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Decisione

15.2013.92

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30 ottobre 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________

e n. __________ del 28 marzo/24 aprile 2013 dell'Ufficio di esecuzione __________

RI 2 e RI 1 procedono contro PI 1 per l'incasso di fr. 793'800.– rispettivamente

di fr. 330'000.– oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2013.

B. Le opposizioni

interposte dall'escusso ai precetti esecutivi sono state rigettate con

pronunciati 19 giugno 2013 del Tribunale distrettuale di __________, passati in

giudicato.

C. Il 4 luglio 2013 i

creditori hanno chiesto all'Ufficio esecuzione di __________ il proseguimento

delle esecuzioni.

D. Il 5 luglio 2013

l'Ufficio di esecuzione di __________ ha chiesto in via di rogatoria all'CO 1

di procedere al pignoramento dei beni di PI 1.

E. L'8 luglio 2013

l'CO 1 ha convocato l'escusso per il 6 agosto 2013 per procedere al pignoramento.

F. Il 23 agosto 2013

l'escusso ha presentato all'CO 1 la copia di un ordine di pagamento di

fr. 1'236'382.–, che egli avrebbe trasmesso alla propria banca per il

pagamento a favore dell'Ufficio esecuzione di __________ degli importi

richiesti dai creditori con le due procedure esecutive in rassegna.

G. Il 28 agosto 2013

l'Ufficio esecuzione di __________ ha comunicato all'CO 1 che il pagamento

promesso dall'escusso non gli era pervenuto: per questo motivo esso ha

richiesto di nuovamente convocare l'escusso per effettuare il pignoramento.

H. A seguito della nuova

convocazione, il 4 settembre 2013 l'CO 1 ha sentito PI 1, accertando che

quest'ultimo possiede il 100% delle azioni della __________ e della __________,

la quale detiene a sua volta il 95.7% delle azioni dell'__________ SA. Esso ha

inoltre accertato che l'escus­so non detiene azioni della __________ e non è

proprietario di beni immobili né in Svizzera né all'estero, mentre possiede una

VW Golf VI (verbale interno delle operazioni di pignoramento). Nel verbale di

pignoramento del 4 settembre 2013 l'ufficio ha indicato che “al momento l'escusso

non ha nessuna entrata. È sostentato con dei prestiti da terzi. Ha chiesto una

linea di credito presso l'__________ a titolo personale. Non è iscritto presso

una cassa malati”.

I. A seguito degli

accertamenti effettuati dall'CO 1, il 17 settembre 2013

l'Ufficio esecuzione di __________ ha rilasciato a RI 1 e RI 2 gli attestati

di carenza beni.

L. Con ricorso 23

settembre 2013 RI 1 e RI 2 chiedono di ordinare all'CO 1 di procedere ad un

nuovo pignoramento nei confronti di PI 1, chiarendo in modo completo i redditi

e la sostanza del debitore. A mente loro l'ufficio avrebbe creduto alle false

affermazioni dell'escusso quando invece vi sarebbero segni chiari che PI 1,

quale erede di una famiglia __________ benestante, disporrebbe senz'altro dei

mezzi finanziari necessari per far fronte alle richieste dei ricorrenti.

L'ufficio avrebbe anche omesso di stabilire se

l'escusso ha beni

patrimoniali in Svizzera, crediti verso terzi, partecipazioni azionarie.

Essendo PI 1 membro del consiglio di amministrazione di diverse società (__________,

come precisato nell'invio email all'ufficio del 5 settembre 2013, ossia il

giorno successivo al pignoramento) l'ufficio avrebbe poi omesso di stabilire se

lo stesso ha diritto ad un onorario, a una partecipazione agli utili o ad una

pretesa salariale che al momento non percepisce.

I ricorrenti rimproverano

inoltre agli uffici coinvolti di aver prestato credibilità alle false

affermazioni e ai falsi documenti prodotti dal­l'escusso, con la conseguenza

che il pignoramento è stato eseguito più di due mesi e mezzo dopo la

presentazione della domanda di continuazione dell'esecuzione, ciò che

costituirebbe un diniego di giustizia. Infine l'ufficio avrebbe trascurato di

determinare da quale fonte il debitore ottiene quanto necessario al suo

mantenimento né verbalizzato le risposte date dall'escusso in relazione ai

valori patrimoniali pignorabili, titoli e crediti, incluse le pretese ereditarie.

M. Con osservazioni 8

ottobre 2013 l'CO 1 si è opposto al gravame con motivazioni che, se del caso,

verranno riprese in seguito.

Considerandi

in diritto:

1.

Il ricorso ai sensi

dell'art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto il

provvedimento di un organo amministrativo. In particolare, il ricorso deve

servire al conseguimento di un fine pratico di procedura esecutiva – non

ottenibile in altro modo – e non alla semplice constatazione di un eventuale

errato comportamento dell'orga­no di esecuzione forzata in vista di una

successiva azione di responsabilità giusta l'art. 5 LEF (cfr. Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. I, 1999, n. 65 ad art. 17, con rif.).

2.

Il ricorso ai sensi

dell'art. 17 LEF relativo a un provvedimento eseguito in via rogatoria ai sensi

dell'art. 4 cpv. 2 LEF dev'essere presentato all'autorità di vigilanza da cui

dipende l'ufficio rogato qualora la contestazione verta sul modo in cui il

provvedimento è stato compiuto (purché l'ufficio rogato disponesse al riguardo

di un potere d'ap­prezzamento indipendente), mentre se la censura si riferisce

al fondamento stesso del provvedimento o al principio della rogatoria il

ricorso va inoltrato all'autorità di vigilanza da cui dipende l'ufficio rogante

(cfr. CEF 22 dicembre 2006, inc. 15.2006.125, consid. 1; Dallèves,

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 8 ad art. 4; Roth, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 4 ad art. 4).

2.1

Giusta l'art.

4.

cpv. 2 LEF, la competenza per il pignoramento appartiene esclusivamente all'ufficio

nel cui circondario si trovano i beni da pignorare, sicché se essi sono situati

fuori dal foro esecutivo il pignoramento dev'essere eseguito in via rogatoria

(art. 89 LEF). L'interrogatorio dell'escusso (giusta l'art. 91 cpv. 1 LEF), che

permette di determinare se egli possiede beni pignorabili e dove essi si trovano,

in linea di massima spetta all'ufficio competente nel foro esecutivo, che ne

ordina poi il pignoramento, in via diretta o rogatoria. Se si avvera necessaria

la traduzione forzata dell'escusso (art. 91 cpv. 2 LEF), il suo interrogatorio

può essere delegato all'ufficio nel circondario del quale egli si trova (cfr.

CEF 20 dicembre 2011, inc. 15.2011.101). Nel caso specifico, non è dato di

sapere se l'Ufficio esecuzione di Mesocco abbia tentato di sentire PI 1

prima di chiedere in via rogatoria l'intervento dell'CO 1. Neppure risulta che l'Ufficio esecuzione di Mesocco abbia fornito all’Ufficio esecuzione

e fallimenti di Bellinzona informazioni circa eventuali beni siti nella giurisdizione

di quest’ultimo. In ogni caso, l’ufficio investito della rogatoria è (esclusivamente)

competente per pignorare i beni situati nel suo circondario, e solo quelli, previo

avviso di pignoramento e interrogatorio dell'escusso (cfr. art. 24 cpv. 2 RFF).

La sua competenza, in altri termini, non si limita all'interrogatorio ma il

pignoramento non può portare su beni che si trovano fuori dal suo circondario.

2.2

In quanto

rivolto a questa Camera, il ricorso, di conseguenza, è ricevibile limitatamente

alle censure relative all'operato dell'CO 1 in relazione con i beni di PI

1.

situati nel suo circondario. In particolare va rilevato che eventuali ritardi

nella fase precedente l'arrivo della rogatoria del 5 luglio 2013 (secondo i

ricorrenti da gennaio del 2013) non gli sono addebitabili.

3.

Per l'art. 89 cpv. 1

LEF se il debitore è soggetto alla procedura di pignoramento, l'ufficio di

esecuzione, una volta ricevuta la domanda di continuazione, procede senza

indugio al pignoramento o vi fa procedere dall'ufficio del luogo dove si

trovano i beni da pignorare. Questa disposizione è una norma d'ordine e quindi

se il pignoramento non viene immediatamente eseguito, il ritardo non ne comporta

né la nullità né l'annullabilità ma apre al creditore la possibilità di

interporre un ricorso per ritardata giustizia all'autorità di vigilanza (Lebrecht, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 35 ad art. 89;

Foëx, Commentaire romand de la

LP, 2005, n. 17 ad art. 89; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a

ed., 1997, n. 14 ad art. 89). Gli escutenti, nella fattispecie, hanno rinunciato

a presentare subito tale ricorso, proponendosi – come visto – di censurare la

tempestività dell'operato dell'CO 1 solo con il presente ricorso diretto contro

il pignoramento avvenuto il 4 settembre 2013.

L'atto ritenuto intempestivamente compiuto essendo, comunque sia, stato

eseguito, al riguardo il ricorso non meriterebbe ulteriore disamina.

4.

Ad ogni buon conto e

a titolo meramente abbondanziale va evidenziato che riguardo alla tempestività

dell'operato dell'CO 1 nell'esecuzione del pignoramento a carico di PI 1 non

sono riscontrabili aritmie procedurali. Con la formulazione “senza indugio”

contenuta al cpv. 1 dell'art. 89 LEF, la legge impone all'ufficio di agire

celermente tenendo conto delle circostanze concrete e, in linea di massima, dei

termini stabiliti dalla legge, dei periodi preclusi, delle ferie e delle

sospensioni di cui agli art. 56 segg. LEF (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit.,

n. 13 ad art. 89; Foëx, op. cit.,

n. 15 ad art. 89).

In

concreto il 5 luglio 2013 l'Ufficio di esecuzione di __________ ha chiesto in

via di rogatoria all'CO 1 di procedere al pignoramento dei beni di PI 1 e, già

l'8 luglio 2013, quest'ultimo è stato convocato a tale scopo per il 6 agosto 2013.

In considerazione del periodo di ferie esecutive intercorrente tra il 15 e il

31.

luglio (art. 56 cpv. 1 n. 2 LEF), i termini della convocazione risultano

senz'altro adeguati. Non essendosi l'escusso presentato il 6 agosto 2013, ma

avendo egli promesso il pagamento di quanto dovuto, l'ufficio ha atteso sino al

23.

agosto 2013, quando l'escusso si è presentato e ha consegnato la copia di un

ordine di pagamento di fr. 1'236'382.–, che egli diceva di aver trasmesso alla

propria banca per il bonifico a favore dell'ufficio di esecuzione di __________.

Tale attesa, di poco più di due settimane, non presta il fianco a critiche

ritenuto che a fronte delle promesse di pagamento formulate al suo indirizzo

dal debitore, rientrava nella facoltà dell'ufficio di valutare le circostanze

del caso concreto (Foëx, op. cit.,

n. 15 ad art. 89). Questo anche perché l'avvio di una procedura di diffida e di

successiva conduzione forzata del debitore (peraltro spesso assente all'estero)

presso l'ufficio non gli avrebbe permesso di procedere al suo interrogatorio

prima di quando poi ciò è avvenuto, ossia prima del 4 settembre 2013. Quando

infine il 28 agosto 2013 l'Ufficio esecuzione di __________ ha comunicato all'CO

1.

che il pagamento promesso non gli era pervenuto, l'escusso è stato immediatamente

riconvocato per il 4 settembre 2013, giorno in cui si è presentato e l'ufficio

ha potuto procedere al pignoramento.

5.

Nell'ambito del

pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua

sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire

tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2

LEF; DTF 117 III 61 segg.; Lebrecht, op. cit., n. 9 ad art. 91).

Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le

deve sottoscrivere. Nell'allestimento del verbale di pignoramento l'ufficio di

esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non

è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del

creditore (cfr. Lebrecht, op.

cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand'anche l'escusso risponda

penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d'inosservanza del suo dovere

d'informazione (art. 323 n. 2 CP), l'ufficio d'esecuzione non può limitarsi a

registrare acriticamente le sue dichiarazioni ma deve attivamente indagare sull'estensione

e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora

dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall'escutente emergano

fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (cfr. DTF 112 III 80; Vonder Mühll, op. cit., n. 16 ad art. 93;

Gilliéron,

op. cit., n. 19 ad art. 91; Ochsner,

op. cit., n. 25 ad art. 93; CEF 16 novembre 2009, inc. 15.2009.95

consid. 11; CEF 10 febbraio 2008, inc. 15.2009.8, consid. 2.2, con rif.; CEF 27

novembre 2008, inc. 15.2008.53, consid. 3).

5.1

Nel caso di specie in

sede di pignoramento l'escusso ha dichiarato di possedere il 100% delle azioni

della __________ e della __________, che a sua volta detiene il 97.5% del

pacchetto azionario della __________, mentre ha affermato di non detenere

alcuna azione della __________, società in liquidazione. Egli ha poi ancora

dichiarato di possedere una VW Golf VI e, reso attento delle conseguenze penali

di una falsa dichiarazione, di non avere alcuna entrata, di sopperire alle

proprie esigenze vitali con prestiti di terzi e di “non possedere né beni

immobili né beni mobili né crediti da sottoporre a pignoramento”.

a) Ora, le dichiarazioni

di PI 1 non potevano non mancare di stupire di fronte al fatto – notorio in

quanto ripetutamente riportato dai media cantonali e non solo – ch'egli è un

businessman di livello internazionale partecipe in varie società e che negli

anni in cui è stato presidente dell'__________ SA avrebbe immesso nella società

svariati milioni di franchi. Inoltre, l'escusso si era già dimostrato poco

affidabile nei confronti dell'ufficio rogato, producendo la copia di un ordine

di pagamento per procedere a saldare i debiti di cui trattasi, che poi non è

stato eseguito. In occasione del suo interrogatorio egli non pare d'altronde

aver accennato alla D__________ SA, di cui una semplice consultazione del

registro di commercio avrebbe rivelato ch'egli è amministratore unico (nonché

azionista unico, come da lui dichiarato in sede d'interrogatorio nella

procedura di fallimento della società, aperto dopo il pignoramento il 1°

ottobre 2013). In queste circostanze l'Ufficio esecuzione e fallimenti di

Bellinzona non poteva accontentarsi di prendere atto delle dichiarazioni di PI

1.

senza esigere da lui debite giustificazioni. Dal verbale delle operazioni del

pignoramento non risulta che lo abbia fatto e ad ogni modo le risposte

dell'escusso non sono state registrate. In quel verbale mancano inoltre

indicazioni sull'ubicazione e il valore di stima dei beni dichiarati dall'escusso

né vi figura il motivo per il quale essi non sono stati pignorati. Invero

l'ufficio rogato sembra aver considerato che la sua competenza si limitava

all'interrogatorio mentre il pignoramento spettava all'ufficio rogante (cfr.

doc. U). Come visto il pignoramento dei beni ubicati nel suo circondario sono

tuttavia di esclusiva competenza dell'CO 1 (sopra, consid. 2.1).

b) Di conseguenza il

provvedimento impugnato dev'essere annullato e l'incarto retrocesso all'CO 1 affinché

riconvochi PI 1 e proceda nuovamente al pignoramento, interrogandolo con

domande precise, da verbalizzare unitamente alle risposte, su tutti gli attivi

segnalati dai ricorrenti dopo il pignoramento del 4 settembre 2013 (doc. U), e

segnatamente se

egli detiene

partecipazioni nelle società D__________ SA, __________, __________, __________

AG, __________ S.r.l., __________ SA, __________ SA e __________. S'informerà

anche su eventuali retribuzioni (salario, dividendi, tantièmes, ecc.) percepite

o da percepire da tali società o da altre, su possibili pretese contro terzi,

in particolare contro i membri della sua famiglia, nonché sui motivi del dissesto

finanziario personale che risulta implicitamente dal suo interrogatorio del 4

settembre 2013. In riferimento alla D__________ SA, gli si chiederà di

giustificare l'origine dei fondi pagati per ottenere la revoca del fallimento.

In tale occasione

l'Ufficio dovrà anche accertare se i beni che il debitore dichiarerà essere di

sua proprietà o che saranno considerati tali si trovano nel suo circondario

esecutivo (art. 89 i.f. LEF) e, in caso affermativo, procedere alla

determinazione del loro valore di realizzazione e al loro pignoramento. Qualora

reputi che il ricavo della vendita eccederebbe di così poco la

somma delle spese da non giustificare la loro realizzazione (art. 92

cpv. 2 LEF), l'Ufficio dovrà indicarlo esplicitamente per ogni singolo bene nel

verbale interno delle operazioni di pignoramento, facendo poi rinvio allo

stesso nel verbale definitivo (cfr. nota 2

a p. 3 del verbale interno delle operazioni di pignoramento). Anche i beni situati

fuori dal circondario dovranno essere verbalizzati, compresi quelli che si

trovassero all'estero (Jeandin,

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 10 ad art. 91; Lebrecht, op. cit., n. 11 ad art. 91), ma la decisione sul

loro pignoramento spetterà all'Ufficio esecuzione di __________ (sarà in particolare

il caso di eventuali crediti dell'escusso, che sono considerati localizzati al

suo domicilio).

5.2

I ricorrenti

eccepiscono ancora che l'CO 1 avrebbe trascurato di determinare da quale fonte

il debitore ottiene quanto necessario al suo mantenimento, credendo all'affermazione

di quest'ultimo secondo cui egli non disporrebbe di nessuna entrata e sarebbe

finanziato da terzi senza chiarirne la fonte.

a) Ora, secondo

la giurisprudenza il debitore che dichiara di non avere alcun reddito o redditi

comunque insufficienti rispetto al suo tenore di vita deve indicare e

dimostrare all'ufficio di esecuzione da dove provengono e in che modo

(indennità di disoccupazione, assistenza sociale, doni, prestiti, ecc.) si procura

le disponibilità necessarie per il suo sostentamento; in particolare, se

l'escusso ha dichiarato di vivere grazie ad aiuti di terzi, l'ufficio deve

esigere ch'egli dimostri da chi li riceve e sotto che forma. Altre ricerche di

redditi, la cui esistenza si fonda su presunzioni dell'escutente non confortate

da indizi concreti e facilmente verificabili, non possono essere invece imposte

all'ufficio ma spettano al creditore (sentenza 2 aprile 2007 dell'autorità di

vigilanza di Basilea-Città, BlSchK 2007, 249 segg.; CEF 27 novembre 2008, inc.

15.2008

, consid. 3).

b) Nel caso di specie,

questi accertamenti – che in primis competerebbero comunque all’Ufficio

esecuzione di Mesocco - fanno difetto. Pertanto l'CO 1, in occasione del nuovo

interrogatorio dell'escusso e dopo avergli ricordato il suo obbligo d'in­formazione

e le conseguenze penali in caso d'inosservanza (art. 323 n. 2 CP) e/o di frode

nel pignoramento (art. 163 n. 1 CP) (art. 91 cpv. 6 LEF), gli chiederà di

precisare l'identità delle persone che lo aiutano finanziariamente, nonché d'indicare

e di dimostrare la forma e l'entità di tali aiuti.

6.

Le questioni di

responsabilità degli organi di esecuzione forzata esulano dalla competenza

dell'autorità di vigilanza (sopra, consid. 1). Non spetta quindi a questa

Camera determinarsi sul comportamento dei funzionari dell'CO 1, e in

particolare del caposervizio __________, oggetto da parte dei ricorrenti di

allusioni espresse senza motivazione che si spera non siano intese quali

malevole – e quindi biasimevoli - affermazioni ma costituiscano il frutto della

mancanza di familiarità con la lingua italiana.

7.

Alla luce di quanto precede

il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto e il verbale di pignoramento

del 4 settembre 2013 annullato, l'incarto essendo retrocesso all'CO 1 affinché

proceda ad un nuovo pignoramento nei confronti di PI 1 nel senso dei

soprastanti considerandi 5.1/b e 5.2/b.

Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 5, 17, 56 cpv. 1 n. 2, 89 cpv. 1, 91 cpv. 1 n.

2, 91 cpv. 2 LEF; 61 cpv. 2

lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Nella misura in cui

è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza è

annullato il pignoramento 4 settembre 2013 nelle procedure di rogatoria n. 211

e 212 dell'CO 1 contro PI 1, __________.

1.2. L'incarto è retrocesso

all'CO 1 affinché proceda ad un nuovo pignoramento nel senso dei considerandi 5.1/b

e 5.2/b.

2. Non si prelevano

spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

;

Comunicazione

all'CO 1 e all'Ufficio esecuzione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.