15.2013.73
Ricorso contro la comminatoria di falliemento
26 luglio 2013Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.73
Lugano
26 luglio 2013
EC
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Jaques
e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 18 luglio 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 14
giugno 2013 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente
da
PI
1
viste le osservazioni 24
luglio 2013 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ il 14 giugno 2013 l’CO 1ha emesso, su richiesta
di PI 1 diretta contro RI 1, la comminatoria di fallimento per un credito di
fr. 1'155.20 oltre accessori. L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice
l’8 luglio 2013.
B. Con ricorso 18 luglio
2013 RI 1 si oppone all’emissione della comminatoria di fallimento sostenendo
di non aver commissionato i lavori fatturati dalla procedente.
C. Delle osservazioni 24
luglio 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si dirà,
per quanto necessario, in seguito.
Considerandi
in diritto:
1.
Contro la notifica
della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di
vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad
esempio quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40.
LEF);
– l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora
esecutiva;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di
merito la via del ricorso è invece preclusa.
2.
Nella fattispecie la
ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per
contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’Ufficio di
esecuzione del Distretto di Lugano dopo avere verificato che al precetto
esecutivo previo non era stata interposta opposizione da parte della debitrice)
allegando meri motivi di merito (sopra ad B), i quali – come rilevato –
sfuggono tuttavia al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.
3.
Ne discende pertanto
l’inammissibilità del rimedio. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17,
39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è
inammissibile.
2. Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
-
;
-
.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.