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Decisione

15.2013.93

Notifica del precetto esecutivo. Doppia rappresentanza

4 novembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.93

Lugano

4 novembre 2013

CC/fp/mc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cortese

statuendo

sul ricorso 9 settembre 2013 di

RI

1

patrocinata

dall’avv. PA 1,

contro

l’operato

dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa

nei confronti della ricorrente da

PI

1

viste le osservazioni 24

settembre 2013 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano,

esaminati gli atti e i

documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

su domanda di PI 1 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso nei confronti di

RI 1 il precetto esecutivo n. __________ per un credito complessivo di

fr. 57'240.–;

che

in data 9 agosto 2013 il precetto esecutivo è stato notificato presso lo

sportello della Posta nelle mani di C__________ (doc. 5), all’epoca iscritto

nel registro di commercio in qualità di presidente del consiglio

d'amministrazione di RI 1 (doc. 2) e amministratore unico di PI 1 (doc. 4);

che

costui non ha interposto opposizione al precetto esecutivo;

che

il 5 settembre 2013 RI 1 ha chiesto e ottenuto un estratto delle esecuzioni

pendenti a suo carico, dal quale afferma di essere venuta a conoscenza per la

prima volta dell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi confronti;

che

con ricorso 9 settembre 2013 RI 1 postula l’an­nullamento della predetta

esecuzione e chiede, in subordine, la restituzione del termine per formulare

opposizione, poiché C__________ avrebbe indebitamente ritirato il precetto

esecutivo per conto dell’escussa quattro giorni dopo aver rassegnato le proprie

dimissioni dalla carica di presidente del suo consiglio d'amministrazione (doc.

3), impedendole così abusivamente di far valere i propri diritti, segnatamente di

interporre opposizione;

che

PI 1 non ha presentato osservazioni al gravame, mentre l’Ufficio di esecuzione

di Lugano ha postulato la reiezione del ricorso con osservazioni 24 settembre

2013, sostenendo che al momento della notifica del precetto esecutivo C__________

era ancora presidente dell’escussa e poteva pertanto validamente ricevere atti

esecutivi per la medesima;

che

con ordinanza 26 settembre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e

Considerandi

fallimenti quale autorità di vigilanza ha ordinato a PI 1 di produrre entro

dieci giorni il proprio

esemplare

del precetto esecutivo, rendendola attenta che, ai fini dell’accertamento della

fattispecie, la Camera avrebbe tenuto conto dell’eventuale rifiuto od omissione

di produrre il mezzo di prova richiesto (art. 19 cpv. 4 LPR);

che

la procedente non ha ritirato la raccomandata contenente la predetta ordinanza,

sicché l’atto va considerato comunque notificato il settimo giorno dal

tentativo di consegna infruttuoso (combinati art. 5 LPR, 14 cpv. 2 LPAmm e 138

cpv. 3 lett. a CPC);

che

qualora l’esecuzione sia diretta contro una persona giuridica o contro una

società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, ovvero per

una società anonima a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione,

come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF);

che

scopo della legge è garantire che gli atti esecutivi giungano nelle mani delle

persone fisiche autorizzate a rappresentare la persona giuridica o la società e

legittimate in particolare a decidere se occorre fare opposizione (sentenza del

Tribunale federale 5A_215/2007 del 2 ottobre 2007 consid. 2.1; DTF 118 III 10

consid. 3a; 116 III 8 consid. 1b; Jeanneret/Lembo,

in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 9 ad art. 65 LEF);

che

l’elenco dei rappresentanti abilitati a ricevere un atto esecutivo ai sensi dell’art.

65.

cpv. 1 LEF trova tuttavia i suoi limiti nel conflitto d’interessi che

potrebbe sorgere in particolare laddove il rappresentante sia nel contempo

creditore procedente nei confronti della persona giuridica o della società che

rappresenta (Jeanneret/Lembo, op.

cit., n. 12 ad art. 65 LEF; cfr. SJ 2010 II 210, n. 3.1);

che

la notifica di un precetto esecutivo al rappresentante di una persona giuridica

che nel contempo ne è anche creditore (o suo rappresentante) va, su ricorso,

annullata se detto rappresentante non ha interposto opposizione né ottenuto

prima della scadenza del termine di opposizione il consenso degli altri

rappresentanti della società escussa (sentenza CEF 15.2004.32 dell’8 luglio

2004; cfr. DTF 45 III 27 consid. 2; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. 1, 1999, n. 17 ad art. 65 LEF);

che,

nel caso in rassegna, il precetto esecutivo n. __________ è stato notificato

nelle mani di C__________, il quale ha agito nella doppia veste di

amministratore unico dell’escutente e presidente del consiglio

d'amministrazione dell’escussa (doppia rappresentanza), trovandosi pertanto in

una palese situazione di conflitto di interessi;

che

in presenza di un siffatto grave conflitto d’interessi, la notifica potrebbe considerarsi

addirittura nulla (cfr. Angst, in:

Basler Kommentar zum SchKG, vol. 1, 2010, n. 10 ad art. 65 LEF), poiché contraria

allo scopo perseguito dall’art. 65 LEF, norma in sé emanata nell’interesse

pubblico;

che,

a ogni modo, dagli atti, e in particolare dalle osservazioni dell’Ufficio,

risulta che l’escussa è venuta a conoscenza dell’irregolare notifica solo il 5

settembre 2013, allorquando ha ottenuto copia dell’estratto delle esecuzioni

pendenti nei suoi confronti;

che,

stando così le cose, la questione a sapere se la notifica sia nulla o

semplicemente annullabile può rimanere irrisolta, l’insorgente avendo comunque presentato

ricorso entro il termine di dieci giorni da quando ebbe conoscenza dell’esecuzione;

che

l’inefficacia della notifica non comporta tuttavia l’annullamento

dell’esecuzione, come postulato dalla ricorrente, ma soltanto – appunto – della

sua notificazione;

che

in via subordinata la ricorrente, tuttavia, non chiede la reiterazione della

notifica bensì unicamente la restituzione del termine per interporre

opposizione;

che

risultando già chiara dal ricorso la volontà dell'escussa d'interporre

opposizione, la richiesta subordinata può essere accolta nel senso di

considerare l'opposizione tempestivamente avvenuta il 10 settembre 2013, giorno

in cui l’atto di ricorso è pervenuto all'Ufficio;

che

in queste circostanze il ricorso va dunque accolto parzialmente, nel senso di

ordinare all’Ufficio di esecuzione di Lugano l'iscrizione nei suoi registri dell'opposizione

interposta dall'escussa il 10 settembre 2013;

che,

giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di

giustizia, né si assegnano indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 19 LPR, 17, 20a

e 65 LEF e 61, 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto, nel senso che è fatto ordine all’Ufficio di

esecuzione del Distretto di Lugano d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione

interposta da RI 1 il 10 settembre 2013 contro l'esecuzione n. __________.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.