15.2013.87
Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Irricevibilità dei motivi di merito
12 settembre 2013Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.87
Lugano
12 settembre 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 23 agosto 2013 di
RE
1
contro
l’operato
dell’CO 1 e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento
del 2 agosto 2013 nell’ambito dell’esecuzione__________ promossa contro la
ricorrente da
PI
1
rappresentata
da RA 1
viste le osservazioni 11
settembre 2013 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________, il 2 agosto 2013 l’CO 1 ha emesso, su richiesta
di PI 1, la comminatoria di fallimento nei confronti di RE 1 per un credito complessivo
di fr. 1'692.05 oltre interessi e spese. L’atto esecutivo è stato notificato
alla debitrice il 13 agosto 2013.
B. Con ricorso del 23
agosto 2013 RE 1 si aggrava contro la comminatoria di fallimento, sostenendo
che il credito posto in esecuzione riguarda terze persone e non la società escussa,
totalmente estranea alla fattispecie.
C. Delle osservazioni 11
settembre 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si dirà,
per quanto necessario, in seguito.
Considerandi
in diritto:
1.
Contro la notifica
della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di
vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. III, 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40.
LEF);
– l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora
esecutiva;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di
merito la via del ricorso è invece preclusa.
2.
Nella fattispecie la
ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per
contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’CO 1 dopo avere
verificato che al precetto esecutivo previo non era stata interposta
opposizione da parte della debitrice) allegando meri motivi di merito, i quali
– come rilevato – sfuggono tuttavia al potere di cognizione dell’autorità di
vigilanza.
3.
Ne discende pertanto
l’inammissibilità del ricorso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17,
39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è
inammissibile.
2. Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.