15.2013.72
Notificazione in via edittale del precetto esecutivo senza che ne fossero dati presupposti
4 settembre 2013Italiano5 min
al fatto che l’atto in questione è stato spedito al suo precedente recapito di __________,
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.72
Lugano
4 settembre 2013
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 8 luglio 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’CO 1 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del
ricorrente da
PI 1
rappresentato
da RA 1
viste
le osservazioni presentate il 23 luglio 2013 dall’CO 1;
esaminati
gli atti,
ritenuto in fatto:
che con precetto esecutivo
n. __________ dell’CO 1 del 1° febbraio 2013 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso
di fr. 8'394.65 oltre interessi e spese;
che malgrado i tentativi
effettuati dall’ufficio di esecuzione tramite invio postale, rispettivamente
tramite usciere comunale e diffida di ritirare l’atto presso la cancelleria
dello stesso ufficio, il precetto esecutivo non ha potuto essere notificato
all’escusso, di modo che il 23 aprile 2013 si è proceduto alla sua notifica in
via edittale;
che non avendo il debitore
interposto opposizione al precetto esecutivo in rassegna, il 15 maggio 2013 il
creditore ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione in via di pignoramento;
che il 24 giugno 2013 l’CO
1 ha notificato all’escusso l’avviso di pignoramento al suo domicilio per il 12
luglio 2013;
che il pignoramento veniva
però già eseguito il 27 giugno 2013, essendosi il debitore presentato presso l’Ufficio
non appena ricevuto l’avviso di pignoramento;
che con ricorso 8 luglio
2013 l’escusso si aggrava contro la procedura esecutiva contestando l’importo posto
in esecuzione e sostenendo di non avere potuto interporre opposizione al
precetto esecutivo in quanto lo stesso sarebbe stato spedito al suo precedente
recapito (__________), anziché al suo attuale domicilio (__________);
che con osservazioni del
23 luglio 2013 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, ritenendo corretto
il suo modo di agire;
e considerando in diritto:
che la notificazione di un
atto esecutivo, segnatamente – per quanto qui di rilievo – di un precetto
esecutivo, si fa mediante pubblicazione (ossia in via edittale) quando, tra l’altro,
Fatti
il domicilio del debitore è sconosciuto (art. 66 cpv. 4 n. 1 LEF) o quando il
debitore persiste nel sottrarsi alla notificazione (art. 66 cpv. 4 n. 2 LEF);
che secondo il ricorrente
– come visto – la mancata opposizione al precetto esecutivo sarebbe conseguente
al fatto che l’atto in questione è stato spedito al suo precedente recapito di __________,
anziché al suo attuale domicilio di __________, dove risiede dal 1° ottobre
2012;
che tale affermazione
trova riscontro nella banca dati sui movimenti della popolazione (“MovPop”),
nella quale il cambiamento di domicilio dell'escusso è stato registrato il 12
novembre 2012;
che verosimilmente per una
svista nell'esecuzione in questione, contrariamente ad altre dirette contro lo
stesso RI 1, l'Ufficio ha spedito il precetto esecutivo il 1° febbraio 2013 al
precedente domicilio di __________;
che tale notifica, non
conforme all'art. 64 LEF, è nulla, così com'è nulla la successiva notifica in
via edittale, i presupposti dell'art. 66 cpv. 4 LEF non essendo stati
adempiuti;
che dagli atti non risulta
che l'escusso abbia avuto piena conoscenza del precetto esecutivo prima di
presentarsi spontaneamente all'Ufficio il 27 giugno 2013;
che la contestazione del
credito posto in esecuzione contenuta nel ricorso in esame, inoltrato l'8
Considerandi
luglio 2013, deve quindi essere considerata come un'opposizione interposta
tempestivamente entro il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 74 cpv. 1
LEF, il 7 luglio 2013 essendo una domenica (cfr. combinati art. 31 LEF e 142
cpv. 3 CPC);
che può certo stupire il
fatto che l'escusso abbia avuto conoscenza dell'avviso di pignoramento del 24
giugno 2013, pure esso notificato al suo precedente domicilio, mentre non aveva
in precedenza ritirato il precetto esecutivo;
che ciò si può però
spiegare anche per il diverso tipo di notifica usato dall'Ufficio (il precetto
esecutivo è stato notificato per raccomandata, con la sua conseguente
retrocessione all'Ufficio alla scadenza del termine di giacenza postale, mentre
l'avviso di pignoramento è stato spedito con invio semplice), determinante ai
fini del presente giudizio essendo ad ogni modo l'assenza di prova della
notifica del precetto esecutivo;
che l'apparente assenza di
contestazione dell'esecuzione da parte di RI 1 in sede di esecuzione del
pignoramento non muta la situazione, dal momento che la legge garantisce
all'escusso – come visto – un termine di riflessione di dieci giorni (art. 74
cpv. 1 LEF);
che il ricorso va pertanto
parzialmente accolto, nel senso che va fatto ordine all'Ufficio di registrare
l'opposizione formulata dal ricorrente con la data dell'8 luglio 2013;
che la presente decisione
va notificata alla RA 1 quale domiciliatario dell'escutente PI 1, ricordate le
condizioni restrittive stabilite dall'art. 15 della legge cantonale sulla procedura
di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR) per la rappresentanza
processuale nelle procedure di ricorso giusta l'art. 17 LEF;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 64, 66 e 74 LEF; 61
e 62 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
Di
conseguenza è fatto ordine all'CO 1 d'iscrivere nel registro delle esecuzioni
l'opposizione interposta da RI 1 all'esecuzione n. __________ con la data
dell'8 luglio 2013.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
;
– .
Comunicazione
all'CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.