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Decisione

15.2013.79

Cambiamento di alloggio con maggiori spese in corso di procedura. Divieto di attribuire più di quanto richiesto dalle parti con il ricorso

30 agosto 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.79

Data decisione, Autorità:

30.08.2013, CEF

Titolo:

Cambiamento di alloggio con maggiori spese in corso di procedura. Divieto di attribuire più di quanto richiesto dalle parti con il ricorso

IMPIGNORABILITÀ

art. 93 LEF

Incarto n.

15.2013.79

Lugano

30 agosto

2013

EC/fp/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 2 agosto 2013 di

RI 1

patrocinata dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del

minimo di esistenza del debitore del 24 luglio 2013 nelle esecuzioni n. __________,

n. __________ e n. __________ promosse dalla stessa ricorrente e da

__________, __________

nei

confronti di

PI 1

viste le osservazioni 20 agosto 2013 dell’CO 1;

ricordata

la decisione 6 agosto 2013 con cui il Presidente della Camera ha conferito al ricorso

effetto sospensivo, nel senso che nelle more della procedura il minimo

d'esistenza dell'escusso è di fr. 2'268.– mensili;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 21

gennaio 2013 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del

reddito di PI 1, determinandone il minimo d’esistenza mensile in fr. 2'779.80,

sulla base del seguente conteggio:

Introiti

Debitore fr. 3'600.00

Totale

mensile fr. 3'600.00

Minimo

di esistenza

Minimo

di base fr. 1'200.00

Locazione fr. 530.00

CM,

ass.inf., disocc, CP fr. 338.80

Trasferte

+ Pfd fr. 461.00

Ass.

+ soc. fr. 100.00

Lav.

nott. + a turni fr. 150.00

Totale

deduzioni fr. 2'779.80

che

l’Ufficio ha pertanto pignorato la parte del reddito dell'escusso eccedente il suo

minimo di esistenza stabilito in fr. 2'780.00;

che a

seguito della conclusione da parte di PI 1 di un nuovo contratto di locazione a

decorrere dal 1° luglio 2013 e delle mutate condizioni lavorative, il 24 luglio

2013 l’Ufficio ha riconsiderato il minimo di esistenza del debitore, determinandolo

in fr. 2'888.00 sulla base del seguente conteggio:

Introiti

Debitore fr. 2'846.00

Totale

mensile fr. 2'846.00

Minimo

di esistenza

Minimo

di base fr. 1'200.00

Locazione fr. 1’250.00

CM,

ass.inf., disocc, CP fr. 338.80

Trasferte

fr. 100.00

Totale

deduzioni fr. 2'888.00;

che a

seguito della nuova determinazione del minimo di esistenza mensile in fr.

2'888.00, l’Ufficio ha stabilito che non risulta più alcuna eccedenza di salario

pignorabile;

che con

ricorso 2 agosto 2013 l'escutente, moglie di PI 1, ha chiesto di accertarne il minimo di esistenza in fr. 2'268.00;

che a

mente della ricorrente non si giustificherebbe il riconoscimento di un canone

locatizio di fr. 1'250.00 mensili, atteso che contrariamente a quanto ritenuto

Considerandi

dall’Ufficio i figli non pernotterebbero dal padre da oltre quattro anni;

che il

debitore non solo non ospiterebbe i figli ma anche quando va a trovarli presso

l’abitazione della madre in Italia egli vi si tratterrebbe solo per breve

tempo;

che PI 1,

al quale il ricorso è stato intimato in data

7.

agosto

2013, non ha presentato osservazioni;

che con

osservazioni 20 agosto 2013 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame con

motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito;

che nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore,

le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze

determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia

il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III

21; 108 III 12; 106 III 13; Von­der

Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17

ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà

essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III

13);

che per

il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto

ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto

e tenore di vita abituale, essendo solo in questo modo infatti possibile tenere

conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 consid. 3b e rif. ivi);

che il

principio secondo il quale il debitore il cui reddito è pignorato deve limitare

il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza che gli spetta vale

anche per le spese dell’alloggio (DTF

129.

III 527 consid. 2);

che nel

determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme

all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si

accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di

ridurre al minimo le spese per un’abi­tazione adeguata alle sue necessità e

possibilità;

che l’importo

del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III

207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. consid. 4.6 con riferimenti);

che il

debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un

alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve

essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione

costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF

114.

III 12 consid. 2 e 4; CEF 10

novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6);

che la

decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel rispetto

dei termini contrattuali (DTF 119

III 73; Amonn/Wal­ther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a

ed., Berna 2008, n. 64 ad § 23; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1°

gennaio 2009 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1), salvo che

questi siano eccessivamente lunghi (DTF

129.

III 526 segg.) o che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso

mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (DTF 109 III 52-53; Ochsner, Commentaire

romand de la LP, Basi­lea/Gi­nevra/Monaco 2005, n. 117

ad art. 93);

che in

concreto il costo per il nuovo alloggio dell’escusso di fr. 1'250.00

mensili appare sproporzionato al suo reddito di fr. 2'846.00;

che

il contratto di locazione è stato stipulato con inizio

al 1° luglio 2013, ossia quando contro PI 1 erano già pendenti le esecuzioni promosse

dalla ricorrente;

che

l’escusso non ha allegato alcun elemento oggettivo che attesti l’effettiva

necessità del repentino cambiamento di appartamento per poter esercitare il

diritto di visita sui figli;

che anzi da

alcune pagine sparse del ricorso congiunto presentato dalle parti al Tribunale

di __________ per ottenere la loro separazione giudiziale, trovate nell'incarto

dell'Ufficio, risulta che esse hanno verosimilmente convenuto che PI 1 possa incontrarsi

con i figli un sabato ogni due settimane, prelevandoli all’uscita della scuola

e riaccompagnandoli presso il domicilio della madre entro le 17.30 dello stesso

giorno, senza possibilità di portarli al proprio domicilio in Svizzera per

passare la notte tra il sabato e la domenica;

che in

ogni caso l’escusso non ha contestato l'affermazione della creditrice contenuta

nel ricorso secondo cui sarebbero oltre quattro anni che i figli non pernottano

da lui;

che in

assenza di ogni documento attestante che PI 1 necessitava di un appartamento

più grande per esercitare il proprio diritto di visita riguardo ai due figli

avuti con l’escussa, non si può tenere conto del nuovo contratto di locazione né

del relativo canone di locazione di fr. 1'250.00 mensili pattuito in pendenza

delle esecuzioni promosse dalla ricorrente;

che ne

consegue che l’Ufficio poteva riconoscere unicamente fr. 530.00 mensili a

titolo di canone locatizio, importo che l’escusso ha pagato fino alla data del

pignoramento e peraltro corrispondente ai costi di un monolocale

per una persona sola in un comune nelle vicinanze di Lugano;

che sulla

base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di

esistenza di RI 1 si presenta come segue:

Introiti

Debitore fr. 2'846.00

Totale

mensile fr. 2'846.00

Minimo

di esistenza

Minimo

di base fr. 1'200.00

Locazione fr. 530.00

CM,

ass.inf., disocc, CP fr. 338.80

Trasferte

fr. 100.00

Totale

deduzioni fr. 2'168.00;

che avendo

però la ricorrente chiesto che il minimo vitale dell'escusso venisse ridotto a

soli fr. 2'268.00, stante il divieto di attribuire più di quanto richiesto

dalle parti (art. 22 LPR) in accoglimento del ricorso occorre

ordinare all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di PI 1 eccedente il suo minimo vitale determinato

in fr. 2'268.00 mensili;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a,

62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

Di conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare

la quota del reddito di PI 1 eccedente

il suo minimo vitale determinato in fr. 2'268.00 mensili.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

– __________, __________;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione

nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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