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Decisione

15.2013.74

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 settembre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il fallimento dell'CO

1 è aperto dal 20 febbraio 1998. Il 10 giugno 1998, la prima assemblea dei

creditori ha nominato un’amministrazione speciale composta dell’avv. RA 1 e dei

lic. oec. __________ __________ e RA 2, e una delegazione dei creditori

composta dell’avv. __________, __________, __________, __________ e __________.

Il 23 settembre 2005 la Camera, preso atto del decesso di __________ __________,

ha comunicato il proprio nulla osta alla continuazione dell’attività del­l’amministrazione

speciale ad opera dei soli due altri membri, fatte salve le competenze

dell’assemblea dei creditori.

B. All'inizio del 2006,

l'amministrazione speciale ha versato ai creditori di terza classe

complessivamente fr. 1'226'639.10 quale dividendo del 5% sulla base di uno

stato di riparto provvisorio fondato sulla graduatoria ridepositata nell'agosto

2005. Lo stato di riparto definitivo è poi stato depositato dal 24 giugno 2013

per dieci giorni consecutivi (FUSC __________2013, __________). Indica a favore

dei creditori di terza classe un "dividendo del 5% già pagato" di

fr. 1'585'054.25.

C. Con ricorso del 3

luglio 2013, l'avv. RI 2, creditrice cessionaria della pretesa iscritta in

graduatoria in terza classe per fr. 101'956.– (n. 154), chiede in via

principale l'annullamento dello stato di riparto definitivo e del conto tasse e

spese così come un suo nuovo deposito a norma di legge, e in via subordinata

postula che la rimunerazione dell'amministrazione speciale per tasse, onorari e

spese, comprese quelle per mandati conferiti a terzi, sia ridotta a

fr. 2'181'137.20 o alla cifra determinata dall'autorità di vigilanza, che

gli importi da ripartire tra i creditori siano adattati di conseguenza, che il

dividendo pagato in via provvisoria sia ricondotto a quello effettivo di fr. 1'226'639.10

(anziché fr. 1'585'054.25) e che il totale di queste differenze, pari a

fr. 904'067.10, sia ripartito tra i creditori di terza classe, cosicché

alla stessa ricorrente venga versato ancora un ulteriore dividendo di fr.

3'757.22. In via preliminare la ricorrente lamenta di non aver ricevuto

l'avviso di deposito dello stato di riparto definitivo e nel merito contesta

l'importo di fr. 545'650.80 che, secondo le spiegazioni date dall'avv. RA 1

dopo l'inoltro del ricorso, corrisponderebbe a spese per mandati conferiti a

terzi, da aggiungere all'onorario di fr. 2'181'137.20 riconosciuto da

questa Camera ai membri dell'amministrazione speciale con decisione del 27

marzo 2012 (inc. 15.2011.87). La ricorrente ritiene che la parte di tale importo

(pari a fr. 413'011.80) esposta in relazione a “mandati esterni” conferiti allo

stesso avv. RA 1 per patrocinare la massa in cause giudiziarie (di

contestazione della graduatoria e di contestazione di compensazioni eccepite da

quattro banche) debba essere verificata, per quanto riguarda sia la necessità

di conferire tali mandati sia la loro rimunerazione secondo criteri che esulano

dall’art. 47 OTLEF, e in taluni casi anche dalla previgente tariffa dell’Ordine

degli avvocati del Cantone Ticino.

D. Con ricorso dell'8

luglio 2013, il RI 1, creditore cessionario delle pretese iscritte in

graduatoria in terza classe per fr. 266'920,60 (n. 280) e per

fr. 397'507,90 (n. 302), ha chiesto anch'esso l'annullamento dello stato

di riparto definitivo e del conteggio finale e un nuovo deposito degli stessi

conformemente alle disposizioni di legge, facendo valere una violazione del suo

diritto di essere sentito, in quanto non ha ricevuto l'avviso di deposito dello

stato di riparto e non sono trascorsi dieci giorni tra tale avviso e il

deposito dello stato di riparto. Ritiene d'altronde quest'ultimo incompleto, siccome

non indica dettagliatamente i riparti per ogni singolo creditore e fa carico

all'amministra­zione speciale di non avere depositato presso l'ufficio dei

fallimenti competenti anche lo stato di riparto provvisorio. Si duole infine

del­l'insufficienza del dividendo, ricordando che in un rapporto intermedio del

2007 l'amministrazione speciale aveva preannunciato il versamento di un

dividendo supplementare del 2% oltre a quello del 5% già distribuito.

E. Nelle sue

osservazioni del 31 luglio 2013 l’amministrazione speciale ha contestato la

tempestività del ricorso del RI 1 senza entrare nel merito delle contestazioni

sollevate dal ricorrente.

F. Con osservazioni

separate, sempre del 31 luglio 2013, l’amministra­zione speciale ha d'altra

parte proposto di respingere il ricorso interposto dal­l’RI 2. Ritiene che la

critica riguardante l’am­montare dei mandati a terzi sia superata sia dalla

sentenza di questa Camera del 27 marzo 2012 sia dal controllo operato il 20 settembre

2010 dal revisore __________ (nonché membro della delegazione dei creditori).

Contesta gli argomenti della ricorrente come la competenza della Camera “ad

intervenire su realtà già consolidate dalla crescita in giudicato di precedenti

decisioni”. Conferma che la cifra di fr. 2'726'788.– indicata nello stato di

riparto definitivo corrisponde alla somma degli onorari stabiliti da questa

Camera (in fr. 2'181'138.–) e delle fatture e prestazioni di terzi (fr. 545'652.–).

Precisa infine di aver rettificato lo stato di riparto anche riguardo

all’importo di fr. 1'585'054.25 che è stato erroneamente esposto quale

dividendo provvisorio (del 5%) versato nel 2006, riducendolo a

fr. 1'226'639.10, e rileva di non avere altri mezzi finanziari a disposizione

per versare un dividendo supplementare.

G. Il 2 settembre 2013

l’amministrazione speciale ha fatto pervenire a questa Camera i documenti che

aveva richiesto (stato di riparto definitivo depositato il 24 giugno 2013,

conto finale, avviso speciale di deposito inviato al RI 1 e prova della sua

notifica) oltre a una versione dello stato di ripartizione rettificata in

funzione delle censure sollevate nei ricorsi.

Considerandi

in diritto:

1.

Più

ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo di esecuzione

forzata possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51

LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo

tenore ma anche ove formulino tesi divergenti. Nella fattispecie i ricorsi

dell'avv. RI 2 e del RI 1, in quanto diretti contro il medesimo stato di

ripartizione, possono quindi essere congiunti. Il giudizio di congiunzione, che

determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio

del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere

pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro

individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere

impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 inc.

15.98

/231 consid. 1a).

2.

Fatti

salvi i casi in cui la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso

all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione

o di un ufficio di fallimenti, per violazione di un norma di diritto o errore

d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF). Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso

dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe

notizia del provvedimento.

2.1

Nel

caso specifico, l’amministrazione ammette a giusta ragione la tempestività del

ricorso dell’avv. RI 2, interposto il 3 luglio 2013 mentre lo stato di riparto

definitivo è stato depositato presso l’UEF __________ a partire dal 24 giugno 2013.

In effetti, il termine di ricorso contro tale atto inizia a decorrere dalla

conoscenza dell’avvi­so speciale di deposito dello stato di riparto (art. 263

cpv. 2 LEF) ma comunque non prima del deposito effettivo (Jeandin/Casonato, Com­mentaire romand de

la LP, 2005, n. 11 ad art. 263; nello stesso senso: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 14 ad

art. 263). Nella fattispecie, il termine di ricorso scadeva quindi al più

presto il 4 luglio 2013.

2.2

Constatato

come il ricorso del RI 1 sia stato inoltrato solo il 7 luglio 2013,

l’amministrazione speciale sostiene che sia tardivo. In realtà la questione

della tempestività dipende dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza

dell’avviso speciale. Ora, esso pretende di non averlo ricevuto. E l’amministrazione

speciale ammette di averlo spedito alla cedente della pretesa, la __________

AG, ritenendo che la stessa avrebbe poi trasmesso i documenti al RI 1, e

precisando che la graduatoria non è stata modificata in attesa di una conferma

della cessione da parte del cessionario, che non sarebbe mai arrivata (scritto

2.

settembre 2013 ad 3-4). L’alle­gazione tuttavia sorprende, giacché nella

causa citata dall'amministrazione speciale nelle sue osservazioni (ad 4), che

l'ha vista opposta al RI 1 fino al Tribunale federale (chiusa con decisione

5A_66/2010 del 16 novembre 2010), non ne ha mai contestato la legittimazione

attiva. Ricordato – un'altra volta (CEF, inc. 15.09.104 del 28 dicembre 2009,

consid. 1.3) – che l’onere della prova della notifica grava sull’organo di esecuzione

forzata (ad es. Nordmann, op. cit., n. 7 ad art. 34), anche il ricorso del RI 1 è da

considerare tempestivo.

3.

Come detto

l'amministrazione speciale contesta la competenza della Camera “ad intervenire

su realtà già consolidate dalla crescita in giudicato di precedenti decisioni”,

senza però precisare quali siano tali "precedenti decisioni". Se

allude allo stato di riparto provvisorio, misconosce che lo stesso non conteneva

alcuna indicazione sugli attivi né sui passivi (onorari e spese) della massa.

Se si riferisce invece alla decisione con cui la Camera ha determinato la rimunerazione

dell'amministrazione speciale (decisione 15.2011.87 del 15 marzo 2012), omette

di considerare che la Camera si è limitata a statuire sugli onorari dovuti agli

amministratori speciali, che in concreto non sono contestati dai ricorrenti, ma

non si è pronunciata sulle spese (cfr. consid. 3 e 5.3d), comprese quelle

connesse a mandati conferiti a terzi. I ricorsi sono pertanto ricevibili.

4.

Con il suo scritto

del 2 settembre 2013 l’amministrazione speciale ha fatto pervenire a questa

Camera una nuova versione dello stato di riparto definitivo, in cui gli onorari

degli amministratori speciali (di fr. 2'181'137.20, come stabilito da

questa Camera) e le “fatture e prestazioni di terzi” (fr. 545'652.–) sono

esposti separatamente, con l’aggiunta di diverse nuove poste di spese per

“affitti magazzini di __________, __________ e __________”

(fr. 260'276.–), per “assicurazioni diverse” (fr. 67'869.–) e per “trasporti,

salari e spese per liquidazione magazzini” (fr. 30'270.15), facendo salire

il passivo totale di fr. 358'415.15 (da fr. 3'112'836.– a

fr. 3'471'251.15), mentre l’importo del dividendo provvisorio del 5% già

versato ai creditori di terza classe viene specularmente diminuito dello stesso

importo (da fr. 1'585'054.25 a fr. 1'226'639.10), giungendo in tal

modo, come nella versione qui impugnata, a un saldo finale pari a zero.

4.1

Così facendo

l’amministrazione speciale ammette due delle censure formali che le ha mosso l'avv.

RI 2. Ora, qualora venga modificato, anche in seguito all’inoltro di un

ricorso, lo stato di riparto dev’es­sere nuovamente depositato previo invio di

nuovi avvisi speciali ai singoli creditori, a meno che la modifica venga

ordinata dal­l’au­torità di vigilanza (art. 87 cpv. 2 RUF; Jeandin/Casonato, op. cit., n. 6 ad art.

263). Dandosi un semplice errore di scrittura, si potrebbe per vero forse

prescindere da un nuovo deposito qualora la situazione sia chiara per tutti.

Nel caso specifico, invece, il conto finale, che dev'essere depositato

unitamente allo stato di ripartizione (art. 263 LEF), era incompleto, siccome

non esponeva le spese per prestazioni di terzi (per fr. 545'652.–) e tra i

documenti depositati non ne figurava la lista dettagliata (il documento

“Fatture __________ dal 1998” è stato prodotto solo il 2 settembre 2013 come

allegato dello stato di riparto rettificato), né erano riportate le spese per

“affitti magazzini di __________, __________ e __________”, “assicurazioni diverse”

e “trasporti, salari e spese per liquidazione magazzini” (di complessivi

fr. 358'415.15). Mancava anche l'elenco dettagliato delle spese in

questione. Al riguardo va rilevato che pure i documenti prodotti dall'amministrazione

speciale in sede di ricorso sono incompleti, non essendo state trasmesse alcune

schede contabili citate nel documento “Fatture __________ dal 1998”

né la distinta dei costi di complessivi fr. 358'415.15 testé menzionati.

4.2

D'altronde lo stato di

riparto definitivo, anche quello rettificato, denota un altro difetto. Non

indica infatti per ogni singolo creditore il dividendo dovuto, gli acconti già

versati, l’eventuale ultimo versamento (nella fattispecie escluso) e la perdita

(cfr. Gilliéron, op. cit., n. 29

ad art. 261). In queste condizioni l'informazione ai creditori risulta essere

stata tanto insufficiente quanto incompleta, donde la necessità di annullare lo

stato di deposito e il conto finale. Prima di depositare i nuovi atti, che

andranno allestiti tenendo conto delle indicazioni che precedono,

l'amministrazione speciale li sottoporrà alla Camera per un esame formale

preliminare, ciò che ha peraltro omesso di fare in occasione del deposito

impugnato, malgrado l'invito in tal senso contenuto nella decisione 3 aprile

2013.

di proroga del termine dell'art. 270 LEF (inc. 15.2011.87). Inoltre essa

invierà ai creditori l'avviso speciale dell'art. 263 cpv. 2 LEF con sufficiente

anticipo perché possano riceverlo – in linea di massima – prima dell'inizio del

periodo di deposito degli atti presso l'UEF __________. Una pubblicazione nel

Foglio ufficiale cantonale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio rimane

necessaria se non tutti gli indirizzi dei creditori sono noti.

5.

Visto

quanto precede i ricorsi vanno accolti nella loro conclusione principale.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 261

a 263 LEF, 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

I. Il

ricorso del RI 1 (15.2013.74) è accolto.

1. Di

conseguenza, lo stato di ripartizione e il conto finale depositati il 24 giugno

2013 nella procedura di liquidazione fallimentare dell'CO 1 sono annullati.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

II. Il

ricorso dell'avv. RI 2 (15.2013.78) è accolto.

1. Di

conseguenza, lo stato di ripartizione e il conto finale depositati il 24 giugno

2013 nella procedura di liquidazione fallimentare dell'CO 1 sono annullati.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

III. È

fatto ordine all'amministrazione speciale di depositare a sue spese, previa

consultazione della Camera, un nuovo stato di ripartizione e un nuovo conto

finale allestiti nel senso dei considerandi.

IV. Notificazione

a:

– __________ PA 1 __________;

__________ RI 2, __________.

Comunicazione

all'CO 1, c/o avv. RA 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.