15.2013.86
Ricorso contro l’aggiudicazione. Sospensione dell’esecuzione. Non ritiro delle raccomandate postali contenenti le domande di vendita
1 dicembre 2013Italiano10 min
settembre 2013 si è tenuta l’asta della part. n. __________ RFD di __________, aggiudicata
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2013.86
Data decisione, Autorità:
01.12.2013, CEF
Titolo:
Ricorso contro l’aggiudicazione. Sospensione dell’esecuzione. Non ritiro delle raccomandate postali contenenti le domande di vendita
OPPOSIZIONE
art. 138 cpv. 3 cf. a CPC
art. 17 LEF
art. 31 LEF
Incarto n.
15.2013.86
Lugano
1° dicembre
2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 5 settembre 2013 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato e meglio avverso l’aggiudicazione del 3
settembre 2013 nell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare
n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1
viste:
– le osservazioni 20 settembre 2013 e la duplica
14 ottobre 2013 di PI 1;
– le
osservazioni 6 settembre e 2 ottobre 2013 dell’CO 1;
– la replica 9 ottobre 2013 di RI 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 10 settembre 2013 di concessione dell’effetto sospensivo;
ritenuto in fatto:
Fatti
A. Con precetto
esecutivo n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare emesso
il 7 giugno 2010 dall’CO 1, PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr.
603'419.75 oltre accessori. Quale oggetto del pegno la banca ha indicato la
part. n. __________ RFD di __________. L’opposizione interposta dall’escusso al
precetto esecutivo è stata rigettata in via provvisoria con pronunciato 22
febbraio 2011 del Pretore del Distretto di __________ (passato in giudicato).
B. Il 2
novembre 2012 PI 1 ha presentato la domanda di vendita, che il successivo 5
novembre è stata trasmessa all’escusso a mezzo invio postale raccomandato. Il 7
giugno 2013 l’Ufficio ha pubblicato l’avviso d’incanto, dandone personale
comunicazione all’escusso e al di lui patrocinatore.
C. Il 3
settembre 2013 si è tenuta l’asta della part. n. __________ RFD di __________, aggiudicata
ad __________ per fr. 806'000.–. Lo stesso giorno l’Ufficio ha comunicato
al patrocinatore del ricorrente l’avvenuta aggiudicazione.
D. Con
ricorso 5 settembre 2013 RI 1 ha chiesto di annullare l’aggiudicazione in questione.
Il ricorrente evidenzia di essere stato coinvolto in una procedura di divorzio
iniziata il 29 settembre 2010 e terminata con sentenza del 16 ottobre 2012. In corso di procedura, PI 1 ha promosso contro di lui un’esecuzione in via di realizzazione
del pegno, che essa comunque si sarebbe poi dichiarata disposta a sospendere in
attesa della conclusione della pratica di divorzio. Successivamente l’escusso
avrebbe ripreso contatto con il suo consulente presso PI 1 per rifinanziare il
debito ipotecario. Durante queste trattative altri creditori avrebbero avviato
delle procedure esecutive in via di pignoramento, chiedendo poi la realizzazione
dell’immobile.
Vista la situazione
RI 1 chiese all’Ufficio la distinta delle esecuzioni pendenti per le quali era
stata formulata la domanda di vendita. In tale elenco allestito dall’Ufficio il
13 marzo 2013, e da cui risultava esecuzioni per complessivi fr. 45'609.–,
non figurava l’esecuzione n. __________ promossa da PI 1. Il ricorrente – così
sostiene – ritenne pertanto che tale procedura fosse ancora sospesa e non avesse
fatto oggetto di formale domanda di realizzazione. Il 23 agosto 2013 l’escusso ha
pagato presso l’Ufficio fr. 45'609.– e afferma di avere così ottenuto dall’Ufficio
la conferma che con questo pagamento le domande di realizzazione pendenti sarebbero
decadute e l’asta sarebbe stata annullata. In tale occasione l’Ufficio non gli avrebbe
comunicato che nel frattempo erano pervenute altre domande di realizzazione.
Dopo il 13 marzo 2013 non gli sarebbero state intimate nuove domande di vendita
all’infuori di quelle indicate nella distinta del 13 marzo 2013. Il ricorrente pretende
di essersi dunque convinto di aver risolto le pendenze esecutive che hanno determinato
la decisione di messa all’asta della casa. Solo con la comunicazione 3 settembre
2013 dell’Ufficio al suo patrocinatore, egli sarebbe venuto a sapere che la sua
abitazione era stata messa all’asta e aggiudicata. A mente sua l’aggiudicazione
dev’essere annullata, in quanto l’Ufficio non gli avrebbe comunicato
l’esistenza della domanda di vendita di PI 1 quando egli si è presentato per
estinguere le esecuzioni menzionate nella distinta del 13 marzo 2013.
E. Con
osservazioni 2 ottobre 2013 l’CO 1 si è opposto al ricorso argomentando che nell’ambito
della procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________,
il 5 novembre 2012 esso ha trasmesso all’escusso tramite scritto raccomandato
la domanda di vendita presentata da PI 1. Rileva che il 13 marzo 2013 il legale
del ricorrente avrebbe chiesto telefonicamente il saldo delle procedure
esecutive in via di pignoramento per le quali era in corso la domanda di
vendita, chiedendo altresì di tralasciare il saldo della procedura promossa
dalla creditrice ipotecaria, in quanto con la stessa erano in corso delle
trattative. L’Ufficio evidenzia poi che il 7 giugno 2013 è stato pubblicato sul
Foglio ufficiale cantonale l’avviso d’incanto unico e che tale avviso è pure
stato comunicato al ricorrente e al suo patrocinatore per lettera raccomandata
il 6 giugno 2013. Dal mese di marzo del 2013 all’Ufficio sono pervenute ulteriori
dieci domande di vendita da parte di creditori pignoranti. Esso ha inviato all’escusso
le relative comunicazioni a mezzo raccomandata il 14 marzo, l’8 aprile, il 16
aprile, il 24 giugno, il 9 luglio e il 26 agosto 2013. Tutte queste comunicazioni
non sono state ritirate dal debitore e gli sono state quindi rispedite per
posta A.
Ricordato
ciò, l’Ufficio contesta decisamente che l’escusso, con il pagamento di fr. 45'609.–
in data 23 agosto 2013, abbia ottenuto conferma che le domande di realizzazione
pendenti sarebbero decadute. Infatti trascorsi oltre 5 mesi dalla comunicazione
del 13 marzo 2013, la somma allora indicata ad ogni modo non era più sufficiente
per saldare le esecuzioni menzionate in considerazione degli interessi e delle
spese nel frattempo maturati. La ricevuta rilasciata il 23 agosto 2013 –
conclude l'ufficio – dimostra unicamente il versamento di fr. 45'609.– per
“diverse esecuzioni”, senza confermare il pagamento a saldo delle
esecuzioni medesime.
F. Delle
osservazioni 20 settembre 2013 di PI 1, della replica 9 ottobre 2013 di RI 1 e della
duplica 14 ottobre 2013 di PI 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerando in diritto:
1. Il
ricorrente rileva a ragione che nell’attestazione rilasciata dall’Ufficio il
13 marzo 2013 (doc. B), nella quale sono state indicate le procedure esecutive
promosse contro l’escusso e giunte allo stadio della domanda di realizzazione,
non figura l’esecuzione n. __________ promossa da PI 1.
1.1. Per i
motivi che verranno meglio specificati in seguito, tuttavia, l’omissione
dell’Ufficio non può avere indotto l’escusso a ritenere che per tale esecuzione
la creditrice avesse ritirato la domanda di vendita. Pertanto può essere
lasciata aperta la questione di sapere se tale
omissione sia dovuta al
fatto che il legale del ricorrente avrebbe chiesto telefonicamente di tralasciare
il saldo del credito di PI 1, con cui erano in corso trattative.
1.2. Infatti,
il 5 novembre 2012 l’Ufficio aveva trasmesso all’escusso a mezzo invio postale
raccomandato la comunicazione della domanda di vendita presentata da PI 1 (cfr.
doc. 1 accluso alle osservazioni 2 ottobre 2013 dell’Ufficio), tant’è che, pur
affermando di non avere “mai ricevuto una notifica formale e ufficiale”,
contraddicendosi egli scrive poi che “questa domanda di vendita è rimasta in sospeso
per accordo delle parti” (replica, n. 2 e 4). Dagli atti prodotti dal ricorrente
non risulta, d’altronde, che dopo tale data egli abbia intavolato con PI 1
delle trattative per la sospensione dell’esecuzione. Soprattutto non consta
che PI 1 abbia ritirato, o in qualche modo promesso di farlo, la domanda di
vendita del 31 ottobre 2012. Di conseguenza RI 1 non poteva ritenere in buona
fede che l’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa da
PI 1 fosse sospesa, tanto meno ove si pensi ch’egli non contesta che gli siano
state debitamente comunicate le condizioni d’asta, in cui sono inequivocabilmente
menzionati sia il numero dell’esecuzione (__________) sia PI 1 quale “creditore
istante per la vendita” (doc. 4 accluso alle osservazioni 2 ottobre 2013 dell’ufficio).
Considerandi
2.
In
ogni caso, non va trascurato che dopo il 13 marzo 2013 all’Ufficio sono
pervenute ulteriori 10 domande di vendita, che quest’ultimo ha regolarmente
trasmesso all’escusso per raccomandata il 14 marzo, l’8 aprile, il 16 aprile,
il 24 giugno, il 10 luglio e il 26 agosto 2013. Risulta
al riguardo irrilevante il fatto ch'egli non abbia ritirato
tali invii postali (cfr. i vari “Tracciamento degli invii” accludi alle sue osservazioni 2 ottobre
2013), per tacere del fatto che l'Ufficio ha inoltre
sempre proceduto a ritrasmettere gli stessi all’insorgente anche per posta
semplice. In effetti, a fronte di un invio postale
raccomandato non ritirato, la notificazione è reputata effettuata il settimo
giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario
dovesse aspettarselo (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF; Nordmann, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 8 ad art. 34). E nel caso concreto
all’escusso era perfettamente nota l’esistenza delle varie procedure esecutive
e lo stadio in cui le stesse erano giunte. Per questo motivo esso doveva
senz’altro aspettarsi la notifica delle varie domande di vendita.
Ora, RI 1
non ha provveduto ad estinguere nessuna delle procedure esecutive per le quali
è pervenuta la domanda di vendita dopo il 13 marzo 2013 (se non dopo l’inoltro
del ricorso, cfr. comunicazione 7 novembre 2013 dell’Ufficio). Egli neppure ha interamente
saldato le esecuzioni indicate nello scritto del 13 marzo 2013 con il versamento
all’Ufficio di fr. 45'609.–, corrispondenti al saldo a quel giorno delle esecuzioni
in via di pignoramento per le quali era stata presentata la domanda di vendita
prima del 13 marzo 2013, tale importo, come correttamente evidenziato dall’Ufficio,
ad oltre 5 mesi di distanza non essendo ad ogni modo neppure sufficiente a saldare
interamente le esecuzioni ivi indicate in considerazione degli interessi e
delle spese nel frattempo maturati. Del resto la ricevuta rilasciata il 28 agosto
2013.
dietro richiesta telefonica del patrocinatore dell'escusso (doc. B)
attesta unicamente il versamento di fr. 45'609.– per “diverse esecuzioni”,
senza alcuna conferma
esplicita
né dell’avvenuto saldo delle medesime da parte del debitore né della completezza
dell'informazione. È sintomatico al riguardo il fatto che si tratta di una dichiarazione
ad hoc e non dell’estratto standardizzato solitamente rilasciato in caso
di richiesta d’informazioni.
3.
Da
quanto precede discende la reiezione del gravame. Non si prelevano spese (art.
61.
cpv. 2 lett. a OTLEF) né si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 31
LEF; 138 cpv. 3 lett. a CPC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione
nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di
un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster