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Decisione

15.2013.87

Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Irricevibilità dei motivi di merito

12 settembre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________, il 2 agosto 2013 l’CO 1 ha emesso, su richiesta

di PI 1, la comminatoria di fallimento nei confronti di RE 1 per un credito complessivo

di fr. 1'692.05 oltre interessi e spese. L’atto esecutivo è stato notificato

alla debitrice il 13 agosto 2013.

B. Con ricorso del 23

agosto 2013 RE 1 si aggrava contro la comminatoria di fallimento, sostenendo

che il credito posto in esecuzione riguarda terze persone e non la società escussa,

totalmente estranea alla fattispecie.

C. Delle osservazioni 11

settembre 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si dirà,

per quanto necessario, in seguito.

Considerandi

in diritto:

1.

Contro la notifica

della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di

vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. II, 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. III, 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40.

LEF);

– l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

– la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora

esecutiva;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

Per questioni di

merito la via del ricorso è invece preclusa.

2.

Nella fattispecie la

ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per

contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’CO 1 dopo avere

verificato che al precetto esecutivo previo non era stata interposta

opposizione da parte della debitrice) allegando meri motivi di merito, i quali

– come rilevato – sfuggono tuttavia al potere di cognizione dell’autorità di

vigilanza.

3.

Ne discende pertanto

l’inammissibilità del ricorso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a

OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17,

39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è

inammissibile.

2. Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.