15.2013.80
Ricorso contro l’emissione della comminatoria di fallimento
12 agosto 2013Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.80
Lugano
12 agosto 2013
FP/b/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 28 giugno 2013 di
RE
1
Contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e, meglio, contro l’emissione
della comminatoria di fallimento del 6 giugno 2013 nell’ambito dell’esecuzione
n. __________9316 promossa contro la
ricorrente da
PI
1
richiamato
il provvedimento del 1° luglio 2013, con il quale l’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona, richiamato l’art. 7 LPR, ha assegnato alla ricorrente
un termine di 10 giorni per motivare il ricorso presentato contro l’emissione
della menzionata comminatoria di fallimento, con l’avvertenza che trascorso
infruttuoso tale termine, il rimedio “andrebbe dichiarato irricevibile”;
preso
atto che il 30 luglio 2013 lo stesso ufficio ha comunicato a questa Camera che la
ricorrente non ha dato seguito alla sua richiesta, ossia non ha provveduto entro
il termine assegnato a motivare l’atto ricorsuale - così come previsto dall’art.
7 cpv. 5 LPR – con il quale si era limitata alla dicitura “con la
presente facciamo opposizione alla comminatoria di fallimento in oggetto di cui
vi alleghiamo copia”;
ritenuto
che tale inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso (art. 7 cpv. 5 LPR),
la cui totale carenza di motivazione risulta comunque manifesta (sull’esigenza
di motivazione, anche sommaria, del ricorso, v. art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);
rilevato
che alla luce dell’esito scontato dell’impugnazione il ricorso, in virtù
dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, alla
quale non è quindi necessario intimare la presente sentenza;
ricordato
che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
per
questi motivi,
richiamati
gli art. 7 cpv. 3 lett. b e 7 cpv. 5 LPR, 9 cpv. 2 LPR, 62 cpv. 1 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
alla Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.