15.2013.74
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27 settembre 2013Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.74
15.2013.78
Lugano
27 settembre 2013
CJ/fp/sl/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretaria:
Locatelli
statuendo
sul ricorso 8 luglio 2013 (inc. 15.2013.74) di
RI
1
(patrocinato
dall' PA 1 )
e
sul ricorso 3 luglio 2013 (inc. 15.2013.78) di
RI
2, __________
contro
l’operato dell’
CO
1 attualmente composta di:
–
RA 1
–
RA 2
viste le osservazioni dell'amministrazione speciale del
31 luglio e del 2 settembre 2013 nell'inc. 15.2013.74 nonché le osservazioni
del 31 luglio 2013 nell'inc. 15.2013.78;
esaminati
gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Il fallimento dell'CO
1 è aperto dal 20 febbraio 1998. Il 10 giugno 1998, la prima assemblea dei
creditori ha nominato un’amministrazione speciale composta dell’avv. RA 1 e dei
lic. oec. __________ __________ e RA 2, e una delegazione dei creditori
composta dell’avv. __________, __________, __________, __________ e __________.
Il 23 settembre 2005 la Camera, preso atto del decesso di __________ __________,
ha comunicato il proprio nulla osta alla continuazione dell’attività dell’amministrazione
speciale ad opera dei soli due altri membri, fatte salve le competenze
dell’assemblea dei creditori.
B. All'inizio del 2006,
l'amministrazione speciale ha versato ai creditori di terza classe
complessivamente fr. 1'226'639.10 quale dividendo del 5% sulla base di uno
stato di riparto provvisorio fondato sulla graduatoria ridepositata nell'agosto
2005. Lo stato di riparto definitivo è poi stato depositato dal 24 giugno 2013
per dieci giorni consecutivi (FUSC __________2013, __________). Indica a favore
dei creditori di terza classe un "dividendo del 5% già pagato" di
fr. 1'585'054.25.
C. Con ricorso del 3
luglio 2013, l'avv. RI 2, creditrice cessionaria della pretesa iscritta in
graduatoria in terza classe per fr. 101'956.– (n. 154), chiede in via
principale l'annullamento dello stato di riparto definitivo e del conto tasse e
spese così come un suo nuovo deposito a norma di legge, e in via subordinata
postula che la rimunerazione dell'amministrazione speciale per tasse, onorari e
spese, comprese quelle per mandati conferiti a terzi, sia ridotta a
fr. 2'181'137.20 o alla cifra determinata dall'autorità di vigilanza, che
gli importi da ripartire tra i creditori siano adattati di conseguenza, che il
dividendo pagato in via provvisoria sia ricondotto a quello effettivo di fr. 1'226'639.10
(anziché fr. 1'585'054.25) e che il totale di queste differenze, pari a
fr. 904'067.10, sia ripartito tra i creditori di terza classe, cosicché
alla stessa ricorrente venga versato ancora un ulteriore dividendo di fr.
3'757.22. In via preliminare la ricorrente lamenta di non aver ricevuto
l'avviso di deposito dello stato di riparto definitivo e nel merito contesta
l'importo di fr. 545'650.80 che, secondo le spiegazioni date dall'avv. RA 1
dopo l'inoltro del ricorso, corrisponderebbe a spese per mandati conferiti a
terzi, da aggiungere all'onorario di fr. 2'181'137.20 riconosciuto da
questa Camera ai membri dell'amministrazione speciale con decisione del 27
marzo 2012 (inc. 15.2011.87). La ricorrente ritiene che la parte di tale importo
(pari a fr. 413'011.80) esposta in relazione a “mandati esterni” conferiti allo
stesso avv. RA 1 per patrocinare la massa in cause giudiziarie (di
contestazione della graduatoria e di contestazione di compensazioni eccepite da
quattro banche) debba essere verificata, per quanto riguarda sia la necessità
di conferire tali mandati sia la loro rimunerazione secondo criteri che esulano
dall’art. 47 OTLEF, e in taluni casi anche dalla previgente tariffa dell’Ordine
degli avvocati del Cantone Ticino.
D. Con ricorso dell'8
luglio 2013, il RI 1, creditore cessionario delle pretese iscritte in
graduatoria in terza classe per fr. 266'920,60 (n. 280) e per
fr. 397'507,90 (n. 302), ha chiesto anch'esso l'annullamento dello stato
di riparto definitivo e del conteggio finale e un nuovo deposito degli stessi
conformemente alle disposizioni di legge, facendo valere una violazione del suo
diritto di essere sentito, in quanto non ha ricevuto l'avviso di deposito dello
stato di riparto e non sono trascorsi dieci giorni tra tale avviso e il
deposito dello stato di riparto. Ritiene d'altronde quest'ultimo incompleto, siccome
non indica dettagliatamente i riparti per ogni singolo creditore e fa carico
all'amministrazione speciale di non avere depositato presso l'ufficio dei
fallimenti competenti anche lo stato di riparto provvisorio. Si duole infine
dell'insufficienza del dividendo, ricordando che in un rapporto intermedio del
2007 l'amministrazione speciale aveva preannunciato il versamento di un
dividendo supplementare del 2% oltre a quello del 5% già distribuito.
E. Nelle sue
osservazioni del 31 luglio 2013 l’amministrazione speciale ha contestato la
tempestività del ricorso del RI 1 senza entrare nel merito delle contestazioni
sollevate dal ricorrente.
F. Con osservazioni
separate, sempre del 31 luglio 2013, l’amministrazione speciale ha d'altra
parte proposto di respingere il ricorso interposto dall’RI 2. Ritiene che la
critica riguardante l’ammontare dei mandati a terzi sia superata sia dalla
sentenza di questa Camera del 27 marzo 2012 sia dal controllo operato il 20 settembre
2010 dal revisore __________ (nonché membro della delegazione dei creditori).
Contesta gli argomenti della ricorrente come la competenza della Camera “ad
intervenire su realtà già consolidate dalla crescita in giudicato di precedenti
decisioni”. Conferma che la cifra di fr. 2'726'788.– indicata nello stato di
riparto definitivo corrisponde alla somma degli onorari stabiliti da questa
Camera (in fr. 2'181'138.–) e delle fatture e prestazioni di terzi (fr. 545'652.–).
Precisa infine di aver rettificato lo stato di riparto anche riguardo
all’importo di fr. 1'585'054.25 che è stato erroneamente esposto quale
dividendo provvisorio (del 5%) versato nel 2006, riducendolo a
fr. 1'226'639.10, e rileva di non avere altri mezzi finanziari a disposizione
per versare un dividendo supplementare.
G. Il 2 settembre 2013
l’amministrazione speciale ha fatto pervenire a questa Camera i documenti che
aveva richiesto (stato di riparto definitivo depositato il 24 giugno 2013,
conto finale, avviso speciale di deposito inviato al RI 1 e prova della sua
notifica) oltre a una versione dello stato di ripartizione rettificata in
funzione delle censure sollevate nei ricorsi.
Considerandi
in diritto:
1.
Più
ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo di esecuzione
forzata possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51
LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo
tenore ma anche ove formulino tesi divergenti. Nella fattispecie i ricorsi
dell'avv. RI 2 e del RI 1, in quanto diretti contro il medesimo stato di
ripartizione, possono quindi essere congiunti. Il giudizio di congiunzione, che
determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio
del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere
pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro
individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere
impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 inc.
15.98
/231 consid. 1a).
2.
Fatti
salvi i casi in cui la LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso
all’autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d’esecuzione
o di un ufficio di fallimenti, per violazione di un norma di diritto o errore
d’apprezzamento (art. 17 cpv. 1 LEF). Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso
dev’essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe
notizia del provvedimento.
2.1
Nel
caso specifico, l’amministrazione ammette a giusta ragione la tempestività del
ricorso dell’avv. RI 2, interposto il 3 luglio 2013 mentre lo stato di riparto
definitivo è stato depositato presso l’UEF __________ a partire dal 24 giugno 2013.
In effetti, il termine di ricorso contro tale atto inizia a decorrere dalla
conoscenza dell’avviso speciale di deposito dello stato di riparto (art. 263
cpv. 2 LEF) ma comunque non prima del deposito effettivo (Jeandin/Casonato, Commentaire romand de
la LP, 2005, n. 11 ad art. 263; nello stesso senso: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 14 ad
art. 263). Nella fattispecie, il termine di ricorso scadeva quindi al più
presto il 4 luglio 2013.
2.2
Constatato
come il ricorso del RI 1 sia stato inoltrato solo il 7 luglio 2013,
l’amministrazione speciale sostiene che sia tardivo. In realtà la questione
della tempestività dipende dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza
dell’avviso speciale. Ora, esso pretende di non averlo ricevuto. E l’amministrazione
speciale ammette di averlo spedito alla cedente della pretesa, la __________
AG, ritenendo che la stessa avrebbe poi trasmesso i documenti al RI 1, e
precisando che la graduatoria non è stata modificata in attesa di una conferma
della cessione da parte del cessionario, che non sarebbe mai arrivata (scritto
2.
settembre 2013 ad 3-4). L’allegazione tuttavia sorprende, giacché nella
causa citata dall'amministrazione speciale nelle sue osservazioni (ad 4), che
l'ha vista opposta al RI 1 fino al Tribunale federale (chiusa con decisione
5A_66/2010 del 16 novembre 2010), non ne ha mai contestato la legittimazione
attiva. Ricordato – un'altra volta (CEF, inc. 15.09.104 del 28 dicembre 2009,
consid. 1.3) – che l’onere della prova della notifica grava sull’organo di esecuzione
forzata (ad es. Nordmann, op. cit., n. 7 ad art. 34), anche il ricorso del RI 1 è da
considerare tempestivo.
3.
Come detto
l'amministrazione speciale contesta la competenza della Camera “ad intervenire
su realtà già consolidate dalla crescita in giudicato di precedenti decisioni”,
senza però precisare quali siano tali "precedenti decisioni". Se
allude allo stato di riparto provvisorio, misconosce che lo stesso non conteneva
alcuna indicazione sugli attivi né sui passivi (onorari e spese) della massa.
Se si riferisce invece alla decisione con cui la Camera ha determinato la rimunerazione
dell'amministrazione speciale (decisione 15.2011.87 del 15 marzo 2012), omette
di considerare che la Camera si è limitata a statuire sugli onorari dovuti agli
amministratori speciali, che in concreto non sono contestati dai ricorrenti, ma
non si è pronunciata sulle spese (cfr. consid. 3 e 5.3d), comprese quelle
connesse a mandati conferiti a terzi. I ricorsi sono pertanto ricevibili.
4.
Con il suo scritto
del 2 settembre 2013 l’amministrazione speciale ha fatto pervenire a questa
Camera una nuova versione dello stato di riparto definitivo, in cui gli onorari
degli amministratori speciali (di fr. 2'181'137.20, come stabilito da
questa Camera) e le “fatture e prestazioni di terzi” (fr. 545'652.–) sono
esposti separatamente, con l’aggiunta di diverse nuove poste di spese per
“affitti magazzini di __________, __________ e __________”
(fr. 260'276.–), per “assicurazioni diverse” (fr. 67'869.–) e per “trasporti,
salari e spese per liquidazione magazzini” (fr. 30'270.15), facendo salire
il passivo totale di fr. 358'415.15 (da fr. 3'112'836.– a
fr. 3'471'251.15), mentre l’importo del dividendo provvisorio del 5% già
versato ai creditori di terza classe viene specularmente diminuito dello stesso
importo (da fr. 1'585'054.25 a fr. 1'226'639.10), giungendo in tal
modo, come nella versione qui impugnata, a un saldo finale pari a zero.
4.1
Così facendo
l’amministrazione speciale ammette due delle censure formali che le ha mosso l'avv.
RI 2. Ora, qualora venga modificato, anche in seguito all’inoltro di un
ricorso, lo stato di riparto dev’essere nuovamente depositato previo invio di
nuovi avvisi speciali ai singoli creditori, a meno che la modifica venga
ordinata dall’autorità di vigilanza (art. 87 cpv. 2 RUF; Jeandin/Casonato, op. cit., n. 6 ad art.
263). Dandosi un semplice errore di scrittura, si potrebbe per vero forse
prescindere da un nuovo deposito qualora la situazione sia chiara per tutti.
Nel caso specifico, invece, il conto finale, che dev'essere depositato
unitamente allo stato di ripartizione (art. 263 LEF), era incompleto, siccome
non esponeva le spese per prestazioni di terzi (per fr. 545'652.–) e tra i
documenti depositati non ne figurava la lista dettagliata (il documento
“Fatture __________ dal 1998” è stato prodotto solo il 2 settembre 2013 come
allegato dello stato di riparto rettificato), né erano riportate le spese per
“affitti magazzini di __________, __________ e __________”, “assicurazioni diverse”
e “trasporti, salari e spese per liquidazione magazzini” (di complessivi
fr. 358'415.15). Mancava anche l'elenco dettagliato delle spese in
questione. Al riguardo va rilevato che pure i documenti prodotti dall'amministrazione
speciale in sede di ricorso sono incompleti, non essendo state trasmesse alcune
schede contabili citate nel documento “Fatture __________ dal 1998”
né la distinta dei costi di complessivi fr. 358'415.15 testé menzionati.
4.2
D'altronde lo stato di
riparto definitivo, anche quello rettificato, denota un altro difetto. Non
indica infatti per ogni singolo creditore il dividendo dovuto, gli acconti già
versati, l’eventuale ultimo versamento (nella fattispecie escluso) e la perdita
(cfr. Gilliéron, op. cit., n. 29
ad art. 261). In queste condizioni l'informazione ai creditori risulta essere
stata tanto insufficiente quanto incompleta, donde la necessità di annullare lo
stato di deposito e il conto finale. Prima di depositare i nuovi atti, che
andranno allestiti tenendo conto delle indicazioni che precedono,
l'amministrazione speciale li sottoporrà alla Camera per un esame formale
preliminare, ciò che ha peraltro omesso di fare in occasione del deposito
impugnato, malgrado l'invito in tal senso contenuto nella decisione 3 aprile
2013.
di proroga del termine dell'art. 270 LEF (inc. 15.2011.87). Inoltre essa
invierà ai creditori l'avviso speciale dell'art. 263 cpv. 2 LEF con sufficiente
anticipo perché possano riceverlo – in linea di massima – prima dell'inizio del
periodo di deposito degli atti presso l'UEF __________. Una pubblicazione nel
Foglio ufficiale cantonale e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio rimane
necessaria se non tutti gli indirizzi dei creditori sono noti.
5.
Visto
quanto precede i ricorsi vanno accolti nella loro conclusione principale.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 261
a 263 LEF, 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
I. Il
ricorso del RI 1 (15.2013.74) è accolto.
1. Di
conseguenza, lo stato di ripartizione e il conto finale depositati il 24 giugno
2013 nella procedura di liquidazione fallimentare dell'CO 1 sono annullati.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
II. Il
ricorso dell'avv. RI 2 (15.2013.78) è accolto.
1. Di
conseguenza, lo stato di ripartizione e il conto finale depositati il 24 giugno
2013 nella procedura di liquidazione fallimentare dell'CO 1 sono annullati.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
III. È
fatto ordine all'amministrazione speciale di depositare a sue spese, previa
consultazione della Camera, un nuovo stato di ripartizione e un nuovo conto
finale allestiti nel senso dei considerandi.
IV. Notificazione
a:
– __________ PA 1 __________;
–
__________ RI 2, __________.
Comunicazione
all'CO 1, c/o avv. RA 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.