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Decisione

15.2013.86

Ricorso contro l’aggiudicazione. Sospensione dell’esecuzione. Non ritiro delle raccomandate postali contenenti le domande di vendita

1 dicembre 2013Italiano10 min

settembre 2013 si è tenuta l’asta della part. n. __________ RFD di __________, aggiudicata

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Numero d'incarto:

15.2013.86

Data decisione, Autorità:

01.12.2013, CEF

Titolo:

Ricorso contro l’aggiudicazione. Sospensione dell’esecuzione. Non ritiro delle raccomandate postali contenenti le domande di vendita

OPPOSIZIONE

art. 138 cpv. 3 cf. a CPC

art. 17 LEF

art. 31 LEF

Incarto n.

15.2013.86

Lugano

1° dicembre

2013

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

segretario:

Cassina,

vicecancelliere

statuendo sul ricorso 5 settembre 2013 di

RI 1

patrocinato dall’ PA 1

contro

l’operato e meglio avverso l’aggiudica­zione del 3

settembre 2013 nell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare

n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1

viste:

– le osservazioni 20 settembre 2013 e la duplica

14 ottobre 2013 di PI 1;

– le

osservazioni 6 settembre e 2 ottobre 2013 dell’CO 1;

– la replica 9 ottobre 2013 di RI 1;

richiamata

l’ordinanza presidenziale 10 settembre 2013 di concessione dell’effetto sospensivo;

ritenuto in fatto:

Fatti

A. Con precetto

esecutivo n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare emesso

il 7 giugno 2010 dall’CO 1, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr.

603'419.75 oltre accessori. Quale oggetto del pegno la banca ha indicato la

part. n. __________ RFD di __________. L’opposizione interposta dall’escusso al

precetto esecutivo è stata rigettata in via provvisoria con pronunciato 22

febbraio 2011 del Pretore del Distretto di __________ (passato in giudicato).

B. Il 2

novembre 2012 PI 1 ha presentato la domanda di vendita, che il successivo 5

novembre è stata trasmessa all’escusso a mezzo invio postale raccomandato. Il 7

giugno 2013 l’Ufficio ha pubblicato l’avviso d’incanto, dandone personale

comunicazione all’escus­so e al di lui patrocinatore.

C. Il 3

settembre 2013 si è tenuta l’asta della part. n. __________ RFD di __________, aggiudicata

ad __________ per fr. 806'000.–. Lo stesso giorno l’Ufficio ha comunicato

al patrocinatore del ricorrente l’avvenuta aggiudicazione.

D. Con

ricorso 5 settembre 2013 RI 1 ha chiesto di annullare l’aggiudicazione in questione.

Il ricorrente evidenzia di essere stato coinvolto in una procedura di divorzio

iniziata il 29 settembre 2010 e terminata con sentenza del 16 ottobre 2012. In corso di procedura, PI 1 ha promosso contro di lui un’esecu­zione in via di realizzazione

del pegno, che essa comunque si sarebbe poi dichiarata disposta a sospendere in

attesa della conclusione della pratica di divorzio. Successivamente l’escusso

avrebbe ripreso contatto con il suo consulente presso PI 1 per rifinanziare il

debito ipotecario. Durante queste trattative altri creditori avrebbero avviato

delle procedure esecutive in via di pignoramento, chiedendo poi la realizzazione

dell’immobile.

Vista la situazione

RI 1 chiese all’Ufficio la distinta delle esecuzioni pendenti per le quali era

stata formulata la domanda di vendita. In tale elenco allestito dall’Ufficio il

13 marzo 2013, e da cui risultava esecuzioni per complessivi fr. 45'609.–,

non figurava l’ese­cuzione n. __________ promossa da PI 1. Il ricorrente – così

sostiene – ritenne pertanto che tale procedura fosse ancora sospesa e non avesse

fatto oggetto di formale domanda di realizzazione. Il 23 agosto 2013 l’escusso ha

pagato presso l’Ufficio fr. 45'609.– e afferma di avere così ottenuto dall’Ufficio

la conferma che con questo pagamento le domande di realizzazione pendenti sarebbero

decadute e l’asta sarebbe stata annullata. In tale occasione l’Ufficio non gli avrebbe

comunicato che nel frattempo erano pervenute altre domande di realizzazione.

Dopo il 13 marzo 2013 non gli sarebbero state intimate nuove domande di vendita

all’infuori di quelle indicate nella distinta del 13 marzo 2013. Il ricorrente pretende

di essersi dunque convinto di aver risolto le pendenze esecutive che hanno determinato

la decisione di messa all’asta della casa. Solo con la comunicazione 3 settembre

2013 dell’Ufficio al suo patrocinatore, egli sarebbe venuto a sapere che la sua

abitazione era stata messa all’asta e aggiudicata. A mente sua l’aggiudicazione

dev’essere annullata, in quanto l’Ufficio non gli avrebbe comunicato

l’esistenza della domanda di vendita di PI 1 quando egli si è presentato per

estinguere le esecuzioni menzionate nella distinta del 13 marzo 2013.

E. Con

osservazioni 2 ottobre 2013 l’CO 1 si è opposto al ricorso argomentando che nell’ambito

della procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________,

il 5 novembre 2012 esso ha trasmesso all’escusso tramite scritto raccomandato

la domanda di vendita presentata da PI 1. Rileva che il 13 marzo 2013 il legale

del ricorrente avrebbe chiesto telefonicamente il saldo delle procedure

esecutive in via di pignoramento per le quali era in corso la domanda di

vendita, chiedendo altresì di tralasciare il saldo della procedura promossa

dalla creditrice ipotecaria, in quanto con la stessa erano in corso delle

trattative. L’Ufficio evidenzia poi che il 7 giugno 2013 è stato pubblicato sul

Foglio ufficiale cantonale l’avviso d’incanto unico e che tale avviso è pure

stato comunicato al ricorrente e al suo patrocinatore per lettera raccomandata

il 6 giugno 2013. Dal mese di marzo del 2013 all’Ufficio sono pervenute ulteriori

dieci domande di vendita da parte di creditori pignoranti. Esso ha inviato all’escusso

le relative comunicazioni a mezzo raccomandata il 14 marzo, l’8 aprile, il 16

aprile, il 24 giugno, il 9 luglio e il 26 agosto 2013. Tutte queste comunicazioni

non sono state ritirate dal debitore e gli sono state quindi rispedite per

posta A.

Ricordato

ciò, l’Ufficio contesta decisamente che l’escusso, con il pagamento di fr. 45'609.–

in data 23 agosto 2013, abbia ottenuto conferma che le domande di realizzazione

pendenti sarebbero decadute. Infatti trascorsi oltre 5 mesi dalla comunicazione

del 13 marzo 2013, la somma allora indicata ad ogni modo non era più sufficiente

per saldare le esecuzioni menzionate in considerazione degli interessi e delle

spese nel frattempo maturati. La ricevuta rilasciata il 23 agosto 2013 –

conclude l'ufficio – dimostra unicamente il versamento di fr. 45'609.– per

“diverse esecuzioni”, senza confermare il pagamento a saldo delle

esecuzioni medesime.

F. Delle

osservazioni 20 settembre 2013 di PI 1, della replica 9 ottobre 2013 di RI 1 e della

duplica 14 ottobre 2013 di PI 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerando in diritto:

1. Il

ricorrente rileva a ragione che nell’attestazione rilasciata dall’Uffi­cio il

13 marzo 2013 (doc. B), nella quale sono state indicate le procedure esecutive

promosse contro l’escus­so e giunte allo stadio della domanda di realizzazione,

non figura l’esecuzione n. __________ promossa da PI 1.

1.1. Per i

motivi che verranno meglio specificati in seguito, tuttavia, l’omis­sione

dell’Ufficio non può avere indotto l’escusso a ritenere che per tale esecuzione

la creditrice avesse ritirato la domanda di vendita. Pertanto può essere

lasciata aperta la questione di sapere se tale

omissione sia dovuta al

fatto che il legale del ricorrente avrebbe chiesto telefonicamente di tralasciare

il saldo del credito di PI 1, con cui erano in corso trattative.

1.2. Infatti,

il 5 novembre 2012 l’Ufficio aveva trasmesso all’escusso a mezzo invio postale

raccomandato la comunicazione della domanda di vendita presentata da PI 1 (cfr.

doc. 1 accluso alle osservazioni 2 ottobre 2013 dell’Ufficio), tant’è che, pur

affermando di non avere “mai ricevuto una notifica formale e ufficiale”,

contraddicendosi egli scrive poi che “questa domanda di vendita è rimasta in sospeso

per accordo delle parti” (replica, n. 2 e 4). Dagli atti prodotti dal ricorrente

non risulta, d’altronde, che dopo tale data egli abbia intavolato con PI 1

delle trattative per la sospensione dell’esecu­zione. Soprattutto non consta

che PI 1 abbia ritirato, o in qualche modo promesso di farlo, la domanda di

vendita del 31 ottobre 2012. Di conseguenza RI 1 non poteva ritenere in buona

fede che l’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa da

PI 1 fosse sospesa, tanto meno ove si pensi ch’egli non contesta che gli siano

state debitamente comunicate le condizioni d’asta, in cui sono inequivocabilmente

menzionati sia il numero dell’esecuzione (__________) sia PI 1 quale “creditore

istante per la vendita” (doc. 4 accluso alle osservazioni 2 ottobre 2013 dell’ufficio).

Considerandi

2.

In

ogni caso, non va trascurato che dopo il 13 marzo 2013 all’Ufficio sono

pervenute ulteriori 10 domande di vendita, che quest’ultimo ha regolarmente

trasmesso all’escusso per raccomandata il 14 marzo, l’8 aprile, il 16 aprile,

il 24 giugno, il 10 luglio e il 26 agosto 2013. Risulta

al riguardo irrilevante il fatto ch'egli non abbia ritirato

tali invii postali (cfr. i vari “Tracciamento degli invii” accludi alle sue osservazioni 2 ottobre

2013), per tacere del fatto che l'Ufficio ha inoltre

sempre proceduto a ritrasmettere gli stessi all’insorgente anche per posta

semplice. In effetti, a fronte di un invio postale

raccomandato non ritirato, la notificazione è reputata effettuata il settimo

giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario

dovesse aspettarselo (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF; Nordmann, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 8 ad art. 34). E nel caso concreto

all’escusso era perfettamente nota l’esistenza delle varie procedure esecutive

e lo stadio in cui le stesse erano giunte. Per questo motivo esso doveva

senz’altro aspettarsi la notifica delle varie domande di vendita.

Ora, RI 1

non ha provveduto ad estinguere nessuna delle procedure esecutive per le quali

è pervenuta la domanda di vendita dopo il 13 marzo 2013 (se non dopo l’inoltro

del ricorso, cfr. comunicazione 7 novembre 2013 dell’Ufficio). Egli neppure ha interamente

saldato le esecuzioni indicate nello scritto del 13 marzo 2013 con il versamento

all’Ufficio di fr. 45'609.–, corrispondenti al saldo a quel giorno delle esecuzioni

in via di pignoramento per le quali era stata presentata la domanda di vendita

prima del 13 marzo 2013, tale importo, come correttamente evidenziato dall’Ufficio,

ad oltre 5 mesi di distanza non essendo ad ogni modo neppure sufficiente a saldare

interamente le esecuzioni ivi indicate in considerazione degli interessi e

delle spese nel frattempo maturati. Del resto la ricevuta rilasciata il 28 agosto

2013.

dietro richiesta telefonica del patrocinatore dell'escusso (doc. B)

attesta unicamente il versamento di fr. 45'609.– per “diverse esecuzioni”,

senza alcuna conferma

esplicita

né dell’avvenuto saldo delle medesime da parte del debitore né della completezza

dell'informazione. È sintomatico al riguardo il fatto che si tratta di una dichiarazione

ad hoc e non dell’estratto standardizzato solitamente rilasciato in caso

di richiesta d’informazioni.

3.

Da

quanto precede discende la reiezione del gravame. Non si prelevano spese (art.

61.

cpv. 2 lett. a OTLEF) né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 31

LEF; 138 cpv. 3 lett. a CPC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione

nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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