15.2013.88
Ordine di pignoramento dei beni
20 ottobre 2013Italiano6 min
pignoramento (art. 91 cpv. 2 n. 2 LEF), ma anche in modo che l’ufficio possa rispettare
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Incarto n.
15.2013.88
15.2013.97
Lugano
20 ottobre 2013
CC/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cortese
statuendo
sui ricorsi 9 e 10 settembre 2013 di
RI
1,
patrocinato
dall’ PA 1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’ambito
dell’esecuzione n. 706705 promossa nei confronti del ricorrente da
PI
1
patrocinato
dall’ PA 2
viste le osservazioni 19 e 24 settembre 2013 di PI 1 e
le osservazioni 26 settembre 2013 dell’CO 1,
esaminati
gli atti e i documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che,
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di RI 1 per un credito di
fr. 408'000.– oltre accessori, con domanda 5 agosto 2013 PI 1 ne ha chiesto il
proseguimento all’CO 1 così come il pignoramento provvisorio dei beni
dell’escusso;
che,
dando seguito alla richiesta del procedente, in data 6 agosto 2013 l’CO 1 ha trasmesso
all’escusso
l’avviso di pignoramento provvisorio;
che,
nel corso dell’esecuzione del pignoramento, il 26 agosto 2013 il debitore ha dichiarato
all’Ufficio di percepire un salario netto di fr. 8'000.– mensili, a fronte
di spese correnti mensili di fr. 700.– per la locazione, fr. 100.– per il
riscaldamento e fr. 235.– per i premi di cassa malati;
che
il debitore ha inoltre affermato di non possedere beni immobili, né beni mobili,
né crediti da sottoporre a pignoramento (cfr. verbale delle operazioni di
pignoramento, pag. 1);
che
con provvedimento 28 agosto 2013 l’Ufficio ha pignorato il salario dell’escusso,
diffidando la società F__________ – datore
di lavoro di RI 1 – a versare il minimo di esistenza di fr. 2'235.–
al dipendente e l’eccedenza all’organo d’esecuzione forzata;
che
con provvedimento 30 agosto 2013 l’Ufficio ha altresì pignorato presso
l’escusso 10 azioni della società F__________ del valore nominale di fr. 1'000.–
cadauna, facendo ordine allo stesso di depositarle presso l’organo esecutivo
entro il 10 settembre 2013;
che
con ricorso 9 settembre 2013 (inc. 15.2013.88) RI 1 si aggrava contro il
provvedimento 28 agosto 2013, chiedendone l’annullamento previo conferimento al
gravame dell’effetto sospensivo, poiché l’Ufficio non avrebbe applicato in modo
conforme l’art. 95 LEF e non avrebbe inoltre tenuto conto nel calcolo del
minimo di
esistenza
delle effettive spese mensili pagate dall’escusso, segnatamente delle imposte, delle
spese dell’automobile e dei premi assicurativi;
che
con ricorso 10 settembre 2013 (inc. 15.2013.97) RI 1 si aggrava anche contro il
provvedimento 30 agosto 2013, chiedendone l’annullamento, in quanto si
tratterebbe di un atto equivoco e poco comprensibile, sicché non ossequierebbe minimamente
quanto prevede l’art. 112 LEF;
che
con decreto 12 settembre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti quale autorità di vigilanza ha concesso effetto sospensivo al
ricorso 9 settembre 2013;
che
con osservazioni 19 e 24 settembre 2013 PI 1 ha postulato la reiezione dei
gravami e così pure l’CO 1 con osservazioni 26 settembre 2013 per motivi di cui
si dirà, ove necessario, nel prosieguo;
che
Fatti
i ricorsi 9 e 10 settembre 2013 sono diretti contro atti esecutivi incentrati
sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, sicché si giustifica di
statuire su di essi con una sola decisione ai sensi dei combinati art. 5 cpv. 1
LPR e 51 LPamm;
che
il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena, a indicare i suoi beni (compresi
quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso
terzi) non solo sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente
pignoramento (art. 91 cpv. 2 n. 2 LEF), ma anche in modo che l’ufficio possa rispettare
l’ordine di pignoramento dei beni determinato dall’art. 95 LEF (DTF 117 III 61
consid. 2);
che
nell’allestimento del verbale di pignoramento, l’ufficio di esecuzione deve, di
regola, attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a
effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore
(cfr. Lebrecht, in Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi
siano indizi concreti in tal senso;
che,
nel caso in rassegna, il ricorrente stesso ha dichiarato all’Ufficio di non
possedere beni immobili o mobili, né crediti da sottoporre a pignoramento, al
di fuori del salario che percepisce presso la società F__________ (v. verbale delle operazioni di pignoramento, pag.
1);
che
neppure in sede di ricorso l’escusso giustifica, né peraltro pretende di disporre
di eventuali beni mobili o immobili sufficienti a coprire il credito fatto
valere dal procedente;
Considerandi
che,
di conseguenza, l’Ufficio non ha violato l’art. 95 LEF laddove ha proceduto al
pignoramento del salario dell’escusso, fondandosi sulle dichiarazioni
rilasciate da quest’ultimo;
che
per quanto attiene al calcolo del minimo esistenziale, il debitore non ha
dichiarato, né giustificato all’Ufficio eventuali ulteriori spese a suo carico,
oltre a quelle menzionate nel verbale interno delle operazioni di pignoramento,
ciò che, del resto, nemmeno tenta di fare in sede di ricorso, limitandosi,
invero, ad affermare genericamente che l’organo esecutivo non ha tenuto conto
delle spese effettive mensili da lui sostenute;
che,
pertanto, nella determinazione del minimo di esistenza dell’escusso, l’Ufficio
ha agito correttamente;
che
il provvedimento 30 agosto 2013, contrariamente a quanto sembra sostenere il
ricorrente, non si configura come un verbale di pignoramento ai sensi dell’art.
112.
LEF – il quale, nel caso di spe-
cie,
non è ancora stato emesso – bensì come una misura cautelare ex art. 98 e segg.
LEF, con cui l’Ufficio ha in sostanza diffidato l’escusso a depositare presso
la propria sede 10 azioni della società F__________ del valore nominale di fr.
1'000.- cadauna, che si troverebbero in suo possesso e sono oggetto del
pignoramento di stessa data;
che
essendo il predetto provvedimento in sé chiaro e non dovendo ossequiare i
requisiti formali di cui all’art. 112 LEF, necessari unicamente per la stesura
del verbale di pignoramento, le generiche contestazioni mosse dal ricorrente si
rivelano manifestamente infondate;
che,
alla luce di quanto precede, i ricorsi qui in esame devono dunque essere respinti;
che,
giusta gli artt. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di
giustizia, né si assegnano indennità.
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20a, 93,
95, 112 LEF e 61, 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il
ricorso 9 settembre 2013 è respinto.
2. Il
ricorso 10 settembre 2013 è respinto.
3. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.