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Decisione

15.2013.83

Nullità del pignoramento. Impignorabilità degli arnesi, apparecchi, strumenti e libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia per l'esercizio della professione

4 ottobre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE

n. __________ del 3/13 luglio 2009 dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per

l’incasso di un proprio credito di fr. 47'138.00 oltre interessi al 5% dal 1°

maggio 2009.

B. Con

sentenza 23 aprile 2010 il Pretore del Distretto di __________, __________, ha

respinto in via provvisoria l’opposizione interposta al precetto esecutivo.

C. Il 16

giugno 2010 il creditore ha presentato la domanda di proseguimento

dell’esecuzione.

D. Il 24

giugno 2010 RI 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di __________, __________,

azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, azione che è stata

stralciata dai ruoli dal Pretore il 24 luglio 2013.

E. Nell’ambito

della menzionata esecuzione, il 15 settembre 2010 l’Ufficio ha pignorato i

seguenti beni facenti parte dell’inventario del Ristorante __________ gestito

dall’escusso:

– 70 sedie

in pelle bianca,

– 30 tavoli

rettangolari grandi in legno nero,

– 16 tavoli

quadrati piccoli in legno nero,

– 16

poltrone in pelle bianca,

– 1 macchina

trita gelati (typ FB20, anno 1982),

– 1 macchina

per gelati.

F. Il 26

luglio 2013 il creditore ha presentato la domanda di vendita.

G. Il 2

agosto 2013 l’Ufficio ha comunicato al ricorrente la domanda di realizzazione,

fissando al 29 agosto 2013 la vendita dei beni pignorati.

H. Con ricorso 26 agosto

2013 RI 1 si oppone al pignoramento e alla vendita dei beni pignorati

argomentando che tutto quanto pignorato sarebbe impignorabile ex art. 92 LEF

perché gli necessita per espletare il suo lavoro. La vendita dei beni pignorati

lo esporrebbe all’impossibilità di conseguire un reddito.

I. Con osservazioni 30

agosto 2013 PI 1 si è opposto al gravame con motivazioni che, se del caso,

verranno riprese in seguito.

L. Con osservazioni 30

agosto 2013 pure l’CO 1 si è opposto al gravame argomentando che il debitore

non avrebbe mai dichiarato in precedenza che tali beni sarebbero indispensabili

per la propria attività professionale. L’ufficio rende noto di aver annullato

l’asta.

Considerandi

in diritto:

1.

Per

l'art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere

presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del

provvedimento.

1.1

Nel caso specifico già

nel corso del 2009 l’Ufficio ha comunicato a RI 1 quali fossero i beni

pignorati nell’ambito dell’esecuzi­one n. __________. Il gravame 26 agosto 2013,

in quanto con lo stesso il ricorrente sostiene l’impignorabilità dei beni pignorati,

risulta pertanto tardivo.

1.2

Sennonché all’autorità

di vigilanza in senso lato, in contrapposizione all’autorità di ricorso,

compete tra l’altro l’intervento d’ufficio in caso di provvedimenti o atti

radicalmente nulli; siffatto intervento può darsi anche a seguito di ricorso

irricevibile, ad esempio per tardività (art. 22 cpv. 1 LEF). La nullità di un

pignoramento può essere pronunciata, anche a prescindere dalla tardività del ricorso,

quando tolga al debitore o ai membri della sua famiglia l’indispensabile per

vivere, ponendolo in una situazione intollerabile: tale è il caso quando il pignoramento

incide in modo determinante sul minimo di esistenza o quando ha per oggetto

beni assolutamente impignorabili (cfr. Rep

1980.

p. 112; DTF 97 III 11 cons.

2). Avendo il ricorso per oggetto un bene che l’escusso pretende assolutamente

impignorabile, la questione della tempestività del gravame è irrilevante.

2.

Per

l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF sono impignorabili gli arnesi, gli apparecchi, gli

strumenti e i libri, in quanto siano necessari al debitore e alla sua famiglia

per l'esercizio della professione.

2.1

Nell'ambito

dell'esecuzione forzata occorre tenere conto dell'esistenza economica del

debitore e della sua famiglia. L'esercizio di una professione da parte del

debitore e della sua famiglia deve essere garantita. A questo scopo vengono

protetti gli arnesi, gli apparecchi, gli strumenti e i libri necessari.

Protetta non è quindi qualsiasi attività economica, ma solo la professione in

senso stretto, ovvero l’attività lucrativa in cui il fattore del lavoro

personale dell’escusso prevale su quello del capitale investito e del lavoro

fornito da terzi (Vonder

Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n.

13.

ad art. 92; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., 2008, §

23.

n. 13 e 24; Gilliéron, Commentaire

de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 87 ad

art. 92). Anche i beni utilizzati per l’esercizio di

un’attività accessoria o a tempo parziale sono protetti dalla norma, purché il

provento ottenuto da tale attività sia necessario al sostentamento del debitore

(Vonder Mühll, op. cit., n. 20 ad art. 92). L’attività professionale deve inoltre essere

redditizia: la protezione dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF non

è infatti data quando l’attività risulta deficitaria. Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzi­one e l’autorità cantonale di

vigilanza devono accertare d’ufficio le circostanze determinanti per

l’esclusione della pignorabilità di un bene (DTF 113 III 78).

2.2

Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene l'escutente nelle

osservazioni al ricorso, non si evince dagli atti che l'escusso abbia

dichiarato all'ufficio d'esecuzione di essere un lavoratore dipendente del

ristorante __________, il quale del resto non risulta avere una propria

personalità giuridica né può quindi fungere da datore di lavoro. Anzi nel verbale

delle operazioni del pignoramento, datato del 17 agosto 2010, figura al

contrario che RI 1 è “gerente” e ha “un'entrata“ di circa fr. 4000.– mensili

netti. Ciò è confermato sia dal verbale di pignoramento provvisorio del 15

settembre 2010 – che non risulta essere stato contestato dall'escutente –, da

cui risulta che l'escusso è “gerente in proprio con un'entrata media di ca. fr.

4'000.– al mese”, sia dal­l’“at­testato di guadagno” del 13 settembre 2010 intestato

al “Ristorante __________ di RI 1 [sic] e P__________”, con cui questi ultimi

certificano che l'escusso percepisce un reddito netto di fr. 4'000.– mensili. Il

ristorante risulta quindi gestito da queste due persone in modo indipendente,

verosimilmente nella forma della società semplice, forma che non può in quanto

tale essere iscritta nel registro di commercio (DTF 79 I 181; Eckert, Basler Kommentar, OR II, 3a

ed. 2008, n. 4 ad art. 934). E comunque sia l'iscrizione in tale registro non è

una condizione di applicazione dell'art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF. Ne consegue che

gli oggetti facenti parte dell’inventario del __________ __________ sono da

ritenere impignorabili nel senso della norma testé citata, essendo adempiuto il

requisito della sufficiente redditività dell'attività lucrativa indipendente svolta

dall'escusso (ne trae un reddito mensile di fr. 4'000.– netti) ed essendo gli

stessi necessari all’esercizio della sua attività professionale.

3.

Alla luce di quanto

considerato il ricorso va di conseguenza accolto e vanno annullati sia il

verbale di pignoramento del 15 settembre 2010 sia gli atti esecutivi

susseguenti allo stesso.

Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 92 cpv. 1 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2

OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. Di conseguenza sono annullati

il verbale di pignoramento del 15 settembre 2010 e gli atti esecutivi

susseguenti allo stesso.

3. Non si prelevano

spese e non si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.