesi – chiede la suddivisione in parti uguali tra lui e
la creditrice dell’importo depositato presso l’CO 1, sostenendo che tale somma
sarebbe stata a lui destinata dal padre RE 1 senior. Egli contesta dipoi il
modo di notifica della decisione impugnata (quella del 5 luglio 2013), in
quanto pervenutagli soltanto via fax e non per raccomandata con ricevuta
di ritorno; il che vale anche per suo padre, che non ha ancora ricevuto una tale
comunicazione. Sia il Tribunale di Lugano sia l’Ufficio di esecuzione, sempre
secondo il ricorrente, sono comunque al corrente che suo padre, già in data 5
settembre 2000, gli aveva intestato l’importo di liquidazione dell’assicurazione
sulla vita tramite disposizione per il 1° luglio 2004.
G. Con osservazioni del 19
agosto 2013 PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso. La stessa conclusione è stata
postulata dall’CO 1 nelle sue osservazioni del 28 agosto 2103, puntualizzando –
tra l’altro – che il provvedimento impugnato è stato notificato sia al ricorrente
sia al debitore (RE 1 senior) rispettivamente il 24 e il 26 luglio 2013 tramite
l’Amtsgericht __________. Quanto al debitore, ha soggiunto l’ufficio, questi non
ha formulato osservazioni al ricorso in quanto non è stato possibile intimargli
il gravame all’indirizzo indicato e al quale sono stati intimati tutti gli atti
esecutivi.
Considerandi
in diritto:
1.
Fatto
salvi i casi in cui la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso
all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione
o di un ufficio di fallimenti, per violazione di un norma di diritto o errore d’apprezzamento
(art. 17 cpv. 1 EF). Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del
provvedimento.
2.
Nella
fattispecie il provvedimento impugnato – ovvero la comunicazione alle parti che
l’importo pignorato e depositato presso l’CO 1 nell’ambito dell’esecuzione n. __________
a carico di RE 1 senior sarebbe stato versato alla creditrice – è datato 5
luglio 2013 ed è stato notificato/intimato al qui ricorrente (anche) in lingua
tedesca, tramite l’Amtsgericht __________, il 24 luglio 2013 previa trasmissione
via fax. Proposto già il 17 luglio 2013 e seguito dalla traduzione in
lingua tedesca inoltrata il 5 agosto 2013
in ossequio all’art. 7 cpv. 5 LPR (cfr. ordinanza/assegno termine per la relativa
traduzione dell’CO 1 del 23 luglio 2013, notificata al ricorrente il 30 luglio
2013), il reclamo è quindi tempestivo e sotto questo aspetto ammissibile. Quanto
all’esternazione del ricorrente di avere ricevuto la comunicazione del provvedimento
impugnato solo per fax e non per raccomandata con ricevuta di ritorno,
la questione risulta superata, come visto, dalla notifica del 24 luglio 2013
avvenuta con l’ausilio dell’autorità giudiziaria del luogo di domicilio. Fosse
del resto decisiva soltanto questa notifica, mal si comprende come mai il
ricorrente non abbia riproposto il suo ricorso con riferimento a questa specifica
circostanza.
3.
Nella misura in cui
reitera nel rivendicare diritti sulla somma pignorata nell’ambito dell’esecuzione
diretta contro suo padre, il ricorrente trascura con ogni evidenza l’esito
della petizione ex art. 107 cpv. 5 LEF da lui inoltrata il 14 aprile 2010 alla
Pretura del Distretto di Lugano. La causa è infatti stata stralciata dai ruoli
a seguito del mancato versamento da parte dell’attore (qui ricorrente) dell’importo
di fr. 6'000.– che il Pretore del Distretto di Lugano gli aveva imposto
come cauzione processuale. Come giustamente rilevato dall’CO 1 nelle sue
osservazioni al ricorso, la procedura di rivendicazione del bene pignorato avviata
dal ricorrente essendo terminata senza il riconoscimento della relativa pretesa,
non vi è spazio per dare seguito alla richiesta – invero singolare – volta alla
suddivisione tra le parti in causa della somma depositata presso l’CO 1 appartenente
all’escusso RE 1 senior. Il testo dell’art. 107 cpv. 5 LEF è chiaro nel senso che
se la pretesa del terzo sul bene pignorato è contestata – come avvenuto nella
fattispecie – l’ufficio di esecuzione impartisce al terzo un termine di venti
giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto nei confronti di
colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l’azione, sempre secondo l’art.
107.
cpv. 5 LEF, la sua pretesa non è presa in considerazione nell’esecuzione
in atto. Nella fattispecie, il terzo – ovvero il qui ricorrente – ha sì
proposto l’azione, ma per finire vi ha di fatto rinunciato omettendo di prestare
la cauzione processuale richiestagli dal giudice. Del resto, comunque sia, a
giustificazione della propria rivendicazione l’insorgente non è andato oltre a delle
mere affermazioni di parte non confortate dal benché minimo riscontro oggettivo.
4.
Visto
quanto precede il ricorso – proposto invero con leggerezza – va pertanto
disatteso.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 107 cpv. 5 LEF,
61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– RE 1 junior, ;
–
.
Comunicazione:
– CO 1;
– RE 1
senior, __________, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.