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Decisione

15.2013.80

Ricorso contro l’emissione della comminatoria di fallimento

12 agosto 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.80

Lugano

12 agosto 2013

FP/b/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretaria:

Baur Martinelli,

vicecancelliera

statuendo

sul ricorso 28 giugno 2013 di

RE

1

Contro

l’operato

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e, meglio, contro l’emissione

della comminatoria di fallimento del 6 giugno 2013 nell’ambito dell’esecuzione

n. __________9316 promossa contro la

ricorrente da

PI

1

richiamato

il provvedimento del 1° luglio 2013, con il quale l’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Bellinzona, richiamato l’art. 7 LPR, ha assegnato alla ricorrente

un termine di 10 giorni per motivare il ricorso presentato contro l’emissione

della menzionata comminatoria di fallimento, con l’avvertenza che trascorso

infruttuoso tale termine, il rimedio “andrebbe dichiarato irricevibile”;

preso

atto che il 30 luglio 2013 lo stesso ufficio ha comunicato a questa Camera che la

ricorrente non ha dato seguito alla sua richiesta, ossia non ha provveduto entro

il termine assegnato a motivare l’atto ricorsuale - così come previsto dall’art.

7 cpv. 5 LPR – con il quale si era limitata alla dicitura “con la

presente facciamo opposizione alla comminatoria di fallimento in oggetto di cui

vi alleghiamo copia”;

ritenuto

che tale inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso (art. 7 cpv. 5 LPR),

la cui totale carenza di motivazione risulta comunque manifesta (sull’esigenza

di motivazione, anche sommaria, del ricorso, v. art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);

rilevato

che alla luce dell’esito scontato dell’impugnazione il ricorso, in virtù

dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, alla

quale non è quindi necessario intimare la presente sentenza;

ricordato

che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano

indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

per

questi motivi,

richiamati

gli art. 7 cpv. 3 lett. b e 7 cpv. 5 LPR, 9 cpv. 2 LPR, 62 cpv. 1 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.