15.2013.91
Comminatoria di fallimento. Ricorso all'autorità di vigilanza solo per questioni formali e non di merito
20 settembre 2013Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.91
Lugano
20 settembre 2013
FP/sl/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Jaques
e Epiney-Colombo
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
statuendo
sul ricorso 11 settembre 2013 di
RI
1
contro
l’operato dell’CO 1 e, meglio, contro l’emissione
della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa nei
suoi confronti da
PI
1
patrocinata
dall’ PA 1
viste le osservazioni 16
settembre 2013 dell’CO 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto
esecutivo n. __________ del 25/31.10.2012 dell’CO 1 PI 1 ha escusso RI 1 per
l’incasso di fr. 74'598.40 oltre interessi e spese, indicando quale causale del
credito la sentenza emanata il 13 luglio 2010 dal Tribunale di __________;
Interposta tempestiva
opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 15 novembre 2012 la
creditrice ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore __________; istanza
accolta con decisione del 14 giugno 2013.
B. Il 20 agosto 2013 la
procedente ha chiesto all’CO 1 la prosecuzione dell’esecuzione, allegando la
predetta sentenza. Da qui l’emissione nei confronti dell’escusso della comminatoria
di fallimento datata 29 agosto 2013, notificatagli il 5 settembre successivo.
C. Con ricorso dell’11
settembre 2013 – non notificato all’escutente per osservazioni – RI 1 si
aggrava contro la comminatoria di fallimento, sostenendo di avere tacitato la
controparte già nel febbraio 2012 mediante versamento a saldo di € 18'000.–
(come emergerebbe dalla documentazione annessa), circostanza di cui anche la
patrocinatrice della precettante sarebbe al corrente.
D. Delle osservazioni 16
settembre 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si
dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerandi
in diritto:
1.
Contro la notifica
della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di
vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. III, 2001, n. 18 ad art. 160), ad esempio quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40.
LEF);
– l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora
esecutiva;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di
merito la via del ricorso è invece preclusa.
2.
Nella fattispecie il
ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per
contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’CO 1 sulla base
della menzionata decisione 14 giugno 2013 del Pretore __________) adducendo motivi
di merito riferiti al contenzioso che lo oppone all’escutente, peraltro già
inutilmente fatti valere davanti al giudice del rigetto dell’opposizione, i
quali – come rilevato – sfuggono tuttavia al potere di cognizione dell’autorità
di vigilanza.
3.
Ne discende pertanto
l’inammissibilità del ricorso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv.
2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione all'CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.