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Decisione

15.2013.72

Notificazione in via edittale del precetto esecutivo senza che ne fossero dati presupposti

4 settembre 2013Italiano5 min

al fatto che l’atto in questione è stato spedito al suo precedente recapito di __________,

Source ti.ch

Incarto n.

15.2013.72

Lugano

4 settembre 2013

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 8 luglio 2013 di

RI

1

contro

l’operato

dell’CO 1 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del

ricorrente da

PI 1

rappresentato

da RA 1

viste

le osservazioni presentate il 23 luglio 2013 dall’CO 1;

esaminati

gli atti,

ritenuto in fatto:

che con precetto esecutivo

n. __________ dell’CO 1 del 1° febbraio 2013 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso

di fr. 8'394.65 oltre interessi e spese;

che malgrado i tentativi

effettuati dall’ufficio di esecuzione tramite invio postale, rispettivamente

tramite usciere comunale e diffida di ritirare l’atto presso la cancelleria

dello stesso ufficio, il precetto esecutivo non ha potuto essere notificato

all’escusso, di modo che il 23 aprile 2013 si è proceduto alla sua notifica in

via edittale;

che non avendo il debitore

interposto opposizione al precetto esecutivo in rassegna, il 15 maggio 2013 il

creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione in via di pignoramento;

che il 24 giugno 2013 l’CO

1 ha notificato all’escusso l’avviso di pignoramento al suo domicilio per il 12

luglio 2013;

che il pignoramento veniva

però già eseguito il 27 giugno 2013, essendosi il debitore presentato presso l’Ufficio

non appena ricevuto l’avviso di pignoramento;

che con ricorso 8 luglio

2013 l’escusso si aggrava contro la procedura esecutiva contestando l’importo posto

in esecuzione e sostenendo di non avere potuto interporre opposizione al

precetto esecutivo in quanto lo stesso sarebbe stato spedito al suo precedente

recapito (__________), anziché al suo attuale domicilio (__________);

che con osservazioni del

23 luglio 2013 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, ritenendo corretto

il suo modo di agire;

e considerando in diritto:

che la notificazione di un

atto esecutivo, segnatamente – per quanto qui di rilievo – di un precetto

esecutivo, si fa mediante pubblicazione (ossia in via edittale) quando, tra l’altro,

Fatti

il domicilio del debitore è sconosciuto (art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF) o quando il

debitore persiste nel sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF);

che secondo il ricorrente

– come visto – la mancata opposizione al precetto esecutivo sarebbe conseguente

al fatto che l’atto in questione è stato spedito al suo precedente recapito di __________,

anziché al suo attuale domicilio di __________, dove risiede dal 1° ottobre

2012;

che tale affermazione

trova riscontro nella banca dati sui movimenti della popolazione (“MovPop”),

nella quale il cambiamento di domicilio dell'escusso è stato registrato il 12

novembre 2012;

che verosimilmente per una

svista nell'esecuzione in questione, contrariamente ad altre dirette contro lo

stesso RI 1, l'Ufficio ha spedito il precetto esecutivo il 1° febbraio 2013 al

precedente domicilio di __________;

che tale notifica, non

conforme all'art. 64 LEF, è nulla, così com'è nulla la successiva notifica in

via edittale, i presupposti dell'art. 66 cpv. 4 LEF non essendo stati

adempiuti;

che dagli atti non risulta

che l'escusso abbia avuto piena conoscenza del precetto esecutivo prima di

presentarsi spontaneamente all'Ufficio il 27 giugno 2013;

che la contestazione del

credito posto in esecuzione contenuta nel ricorso in esame, inoltrato l'8

Considerandi

luglio 2013, deve quindi essere considerata come un'opposizione interposta

tempestivamente entro il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 74 cpv. 1

LEF, il 7 luglio 2013 essendo una domenica (cfr. combinati art. 31 LEF e 142

cpv. 3 CPC);

che può certo stupire il

fatto che l'escusso abbia avuto conoscenza dell'avviso di pignoramento del 24

giugno 2013, pure esso notificato al suo precedente domicilio, mentre non aveva

in precedenza ritirato il precetto esecutivo;

che ciò si può però

spiegare anche per il diverso tipo di notifica usato dall'Ufficio (il precetto

esecutivo è stato notificato per raccomandata, con la sua conseguente

retrocessione all'Ufficio alla scadenza del termine di giacenza postale, mentre

l'avviso di pignoramento è stato spedito con invio semplice), determinante ai

fini del presente giudizio essendo ad ogni modo l'assenza di prova della

notifica del precetto esecutivo;

che l'apparente assenza di

contestazione dell'esecuzione da parte di RI 1 in sede di esecuzione del

pignoramento non muta la situazione, dal momento che la legge garantisce

all'escusso – come visto – un termine di riflessione di dieci giorni (art. 74

cpv. 1 LEF);

che il ricorso va pertanto

parzialmente accolto, nel senso che va fatto ordine all'Ufficio di registrare

l'opposizione formulata dal ricorrente con la data dell'8 luglio 2013;

che la presente decisione

va notificata alla RA 1 quale domiciliatario dell'escutente PI 1, ricordate le

condizioni restrittive stabilite dall'art. 15 della legge cantonale sulla procedura

di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR) per la rappresentanza

processuale nelle procedure di ricorso giusta l'art. 17 LEF;

che non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 64, 66 e 74 LEF; 61

e 62 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

Di

conseguenza è fatto ordine all'CO 1 d'iscrivere nel registro delle esecuzioni

l'opposizione interposta da RI 1 all'esecuzione n. __________ con la data

dell'8 luglio 2013.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

;

– .

Comunicazione

all'CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.