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Decisione

15.2013.77

Notifica di precetto esecutivo a persona giuridica

17 settembre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________dell’CO

1PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di complessivi fr. 17'307.25 oltre

accessori.

B. Il precetto

esecutivo, indirizzato al recapito della società in __________ __________, è

stato emesso l’11 giugno 2013 ed è stato notificato il 13 giugno 2013

a tale __________. Al precetto esecutivo non è stata interposta opposizione.

C. ll 19 luglio 2013 RI

1 ha comunicato all’CO 1 di aver scoperto lo stesso giorno che il 13 giugno

2013 il precetto esecutivo n. __________ era stato consegnato a __________, il

quale non sarebbe organo o legale rappresentante della società e non sarebbe

autorizzato a ricevere atti esecutivi. A mente dell’escussa pertanto la

notifica del precetto sarebbe nulla e non avvenuta. A titolo cautelativo RI 1

ha formulato opposizione al precetto.

D. Con provvedimento 22

luglio 2013 l’CO 1 ha comunicato all’escussa di ritenere l’opposizione tardiva

in quanto la notifica del precetto era correttamente avvenuta il 13 giugno 2013.

E. Con ricorso 26 luglio

2013 RI 1 ha chiesto di accertare la nullità della notifica del precetto

esecutivo e, in via subordinata, di ammettere l’opposizione del 19 luglio 2013,

sostenendo che il precetto esecutivo è stato notificato all’impiegato __________,

che non ha potere di firma per la società, e non al presidente del consiglio

d'amministrazione, __________. Gli organi della ricorrente sarebbero venuti a

conoscenza della consegna del precetto solo il 19 luglio 2013 e subito avrebbero

comunicato quanto avvenuto all’Ufficio. Per la ricorrente la notifica del

precetto è avvenuta in modo irregolare perché l’atto esecutivo non è stato

consegnato ad un membro dell’amministrazione, della direzione o a un procuratore.

Nella fattispecie non sarebbero adempiuti i requisiti per una “Ersatzzustellung”

ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF poiché non sarebbe stata tentata la notifica

ad una valido rappresentante dell’escussa. Infatti negli uffici della ricorrente,

oltre al presidente del consiglio di amministrazione, sarebbero abitualmente

presenti altre sei persone autorizzate a ricevere atti esecutivi.

F. Con osservazioni 19

agosto 2013 l’CO 1 ha postulato la reiezione del gravame con motivazioni che,

se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Se l'esecuzione è

diretta contro una persona giuridica o contro una società, la notificazione si

fa al rappresentante della medesima, e cioè per una società anonima a qualunque

membro dell'amministrazione o della direzione, come pure a qualunque direttore

o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando queste persone non si trovano

in ufficio, la notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato

(art. 65 cpv. 2 LEF).

2.

Gli atti esecutivi

devono di regola essere notificati presso gli uffici della società escussa.

Qualora le persone menzionate all’art. 65 cpv. 1 LEF non si trovino in ufficio,

la notifica può anche essere effettuata al domicilio del rappresentante della

società o nel luogo in cui suole esercitare la sua attività nelle mani di

persona adulta della sua famiglia o a un suo impiegato (cfr. art. 64 cpv. 1

LEF; DTF 72 III 71 ss.; Angst,

Basler Kommentar zum SchKG, 2010, vol. I, n. 9 ad art. 65;

Gilliéron, Commentaire de la LP,

vol. I, 1999, n. 45 seg. ad art. 65). La notifica è inoltre da considerare

valida notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 65 cpv. 2 LEF quando avviene

alla sede della società escussa in assenza di una delle persone menzionate all’art.

65.

cpv. 1 n. 2 LEF.

3.

La notifica

sostitutiva di un atto esecutivo ad un impiegato della società che non ne sia

un amministratore, un direttore o un procuratore può avvenire unicamente quando

la notifica ad una di queste persone non è potuta avvenire perché

temporaneamente assenti dalla sede (DTF 118 III 12 consid. 3b,

con rif.; Angst, op. cit., n. 10

ad art. 65; Jeanneret/Lembo,

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 25 ad art. 64; Gilliéron, op. cit., n. 28 ad art. 64). Nel caso di

specie il precetto esecutivo è stato notificato al recapito della ricorrente

indicato nel registro di commercio, ossia in ____________________, nelle mani di

un impiegato che non risulta essere amministratore, direttore o procuratore

della stessa. Dall’estratto del registro di commercio della società escussa

emerge che quest’ultima dispone di un consiglio di amministrazione composto di

sette persone. La ricorrente sostiene che nei suoi uffici sarebbero

abitualmente presenti tutte le sette persone autorizzate a ricevere la notifica.

Orbene nella fattispecie

non è dato a sapere se il 13 giugno 2013 negli uffici dell'escussa era presente

almeno uno dei sette membri del consiglio d'amministrazione. Incombeva

all'agente notificatore verificare tale assenza (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 64). In concreto sul

precetto esecutivo non figura alcuna indicazione in merito ad una simile

verifica (benché il nome del presidente __________ vi fosse menzionato) e

l'Ufficio, a cui spetta l'onere di provare la regolarità della notifica (ad

es.: RtiD I-2011 731 n. 43c; Nord­mann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 1998, n. 7 ad art. 34),

non pretende che nessun rappresentante della società fosse presente nei suoi

uffici il 13 giugno 2013 né che l’impiegato __________ fosse esplicitamente

abilitato a ricevere l'atto in questione, in base a una regolare procura. La

regolarità della notifica non è quindi dimostrata, sicché vi è da ritenere che

gli organi della ricorrente abbiano avuto conoscenza del precetto esecutivo n. __________

solo il 19 luglio 2013. Lo stesso giorno RI 1 ha scritto all’Ufficio formulando,

anche se solo a titolo cautelativo, tempestiva opposizione. La carente notifica

del precetto è da considerare sanata dal fatto che la ricorrente ha comunque

ricevuto l’atto esecutivo qui in discussione e ha interposto tempestiva

opposizione. Occorre pertanto ordinare all'CO 1 d'iscrivere nei suoi registri con

la data del 19 luglio 2013 l'opposizione di RI 1 interposta al PE n. __________.

4.

Da quanto precede

discende che il ricorso va accolto nella sua domanda subordinata.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 65 cpv. 1 n. 2, 65 cpv. 2 LEF; 62 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è accolto

nel senso che l'opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________

dell'CO 1 è dichiarata tempestiva.

Di conseguenza è fatto

ordine all'CO 1 d'iscrivere nei suoi registri con la data del 19 luglio 2013

l'opposizione di RI 1 interposta al precetto esecutivo n. __________.

2. Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.