15.2013.81
Diritti sull’indennità di assicurazione per danno all’immobile oggetto di esecuzione
27 febbraio 2014Italiano13 min
Source ti.ch
PI 3
Incarto n.
15.2013.81
Lugano
27 febbraio 2014
EC/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente,
Jaques e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 luglio 2013 di
RI 1
patr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro il riparto 12 luglio 2013
dell’importo versato dall’assicuratore per danni subiti dal fondo gravato da pegno
nelle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare n. ____________________
promosse dalla ricorrente nei confronti di
PI 1
patr. dall’ PA 1
PI 3
patr. dall’ PA 2
procedura che concerne anche la terza comproprietaria
di alcune unità del fondo gravato
PI 2,
viste le osservazioni:
– 7 agosto 2013 e 9 gennaio 2014 di PI 3;
– 12 agosto 2013 di PI 1;
– 14 agosto 2013 dell’CO 1;
– 18 dicembre 2013 di RI 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il 6 luglio 2000 RI 1 ha promosso contro i fratelli __________
un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare che grava il loro
fondo part. n. __________ RFD di __________, chiedendo l’estensione del pegno
agli affitti provenienti dalla locazione dell’immobile. Il 21 luglio 2000 l’CO
1 ha pertanto proceduto al blocco delle pigioni e all’invio dei relativi avvisi
ai proprietari del fondo, e il 28 agosto 2000
ha affidato l’amministrazione coatta dell’immobile alla fiduciaria __________
di __________.
B. L’11
aprile 2002 si è verificato un incendio nell’immobile in questione e il
successivo 8 ottobre la __________ A__________ ha sottoposto una proposta di
transazione tra le parti, che tenuto tra l’altro conto di pagamenti fatti
direttamente ad alcuni artigiani, prevedeva a saldo un indennizzo di
fr. 170’554.– a copertura del danno all’immobile e di fr. 54’372.50
a copertura del danno all’arredo del ristorante. Con lettera 17 marzo 2003 RI
1 ha quindi invitato l’Ufficio a sottoscrivere l’accordo transattivo con __________
Assicurazioni, chiedendo che entrambi gli importi fossero accreditati a favore
dell’esecuzione promossa contro gli escussi __________. L’Ufficio ha accolto la
richiesta di RI 1 con decisione 20 marzo 2003, che entrambi gli escussi hanno
impugnato limitatamente all’importo di fr. 54’372.50, chiedendo che esso
venisse riversato in loro favore. Questa
Camera ha respinto il ricorso con sentenza 24 settembre 2003 (inc. 15.2003.62),
ordinando all’Ufficio d’incassare tale indennizzo e di riversarlo su un suo
conto vincolato, ciò che avvenne il 14 maggio 2004.
In precedenza, su richiesta 10 ottobre 2003 del patrocinatore degli escussi e
con l’accordo della banca, il 1° dicembre 2003 l’Ufficio aveva parimenti
incassato e depositato l’indennizzo di fr. 170’554.– su un conto vincolato.
C. Il 16
dicembre 2004, il fondo gravato del pegno è stato costituito in proprietà per
piani, le unita n. __________, __________, __________, __________ e __________
essendo attribuite ad PI 1, che il 30 dicembre
2004 ne ha ceduto una quota di comproprietà di 1/20 alla
società __________ Sagl (di cui erano soci lo stesso PI 1 e la moglie __________), rinominata PI
2 il 9 novembre 2010, mentre le rimanenti unità n. __________, __________, __________,
__________ e __________ sono state attribuite al fratello PI 3.
D. In esito alla sentenza 9 agosto 2007 di questa Camera (inc.
15.2007.30), il 10 gennaio 2008, T__________ SA (di cui la figlia di PI 1, __________,
era l’amministratrice unica e di cui egli è tuttora procuratore) ha stipulato
con l’Ufficio un contratto di locazione di una parte dei locali del fondo
gravato (PPP n. __________, __________, __________ e __________), che prevedeva
in particolare il diritto per la società di compensare la pigione di fr. 105’000.–
annui (poi ridotto a fr. 118’548.–) con le spese per il risanamento e il
ripristino dei locali appigionati, per un importo massimo di fr. 105’000.–
(punto 11 del contratto). Il 1° settembre 2008, sempre la T__________ SA
ha stipulato con l’Ufficio un altro contratto di locazione relativo all’unità
n. __________, che pure prevedeva la facoltà per la conduttrice di compensare
la pigione di fr. 15’000.– per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31
agosto 2009 con le spese per il risanamento e il ripristino dei locali
appigionati, per un importo massimo di fr. 15’000.– (punto 11 del contratto).
E. Il 17
marzo 2009, l’Ufficio ha depositato l’elenco oneri, menzionando nella parte
relativa agli altri oneri l’indennità di fr. 54’372.50 riversata dalla __________
A__________ quale accessorio del fondo non iscritto a registro fondiario.
La stessa menzione figura anche nell’elenco oneri ridepositato il 10 luglio
2012. Non è invece menzionato l’indennizzo di fr. 170’554.–.
F. Il 16
aprile 2012, constatando che l’amministrazione coatta non generava più introiti
e che il saldo del conto affitti si stava esaurendo, l’Ufficio ha chiesto a RI
1 di anticipare fr. 50’000.– per la continuazione dell’amministrazione
coatta. La creditrice ipotecaria avendovi rinunciato, il 7 maggio 2012
l’Ufficio ha revocata l’amministrazione coatta.
G. Il 14
giugno 2013 PI 1__________ ha chiesto all’Ufficio di versare gli importi
depositati sul conto vincolato presso la __________ sul conto immobili
intestato a lui e al fratello, in quanto i lavori di ripristino per i quali i
rimborsi assicurativi sono stati versati sarebbero stati eseguiti e ora
dovrebbero essere pagati.
H. Il 12 luglio 2013 l’CO 1ha allestito lo stato di
riparto relativo all’indennizzo di fr. 170’574.–, che prevede un versamento di
fr. 169’962.– a favore di PI 1__________ e di fr. 612.– a favore
dello Stato per le spese e le competenze.
I. Con
ricorso 23 luglio 2013 RI 1 ha chiesto che l’importo di fr. 169’962.– non
venga versato ai fratelli __________ ma venga messo a sua disposizione quale
creditrice ipotecaria. PI 3, nelle sue osservazioni 7 agosto 2013 come pure PI
1__________, nelle proprie del 12 agosto 2013, si sono opposti al gravame.
L’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera. Con replica del 18 dicembre
2013 RI 1 ha confermato il ricorso, mentre con duplica del 9 gennaio 2014 PI 3
ha contestato le allegazioni di replica.
Considerandi
in diritto:
1.
Con la
replica del 18 dicembre 2013, la ricorrente chiede l’assunzione di una serie
di documenti detenuti dalla T__________ SA così come l’esecuzione di un
sopralluogo e di una perizia in merito ai lavori eseguiti sul fondo part. n. __________
RFD di S__________. L’esito del ricorso rende però la richiesta senza oggetto.
2.
Nel
merito, ricordato che per l’art. 822 CC un’indennità di assicurazione scaduta
non può essere pagata al proprietario del fondo senza il consenso dei creditori
ipotecari, la ricorrente chiede che l’indennità versata dall’assicurazione a
favore di PI 1 e di PI 3 sia messa a sua disposizione, tramite pignoramento o
sequestro, contestando d’altronde che la stessa sia stata utilizzata per riparare
il danno all’immobile dovuto all’incendio.
2.1
Giusta
l’art. 57 cpv. 1 LCA, il pegno del creditore che grava una cosa assicurata si
estende tanto al diritto che il contratto di assicurazione conferisce al
debitore quanto ai beni acquistati coll’indennità in sostituzione della cosa
assicurata. Se il pegno è stato notificato all’assicuratore, questi non può
pagare l’indennità all’assicurato se non col consenso del creditore
pignoratizio o previa prestazione di garanzie a favore del medesimo (art. 57
cpv. 2 LCA). La norma, che in materia immobiliare è ribadita all’art. 822 CC,
si applica a ogni tipo di assicurazione, privata o pubblica, contro i rischi di
deprezzamento dell’immobile, delle sue parti integranti e degli accessori,
compresa l’assicurazione contro l’incendio. Non si tratta di una surrogazione
reale in senso proprio bensì di un’estensione del diritto di pegno immobiliare
a una cosa mobiliare (l’indennità), analoga a quella prevista dall’art. 806 CC
in merito a pigioni e fitti (Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 4a edizione, 2012, n. 2733 e 2734a; Tauffer/Schmid-Tschirren, Basler Kommentar zum ZGB, 4a edizione, vol. II, n. 4 ad
art. 822). Nel caso in cui l’oggetto
del pegno viene danneggiato e poi ripristinato, il diritto di pegno si estende
all’immobile così come ripristinato e il diritto del creditore alla prestazione
assicurativa si
estingue nella misura in cui l’immobile offra allo stesso una garanzia
equivalente a quella che offriva in precedenza (Tauffer/Schmid-Tschirren,
op. cit., n. 3 ad art. 822). Il creditore ipotecario può esigere di essere
disinteressato senza indugio con l’indennità assicurativa se il credito
ipotecario è esigibile o se l’immobile gravato è sottoposto a un’esecuzione in
realizzazione di pegno o al fallimento del proprietario (Steinauer, op. cit., n.
2734d-e).
2.2
Nel caso
specifico, si deve anzitutto verificare se, come sostiene PI 3 nelle sue
osservazioni al ricorso, la contestazione della banca sia tardiva, l’elenco
oneri, in cui l’indennità contesa non è stata iscritta, è passato in giudicato
da oltre un anno. Ora, né la legge (art. 34 e 101 RFF) né la dottrina (ad es.: Kuhn, in: Kurzkommentar, VZG, 2011, n.
2-4 ad art. 34 RFF; Feuz, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 7 segg. ad art. 140; Brand, Die betreibungsrechtliche
Zwangsverwertung von Grundstücken im Pfandverwertungsverfahren, 2008, pag.
108-110; Jent-Sørensen, Die Rechtsdurchsetzung
bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution, 2003, n. 118 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, 2000, n. 37 segg. ad art. 140 LEF) prescrivono esplicitamente la menzione
nell’elenco oneri degli indennizzi assicurativi cui si estendo il pegno di cui
è chiesta la realizzazione, contrariamente a quanto avviene in materia di
fallimento (Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. III, 2001, n. 45 e 46 ad art. 219 LEF). Trattandosi di un diritto
di pegno mobiliare su un credito nel senso degli art. 899 segg. CC (Steinauer, op. cit., n. 2734), si
potrebbe anche ipotizzare che il riparto dell’indennità assicurativa avvenga
nel quadro della graduatoria (art. 146 o 157 cpv. 3 LEF). Il Tribunale
federale, tuttavia, ha stabilito che controversie relative all’estensione del
pegno immobiliare alle pigioni e ai fitti, poiché vertono su una questione di
diritto materiale, devono essere risolte nella procedura di appuramento dell’elenco
oneri (DTF 41 III 118; Steinauer,
op. cit., n. 2732c e 2732k; nelle procedure collettive: DTF 108
III 85 consid. 1, 106 III 69 consid.1, 105 III 30 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n. 45 e 46 ad art.
219.
e n. 46 ad art. 232). Non vi sono validi motivi per cui ciò non debba
valere anche per i litigi riferiti all’indennità assicurativa, il pegno degli
art. 806 CC e 57 LCA avendo la stessa natura (sopra, consid. 2.1).
2.3
Ciò
premesso, l’omessa menzione dell’indennità di fr. 170’574.– nell’elenco
oneri non ha, nella fattispecie, le conseguenze che PI 3 espone nelle sue
osservazioni, perché si tratta manifestamente di una svista involontaria
dell’Ufficio. Risulta infatti chiaramente dagli atti, e in particolare dallo
scritto 10 ottobre 2003 degli escussi, che l’indennità è stata versata su un
conto vincolato dell’Ufficio in attesa della definizione della sua sorte nella
procedura di appuramento dell’elenco oneri, come d’altronde deciso da questa Camera
in merito all’indennizzo di fr. 54’372.50 per l’arredo del ristorante
(inc. 15.2003.62, consid. 3.4), il quale è stato invece correttamente
menzionato nell’elenco oneri (sopra ad C). Orbene, l’ufficio d’esecuzione che
per errore ha omesso di prendere una decisione su un punto rilevante per la
procedura esecutiva rimane tenuto a determinarsi in ogni tempo anche dopo che
l’elenco oneri è diventato definitivo (cfr. DTF 121 III 27
consid. 2b; Feuz,
op. cit., n. 141 ad art. 140; Jent-Sørensen,
op. cit., n. 682). Nel caso specifico, l’Ufficio
era quindi ad ogni modo legittimato a decidere sul riparto dell’indennizzo di fr. 170’574.–, come ha fatto con la decisione
impugnata. In queste condizioni, il ricorso di RI 1, interposto il 23 luglio
2013.
contro la decisione 12 luglio 2013 dell’Ufficio, è tempestivo.
3.
Ciò
posto, non spetta né all’Ufficio né all’autorità di vigilanza statuire con
decisione definitiva sulla controversia in atto tra le parti. Sono infatti di
merito le questioni da esse sollevate, in particolare sul punto di sapere se il pegno gravante l’indennità si è estinto con il preteso ripristino
del fondo, se i lavori sono stati effettivamente realizzati e l’immobile
ripristinato nello stato che era suo prima dell’incendio, se gli escussi hanno
davvero diritto al versamento dell’indennizzo, dal momento che i lavori sono
stati finanziati dalla T__________ SA e se questa società
può legittimamente far valere pretese sull’indennizzo – e a concorrenza di
quale importo –, dato che i contratti di locazione sottoscritti con l’Ufficio
prevedevano la compensazione della pigione con le spese per il risanamento e il
ripristino dei locali appigionati (cfr. sopra ad D). Queste censure rientrano
nella competenza del giudice competente per dirimere le contestazioni
dell’elenco oneri.
L’Ufficio
avrebbe così dovuto impartire agli interessati un termine di contestazione di
10.
giorni (art. 40 e 102 RFF per analogia) con l’avvertenza contenuta all’art.
37.
cpv. 2 RFF (Feuz, op. cit., n.
141.
ad art. 140). Nel caso specifico, tuttavia, ciò si rivela ora inutile, perché
RI 1 ha già manifestato la sua opposizione alla pretesa fatta valere dagli
escussi sull’indennizzo di fr. 170’574.–. L’Ufficio dovrebbe a questo punto impartire alla banca o agli escussi
il termine di 20 giorni per promuovere azione di contestazione o di
accertamento del diritto di pegno della banca sull’indennizzo (art. 109, per il
rinvio degli art. 140 cpv. 2 e 156 cpv. 1 LEF). Per il principio di celerità questa
Camera ritiene però meglio assumere essa stessa tale incombenza, assegnando sin
d’ora tale termine agli escussi, con la comminatoria che se non promuoveranno
tempestivamente l’azione la loro pretesa non verrà presa in considerazione
nell’esecuzione in atto (art. 107 cpv. 5 LEF). In virtù dell’art. 39 RFF (per
il rinvio dell’art. 102 RFF), in effetti, a
prescindere dall’incompletezza della versione italiana di
tale norma l’onere dell’azione dev’essere posto a carico non solo di chi
contesta un diritto iscritto nel registro
fondiario, la cui esistenza o il cui grado dipenda dall'iscrizione, ma anche di chi contesta un diritto di pegno valido senza iscrizione nel
registro fondiario (“un droit de gage valable sans inscription”, “ein ohne
Eintrag gültiges gesetzliches Pfandrecht”), come quello previsto dall’art.
57.
LCA.
4.
Il
ricorso va quindi parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Il pignoramento o il sequestro dell’importo postulato dalla
ricorrente si rivela di conseguenza senza oggetto, oltre che ad essere escluso
nell’ambito di una procedura di realizzazione di pegno. Non si preleva la tassa
di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 109,
140, 156 LEF; 34, 39, 40, 102 RFF; 57
LCA; 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza è impartito ad PI 1 e a PI 3 un termine di 20 giorni per
promuovere azione di contestazione del diritto di pegno di RI 1 sull’importo depositato sul conto vincolato n. __________ (contratto n. __________)
dell’CO 1 presso la __________. Se l’azione non verrà
promossa tempestivamente la loro pretesa non sarà presa in considerazione
nell’esecuzione n. __________.
2. Non si
prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.