15.2013.85
Opposizione a precetto esecutivo
3 febbraio 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.85
Lugano
3 febbraio 2014
EC/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Walser,
vicepresidente,
Jaques ed Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 4 settembre 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’CO 1, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 22 agosto 2013
nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI
1
viste:
– le osservazioni 25 settembre 2013 dell’PI 1;
– le osservazioni 6
settembre e 14 ottobre 2013 dell’CO 1;
– il rapporto informativo 11 settembre 2013 della
Polizia __________;
– la presa di posizione 20 novembre 2013 di RI 1 al rapporto
informativo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto
esecutivo n. __________dell’CO 1, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di un
credito di fr. 1’724.70 oltre accessori. Dal precetto, emesso il 22 maggio 2013,
risulta che esso è stato notificato il 12 giugno 2013 all’escussa, la quale non
ha interposto opposizione.
B. Avendo chiesto la
creditrice il proseguimento dell’esecuzione, il 22 agosto 2013 l’ufficio ha
emesso l’avviso di pignoramento, spedito all'escussa per posta A.
C. Con ricorso 4 settembre
2013 RI 1 ha chiesto che venga annullata la procedura esecutiva in questione,
argomentando che mai le sarebbe stato notificato il precetto esecutivo.
D. Delle osservazioni della
PI 1 e dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.
E. Con rapporto
informativo dell’11 settembre 2013 l’agente della Polizia Intercomunale con
sede a __________, incaricato dell’intimazione del precetto esecutivo, ha
dichiarato di aver consegnato “con forte probabilità” il precetto
esecutivo all’escussa presso gli uffici di polizia, in quanto egli è in
possesso di una fotocopia di un documento di legittimazione di RI 1,
circostanza che confermerebbe l’avvenuta consegna.
F. Con ordinanza
presidenziale 7 novembre 2013 a RI 1 è stato fissato un termine di 10 giorni per
prendere posizione sul rapporto informativo dell’11 settembre 2013 e sulle
osservazioni 14 ottobre 2013 dell’CO 1, con particolare riferimento
all’attestazione sottoscritta dall’agente di polizia contenuta nel precetto
esecutivo, secondo cui l’atto le è stato notificato il 12 giugno 2013, e alla
circostanza che l’agente è in possesso di una fotocopia della sua licenza di
condurre.
G. Il 20 novembre 2013,
dando seguito alla precitata ordinanza, RI 1 ripropone l’argomentazione
contenuta nel ricorso, evidenziando che il 12 giugno 2013 essa ha iniziato il
proprio lavoro __________ alle ore 07.55, dove è rimasta fino alle ore 16.06. A
mente della ricorrente le sarebbe pertanto stato impossibile ritirare il
precetto negli orari d’ufficio, visto “il tragitto trafficato ben noto a
tutti”. In merito alla circostanza che l’agente notificante è in possesso di
una fotocopia della sua licenza di condurre, l’escussa espone che ciò si
potrebbe spiegare con eventi passati, ad esempio il ritiro l’anno precedente di
un precetto esecutivo, in occasione dei quali la licenza di condurre potrebbe
essere stata fotocopiata.
Considerato
Considerandi
1.
L’atto di ricorso è
stato sottoscritto dall’avv. __________ per conto della ricorrente, la quale
però, nel suo scritto del 20 novembre 2013, afferma di non averle conferito al
proposito alcuna procura. Ne ratifica l’operato, tuttavia, chiedendo
esplicitamente l’accoglimento del ricorso. Esso risulta pertanto ricevibile e
la presente sentenza va intimata a RI 1 personalmente.
2.
La forma qualificata
di notificazione – espressamente imposta dal legislatore all'art. 72 cpv. 2 LEF
per il precetto esecutivo (oltre che per la comminatoria di fallimento, art.
161.
cpv. 1 LEF) – esige l'atto formale della consegna dell'atto esecutivo da
parte di chi procede alla notificazione nelle mani dell'escusso o di chi è
legittimato a ricevere l'atto. Decisiva è la dazione fisica, con possibilità
per il ricevente di interporre immediata opposizione e con l'obbligo in tal
caso per il notificante di attestare sugli esemplari del precetto siffatta
dichiarazione di volontà (Wüthrich/Schoch,
op. cit., n. 11-13 ad art. 72). L'attestazione dell'avvenuta notificazione deve
aver luogo ad opera di chi ha effettivamente eseguito la dazione (DTF 120 III 118 seg.; Georges
Vonder Mühll, Anmerkung, in: BlSchK 1996, p. 13).
3.
Come pubblico
documento nel senso dell'art. 9 cpv. 1 CC, l'esemplare del precetto esecutivo
costituisce piena prova dei fatti che attesta, finché non sia dimostrata
l'inesattezza del suo contenuto (DTF
120.
III 118; 117 III 13). La controprova non è soggetta ad alcuna forma
speciale (art. 9 cpv. 2 CC; Hausheer/Jaun,
Die Einleitungsartikel des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Berna 1998, p.
171, n. 7.87). Essa deve essere ammessa già quando siano dati fondati motivi
per dubitare della veridicità del contenuto del documento (sentenza 9 giugno
1986.
dell'Autorità cantonale di vigilanza del Cantone Zurigo, in: BlSchK 1988,
pag. 231–233; CEF 2 aprile 2004, inc. 15.2003.166 consid. 3; CEF 30 agosto
2002, inc. 15.2002.93, consid. 2a).
4.
Nel caso in esame, l’agente
di polizia non ha potuto ricordare con certezza le modalità della notifica del
precetto, limitandosi a dichiarare, nello scritto dell’11 settembre 2013, che
vi è una “forte probabilità” che egli abbia consegnato il precetto
all’escussa presso gli uffici di polizia, perché è in possesso di una fotocopia
della licenza di condurre di lei. Ora, tale circostanza non è in sé sufficiente
a dissipare i dubbi che traspaiono dalla dichiarazione dell’agente in merito all’effettiva
consegna del precetto esecutivo all’escussa, giacché la fotocopiatura del
documento sarebbe potuta avvenire anche in occasione di precedenti notifiche di
atti esecutivi (come ad esempio i precetti esecutivi notificati dalla stessa
polizia nelle esecuzioni n. __________1266 e __________7193
rispettivamente il 24 ottobre 2012 e il 14 gennaio 2013). Dubbi ulteriormente
corroborati dalla circostanza che gli sportelli degli uffici della polizia __________
sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e che, come
emerge dal tabulato delle presenze al lavoro dell’escussa acclusi allo scritto
20.
novembre 2013, essa la mattina del 12 giugno 2013
ha iniziato il lavoro alle ore 07.55 terminandolo alle ore 11.25. Ora, sebbene
non impossibile, a ben vedere nel limitato lasso di tempo di 35 minuti
difficilmente RI 1 avrebbe potuto timbrare l’uscita al rilevatore delle
presenze presso il proprio dato di lavoro, raggiungere l’auto e salirvi,
recarsi __________, parcheggiare l’auto e presentarsi allo sportello prima
della chiusura. Questo se si considera che in base alle indicazione di google
maps il tempo per percorrere i circa 16
chilometri di tragitto dal luogo di lavoro allo sportello della polizia è di circa
21.
minuti e ciò potendo sempre viaggiare alla velocità massima consentita, cosa
che era esclusa in quella circostanza visto il traffico notoriamente intenso su
quel tratto di strada durante le ore di punta. Sussistendo fondati motivi per
dubitare dell'effettiva consegna del precetto esecutivo all'escussa, il ricorso
merita accoglimento su questo punto.
5.
La
notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con
la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di
dieci giorni di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai
pervenuto al debitore, l’esecuzione è assolutamente nulla e la sua nullità può
e deve essere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio
inerente alla notifica, l’escusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto
del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica i suoi effetti (DTF 128 III 101
consid. 2; 110 III 9 consid. 2; Angst, op. cit.,
n. 23 ad art. 64 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 28-30 ad art. 64-66 LEF). Di
conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o
interporre opposizione comincia a decorrere da tale
conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale 5A_6/2008
del 5 febbraio 2008, consid. 3.2 e 5A_548/2001 del 5 dicembre 2011, consid. 2.1 Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed., 2013,
§ 12, n. 27-28).
5.1
Nel
caso specifico, la ricorrente ha avuto indirettamente conoscenza degli elementi
essenziali del precetto esecutivo attraverso l’avviso di pignoramento (identità
del procedente e ammontare del credito). Se ciò sia sufficiente per considerare
sanata la carente notifica del precetto esecutivo (così come viene ammesso nei
casi in cui all’escusso si consegna la comminatoria di fallimento: sentenza del Tribunale federale 7B.161/2005 del 31 ottobre 2005,
consid. 2.2; Jeanneret/ Lembo, op.
cit., n. 33-34 ad art. 64 LEF; in senso però apparentemente divergente:
sentenza del Tribunale federale 5A.777/2011 del 7 febbraio 2012, consid. 3.3)
può rimanere indeciso nella fattispecie. Sta di fatto che
l’effetto sospensivo concesso al ricorso, che retroagisce alla data di
emissione dell’atto impugnato (Erard,
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 7 ad art. 36), ha anche paralizzato il decorso del termine d’opposizione. E con lo
successivo scritto 20 novembre 2013, in cui la ricorrente dimostra di conoscere
perfettamente il contenuto del precetto esecutivo, essa ha manifestato chiaramente
di volervi interporre opposizione.
5.2
In tali
condizioni, in assenza di un interesse degno di protezione non si giustifica di
ordinare una nuova notificazione del precetto esecutivo (cfr. DTF 112 III 81
consid. 2; Jeanneret/Lembo,
ibidem; Angst, ibidem; Gilliéron, ibidem), bastando la
registrazione dell’opposizione formulata dalla ricorrente con lo scritto 20
novembre 2013.
6.
Alla luce di quanto
considerato il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto, nel senso del
considerando 5.2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano
indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 17, 64 e 72 LEF; 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente
accolto.
1.1
Di conseguenza è
annullato l’avviso di pignoramento emesso il 22 agosto 2013 nell’esecuzione n. __________.
1.2
È ordinato all’CO 1 d’iscrivere
nei suoi registri l’opposizione interposta da RI 1 il 20 novembre 2013
all’esecuzione n. __________.
2.
Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– RI 1, __________, __________;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.