15.2013.89
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
23 settembre 2013Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.89
Lugano
13 settembre 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
nella procedura dipendente dall’istanza 5 settembre 2013 dell’IS 1 con cui
chiede la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF
dell’interessenza spettante all’escussa
PI
15
nelle eredità indivise
ed in comunione fu __________ e __________ composta oltre che dell’escussa di
PI
16,
PI
17,
nelle varie esecuzioni
promosse contro l’escussa da
1.PI 1
RA 1
2.PI 2 )
3.PI 3
4.PI 4
5.PI 5
6. PI 6
7. PI 7
patrocinata dallo PA
1
8. PI 8
patrocinato dall’ PA
2
9.PI 9
rappr. da RA 2
10.PI 10
11.PI 11
12. PI 12
13.PI 13
rappr. dal RA 3
14.PI 14 .
ritenuto
Fatti
A. Nelle
varie esecuzioni promosse contro PI 15, il 24 maggio 2011, il 30 novembre 2011,
il 16 agosto 2012 e il 20 febbraio 2013, l’IS 1 ha pignorato i diritti
spettanti alla debitrice nelle comunioni ereditarie dei genitori fu __________
e __________ composte della stessa PI 15, PI 16 e di PI 17, ed in particolare i
diritti sul fondo n.__________ RFD di __________. A fronte di un valore di
stima ufficiale di fr. 217'155.00, l’Ufficio ha attribuito a questa
particella un valore di stima pari a fr. 400'000.00 nel primo verbale di
pignoramento, di fr. 450'000.00 nel secondo verbale di pignoramento e di
fr. 217'155.00 nel terzo e nel quarto verbale di pignoramento. L’ufficio
ha menzionato nelle osservazioni che la particella è gravata da cartelle ipotecarie
dal primo al terzo grado per complessivi fr. 370'000.00.
B. Avendo
alcuni creditori presentato la domanda di vendita, il 26 marzo 2013 l’Ufficio
ha convocato tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione ai sensi
dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 16 aprile 2013 alle ore 10.00. A tale udienza
nessuna conciliazione è stata possibile in assenza di parte degli interessati.
Il 19 aprile 2013, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di
10 giorni per presentare
eventuali
proposte concrete per la realizzazione delle quote ereditarie dell’escussa
(art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito non è pervenuta alcuna proposta.
C. Il 5
settembre 2013 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo
di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 15. L’ufficio ha
evidenziato che i comunisti hanno conferito il mandato ad una società di
intermediazione di vendere l’immobile a fr. 1'180'000.00, e che PI 16 gli ha
comunicato che il debito ipotecario effettivo assomma a fr. 275'000.00, di cui
fr. 25'000.00 a carico della sola debitrice, e che gli ulteriori passivi
della successione ammontano a fr. 30'000.00. Per questi motivi, considerando a
titolo prudenziale un prezzo di vendita dell’immobile di fr. 800'000.00,
l’Ufficio ha attribuito alle comunioni indivise un valore di fr. 495'000.00 e
all’interessenza di PI 15 un valore di fr. 165'000.00.
Considerandi
in diritto:
1.
Nell’ambito dei vari pignoramenti contro PI 15, l’Ufficio ha
attribuito alla part. n. __________ RFD di __________ tre valori di stima differenti
(cfr. verbali di pignoramento). Tali accertamenti, anche se contrastanti, non
sono stati ritualmente contestati da nessuna delle parti interessate. Qualora,
come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota
parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi
alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il
pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41),
convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1
RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di
realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi
determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art.
132.
cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita
all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore
della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base
alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di
conciliazione.
2.
Nei casi in cui il
valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 RDC ammette sia la soluzione
dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in
linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è
sufficientemente determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a
scapito della seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la
quale per il resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento
dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2; Bettschart, Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art.
132). L’art. 10 cpv. 3 RDC tende ad evitare una vendita a vil prezzo della
quota pignorata (DTF 96 III 16, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 32 ad
art. 132). Orbene, un simile rischio esiste in particolare quando il
valore di stima della quota supera ampiamente il valore dei crediti posti in
esecuzione. In effetti in siffatta ipotesi in sede di asta i creditori non
hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato l’importo dei
loro crediti. A seguito di ciò vi è quindi il rischio concreto che la quota
venga aggiudicata ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale. La
soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto
i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione alternativa
dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr.
art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13
cpv. 2 RDC). Nel caso concreto, a fronte del valore dell’interessenza – che
l’Ufficio ha meglio precisato rispetto a quanto fatto al momento dei
pignoramenti nell’istanza del 5 settembre 2013 –, non è sproporzionato per i
creditori dover anticipare le spese connesse alla divisione della successione,
spese che comunque saranno da coprire con quanto otterrà l’escussa dalla
divisione (art. 13 cpv. 2 RDC). L’interesse di quest’ultima supera inoltre
quello dei creditori a un pagamento veloce dei propri crediti. Ne consegue che
in concreto deve essere ordinato all’Ufficio di procedere a richiedere lo
scioglimento delle comunioni ereditarie e la liquidazione del patrimonio comune
(cfr. art. 10 cpv. 2 RDC).
3.
Nel Canton Ticino
l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale delle esecuzioni
nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC).
Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1 chiedere la divisione della successione
alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporsi (art. 12 e 13 cpv.
2.
RDC) e rappresentare l’escussa nella procedura (cfr. CEF 11 gennaio 2002,
inc. 15.01.287). Come detto, le spese connesse alla procedura di divisione
devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 RDC), pena la rinuncia
alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente
a quanto sostenuto da Gilliéron
(op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono
inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero comodamente raggirare la
protezione a favore del debitore prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC. L’Ufficio
procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a
realizzare i beni attribuiti all’escussa nella divisione alfine di poter
disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti in esecuzione.
4.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 132 LEF; 609 CC; art. 96 cpv. 2 LAC; 9, 10 e 13 RDC;
pronuncia:
1.
L’istanza è accolta
nel senso che è ordinato IS 1 di chiedere lo scioglimento delle comunioni
ereditarie fu __________ e fu __________ composte di PI 15, PI 16 e PI 17, e la
divisione del patrimonio comune, procedendo poi alla realizzazione e al riparto
dei beni attribuiti ad PI 15 secondo quanto indicato al considerando 3.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.