15.2013.93
Notifica del precetto esecutivo. Doppia rappresentanza
4 novembre 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.93
Lugano
4 novembre 2013
CC/fp/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cortese
statuendo
sul ricorso 9 settembre 2013 di
RI
1
patrocinata
dall’avv. PA 1,
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa
nei confronti della ricorrente da
PI
1
viste le osservazioni 24
settembre 2013 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano,
esaminati gli atti e i
documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
su domanda di PI 1 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso nei confronti di
RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per un credito complessivo di
fr. 57'240.–;
che
in data 9 agosto 2013 il precetto esecutivo è stato notificato presso lo
sportello della Posta nelle mani di C__________ (doc. 5), all’epoca iscritto
nel registro di commercio in qualità di presidente del consiglio
d'amministrazione di RI 1 (doc. 2) e amministratore unico di PI 1 (doc. 4);
che
costui non ha interposto opposizione al precetto esecutivo;
che
il 5 settembre 2013 RI 1 ha chiesto e ottenuto un estratto delle esecuzioni
pendenti a suo carico, dal quale afferma di essere venuta a conoscenza per la
prima volta dell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti;
che
con ricorso 9 settembre 2013 RI 1 postula l’annullamento della predetta
esecuzione e chiede, in subordine, la restituzione del termine per formulare
opposizione, poiché C__________ avrebbe indebitamente ritirato il precetto
esecutivo per conto dell’escussa quattro giorni dopo aver rassegnato le proprie
dimissioni dalla carica di presidente del suo consiglio d'amministrazione (doc.
3), impedendole così abusivamente di far valere i propri diritti, segnatamente di
interporre opposizione;
che
PI 1 non ha presentato osservazioni al gravame, mentre l’Ufficio di esecuzione
di Lugano ha postulato la reiezione del ricorso con osservazioni 24 settembre
2013, sostenendo che al momento della notifica del precetto esecutivo C__________
era ancora presidente dell’escussa e poteva pertanto validamente ricevere atti
esecutivi per la medesima;
che
con ordinanza 26 settembre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e
Considerandi
fallimenti quale autorità di vigilanza ha ordinato a PI 1 di produrre entro
dieci giorni il proprio
esemplare
del precetto esecutivo, rendendola attenta che, ai fini dell’accertamento della
fattispecie, la Camera avrebbe tenuto conto dell’eventuale rifiuto od omissione
di produrre il mezzo di prova richiesto (art. 19 cpv. 4 LPR);
che
la procedente non ha ritirato la raccomandata contenente la predetta ordinanza,
sicché l’atto va considerato comunque notificato il settimo giorno dal
tentativo di consegna infruttuoso (combinati art. 5 LPR, 14 cpv. 2 LPAmm e 138
cpv. 3 lett. a CPC);
che
qualora l’esecuzione sia diretta contro una persona giuridica o contro una
società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, ovvero per
una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione,
come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF);
che
scopo della legge è garantire che gli atti esecutivi giungano nelle mani delle
persone fisiche autorizzate a rappresentare la persona giuridica o la società e
legittimate in particolare a decidere se occorre fare opposizione (sentenza del
Tribunale federale 5A_215/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 2.1; DTF 118 III 10
consid. 3a; 116 III 8 consid. 1b; Jeanneret/Lembo,
in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 9 ad art. 65 LEF);
che
l’elenco dei rappresentanti abilitati a ricevere un atto esecutivo ai sensi dell’art.
65.
cpv. 1 LEF trova tuttavia i suoi limiti nel conflitto d’interessi che
potrebbe sorgere in particolare laddove il rappresentante sia nel contempo
creditore procedente nei confronti della persona giuridica o della società che
rappresenta (Jeanneret/Lembo, op.
cit., n. 12 ad art. 65 LEF; cfr. SJ 2010 II 210, n. 3.1);
che
la notifica di un precetto esecutivo al rappresentante di una persona giuridica
che nel contempo ne è anche creditore (o suo rappresentante) va, su ricorso,
annullata se detto rappresentante non ha interposto opposizione né ottenuto
prima della scadenza del termine di opposizione il consenso degli altri
rappresentanti della società escussa (sentenza CEF 15.2004.32 dell’8 luglio
2004; cfr. DTF 45 III 27 consid. 2; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. 1, 1999, n. 17 ad art. 65 LEF);
che,
nel caso in rassegna, il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato
nelle mani di C__________, il quale ha agito nella doppia veste di
amministratore unico dell’escutente e presidente del consiglio
d'amministrazione dell’escussa (doppia rappresentanza), trovandosi pertanto in
una palese situazione di conflitto di interessi;
che
in presenza di un siffatto grave conflitto d’interessi, la notifica potrebbe considerarsi
addirittura nulla (cfr. Angst, in:
Basler Kommentar zum SchKG, vol. 1, 2010, n. 10 ad art. 65 LEF), poiché contraria
allo scopo perseguito dall’art. 65 LEF, norma in sé emanata nell’interesse
pubblico;
che,
a ogni modo, dagli atti, e in particolare dalle osservazioni dell’Ufficio,
risulta che l’escussa è venuta a conoscenza dell’irregolare notifica solo il 5
settembre 2013, allorquando ha ottenuto copia dell’estratto delle esecuzioni
pendenti nei suoi confronti;
che,
stando così le cose, la questione a sapere se la notifica sia nulla o
semplicemente annullabile può rimanere irrisolta, l’insorgente avendo comunque presentato
ricorso entro il termine di dieci giorni da quando ebbe conoscenza dell’esecuzione;
che
l’inefficacia della notifica non comporta tuttavia l’annullamento
dell’esecuzione, come postulato dalla ricorrente, ma soltanto – appunto – della
sua notificazione;
che
in via subordinata la ricorrente, tuttavia, non chiede la reiterazione della
notifica bensì unicamente la restituzione del termine per interporre
opposizione;
che
risultando già chiara dal ricorso la volontà dell'escussa d'interporre
opposizione, la richiesta subordinata può essere accolta nel senso di
considerare l'opposizione tempestivamente avvenuta il 10 settembre 2013, giorno
in cui l’atto di ricorso è pervenuto all'Ufficio;
che
in queste circostanze il ricorso va dunque accolto parzialmente, nel senso di
ordinare all’Ufficio di esecuzione di Lugano l'iscrizione nei suoi registri dell'opposizione
interposta dall'escussa il 10 settembre 2013;
che,
giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di
giustizia, né si assegnano indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 19 LPR, 17, 20a
e 65 LEF e 61, 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio di
esecuzione del Distretto di Lugano d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione
interposta da RI 1 il 10 settembre 2013 contro l'esecuzione n. __________.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.