15.2013.79
Cambiamento di alloggio con maggiori spese in corso di procedura. Divieto di attribuire più di quanto richiesto dalle parti con il ricorso
30 agosto 2013Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2013.79
Data decisione, Autorità:
30.08.2013, CEF
Titolo:
Cambiamento di alloggio con maggiori spese in corso di procedura. Divieto di attribuire più di quanto richiesto dalle parti con il ricorso
IMPIGNORABILITÀ
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2013.79
Lugano
30 agosto
2013
EC/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 agosto 2013 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il calcolo del
minimo di esistenza del debitore del 24 luglio 2013 nelle esecuzioni n. __________,
n. __________ e n. __________ promosse dalla stessa ricorrente e da
__________, __________
nei
confronti di
PI 1
viste le osservazioni 20 agosto 2013 dell’CO 1;
ricordata
la decisione 6 agosto 2013 con cui il Presidente della Camera ha conferito al ricorso
effetto sospensivo, nel senso che nelle more della procedura il minimo
d'esistenza dell'escusso è di fr. 2'268.– mensili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 21
gennaio 2013 l’CO 1 ha proceduto al pignoramento del
reddito di PI 1, determinandone il minimo d’esistenza mensile in fr. 2'779.80,
sulla base del seguente conteggio:
Introiti
Debitore fr. 3'600.00
Totale
mensile fr. 3'600.00
Minimo
di esistenza
Minimo
di base fr. 1'200.00
Locazione fr. 530.00
CM,
ass.inf., disocc, CP fr. 338.80
Trasferte
+ Pfd fr. 461.00
Ass.
+ soc. fr. 100.00
Lav.
nott. + a turni fr. 150.00
Totale
deduzioni fr. 2'779.80
che
l’Ufficio ha pertanto pignorato la parte del reddito dell'escusso eccedente il suo
minimo di esistenza stabilito in fr. 2'780.00;
che a
seguito della conclusione da parte di PI 1 di un nuovo contratto di locazione a
decorrere dal 1° luglio 2013 e delle mutate condizioni lavorative, il 24 luglio
2013 l’Ufficio ha riconsiderato il minimo di esistenza del debitore, determinandolo
in fr. 2'888.00 sulla base del seguente conteggio:
Introiti
Debitore fr. 2'846.00
Totale
mensile fr. 2'846.00
Minimo
di esistenza
Minimo
di base fr. 1'200.00
Locazione fr. 1’250.00
CM,
ass.inf., disocc, CP fr. 338.80
Trasferte
fr. 100.00
Totale
deduzioni fr. 2'888.00;
che a
seguito della nuova determinazione del minimo di esistenza mensile in fr.
2'888.00, l’Ufficio ha stabilito che non risulta più alcuna eccedenza di salario
pignorabile;
che con
ricorso 2 agosto 2013 l'escutente, moglie di PI 1, ha chiesto di accertarne il minimo di esistenza in fr. 2'268.00;
che a
mente della ricorrente non si giustificherebbe il riconoscimento di un canone
locatizio di fr. 1'250.00 mensili, atteso che contrariamente a quanto ritenuto
Considerandi
dall’Ufficio i figli non pernotterebbero dal padre da oltre quattro anni;
che il
debitore non solo non ospiterebbe i figli ma anche quando va a trovarli presso
l’abitazione della madre in Italia egli vi si tratterrebbe solo per breve
tempo;
che PI 1,
al quale il ricorso è stato intimato in data
7.
agosto
2013, non ha presentato osservazioni;
che con
osservazioni 20 agosto 2013 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame con
motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito;
che nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore,
le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17
ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13);
che per
il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto
ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto
e tenore di vita abituale, essendo solo in questo modo infatti possibile tenere
conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 consid. 3b e rif. ivi);
che il
principio secondo il quale il debitore il cui reddito è pignorato deve limitare
il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza che gli spetta vale
anche per le spese dell’alloggio (DTF
129.
III 527 consid. 2);
che nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità;
che l’importo
del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III
207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. consid. 4.6 con riferimenti);
che il
debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un
alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve
essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione
costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF
114.
III 12 consid. 2 e 4; CEF 10
novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6);
che la
decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel rispetto
dei termini contrattuali (DTF 119
III 73; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a
ed., Berna 2008, n. 64 ad § 23; Vonder Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1°
gennaio 2009 per il calcolo del minimo d’esistenza, n. II.1.1), salvo che
questi siano eccessivamente lunghi (DTF
129.
III 526 segg.) o che l’escusso si sia procurato un alloggio troppo costoso
mentre il pignoramento di reddito era in corso o imminente (DTF 109 III 52-53; Ochsner, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 117
ad art. 93);
che in
concreto il costo per il nuovo alloggio dell’escusso di fr. 1'250.00
mensili appare sproporzionato al suo reddito di fr. 2'846.00;
che
il contratto di locazione è stato stipulato con inizio
al 1° luglio 2013, ossia quando contro PI 1 erano già pendenti le esecuzioni promosse
dalla ricorrente;
che
l’escusso non ha allegato alcun elemento oggettivo che attesti l’effettiva
necessità del repentino cambiamento di appartamento per poter esercitare il
diritto di visita sui figli;
che anzi da
alcune pagine sparse del ricorso congiunto presentato dalle parti al Tribunale
di __________ per ottenere la loro separazione giudiziale, trovate nell'incarto
dell'Ufficio, risulta che esse hanno verosimilmente convenuto che PI 1 possa incontrarsi
con i figli un sabato ogni due settimane, prelevandoli all’uscita della scuola
e riaccompagnandoli presso il domicilio della madre entro le 17.30 dello stesso
giorno, senza possibilità di portarli al proprio domicilio in Svizzera per
passare la notte tra il sabato e la domenica;
che in
ogni caso l’escusso non ha contestato l'affermazione della creditrice contenuta
nel ricorso secondo cui sarebbero oltre quattro anni che i figli non pernottano
da lui;
che in
assenza di ogni documento attestante che PI 1 necessitava di un appartamento
più grande per esercitare il proprio diritto di visita riguardo ai due figli
avuti con l’escussa, non si può tenere conto del nuovo contratto di locazione né
del relativo canone di locazione di fr. 1'250.00 mensili pattuito in pendenza
delle esecuzioni promosse dalla ricorrente;
che ne
consegue che l’Ufficio poteva riconoscere unicamente fr. 530.00 mensili a
titolo di canone locatizio, importo che l’escusso ha pagato fino alla data del
pignoramento e peraltro corrispondente ai costi di un monolocale
per una persona sola in un comune nelle vicinanze di Lugano;
che sulla
base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di
esistenza di RI 1 si presenta come segue:
Introiti
Debitore fr. 2'846.00
Totale
mensile fr. 2'846.00
Minimo
di esistenza
Minimo
di base fr. 1'200.00
Locazione fr. 530.00
CM,
ass.inf., disocc, CP fr. 338.80
Trasferte
fr. 100.00
Totale
deduzioni fr. 2'168.00;
che avendo
però la ricorrente chiesto che il minimo vitale dell'escusso venisse ridotto a
soli fr. 2'268.00, stante il divieto di attribuire più di quanto richiesto
dalle parti (art. 22 LPR) in accoglimento del ricorso occorre
ordinare all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di PI 1 eccedente il suo minimo vitale determinato
in fr. 2'268.00 mensili;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a,
62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è accolto.
Di conseguenza è ordinato all’CO 1 di pignorare
la quota del reddito di PI 1 eccedente
il suo minimo vitale determinato in fr. 2'268.00 mensili.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
– __________, __________;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione
nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di
un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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