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Decisione

15.2013.88

Ordine di pignoramento dei beni

20 ottobre 2013Italiano6 min

pignoramento (art. 91 cpv. 2 n. 2 LEF), ma anche in modo che l’ufficio possa rispettare

Source ti.ch

Incarto n.

15.2013.88

15.2013.97

Lugano

20 ottobre 2013

CC/fp/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cortese

statuendo

sui ricorsi 9 e 10 settembre 2013 di

RI

1,

patrocinato

dall’ PA 1

contro

l’operato

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell’ambito

dell’esecuzione n. 706705 promossa nei confronti del ricorrente da

PI

1

patrocinato

dall’ PA 2

viste le osservazioni 19 e 24 settembre 2013 di PI 1 e

le osservazioni 26 settembre 2013 dell’CO 1,

esaminati

gli atti e i documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che,

nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di RI 1 per un credito di

fr. 408'000.– oltre accessori, con domanda 5 agosto 2013 PI 1 ne ha chiesto il

proseguimento all’CO 1 così come il pignoramento provvisorio dei beni

dell’escusso;

che,

dando seguito alla richiesta del procedente, in data 6 agosto 2013 l’CO 1 ha trasmesso

all’escusso

l’avviso di pignoramento provvisorio;

che,

nel corso dell’esecuzione del pignoramento, il 26 agosto 2013 il debitore ha dichiarato

all’Ufficio di percepire un salario netto di fr. 8'000.– mensili, a fronte

di spese correnti mensili di fr. 700.– per la locazione, fr. 100.– per il

riscaldamento e fr. 235.– per i premi di cassa malati;

che

il debitore ha inoltre affermato di non possedere beni immobili, né beni mobili,

né crediti da sottoporre a pignoramento (cfr. verbale delle operazioni di

pignoramento, pag. 1);

che

con provvedimento 28 agosto 2013 l’Ufficio ha pignorato il salario dell’escusso,

diffidando la società F__________ – datore

di lavoro di RI 1 – a versare il minimo di esistenza di fr. 2'235.–

al dipendente e l’eccedenza all’organo d’esecuzione forzata;

che

con provvedimento 30 agosto 2013 l’Ufficio ha altresì pignorato presso

l’escusso 10 azioni della società F__________ del valore nominale di fr. 1'000.–

cadauna, facendo ordine allo stesso di depositarle presso l’organo esecutivo

entro il 10 settembre 2013;

che

con ricorso 9 settembre 2013 (inc. 15.2013.88) RI 1 si aggrava contro il

provvedimento 28 agosto 2013, chiedendone l’annullamento previo conferimento al

gravame dell’effetto sospensivo, poiché l’Ufficio non avrebbe applicato in modo

conforme l’art. 95 LEF e non avrebbe inoltre tenuto conto nel calcolo del

minimo di

esistenza

delle effettive spese mensili pagate dall’escusso, segnatamente delle imposte, delle

spese dell’automobile e dei premi assicurativi;

che

con ricorso 10 settembre 2013 (inc. 15.2013.97) RI 1 si aggrava anche contro il

provvedimento 30 agosto 2013, chiedendone l’annulla­mento, in quanto si

tratterebbe di un atto equivoco e poco comprensibile, sicché non ossequierebbe minimamente

quanto prevede l’art. 112 LEF;

che

con decreto 12 settembre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e

fallimenti quale autorità di vigilanza ha concesso effetto sospensivo al

ricorso 9 settembre 2013;

che

con osservazioni 19 e 24 settembre 2013 PI 1 ha postulato la reiezione dei

gravami e così pure l’CO 1 con osservazioni 26 settembre 2013 per motivi di cui

si dirà, ove necessario, nel prosieguo;

che

Fatti

i ricorsi 9 e 10 settembre 2013 sono diretti contro atti esecutivi incentrati

sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, sicché si giustifica di

statuire su di essi con una sola decisione ai sensi dei combinati art. 5 cpv. 1

LPR e 51 LPamm;

che

il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena, a indicare i suoi beni (compresi

quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso

terzi) non solo sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente

pignoramento (art. 91 cpv. 2 n. 2 LEF), ma anche in modo che l’ufficio possa rispettare

l’ordine di pignoramento dei beni determinato dall’art. 95 LEF (DTF 117 III 61

consid. 2);

che

nell’allestimento del verbale di pignoramento, l’ufficio di esecuzione deve, di

regola, attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a

effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore

(cfr. Lebrecht, in Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi

siano indizi concreti in tal senso;

che,

nel caso in rassegna, il ricorrente stesso ha dichiarato all’Ufficio di non

possedere beni immobili o mobili, né crediti da sottoporre a pignoramento, al

di fuori del salario che percepisce presso la società F__________ (v. verbale delle operazioni di pignoramento, pag.

1);

che

neppure in sede di ricorso l’escusso giustifica, né peraltro pretende di disporre

di eventuali beni mobili o immobili sufficienti a coprire il credito fatto

valere dal procedente;

Considerandi

che,

di conseguenza, l’Ufficio non ha violato l’art. 95 LEF laddove ha proceduto al

pignoramento del salario dell’escusso, fondandosi sulle dichiarazioni

rilasciate da quest’ultimo;

che

per quanto attiene al calcolo del minimo esistenziale, il debitore non ha

dichiarato, né giustificato all’Ufficio eventuali ulteriori spese a suo carico,

oltre a quelle menzionate nel verbale interno delle operazioni di pignoramento,

ciò che, del resto, nemmeno tenta di fare in sede di ricorso, limitandosi,

invero, ad affermare genericamente che l’organo esecutivo non ha tenuto conto

delle spese effettive mensili da lui sostenute;

che,

pertanto, nella determinazione del minimo di esistenza dell’e­scusso, l’Ufficio

ha agito correttamente;

che

il provvedimento 30 agosto 2013, contrariamente a quanto sembra sostenere il

ricorrente, non si configura come un verbale di pignoramento ai sensi dell’art.

112.

LEF – il quale, nel caso di spe-

cie,

non è ancora stato emesso – bensì come una misura cautelare ex art. 98 e segg.

LEF, con cui l’Ufficio ha in sostanza diffidato l’escusso a depositare presso

la propria sede 10 azioni della società F__________ del valore nominale di fr.

1'000.- cadauna, che si troverebbero in suo possesso e sono oggetto del

pignoramento di stessa data;

che

essendo il predetto provvedimento in sé chiaro e non dovendo ossequiare i

requisiti formali di cui all’art. 112 LEF, necessari unicamente per la stesura

del verbale di pignoramento, le generiche contestazioni mosse dal ricorrente si

rivelano manifestamente infondate;

che,

alla luce di quanto precede, i ricorsi qui in esame devono dunque essere respinti;

che,

giusta gli artt. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di

giustizia, né si assegnano indennità.

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20a, 93,

95, 112 LEF e 61, 62 OTLEF,

pronuncia:

1. Il

ricorso 9 settembre 2013 è respinto.

2. Il

ricorso 10 settembre 2013 è respinto.

3. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.