Lexipedia

Decisione

15.2013.81

Diritti sull’indennità di assicurazione per danno all’immobile oggetto di esecuzione

27 febbraio 2014Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 6 luglio 2000 RI 1 ha promosso contro i fratelli __________

un’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare che grava il loro

fondo part. n. __________ RFD di __________, chiedendo l’estensione del pegno

agli affitti provenienti dalla locazione dell’immobile. Il 21 luglio 2000 l’CO

1 ha pertanto proceduto al blocco delle pigioni e all’invio dei relativi avvisi

ai proprietari del fondo, e il 28 agosto 2000

ha affidato l’amministrazione coatta dell’immobile alla fiduciaria __________

di __________.

B. L’11

aprile 2002 si è verificato un incendio nell’immobile in questione e il

successivo 8 ottobre la __________ A__________ ha sottoposto una proposta di

transazione tra le parti, che tenuto tra l’altro conto di pagamenti fatti

direttamente ad alcuni artigiani, prevedeva a saldo un indennizzo di

fr. 170’554.– a copertura del danno all’immobile e di fr. 54’372.50

a copertura del danno all’arredo del ristorante. Con lettera 17 marzo 2003 RI

1 ha quindi invitato l’Ufficio a sottoscrivere l’accordo transattivo con __________

Assicurazioni, chiedendo che entrambi gli importi fossero accreditati a favore

dell’esecuzione promossa contro gli escussi __________. L’Ufficio ha accolto la

richiesta di RI 1 con decisione 20 marzo 2003, che entrambi gli escussi hanno

impugnato limitatamente all’importo di fr. 54’372.50, chiedendo che esso

venisse riversato in loro favore. Questa

Camera ha respinto il ricorso con sentenza 24 settembre 2003 (inc. 15.2003.62),

ordinando all’Ufficio d’incassare tale indennizzo e di riversarlo su un suo

conto vincolato, ciò che avvenne il 14 maggio 2004.

In precedenza, su richiesta 10 ottobre 2003 del patrocinatore degli escussi e

con l’accordo della banca, il 1° dicembre 2003 l’Ufficio aveva parimenti

incassato e depositato l’indennizzo di fr. 170’554.– su un conto vincolato.

C. Il 16

dicembre 2004, il fondo gravato del pegno è stato costituito in proprietà per

piani, le unita n. __________, __________, __________, __________ e __________

essendo attribuite ad PI 1, che il 30 dicembre

2004 ne ha ceduto una quota di comproprietà di 1/20 alla

società __________ Sagl (di cui erano soci lo stesso PI 1 e la moglie __________), rinominata PI

2 il 9 novembre 2010, mentre le rimanenti unità n. __________, __________, __________,

__________ e __________ sono state attribuite al fratello PI 3.

D. In esito alla sentenza 9 agosto 2007 di questa Camera (inc.

15.2007.30), il 10 gennaio 2008, T__________ SA (di cui la figlia di PI 1, __________,

era l’amministratrice unica e di cui egli è tuttora procuratore) ha stipulato

con l’Ufficio un contratto di locazione di una parte dei locali del fondo

gravato (PPP n. __________, __________, __________ e __________), che prevedeva

in particolare il diritto per la società di compensare la pigione di fr. 105’000.–

annui (poi ridotto a fr. 118’548.–) con le spese per il risanamento e il

ripristino dei locali appigionati, per un importo massimo di fr. 105’000.–

(punto 11 del contratto). Il 1° settembre 2008, sempre la T__________ SA

ha stipulato con l’Ufficio un altro contratto di locazione relativo al­l’unità

n. __________, che pure prevedeva la facoltà per la conduttrice di compensare

la pigione di fr. 15’000.– per il periodo dal 1° settembre 2008 al 31

agosto 2009 con le spese per il risanamento e il ripristino dei locali

appigionati, per un importo massimo di fr. 15’000.– (punto 11 del contratto).

E. Il 17

marzo 2009, l’Ufficio ha depositato l’elenco oneri, menzionando nella parte

relativa agli altri oneri l’indennità di fr. 54’372.50 riversata dalla __________

A__________ quale accessorio del fondo non iscritto a registro fondiario.

La stessa menzione figura anche nell’elenco oneri ridepositato il 10 luglio

2012. Non è invece menzionato l’inden­nizzo di fr. 170’554.–.

F. Il 16

aprile 2012, constatando che l’amministrazione coatta non generava più introiti

e che il saldo del conto affitti si stava esaurendo, l’Ufficio ha chiesto a RI

1 di anticipare fr. 50’000.– per la continuazione dell’amministrazione

coatta. La creditrice ipotecaria avendovi rinunciato, il 7 maggio 2012

l’Ufficio ha revocata l’amministrazi­one coatta.

G. Il 14

giugno 2013 PI 1__________ ha chiesto all’Ufficio di versare gli importi

depositati sul conto vincolato presso la __________ sul conto immobili

intestato a lui e al fratello, in quanto i lavori di ripristino per i quali i

rimborsi assicurativi sono stati versati sarebbero stati eseguiti e ora

dovrebbero essere pagati.

H. Il 12 luglio 2013 l’CO 1ha allestito lo stato di

riparto relativo all’inden­nizzo di fr. 170’574.–, che prevede un versamento di

fr. 169’962.– a favore di PI 1__________ e di fr. 612.– a favore

dello Stato per le spese e le competenze.

I. Con

ricorso 23 luglio 2013 RI 1 ha chiesto che l’importo di fr. 169’962.– non

venga versato ai fratelli __________ ma venga messo a sua disposizione quale

creditrice ipotecaria. PI 3, nelle sue osservazioni 7 agosto 2013 come pure PI

1__________, nelle proprie del 12 agosto 2013, si sono opposti al gravame.

L’Ufficio si è rimesso al giudizio della Camera. Con replica del 18 dicembre

2013 RI 1 ha confermato il ricorso, mentre con duplica del 9 gennaio 2014 PI 3

ha contestato le allegazioni di replica.

Considerandi

in diritto:

1.

Con la

replica del 18 dicembre 2013, la ricorrente chiede l’assun­zione di una serie

di documenti detenuti dalla T__________ SA così come l’esecuzione di un

sopralluogo e di una perizia in merito ai lavori eseguiti sul fondo part. n. __________

RFD di S__________. L’esito del ricorso rende però la richiesta senza oggetto.

2.

Nel

merito, ricordato che per l’art. 822 CC un’indennità di assicurazione scaduta

non può essere pagata al proprietario del fondo senza il consenso dei creditori

ipotecari, la ricorrente chiede che l’inden­nità versata dall’assicu­razione a

favore di PI 1 e di PI 3 sia messa a sua disposizione, tramite pignoramento o

sequestro, contestando d’altronde che la stessa sia stata utilizzata per riparare

il danno all’immobile dovuto all’incendio.

2.1

Giusta

l’art. 57 cpv. 1 LCA, il pegno del creditore che grava una cosa assicurata si

estende tanto al diritto che il contratto di assicurazione conferisce al

debitore quanto ai beni acquistati coll’indennità in sostituzione della cosa

assicurata. Se il pegno è stato notificato al­l’as­sicuratore, questi non può

pagare l’indennità all’assicurato se non col consenso del creditore

pignoratizio o previa prestazione di garanzie a favore del medesimo (art. 57

cpv. 2 LCA). La norma, che in materia immobiliare è ribadita all’art. 822 CC,

si applica a ogni tipo di assicurazione, privata o pubblica, contro i rischi di

deprezzamento dell’immobile, delle sue parti integranti e degli accessori,

compresa l’assicurazione contro l’incendio. Non si tratta di una surrogazione

reale in senso proprio bensì di un’estensione del diritto di pegno immobiliare

a una cosa mobiliare (l’indennità), analoga a quella prevista dall’art. 806 CC

in merito a pigioni e fitti (Steinauer,

Les droits réels, vol. III, 4a edizione, 2012, n. 2733 e 2734a; Tauffer/Schmid-Tschirren, Basler Kommen­tar zum ZGB, 4a edizione, vol. II, n. 4 ad

art. 822). Nel caso in cui l’oggetto

del pegno viene danneggiato e poi ripristinato, il diritto di pegno si estende

all’immobile così come ripristinato e il diritto del creditore alla prestazione

assicurativa si

estingue nella misura in cui l’immobile offra allo stesso una garanzia

equivalente a quella che offriva in precedenza (Tauffer/Schmid-Tschirren,

op. cit., n. 3 ad art. 822). Il creditore ipotecario può esigere di essere

disinteressato senza indugio con l’indennità assicurativa se il credito

ipotecario è esigibile o se l’immo­bile gravato è sottoposto a un’esecuzione in

realizzazione di pegno o al fallimento del proprietario (Steinauer, op. cit., n.

2734d-e).

2.2

Nel caso

specifico, si deve anzitutto verificare se, come sostiene PI 3 nelle sue

osservazioni al ricorso, la contestazione della banca sia tardiva, l’elenco

oneri, in cui l’indennità contesa non è stata iscritta, è passato in giudicato

da oltre un anno. Ora, né la legge (art. 34 e 101 RFF) né la dottrina (ad es.: Kuhn, in: Kurzkommentar, VZG, 2011, n.

2-4 ad art. 34 RFF; Feuz, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 7 segg. ad art. 140; Brand, Die betreibungsrechtliche

Zwangsverwertung von Grundstücken im Pfand­verwertungsverfahren, 2008, pag.

108-110; Jent-Sørensen, Die Rechts­durch­setzung

bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution, 2003, n. 118 segg.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, 2000, n. 37 segg. ad art. 140 LEF) prescrivono esplicitamente la menzione

nell’elenco oneri degli indennizzi assicurativi cui si estendo il pegno di cui

è chiesta la realizzazione, contrariamente a quanto avviene in materia di

fallimento (Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. III, 2001, n. 45 e 46 ad art. 219 LEF). Trattandosi di un diritto

di pegno mobiliare su un credito nel senso degli art. 899 segg. CC (Steinauer, op. cit., n. 2734), si

potrebbe anche ipotizzare che il riparto dell’indennità assicurativa avvenga

nel quadro della graduatoria (art. 146 o 157 cpv. 3 LEF). Il Tribunale

federale, tuttavia, ha stabilito che controversie relative all’estensione del

pegno immobiliare alle pigioni e ai fitti, poiché vertono su una questione di

diritto materiale, devono essere risolte nella procedura di appuramento del­l’elenco

oneri (DTF 41 III 118; Steinauer,

op. cit., n. 2732c e 2732k; nelle procedure collettive: DTF 108

III 85 consid. 1, 106 III 69 consid.1, 105 III 30 consid. 2; Gilliéron, op. cit., n. 45 e 46 ad art.

219.

e n. 46 ad art. 232). Non vi sono validi motivi per cui ciò non debba

valere anche per i litigi riferiti all’indennità assicurativa, il pegno degli

art. 806 CC e 57 LCA avendo la stessa natura (sopra, consid. 2.1).

2.3

Ciò

premesso, l’omessa menzione dell’indennità di fr. 170’574.– nell’elenco

oneri non ha, nella fattispecie, le conseguenze che PI 3 espone nelle sue

osservazioni, perché si tratta manifestamente di una svista involontaria

dell’Ufficio. Risulta infatti chiaramente dagli atti, e in particolare dallo

scritto 10 ottobre 2003 degli escussi, che l’indennità è stata versata su un

conto vincolato dell’Uf­ficio in attesa della definizione della sua sorte nella

procedura di appuramento dell’elenco oneri, come d’altronde deciso da questa Camera

in merito all’indennizzo di fr. 54’372.50 per l’arredo del ristorante

(inc. 15.2003.62, consid. 3.4), il quale è stato invece correttamente

menzionato nell’elenco oneri (sopra ad C). Orbene, l’ufficio d’esecuzione che

per errore ha omesso di prendere una decisione su un punto rilevante per la

procedura esecutiva rimane tenuto a determinarsi in ogni tempo anche dopo che

l’elenco oneri è diventato definitivo (cfr. DTF 121 III 27

consid. 2b; Feuz,

op. cit., n. 141 ad art. 140; Jent-Sørensen,

op. cit., n. 682). Nel caso specifico, l’Ufficio

era quindi ad ogni modo legittimato a decidere sul riparto dell’inden­nizzo di fr. 170’574.–, come ha fatto con la decisione

impugnata. In queste condizioni, il ricorso di RI 1, interposto il 23 luglio

2013.

contro la decisione 12 luglio 2013 dell’Ufficio, è tempestivo.

3.

Ciò

posto, non spetta né all’Ufficio né all’autorità di vigilanza statuire con

decisione definitiva sulla controversia in atto tra le parti. Sono infatti di

merito le questioni da esse sollevate, in particolare sul punto di sapere se il pegno gravante l’indennità si è estinto con il preteso ripristino

del fondo, se i lavori sono stati effettivamente realizzati e l’immobile

ripristinato nello stato che era suo prima dell’incendio, se gli escussi hanno

davvero diritto al versamento dell’indennizzo, dal momento che i lavori sono

stati finanziati dalla T__________ SA e se questa società

può legittimamente far valere pretese sull’indennizzo – e a concorrenza di

quale importo –, dato che i contratti di locazione sottoscritti con l’Ufficio

prevedevano la compensazione della pigione con le spese per il risanamento e il

ripristino dei locali appigionati (cfr. sopra ad D). Queste censure rientrano

nella competenza del giudice competente per dirimere le contestazioni

dell’elenco oneri.

L’Ufficio

avrebbe così dovuto impartire agli interessati un termine di contestazione di

10.

giorni (art. 40 e 102 RFF per analogia) con l’av­vertenza contenuta all’art.

37.

cpv. 2 RFF (Feuz, op. cit., n.

141.

ad art. 140). Nel caso specifico, tuttavia, ciò si rivela ora inutile, perché

RI 1 ha già manifestato la sua opposizione alla pretesa fatta valere dagli

escussi sull’indennizzo di fr. 170’574.–. L’Ufficio dovrebbe a questo punto impartire alla banca o agli escussi

il termine di 20 giorni per promuovere azione di contestazione o di

accertamento del diritto di pegno della banca sull’indennizzo (art. 109, per il

rinvio degli art. 140 cpv. 2 e 156 cpv. 1 LEF). Per il principio di celerità questa

Camera ritiene però meglio assumere essa stessa tale incombenza, assegnando sin

d’ora tale termine agli escussi, con la comminatoria che se non promuoveranno

tempestivamente l’azione la loro pretesa non verrà presa in considerazione

nell’esecuzione in atto (art. 107 cpv. 5 LEF). In virtù del­l’art. 39 RFF (per

il rinvio dell’art. 102 RFF), in effetti, a

prescindere dall’incomple­tezza della versione italiana di

tale norma l’onere dell’azione dev’essere posto a carico non solo di chi

contesta un diritto iscritto nel registro

fondiario, la cui esistenza o il cui grado dipenda dall'iscrizione, ma anche di chi contesta un diritto di pegno valido senza iscrizione nel

registro fondiario (“un droit de gage valable sans inscription”, “ein ohne

Eintrag gültiges gesetzliches Pfandrecht”), come quello previsto dall’art.

57.

LCA.

4.

Il

ricorso va quindi parzialmente accolto nel senso dei considerandi. Il pignoramento o il sequestro del­l’im­porto postulato dalla

ricorrente si rivela di conseguenza senza oggetto, oltre che ad essere escluso

nell’ambito di una procedura di realizzazione di pegno. Non si preleva la tassa

di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 109,

140, 156 LEF; 34, 39, 40, 102 RFF; 57

LCA; 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza è impartito ad PI 1 e a PI 3 un termine di 20 giorni per

promuovere azione di contestazione del diritto di pegno di RI 1 sull’importo depositato sul conto vincolato n. __________ (contratto n. __________)

dell’CO 1 presso la __________. Se l’azione non verrà

promossa tempestivamente la loro pretesa non sarà presa in considerazione

nell’esecuzione n. __________.

2. Non si

prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.