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Decisione

15.2013.9

Ricorso contro emissione di un precetto esecutivo. Abuso di diritto

28 gennaio 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 2 gennaio 2013,

l’Ufficio di esecuzione di Lugano, a domanda di PI 1, ha emesso il precetto

esecutivo n. __________ nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 43'000.-

oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2012, con la causale: “Sinistro no. __________

__________ P__________, del 13.9.2012”. L’escussa, al quale l’atto è stato

notificato il 3 gennaio 2013, vi ha validamente interposto opposizione.

B. L’avvio della

procedura esecutiva è stata preceduta dallo scritto 19 dicembre 2012, con il

quale PI 1 si è rivolta alla A__________, __________, sollecitando una presa di

posizione in merito al medesimo sinistro. Ricordato che l’evento in questione risale

al 13 settembre 2012 e, ciò nonostante, di non avere ancora ottenuto nessuna

presa di posizione dell’assicurazione, benché “la giurisprudenza nonché la

legge federale in materia di assicurazioni” richiedano che la risposta sia “tempestiva

nel limite del possibile”, PI 1 ha asserito di avere contattato a più

riprese la responsabile per i sinistri per il Ticino, signora RI 1, la quale le

ha confermato che la pratica “... corrisponde all’iter normale assicurativo

di A__________”. Ritenendo questa presa di posizione arbitraria, PI 1 ha ritenuto

di trovarsi “dinnanzi ad un chiaro caso di denegata giustizia”. Ciò

posto, essa ha confermato l’intenzione di procedere per vie legali nei confronti

della persona in causa (RI 1) “per abuso d’ufficio, abuso di potere,

amministrazione infedele nell’ambito della procedura di sinistro a margine”,

puntualizzando che questa presa di posizione sarebbe rimasta tale indipendentemente

dall’esito della risoluzione del sinistro. Infine, prima di procedere tramite

il Tribunale cantonale delle assicurazioni e del Ministero pubblico di Lugano, essa

ha chiesto alla stessa A__________ una immediata presa di posizione.

C. Con scritto del 14

gennaio 2013 A__________ Centro sinistri, premesso di essere stata informata

dalla sua collaboratrice del procedimento esecutivo nel frattempo promosso

contro la sua persona, ha anzitutto dato atto che la pretesa posta in

esecuzione riguarda il sinistro no. __________ di P__________ del 13 settembre

2012 e che la pratica è ancora pendente. Essa ha quindi soggiunto di avere

sottoposto a RI 1 la lettera 19 dicembre 2012, come pure di avere verificato il

caso, per confermare che il sinistro è stato trattato in conformità alle norme

vigenti. A__________ ha dipoi definito “le minacce rivolte alla nostra

collaboratrice decisamente inopportune e fuori luogo”, obiettando che in

ogni modo debitrice di eventuali prestazioni assicurative è la stessa compagnia

di assicurazioni e certamente non la signora RI 1, per cui la promozione della

procedura esecutiva in rassegna è senza dubbio arbitraria.

D. Con tempestivo ricorso

del 14 gennaio 2013 RI 1 chiede l’annullamento del precetto esecutivo notificatole

il 3 gennaio 2013, che ritiene manifestamente abusivo. Premesso di essere

impiegata presso l’A__________ con l’incarico della liquidazione di sinistri e

di avere effettivamente trattato il caso in questione fino a dicembre 2012,

essa rileva che la stessa compagnia di assicurazione sua datrice di lavoro le

ha sottoposto lo scritto 19 dicembre 2012 della PI 1 e ha esaminato il suo

operato nel trattamento del relativo evento. Trattandosi però di informazioni

riservate, prosegue la ricorrente, essa non è nella possibilità di fornire

ulteriori dati sul sinistro senza l’accordo degli interessati; si dichiara nondimeno

disponibile alla trasmissione dell’incarto tramite la sua datrice di lavoro e

previo accordo delle parti. RI 1 assevera dipoi di essere non solo turbata, ma finanche

spaventata dalla veemenza degli attacchi personali a lei rivolti, avendo essa agito

nell’ambito professionale e in conformità alle norme riguardanti il trattamento

dei sinistri. Manifesta quindi sconcerto per la notifica del precetto esecutivo

relativo a un credito che con ogni evidenza non la concerne, debitrice di eventuali

prestazioni assicurative riguardanti il sinistro indicato nello stesso precetto

essendo tutt’al più la A__________, motivo per cui la promozione della procedura

esecutiva nei suoi confronti va considerata manifestamente abusiva. Alla luce

del tenore dei rimproveri, del tutto ingiustificati, rivolti ripetutamente

contro la sua persona dalla precettante o da chi per essa, specie nello scritto

19 dicembre 2012, l’esecuzione è da ritenersi avviata a puro scopo di angheria.

Quanto all’iscrizione del precetto esecutivo nell’apposito registro delle

esecuzioni, puntualizza la ricorrente, essa costituisce per lei un serio

problema, ove si consideri che è attualmente alla ricerca di un appartamento,

operazione che comporta la produzione del relativo estratto a conferma della

sua solvibilità; per cui essa si riserva in ogni modo di procedere nei confronti

degli autori di tali angherie e minacce in altra sede, a prescindere dalla presente

procedura ricorsuale. Richiamata la giurisprudenza che stabilisce a quali condizioni

una procedura esecutiva può essere considerata abusiva, al punto da ottenere

l’annullamento del relativo precetto esecutivo, RI 1 reitera nel sostenere che

il credito posto in esecuzione con riferimento all’incarto sinistri della

Allianz Suisse (“sinistro no. __________ P__________, del 13.09.2012”) non

ha nulla a che vedere con la sua persona. Si tratta a non averne dubbio di una

esecuzione con esclusivo intento vessatorio, dovendosi escludere anche

l’errore, dato che è evidente che in casi del genere è l’assicurazione e non il

suo dipendente a dovere rispondere nei confronti del creditore della relativa

prestazione assicurativa. E ciò senza riguardo al modo di trattazione del sinistro

da parte del collaboratore della compagnia assicurativa. Che la procedura esecutiva

in discussione sia stata avviata a scopo vessatorio e per ledere la sua

personalità, sempre secondo l’insorgente, lo si evince proprio dai toni dello

scritto 19 dicembre 2012, in cui essa è stata accusata ingiustamente e comunque

in modo improprio di abuso d’ufficio, abuso di potere, amministrazione infedele,

per tacere delle minacce di procedere penalmente nei suoi confronti; espressioni

che nulla hanno a che vedere con la causale indicata nel precetto esecutivo. La

natura della procedura esecutiva promossa dalla controparte risultando abusiva

ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC, sono quindi date – secondo la precettata – le

premesse per procedere all’annullamento del precetto esecutivo in questione con

effetto ex nunc.

E. Con osservazioni del

21 gennaio 2013 PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, asserendo che il

ricorso al precetto esecutivo costituisce un diritto di ogni persona fisica o

giuridica nell’esercizio dei propri diritti civili. Premesso di avere

annunciato alla A__________ un sinistro il 13 settembre 2012, essa obietta che

per negligenza professionale RI 1 non ha proceduto “secondo le normative

delle Condizioni Generali di Assicurazione e alla giurisprudenza in materia di

assicurazione in caso di malattia”, di modo che la sua iniziativa sarebbe

basata proprio sulla responsabilità oggettiva della persona in causa. RI 1,

sempre stando alla procedente, non ha agito professional­mente, è stata

negligente, cosa da non rapportare alla stessa assicurazione, la quale non

appena in possesso della sua richiesta di presa di posizione in merito, ha

celermente risposto “non prendendo a carico il sinistro”. RI 1, secondo

l’escutente, non ha ottemperato al suo mandato ed è quindi colpevole di

negligenza professionale, tesi che essa si propone di portare fino al Tribunale

delle assicurazioni.

F. Dal canto suo, con

osservazioni del 22 gennaio 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ritiene di

avere agito conformemente alla LEF, rimettendosi comunque al giudizio

dell’autorità di vigilanza.

Considerandi

In diritto:

1.

La legge federale

sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura

esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria

pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente

dalla reale esistenza del credito (STF 5A.476/ 2008 del 7 agosto 2009 cons.

4.

; DTF 113 III 2 cons. 2b; 125 III 149 cons. 2a). All’ufficio di esecuzione

rispettivamente all’au­torità di vigilanza non spetta decidere sulla fondatezza

della pretesa dedotta in esecuzione (STF 5A_476/2008 del 7 agosto 2009 cons.

4.

; STF 7B.182/2005 del 1° dicembre 2005 cons. 2.4). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non

hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare

deliberatamente l'escusso o per frivolezza (STF

5A_476/2008 del 7 agosto 2009 cons. 4.2; DTF 115 III 21, cons. 3b; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 36 ad art.

8a). L’ufficio di esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice,

potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà di indagare

sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., cons. 3b e 3c). La protezione della legge può

essere rifiutata unicamente in caso di abuso manifesto di un diritto (art. 2

cpv. 2 CC), principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo

in materia esecutiva, visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione

(STF 5A_476/2008 del 7 agosto 2009 cons. 4.2; Comet­ta,

Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991,

p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 ad art. 69;

CEF 30 ottobre 2001, inc. 15.01.275)

e l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere i propri

interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un

credito: DTF 125 III

149.

ss.). Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza

esame della pretesa dedotta in esecuzione, l'abuso di diritto è praticamente

escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua altri

fini che non l'incasso di un credito, ad esempio quando porti offesa al credito

dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie o con un’esecuzione

che sin dall’inizio non intende manifestamente proseguire (CEF 30 novembre

2011, inc. 15.2011.94 cons. 1 e CEF 2 aprile 2011, inc. 15.2011.16, cons. 3 e

4).

2.

Ciò posto,

in questa sede non spetta alla Camera né decidere né verificare se la pretesa

vantata dalla procedente sia fondata, questione che rientra nell’esclusiva

competenza del giudice del merito, segnatamente – per quanto qui di rilievo –

del giudice civile, rispettivamente, dandosene il caso, del Tribunale cantonale

delle assicurazioni. Non vi è pertanto spazio per esaminare la (diffusa)

argomentazione di merito – e di esclusivo merito si tratta – presentata dalla

resistente, che dà per acquisita la tesi secondo cui farebbe chiaramente

difetto la sua legittimazione passiva di fronte al credito oggetto della

contestata procedura esecutiva, dato che nulla le potrebbe essere rimproverato

e dato che, quand’anche ciò fosse il caso, l’unica persona che potrebbe essere

chiamata a pagare sarebbe la sua datrice di lavoro, ovvero la A__________. D’altronde,

non risulta dagli atti che la procedura esecutiva in esame sia stata

manifestamente avviata per ritorsione, a scopo vessatorio o per ledere la

personalità dell’escussa, né che la procedente non sia seriamente intenzionata

a proseguire l’esecuzione fino al suo termine; anzi essa ha chiarito nelle sue

osservazioni di ritenere l’escussa personalmente responsabile nei suoi

confronti e di voler portare la vertenza “fino al Tribunale delle

assicurazioni”. Ora, emettere un giudizio sulla controversia

significherebbe in buona sostanza anticipare il giudizio di merito, ciò che

travalica, come visto, la competenza dell’autorità di vigilanza, il cui spazio

di manovra in questo specifico contesto è molto limitato, come rilevato nel

considerando precedente.

3.

Dato quindi che

la diatriba così come illustrata nei rispettivi allegati riguarda con ogni

evidenza il merito della pretesa creditoria sfociata nella procedura esecutiva contestata

dall’escussa, come pure più in generale il comportamento della precettante (ritenuto

ingiustificato alla luce sempre però delle medesime obiezioni riguardanti la

correttezza della strategia messa in atto dallo stesso soggetto), e dato che non

sono ravvisabili (altri) indizi che possano far (d’acchito) apparire il ricorso

da parte della resistente al precetto esecutivo come una manovra volta a perseguire

scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione (si

tratta del resto della prima esecuzione di cui l’escutente si è fatta promotrice,

spiegandone peraltro le ragioni), il reclamo deve essere disatteso.

4.

Non si prelevano

spese giudiziarie e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 20a LEF, 16

LPR, 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– avv. ;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione

impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.