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Decisione

15.2013.91

Comminatoria di fallimento. Ricorso all'autorità di vigilanza solo per questioni formali e non di merito

20 settembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto

esecutivo n. __________ del 25/31.10.2012 dell’CO 1 PI 1 ha escusso RI 1 per

l’incasso di fr. 74'598.40 oltre interessi e spese, indicando quale causale del

credito la sentenza emanata il 13 luglio 2010 dal Tribunale di __________;

Interposta tempestiva

opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 15 novembre 2012 la

creditrice ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore __________; istanza

accolta con decisione del 14 giugno 2013.

B. Il 20 agosto 2013 la

procedente ha chiesto all’CO 1 la prosecuzione dell’esecuzione, allegando la

predetta sentenza. Da qui l’emissione nei confronti dell’escusso della comminatoria

di fallimento datata 29 agosto 2013, notificatagli il 5 settembre successivo.

C. Con ricorso dell’11

settembre 2013 – non notificato all’escutente per osservazioni – RI 1 si

aggrava contro la comminatoria di fallimento, sostenendo di avere tacitato la

controparte già nel febbraio 2012 mediante versamento a saldo di € 18'000.–

(come emergerebbe dalla documentazione annessa), circostanza di cui anche la

patrocinatrice della precettante sarebbe al corrente.

D. Delle osservazioni 16

settembre 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si

dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerandi

in diritto:

1.

Contro la notifica

della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di

vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. II, 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. III, 2001, n. 18 ad art. 160), ad esempio quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40.

LEF);

– l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

– la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora

esecutiva;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

Per questioni di

merito la via del ricorso è invece preclusa.

2.

Nella fattispecie il

ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per

contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’CO 1 sulla base

della menzionata decisione 14 giugno 2013 del Pretore __________) adducendo motivi

di merito riferiti al contenzioso che lo oppone all’escutente, peraltro già

inutilmente fatti valere davanti al giudice del rigetto dell’opposizione, i

quali – come rilevato – sfuggono tuttavia al potere di cognizione dell’autorità

di vigilanza.

3.

Ne discende pertanto

l’inammissibilità del ricorso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a

OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv.

2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione all'CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.