15.2013.9
Ricorso contro emissione di un precetto esecutivo. Abuso di diritto
28 gennaio 2013Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.9
Lugano
28 gennaio 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 14 gennaio 2013 di
RI
1
patrocinata
dall’avv. PA 1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e, meglio, contro la notifica del precetto
esecutivo n. 1599298 nell’ambito dell’esecuzione promossa nei confronti della
ricorrente da
PI
1,
viste le osservazioni:
- 21 gennaio 2013 di PI 1;
- 22 gennaio 2013 dell’Ufficio
di esecuzione di Lugano;
esaminati
gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Il 2 gennaio 2013,
l’Ufficio di esecuzione di Lugano, a domanda di PI 1, ha emesso il precetto
esecutivo n. __________ nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 43'000.-
oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2012, con la causale: “Sinistro no. __________
__________ P__________, del 13.9.2012”. L’escussa, al quale l’atto è stato
notificato il 3 gennaio 2013, vi ha validamente interposto opposizione.
B. L’avvio della
procedura esecutiva è stata preceduta dallo scritto 19 dicembre 2012, con il
quale PI 1 si è rivolta alla A__________, __________, sollecitando una presa di
posizione in merito al medesimo sinistro. Ricordato che l’evento in questione risale
al 13 settembre 2012 e, ciò nonostante, di non avere ancora ottenuto nessuna
presa di posizione dell’assicurazione, benché “la giurisprudenza nonché la
legge federale in materia di assicurazioni” richiedano che la risposta sia “tempestiva
nel limite del possibile”, PI 1 ha asserito di avere contattato a più
riprese la responsabile per i sinistri per il Ticino, signora RI 1, la quale le
ha confermato che la pratica “... corrisponde all’iter normale assicurativo
di A__________”. Ritenendo questa presa di posizione arbitraria, PI 1 ha ritenuto
di trovarsi “dinnanzi ad un chiaro caso di denegata giustizia”. Ciò
posto, essa ha confermato l’intenzione di procedere per vie legali nei confronti
della persona in causa (RI 1) “per abuso d’ufficio, abuso di potere,
amministrazione infedele nell’ambito della procedura di sinistro a margine”,
puntualizzando che questa presa di posizione sarebbe rimasta tale indipendentemente
dall’esito della risoluzione del sinistro. Infine, prima di procedere tramite
il Tribunale cantonale delle assicurazioni e del Ministero pubblico di Lugano, essa
ha chiesto alla stessa A__________ una immediata presa di posizione.
C. Con scritto del 14
gennaio 2013 A__________ Centro sinistri, premesso di essere stata informata
dalla sua collaboratrice del procedimento esecutivo nel frattempo promosso
contro la sua persona, ha anzitutto dato atto che la pretesa posta in
esecuzione riguarda il sinistro no. __________ di P__________ del 13 settembre
2012 e che la pratica è ancora pendente. Essa ha quindi soggiunto di avere
sottoposto a RI 1 la lettera 19 dicembre 2012, come pure di avere verificato il
caso, per confermare che il sinistro è stato trattato in conformità alle norme
vigenti. A__________ ha dipoi definito “le minacce rivolte alla nostra
collaboratrice decisamente inopportune e fuori luogo”, obiettando che in
ogni modo debitrice di eventuali prestazioni assicurative è la stessa compagnia
di assicurazioni e certamente non la signora RI 1, per cui la promozione della
procedura esecutiva in rassegna è senza dubbio arbitraria.
D. Con tempestivo ricorso
del 14 gennaio 2013 RI 1 chiede l’annullamento del precetto esecutivo notificatole
il 3 gennaio 2013, che ritiene manifestamente abusivo. Premesso di essere
impiegata presso l’A__________ con l’incarico della liquidazione di sinistri e
di avere effettivamente trattato il caso in questione fino a dicembre 2012,
essa rileva che la stessa compagnia di assicurazione sua datrice di lavoro le
ha sottoposto lo scritto 19 dicembre 2012 della PI 1 e ha esaminato il suo
operato nel trattamento del relativo evento. Trattandosi però di informazioni
riservate, prosegue la ricorrente, essa non è nella possibilità di fornire
ulteriori dati sul sinistro senza l’accordo degli interessati; si dichiara nondimeno
disponibile alla trasmissione dell’incarto tramite la sua datrice di lavoro e
previo accordo delle parti. RI 1 assevera dipoi di essere non solo turbata, ma finanche
spaventata dalla veemenza degli attacchi personali a lei rivolti, avendo essa agito
nell’ambito professionale e in conformità alle norme riguardanti il trattamento
dei sinistri. Manifesta quindi sconcerto per la notifica del precetto esecutivo
relativo a un credito che con ogni evidenza non la concerne, debitrice di eventuali
prestazioni assicurative riguardanti il sinistro indicato nello stesso precetto
essendo tutt’al più la A__________, motivo per cui la promozione della procedura
esecutiva nei suoi confronti va considerata manifestamente abusiva. Alla luce
del tenore dei rimproveri, del tutto ingiustificati, rivolti ripetutamente
contro la sua persona dalla precettante o da chi per essa, specie nello scritto
19 dicembre 2012, l’esecuzione è da ritenersi avviata a puro scopo di angheria.
Quanto all’iscrizione del precetto esecutivo nell’apposito registro delle
esecuzioni, puntualizza la ricorrente, essa costituisce per lei un serio
problema, ove si consideri che è attualmente alla ricerca di un appartamento,
operazione che comporta la produzione del relativo estratto a conferma della
sua solvibilità; per cui essa si riserva in ogni modo di procedere nei confronti
degli autori di tali angherie e minacce in altra sede, a prescindere dalla presente
procedura ricorsuale. Richiamata la giurisprudenza che stabilisce a quali condizioni
una procedura esecutiva può essere considerata abusiva, al punto da ottenere
l’annullamento del relativo precetto esecutivo, RI 1 reitera nel sostenere che
il credito posto in esecuzione con riferimento all’incarto sinistri della
Allianz Suisse (“sinistro no. __________ P__________, del 13.09.2012”) non
ha nulla a che vedere con la sua persona. Si tratta a non averne dubbio di una
esecuzione con esclusivo intento vessatorio, dovendosi escludere anche
l’errore, dato che è evidente che in casi del genere è l’assicurazione e non il
suo dipendente a dovere rispondere nei confronti del creditore della relativa
prestazione assicurativa. E ciò senza riguardo al modo di trattazione del sinistro
da parte del collaboratore della compagnia assicurativa. Che la procedura esecutiva
in discussione sia stata avviata a scopo vessatorio e per ledere la sua
personalità, sempre secondo l’insorgente, lo si evince proprio dai toni dello
scritto 19 dicembre 2012, in cui essa è stata accusata ingiustamente e comunque
in modo improprio di abuso d’ufficio, abuso di potere, amministrazione infedele,
per tacere delle minacce di procedere penalmente nei suoi confronti; espressioni
che nulla hanno a che vedere con la causale indicata nel precetto esecutivo. La
natura della procedura esecutiva promossa dalla controparte risultando abusiva
ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 CC, sono quindi date – secondo la precettata – le
premesse per procedere all’annullamento del precetto esecutivo in questione con
effetto ex nunc.
E. Con osservazioni del
21 gennaio 2013 PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso, asserendo che il
ricorso al precetto esecutivo costituisce un diritto di ogni persona fisica o
giuridica nell’esercizio dei propri diritti civili. Premesso di avere
annunciato alla A__________ un sinistro il 13 settembre 2012, essa obietta che
per negligenza professionale RI 1 non ha proceduto “secondo le normative
delle Condizioni Generali di Assicurazione e alla giurisprudenza in materia di
assicurazione in caso di malattia”, di modo che la sua iniziativa sarebbe
basata proprio sulla responsabilità oggettiva della persona in causa. RI 1,
sempre stando alla procedente, non ha agito professionalmente, è stata
negligente, cosa da non rapportare alla stessa assicurazione, la quale non
appena in possesso della sua richiesta di presa di posizione in merito, ha
celermente risposto “non prendendo a carico il sinistro”. RI 1, secondo
l’escutente, non ha ottemperato al suo mandato ed è quindi colpevole di
negligenza professionale, tesi che essa si propone di portare fino al Tribunale
delle assicurazioni.
F. Dal canto suo, con
osservazioni del 22 gennaio 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ritiene di
avere agito conformemente alla LEF, rimettendosi comunque al giudizio
dell’autorità di vigilanza.
Considerandi
In diritto:
1.
La legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette l’inoltro di una procedura
esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria
pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente
dalla reale esistenza del credito (STF 5A.476/ 2008 del 7 agosto 2009 cons.
4.
; DTF 113 III 2 cons. 2b; 125 III 149 cons. 2a). All’ufficio di esecuzione
rispettivamente all’autorità di vigilanza non spetta decidere sulla fondatezza
della pretesa dedotta in esecuzione (STF 5A_476/2008 del 7 agosto 2009 cons.
4.
; STF 7B.182/2005 del 1° dicembre 2005 cons. 2.4). Tuttavia, è nulla l’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi che non
hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per angariare
deliberatamente l'escusso o per frivolezza (STF
5A_476/2008 del 7 agosto 2009 cons. 4.2; DTF 115 III 21, cons. 3b; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 36 ad art.
8a). L’ufficio di esecuzione non può – e non deve – sostituirsi al giudice,
potendo intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà di indagare
sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., cons. 3b e 3c). La protezione della legge può
essere rifiutata unicamente in caso di abuso manifesto di un diritto (art. 2
cpv. 2 CC), principio che va interpretato in modo particolarmente restrittivo
in materia esecutiva, visto il limitato potere di cognizione dell’ufficio di esecuzione
(STF 5A_476/2008 del 7 agosto 2009 cons. 4.2; Cometta,
Il giudice del diritto esecutivo e il principio della buona fede, in: SJZ 1991,
p. 297 ss.; Wüthrich/Schoch, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 ad art. 69;
CEF 30 ottobre 2001, inc. 15.01.275)
e l’esistenza di mezzi di diritto a favore dell’escusso per difendere i propri
interessi (art. 85, 85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un
credito: DTF 125 III
149.
ss.). Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza
esame della pretesa dedotta in esecuzione, l'abuso di diritto è praticamente
escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua altri
fini che non l'incasso di un credito, ad esempio quando porti offesa al credito
dell'escusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie o con un’esecuzione
che sin dall’inizio non intende manifestamente proseguire (CEF 30 novembre
2011, inc. 15.2011.94 cons. 1 e CEF 2 aprile 2011, inc. 15.2011.16, cons. 3 e
4).
2.
Ciò posto,
in questa sede non spetta alla Camera né decidere né verificare se la pretesa
vantata dalla procedente sia fondata, questione che rientra nell’esclusiva
competenza del giudice del merito, segnatamente – per quanto qui di rilievo –
del giudice civile, rispettivamente, dandosene il caso, del Tribunale cantonale
delle assicurazioni. Non vi è pertanto spazio per esaminare la (diffusa)
argomentazione di merito – e di esclusivo merito si tratta – presentata dalla
resistente, che dà per acquisita la tesi secondo cui farebbe chiaramente
difetto la sua legittimazione passiva di fronte al credito oggetto della
contestata procedura esecutiva, dato che nulla le potrebbe essere rimproverato
e dato che, quand’anche ciò fosse il caso, l’unica persona che potrebbe essere
chiamata a pagare sarebbe la sua datrice di lavoro, ovvero la A__________. D’altronde,
non risulta dagli atti che la procedura esecutiva in esame sia stata
manifestamente avviata per ritorsione, a scopo vessatorio o per ledere la
personalità dell’escussa, né che la procedente non sia seriamente intenzionata
a proseguire l’esecuzione fino al suo termine; anzi essa ha chiarito nelle sue
osservazioni di ritenere l’escussa personalmente responsabile nei suoi
confronti e di voler portare la vertenza “fino al Tribunale delle
assicurazioni”. Ora, emettere un giudizio sulla controversia
significherebbe in buona sostanza anticipare il giudizio di merito, ciò che
travalica, come visto, la competenza dell’autorità di vigilanza, il cui spazio
di manovra in questo specifico contesto è molto limitato, come rilevato nel
considerando precedente.
3.
Dato quindi che
la diatriba così come illustrata nei rispettivi allegati riguarda con ogni
evidenza il merito della pretesa creditoria sfociata nella procedura esecutiva contestata
dall’escussa, come pure più in generale il comportamento della precettante (ritenuto
ingiustificato alla luce sempre però delle medesime obiezioni riguardanti la
correttezza della strategia messa in atto dallo stesso soggetto), e dato che non
sono ravvisabili (altri) indizi che possano far (d’acchito) apparire il ricorso
da parte della resistente al precetto esecutivo come una manovra volta a perseguire
scopi che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione (si
tratta del resto della prima esecuzione di cui l’escutente si è fatta promotrice,
spiegandone peraltro le ragioni), il reclamo deve essere disatteso.
4.
Non si prelevano
spese giudiziarie e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 20a LEF, 16
LPR, 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– avv. ;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione
impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.