15.2013.83
Nullità del pignoramento. Impignorabilità degli arnesi, apparecchi, strumenti e libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio della professione
4 ottobre 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.83
Lugano
4 ottobre 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 26 agosto 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio contro
il verbale di pignoramento del 15 settembre 2010 e contro la comunicazione
della domanda di realizzazione del 2 agosto 2013 nell’esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
PI
1
viste le osservazioni:
– 30 agosto 2013 di PI 1, __________;
– 30 agosto 2013 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE
n. __________ del 3/13 luglio 2009 dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per
l’incasso di un proprio credito di fr. 47'138.00 oltre interessi al 5% dal 1°
maggio 2009.
B. Con
sentenza 23 aprile 2010 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha
respinto in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo.
C. Il 16
giugno 2010 il creditore ha presentato la domanda di proseguimento
dell’esecuzione.
D. Il 24
giugno 2010 RI 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di __________, __________,
azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, azione che è stata
stralciata dai ruoli dal Pretore il 24 luglio 2013.
E. Nell’ambito
della menzionata esecuzione, il 15 settembre 2010 l’Ufficio ha pignorato i
seguenti beni facenti parte dell’inventario del Ristorante __________ gestito
dall’escusso:
– 70 sedie
in pelle bianca,
– 30 tavoli
rettangolari grandi in legno nero,
– 16 tavoli
quadrati piccoli in legno nero,
– 16
poltrone in pelle bianca,
– 1 macchina
trita gelati (typ FB20, anno 1982),
– 1 macchina
per gelati.
F. Il 26
luglio 2013 il creditore ha presentato la domanda di vendita.
G. Il 2
agosto 2013 l’Ufficio ha comunicato al ricorrente la domanda di realizzazione,
fissando al 29 agosto 2013 la vendita dei beni pignorati.
H. Con ricorso 26 agosto
2013 RI 1 si oppone al pignoramento e alla vendita dei beni pignorati
argomentando che tutto quanto pignorato sarebbe impignorabile ex art. 92 LEF
perché gli necessita per espletare il suo lavoro. La vendita dei beni pignorati
lo esporrebbe all’impossibilità di conseguire un reddito.
I. Con osservazioni 30
agosto 2013 PI 1 si è opposto al gravame con motivazioni che, se del caso,
verranno riprese in seguito.
L. Con osservazioni 30
agosto 2013 pure l’CO 1 si è opposto al gravame argomentando che il debitore
non avrebbe mai dichiarato in precedenza che tali beni sarebbero indispensabili
per la propria attività professionale. L’ufficio rende noto di aver annullato
l’asta.
Considerandi
in diritto:
1.
Per
l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del
provvedimento.
1.1
Nel caso specifico già
nel corso del 2009 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 quali fossero i beni
pignorati nell’ambito dell’esecuzione n. __________. Il gravame 26 agosto 2013,
in quanto con lo stesso il ricorrente sostiene l’impignorabilità dei beni pignorati,
risulta pertanto tardivo.
1.2
Sennonché all’autorità
di vigilanza in senso lato, in contrapposizione all’autorità di ricorso,
compete tra l’altro l’intervento d’ufficio in caso di provvedimenti o atti
radicalmente nulli; siffatto intervento può darsi anche a seguito di ricorso
irricevibile, ad esempio per tardività (art. 22 cpv. 1 LEF). La nullità di un
pignoramento può essere pronunciata, anche a prescindere dalla tardività del ricorso,
quando tolga al debitore o ai membri della sua famiglia l’indispensabile per
vivere, ponendolo in una situazione intollerabile: tale è il caso quando il pignoramento
incide in modo determinante sul minimo di esistenza o quando ha per oggetto
beni assolutamente impignorabili (cfr. Rep
1980.
p. 112; DTF 97 III 11 cons.
2). Avendo il ricorso per oggetto un bene che l’escusso pretende assolutamente
impignorabile, la questione della tempestività del gravame è irrilevante.
2.
Per
l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli
strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia
per l'esercizio della professione.
2.1
Nell'ambito
dell'esecuzione forzata occorre tenere conto dell'esistenza economica del
debitore e della sua famiglia. L'esercizio di una professione da parte del
debitore e della sua famiglia deve essere garantita. A questo scopo vengono
protetti gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri necessari.
Protetta non è quindi qualsiasi attività economica, ma solo la professione in
senso stretto, ovvero l’attività lucrativa in cui il fattore del lavoro
personale dell’escusso prevale su quello del capitale investito e del lavoro
fornito da terzi (Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n.
13.
ad art. 92; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., 2008, §
23.
n. 13 e 24; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 87 ad
art. 92). Anche i beni utilizzati per l’esercizio di
un’attività accessoria o a tempo parziale sono protetti dalla norma, purché il
provento ottenuto da tale attività sia necessario al sostentamento del debitore
(Vonder Mühll, op. cit., n. 20 ad art. 92). L’attività professionale deve inoltre essere
redditizia: la protezione dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF non
è infatti data quando l’attività risulta deficitaria. Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione e l’autorità cantonale di
vigilanza devono accertare d’ufficio le circostanze determinanti per
l’esclusione della pignorabilità di un bene (DTF 113 III 78).
2.2
Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene l'escutente nelle
osservazioni al ricorso, non si evince dagli atti che l'escusso abbia
dichiarato all'ufficio d'esecuzione di essere un lavoratore dipendente del
ristorante __________, il quale del resto non risulta avere una propria
personalità giuridica né può quindi fungere da datore di lavoro. Anzi nel verbale
delle operazioni del pignoramento, datato del 17 agosto 2010, figura al
contrario che RI 1 è “gerente” e ha “un'entrata“ di circa fr. 4000.– mensili
netti. Ciò è confermato sia dal verbale di pignoramento provvisorio del 15
settembre 2010 – che non risulta essere stato contestato dall'escutente –, da
cui risulta che l'escusso è “gerente in proprio con un'entrata media di ca. fr.
4'000.– al mese”, sia dall’“attestato di guadagno” del 13 settembre 2010 intestato
al “Ristorante __________ di RI 1 [sic] e P__________”, con cui questi ultimi
certificano che l'escusso percepisce un reddito netto di fr. 4'000.– mensili. Il
ristorante risulta quindi gestito da queste due persone in modo indipendente,
verosimilmente nella forma della società semplice, forma che non può in quanto
tale essere iscritta nel registro di commercio (DTF 79 I 181; Eckert, Basler Kommentar, OR II, 3a
ed. 2008, n. 4 ad art. 934). E comunque sia l'iscrizione in tale registro non è
una condizione di applicazione dell'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF. Ne consegue che
gli oggetti facenti parte dell’inventario del __________ __________ sono da
ritenere impignorabili nel senso della norma testé citata, essendo adempiuto il
requisito della sufficiente redditività dell'attività lucrativa indipendente svolta
dall'escusso (ne trae un reddito mensile di fr. 4'000.– netti) ed essendo gli
stessi necessari all’esercizio della sua attività professionale.
3.
Alla luce di quanto
considerato il ricorso va di conseguenza accolto e vanno annullati sia il
verbale di pignoramento del 15 settembre 2010 sia gli atti esecutivi
susseguenti allo stesso.
Non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 92 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2
OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. Di conseguenza sono annullati
il verbale di pignoramento del 15 settembre 2010 e gli atti esecutivi
susseguenti allo stesso.
3. Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.