15.2013.77
Notifica di precetto esecutivo a persona giuridica
17 settembre 2013Italiano7 min
Source ti.ch
____________________PI 1
Incarto n.
15.2013.77
Lugano
17 settembre 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 26 luglio 2013 di
RI
1
patr.
dall’ RA 1
contro
l’operato
dell’CO 1, e meglio contro la notifica del precetto esecutivo nell’esecuzione n__________
promossa contro la ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 19 agosto 2013 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________dell’CO
1PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 17'307.25 oltre
accessori.
B. Il precetto
esecutivo, indirizzato al recapito della società in __________ __________, è
stato emesso l’11 giugno 2013 ed è stato notificato il 13 giugno 2013
a tale __________. Al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.
C. ll 19 luglio 2013 RI
1 ha comunicato all’CO 1 di aver scoperto lo stesso giorno che il 13 giugno
2013 il precetto esecutivo n. __________ era stato consegnato a __________, il
quale non sarebbe organo o legale rappresentante della società e non sarebbe
autorizzato a ricevere atti esecutivi. A mente dell’escussa pertanto la
notifica del precetto sarebbe nulla e non avvenuta. A titolo cautelativo RI 1
ha formulato opposizione al precetto.
D. Con provvedimento 22
luglio 2013 l’CO 1 ha comunicato all’escussa di ritenere l’opposizione tardiva
in quanto la notifica del precetto era correttamente avvenuta il 13 giugno 2013.
E. Con ricorso 26 luglio
2013 RI 1 ha chiesto di accertare la nullità della notifica del precetto
esecutivo e, in via subordinata, di ammettere l’opposizione del 19 luglio 2013,
sostenendo che il precetto esecutivo è stato notificato all’impiegato __________,
che non ha potere di firma per la società, e non al presidente del consiglio
d'amministrazione, __________. Gli organi della ricorrente sarebbero venuti a
conoscenza della consegna del precetto solo il 19 luglio 2013 e subito avrebbero
comunicato quanto avvenuto all’Ufficio. Per la ricorrente la notifica del
precetto è avvenuta in modo irregolare perché l’atto esecutivo non è stato
consegnato ad un membro dell’amministrazione, della direzione o a un procuratore.
Nella fattispecie non sarebbero adempiuti i requisiti per una “Ersatzzustellung”
ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF poiché non sarebbe stata tentata la notifica
ad una valido rappresentante dell’escussa. Infatti negli uffici della ricorrente,
oltre al presidente del consiglio di amministrazione, sarebbero abitualmente
presenti altre sei persone autorizzate a ricevere atti esecutivi.
F. Con osservazioni 19
agosto 2013 l’CO 1 ha postulato la reiezione del gravame con motivazioni che,
se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Se l'esecuzione è
diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si
fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima a qualunque
membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore
o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone non si trovano
in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato
(art. 65 cpv. 2 LEF).
2.
Gli atti esecutivi
devono di regola essere notificati presso gli uffici della società escussa.
Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in ufficio,
la notifica può anche essere effettuata al domicilio del rappresentante della
società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di
persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1
LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst,
Basler Kommentar zum SchKG, 2010, vol. I, n. 9 ad art. 65;
Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, 1999, n. 45 seg. ad art. 65). La notifica è inoltre da considerare
valida notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF quando avviene
alla sede della società escussa in assenza di una delle persone menzionate all’art.
65.
cpv. 1 n. 2 LEF.
3.
La notifica
sostitutiva di un atto esecutivo ad un impiegato della società che non ne sia
un amministratore, un direttore o un procuratore può avvenire unicamente quando
la notifica ad una di queste persone non è potuta avvenire perché
temporaneamente assenti dalla sede (DTF 118 III 12 consid. 3b,
con rif.; Angst, op. cit., n. 10
ad art. 65; Jeanneret/Lembo,
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 25 ad art. 64; Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64). Nel caso di
specie il precetto esecutivo è stato notificato al recapito della ricorrente
indicato nel registro di commercio, ossia in ____________________, nelle mani di
un impiegato che non risulta essere amministratore, direttore o procuratore
della stessa. Dall’estratto del registro di commercio della società escussa
emerge che quest’ultima dispone di un consiglio di amministrazione composto di
sette persone. La ricorrente sostiene che nei suoi uffici sarebbero
abitualmente presenti tutte le sette persone autorizzate a ricevere la notifica.
Orbene nella fattispecie
non è dato a sapere se il 13 giugno 2013 negli uffici dell'escussa era presente
almeno uno dei sette membri del consiglio d'amministrazione. Incombeva
all'agente notificatore verificare tale assenza (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 64). In concreto sul
precetto esecutivo non figura alcuna indicazione in merito ad una simile
verifica (benché il nome del presidente __________ vi fosse menzionato) e
l'Ufficio, a cui spetta l'onere di provare la regolarità della notifica (ad
es.: RtiD I-2011 731 n. 43c; Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 7 ad art. 34),
non pretende che nessun rappresentante della società fosse presente nei suoi
uffici il 13 giugno 2013 né che l’impiegato __________ fosse esplicitamente
abilitato a ricevere l'atto in questione, in base a una regolare procura. La
regolarità della notifica non è quindi dimostrata, sicché vi è da ritenere che
gli organi della ricorrente abbiano avuto conoscenza del precetto esecutivo n. __________
solo il 19 luglio 2013. Lo stesso giorno RI 1 ha scritto all’Ufficio formulando,
anche se solo a titolo cautelativo, tempestiva opposizione. La carente notifica
del precetto è da considerare sanata dal fatto che la ricorrente ha comunque
ricevuto l’atto esecutivo qui in discussione e ha interposto tempestiva
opposizione. Occorre pertanto ordinare all'CO 1 d'iscrivere nei suoi registri con
la data del 19 luglio 2013 l'opposizione di RI 1 interposta al PE n. __________.
4.
Da quanto precede
discende che il ricorso va accolto nella sua domanda subordinata.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 65 cpv. 1 n. 2, 65 cpv. 2 LEF; 62 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è accolto
nel senso che l'opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________
dell'CO 1 è dichiarata tempestiva.
Di conseguenza è fatto
ordine all'CO 1 d'iscrivere nei suoi registri con la data del 19 luglio 2013
l'opposizione di RI 1 interposta al precetto esecutivo n. __________.
2. Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.