15.2013.75
Verbale di ritenzione degli oggetti colpiti da diritto di ritenzione
8 ottobre 2013Italiano5 min
luglio 2013 l’CO 1 ha annullato l’inventario, ritenendo corretta l’argomentazione
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.75
Lugano
8 ottobre 2013
EC/fp/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 15 luglio 2013 di
RI
1
patrocinata
dall’ PA 1
contro
l’operato
dell’CO 1, e meglio contro l’allestimento
dell’inventario degli oggetti vincolati dal diritto di ritenzione del locatore (n.
__________) richiesto nei confronti della ricorrente da
PI
1
patrocinata
dall’ PA 2
e sul ricorso 2 agosto 2013 di quest'ultima contro il provvedimento
17 luglio 2013 con cui
l’Ufficio ha annullato l’inventario di ritenzione;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. L’11 luglio 2013 la società
PI 1 ha chiesto all’CO 1 la formazione dell’inventario degli oggetti vincolati da
diritto di ritenzione della locatrice RI 1 che si trovano presso __________,
particella n. __________, per un credito di complessivi fr. 108'209.40,
corrispondente alle pigioni scadute dal 1° al 31 luglio 2013.
Fatti
B. Il 15 luglio 2013 l’ufficio
ha proceduto all’inventario del contenuto di 55 camere, che ha stimato in
complessivi fr. 110'000.–.
C. Con ricorso 15 luglio
2013 RI 1 si è aggravata contro tale provvedimento, argomentando che il
contratto di locazione è stato disdetto dalla procedente per il 30 giugno 2013
e che pertanto essa non poteva richiedere la formazione di un inventario a
garanzia di un canone di locazione successivo a questa data.
D. Avvalendosi della
facoltà prevista dagli art. 17 cpv. 4 LEF e 11 cpv. 2 LPR, con decisione 15
luglio 2013 l’CO 1 ha annullato l’inventario, ritenendo corretta l’argomentazione
ricorsuale.
E. Contro la predetta
decisione di riconsiderazione si è aggravata PI 1 con ricorso 2 agosto 2013
chiedendone l’annullamento. La creditrice evidenzia che il canone di locazione
mensile fino al 30 giugno 2013 ammontava a fr. 108'209.40. Il contratto sarebbe
stato disdetto per mora per il 30 giugno 2013 ma RI 1 non avrebbe restituito
l’oggetto locato, proponendo contro la disdetta un’istanza di annullamento e,
in subordine, di protrazione del contratto di locazione. A mente della
ricorrente il diritto di ritenzione del locatore coprirebbe anche quelle
pretese di natura simile alle pretese per pigione, quali in particolare le
pretese del locatore per l’occupazione ingiustificata dei locali dopo la scadenza
della locazione.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Giusta l’art. 17
cpv. 4 LEF, l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino
all’invio della sua risposta. In tal caso l’ufficio deve emanare una nuova
decisione, notificandola senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza.
In concreto quindi sia l’emanazione che la notifica della decisione di
riconsiderazione datata 15 luglio 2013 sono formalmente corrette.
2.
Prima di procedere
all’erezione di un inventario giusta l’art. 283 LEF, l'ufficio d’esecuzione, in
via pregiudiziale, deve procedere a un esame sommario dei suoi presupposti. In
particolare, esso deve verificare se, prima facie, esiste tra le parti un
valido contratto di locazione di locali commerciali e se il credito vantato
dall’escutente verte su pigioni o prestazioni analoghe, quali spese accessorie,
indennità per rescissione anticipata del contratto, ecc. L’ufficio può, per
ragioni di diritto materiale, rifiutare di erigere l'inventario degli oggetti
sottoposti al diritto di ritenzione del locatore soltanto se l'inesistenza (o
la minore estensione) di questo diritto è manifesta e inequivocabile. L’esame di
merito sull’esistenza e l’estensione del diritto di ritenzione, così come
sull’esistenza e l’ammontare del credito garantito vantato dal locatore, è infatti
demandato al giudice nell’ambito di un’eventuale procedura di rigetto
dell’opposizione (art. 79 segg. LEF) (CEF 6 ottobre 2006, inc. 15.2006.75, consid.
1.2, RtiD I-2007, 868-869, n. 72c).
2.1
L'escussa sostiene che
il contratto di locazione sul quale l’escutente fonda il proprio diritto di
ritenzione è stato disdetto dalla procedente per il 30 giugno 2013 e che
pertanto essa non potrebbe richiedere la formazione di un inventario a garanzia
di un canone di locazione successivo a questa data.
2.2
Nel caso in esame non
è contestato che l'escussa ha continuato ad occupare i locali dati in affitto
dopo il 30 giugno 2013. Garantendo il diritto di ritenzione del locatore di
locali commerciali (art. 268 CO) anche le indennità per l’occupazione dei
locali dopo la fine del contratto di locazione (ad es.: DTF 111 II 71, cons. 2,
con rif.; CEF 30 luglio 2012, inc. 15.2012.71, consid. 2.2; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. III, Losanna 2002, n. 20 ad art. 283), il diritto di ritenzione di PI
1.
si estende anche alla somma di fr. 108'209.–, importo corrispondente a
quello che era il canone mensile in base al contratto di locazione disdetto per
il 30 giugno 2013.
3.
Ne discende che il
ricorso 2 agosto 2013 di PI 1 contro la decisione di riconsiderazione del 17
luglio 2013 è da accogliere, mentre il ricorso 15 luglio 2013 di RI 1 va
respinto.
4.
In ambedue le
procedure non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17 cpv. 4, 20a e 283 LEF, 268 CO, 61 cpv. 2 lett.
a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso di PI 1 è
accolto.
1.1
Di conseguenza è
annullato il provvedimento di riconsiderazione 17 luglio 2013 dell’CO 1.
1.2
Non si prelevano spese
né si assegnano indennità.
2.
Il ricorso di RI 1 è
respinto.
2.1
Non si prelevano spese
né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.