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Decisione

15.2013.89

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

23 settembre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nelle

varie esecuzioni promosse contro PI 15, il 24 maggio 2011, il 30 novembre 2011,

il 16 agosto 2012 e il 20 febbraio 2013, l’IS 1 ha pignorato i diritti

spettanti alla debitrice nelle comunioni ereditarie dei genitori fu __________

e __________ composte della stessa PI 15, PI 16 e di PI 17, ed in particolare i

diritti sul fondo n.__________ RFD di __________. A fronte di un valore di

stima ufficiale di fr. 217'155.00, l’Ufficio ha attribuito a questa

particella un valore di stima pari a fr. 400'000.00 nel primo verbale di

pignoramento, di fr. 450'000.00 nel secondo verbale di pignoramento e di

fr. 217'155.00 nel terzo e nel quarto verbale di pignoramento. L’ufficio

ha menzionato nelle osservazioni che la particella è gravata da cartelle ipotecarie

dal primo al terzo grado per complessivi fr. 370'000.00.

B. Avendo

alcuni creditori presentato la domanda di vendita, il 26 marzo 2013 l’Ufficio

ha convocato tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi

dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 16 aprile 2013 alle ore 10.00. A tale udienza

nessuna conciliazione è stata possibile in assenza di parte degli interessati.

Il 19 aprile 2013, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di

10 giorni per presentare

eventuali

proposte concrete per la realizzazione delle quote ereditarie dell’escussa

(art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito non è pervenuta alcuna proposta.

C. Il 5

settembre 2013 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo

di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 15. L’ufficio ha

evidenziato che i comunisti hanno conferito il mandato ad una società di

intermediazione di vendere l’immo­bile a fr. 1'180'000.00, e che PI 16 gli ha

comunicato che il debito ipotecario effettivo assomma a fr. 275'000.00, di cui

fr. 25'000.00 a carico della sola debitrice, e che gli ulteriori passivi

della successione ammontano a fr. 30'000.00. Per questi motivi, considerando a

titolo prudenziale un prezzo di vendita dell’immobile di fr. 800'000.00,

l’Ufficio ha attribuito alle comunioni indivise un valore di fr. 495'000.00 e

all’interessenza di PI 15 un valore di fr. 165'000.00.

Considerandi

in diritto:

1.

Nell’ambito dei vari pignoramenti contro PI 15, l’Ufficio ha

attribuito alla part. n. __________ RFD di __________ tre valori di stima differenti

(cfr. verbali di pignoramento). Tali accertamenti, anche se contrastanti, non

sono stati ritualmente contestati da nessuna delle parti interessate. Qualora,

come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota

parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi

alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il

pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41),

convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1

RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di

realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi

determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.

132.

cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita

all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore

della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base

alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di

conciliazione.

2.

Nei casi in cui il

valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 RDC ammette sia la soluzione

dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in

linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è

sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a

scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la

quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’ap­prezzamento

dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2; Bettschart, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art.

132). L’art. 10 cpv. 3 RDC tende ad evitare una vendita a vil prezzo della

quota pignorata (DTF 96 III 16, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad

art. 132). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il

valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in

esecuzione. In effetti in siffatta ipotesi in sede di asta i creditori non

hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei

loro crediti. A seguito di ciò vi è quindi il rischio concreto che la quota

venga aggiudicata ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La

soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto

i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa

dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr.

art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13

cpv. 2 RDC). Nel caso concreto, a fronte del valore dell’interessenza – che

l’Ufficio ha meglio precisato rispetto a quanto fatto al momento dei

pignoramenti nell’istanza del 5 settembre 2013 –, non è sproporzionato per i

creditori dover anticipare le spese connesse alla divisione della successione,

spese che comunque saranno da coprire con quanto otterrà l’escussa dalla

divisione (art. 13 cpv. 2 RDC). L’interesse di quest’ultima supera inoltre

quello dei creditori a un pagamento veloce dei propri crediti. Ne consegue che

in concreto deve essere ordinato all’Ufficio di procedere a richiedere lo

scioglimento delle comunioni ereditarie e la liquidazione del patrimonio comune

(cfr. art. 10 cpv. 2 RDC).

3.

Nel Canton Ticino

l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale delle esecuzioni

nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC).

Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1 chiedere la divisione della successione

alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporsi (art. 12 e 13 cpv.

2.

RDC) e rappresentare l’escussa nella procedura (cfr. CEF 11 gennaio 2002,

inc. 15.01.287). Come detto, le spese connesse alla procedura di divisione

devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 RDC), pena la rinuncia

alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente

a quanto sostenuto da Gilliéron

(op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono

inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero comodamente raggirare la

protezione a favore del debitore prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC. L’Ufficio

procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a

realizzare i beni attribuiti all’escussa nella divisione alfine di poter

disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti in esecuzione.

4.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 132 LEF; 609 CC; art. 96 cpv. 2 LAC; 9, 10 e 13 RDC;

pronuncia:

1.

L’istanza è accolta

nel senso che è ordinato IS 1 di chiedere lo scioglimento delle comunioni

ereditarie fu __________ e fu __________ composte di PI 15, PI 16 e PI 17, e la

divisione del patrimonio comune, procedendo poi alla realizzazione e al riparto

dei beni attribuiti ad PI 15 secondo quanto indicato al considerando 3.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.