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Decisione

15.2013.71

Rivendicazione della metà del provento di un credito pignorato in seguito allo stralcio della procedura di rivendicazione per mancato versamento della cauzione processuale

17 settembre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 5 novembre 2008 il

Pretore del Distretto di Lugano (v. inc. EF-2008.2847), su istanza di PI 1, D-__________

(creditrice), ha decretato il sequestro di diversi beni di proprietà di RE 1

senior, D-__________ (debitore) per un credito di fr. 717'347.20 (allora

corrispondenti a € 475'568.30) oltre interessi e spese. Tra gli oggetti da

sequestrare figuravano, tra l’altro, conti bancari intestati al debitore presso

la Banca __________ di __________ (oltre a 100 quote della stessa banca del

valore di fr. 20'000.-), come pure il conto bancario no. __________

intestato allo stesso debitore presso la

Banca W__________ di __________. Le operazioni di sequestro venivano sollecitamente

eseguite dall’CO 1 (v. verbale di sequestro no. __________).

B. In data 24 novembre

2008 PI 1 ha promosso nei confronti di RE 1 senior l’esecuzione n. __________

a convalida del sequestro. L’atto esecutivo veniva notificato all’escusso in

Germania, tramite l’Amtsgericht __________, il 17 marzo 2009. Al precetto esecutivo

il debitore non ha interposto opposizione.

C. Avendo il 30 aprile

2009 la creditrice chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, il 2 luglio 2009 l’CO

1 ha proceduto al pignoramento di un credito vantato dall’escusso nei confronti

della Banca __________ di __________, segnatamente la relazione n. __________ a

lui intestata per un importo di fr. 64'747.60, rispettivamente al pignoramento

di un credito vantato dallo stesso escusso nei confronti della banca W__________

di __________, segnatamente la relazione no. __________ a lui intestata per fr.

104'653.30. L’incasso degli averi presso la

Banca __________ è avvenuto il 15 settembre 2009; il relativo riparto a favore

della creditrice (fr. 63'896.40) è seguito il 21 dicembre successivo. Anche

l’incasso degli averi presso la Banca W__________ è avvenuto il 15 settembre 2009.

D. Il 14 aprile 2010 RE

1 junior, che si era opposto alla realizzazione degli averi pignorati presso la

Banca W__________, ha inoltrato presso la

Pretura del Distretto di Lugano un’azione ex art. 107 cpv. 5 LEF volta all’estromissione

dal pignoramento di cui all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione

di Lugano, dell’importo di cui alla relazione bancaria allora intestata a CO 1 senior

presso la Banca W__________ di __________ ed oggetto di deposito presso lo

stesso ufficio di esecuzione, limitatamente all’importo di fr. 103'624.40,

di cui ha chiesto l’aggiudicazione. Tale causa veniva tuttavia stralciata dai

ruoli con decisione dell’11 dicembre 2012 per mancata prestazione da parte

dell’attore della cauzione processuale per ripetibili (fr. 6'000.-) stabilita

dal Pretore del Distretto di Lugano con decreto del 19 ottobre 2012.

E. Con scritto/provvedimento

del 5 luglio 2013 – anticipato via fax – l’CO 1 ha comunicato alle parti

che l’importo pignorato di cui sopra sarebbe stato versato a favore della

escutente.

F. Contro tale

provvedimento RE 1 junior è insorto con ricorso del 17 luglio 2013 redatto in

lingua tedesca, poi tradotto in italiano su richiesta dell’CO 1 (art. 7 cpv. 5

LPR) il 5 agosto 2013 (data del timbro postale). Con il suo gravame l’insorgente

– in estrema sintesi – chiede la suddivisione in parti uguali tra lui e

la creditrice dell’importo depositato presso l’CO 1, sostenendo che tale somma

sarebbe stata a lui destinata dal padre RE 1 senior. Egli contesta dipoi il

modo di notifica della decisione impugnata (quella del 5 luglio 2013), in

quanto pervenutagli soltanto via fax e non per raccomandata con ricevuta

di ritorno; il che vale anche per suo padre, che non ha ancora ricevuto una tale

comunicazione. Sia il Tribunale di Lugano sia l’Ufficio di esecuzione, sempre

secondo il ricorrente, sono comunque al corrente che suo padre, già in data 5

settembre 2000, gli aveva intestato l’importo di liquidazione dell’assicurazione

sulla vita tramite disposizione per il 1° luglio 2004.

G. Con osservazioni del 19

agosto 2013 PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso. La stessa conclusione è stata

postulata dall’CO 1 nelle sue osservazioni del 28 agosto 2103, puntualizzando –

tra l’altro – che il provvedimento impugnato è stato notificato sia al ricorrente

sia al debitore (RE 1 senior) rispettivamente il 24 e il 26 luglio 2013 tramite

l’Amtsgericht __________. Quanto al debitore, ha soggiunto l’ufficio, questi non

ha formulato osservazioni al ricorso in quanto non è stato possibile intimargli

il gravame all’indirizzo indicato e al quale sono stati intimati tutti gli atti

esecutivi.

Considerandi

in diritto:

1.

Fatto

salvi i casi in cui la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso

all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione

o di un ufficio di fallimenti, per violazione di un norma di diritto o errore d’apprezzamento

(art. 17 cpv. 1 EF). Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev’essere

presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del

provvedimento.

2.

Nella

fattispecie il provvedimento impugnato – ovvero la comunicazione alle parti che

l’importo pignorato e depositato presso l’CO 1 nell’ambito dell’esecuzione n. __________

a carico di RE 1 senior sarebbe stato versato alla creditrice – è datato 5

luglio 2013 ed è stato notificato/intimato al qui ricorrente (anche) in lingua

tedesca, tramite l’Amtsgericht __________, il 24 luglio 2013 previa trasmissione

via fax. Proposto già il 17 luglio 2013 e seguito dalla traduzione in

lingua tedesca inoltrata il 5 agosto 2013

in ossequio all’art. 7 cpv. 5 LPR (cfr. ordinanza/assegno termine per la relativa

traduzione dell’CO 1 del 23 luglio 2013, notificata al ricorrente il 30 luglio

2013), il reclamo è quindi tempestivo e sotto questo aspetto ammissibile. Quanto

all’esternazione del ricorrente di avere ricevuto la comunicazione del provvedimento

impugnato solo per fax e non per raccomandata con ricevuta di ritorno,

la questione risulta superata, come visto, dalla notifica del 24 luglio 2013

avvenuta con l’ausilio dell’autorità giudiziaria del luogo di domicilio. Fosse

del resto decisiva soltanto questa notifica, mal si comprende come mai il

ricorrente non abbia riproposto il suo ricorso con riferimento a questa specifica

circostanza.

3.

Nella misura in cui

reitera nel rivendicare diritti sulla somma pignorata nell’ambito dell’esecuzione

diretta contro suo padre, il ricorrente trascura con ogni evidenza l’esito

della petizione ex art. 107 cpv. 5 LEF da lui inoltrata il 14 aprile 2010 alla

Pretura del Distretto di Lugano. La causa è infatti stata stralciata dai ruoli

a seguito del mancato versamento da parte dell’attore (qui ricorrente) dell’importo

di fr. 6'000.– che il Pretore del Distretto di Lugano gli aveva imposto

come cauzione processuale. Come giustamente rilevato dall’CO 1 nelle sue

osservazioni al ricorso, la procedura di rivendicazione del bene pignorato avviata

dal ricorrente essendo terminata senza il riconoscimento della relativa pretesa,

non vi è spazio per dare seguito alla richiesta – invero singolare – volta alla

suddivisione tra le parti in causa della somma depositata presso l’CO 1 appartenente

all’escusso RE 1 senior. Il testo dell’art. 107 cpv. 5 LEF è chiaro nel senso che

se la pretesa del terzo sul bene pignorato è contestata – come avvenuto nella

fattispecie – l’ufficio di esecuzione impartisce al terzo un termine di venti

giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto nei confronti di

colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l’azione, sempre secondo l’art.

107.

cpv. 5 LEF, la sua pretesa non è presa in considerazione nell’esecuzione

in atto. Nella fattispecie, il terzo – ovvero il qui ricorrente – ha sì

proposto l’azione, ma per finire vi ha di fatto rinunciato omettendo di prestare

la cauzione processuale richiestagli dal giudice. Del resto, comunque sia, a

giustificazione della propria rivendicazione l’insorgente non è andato oltre a delle

mere affermazioni di parte non confortate dal benché minimo riscontro oggettivo.

4.

Visto

quanto precede il ricorso – proposto invero con leggerezza – va pertanto

disatteso.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 107 cpv. 5 LEF,

61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– RE 1 junior, ;

.

Comunicazione:

– CO 1;

– RE 1

senior, __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.