15.2013.94
Rivendicazione di terzi sui beni oggetto di pignoramento. Competenza degli organi di esecuzione forzata e dell'autorità di vigilanza riguardo a mere questioni di merito
24 ottobre 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.94
Lugano
24 ottobre 2013
CC/fp/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cortese
statuendo
sul ricorso 9 settembre 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________, __________,
__________, __________, __________, __________ promosse nei confronti di
PI
1
da
PI
2
PI
3
entrambi rappresentati dall’RA 1, Bellinzona
PI
4,
rappresentato dall’
PI
5
rappresentato
da RA 3
viste
le osservazioni 13 settembre 2013 di PI 1, 13 settembre 2013 del PI 4 e 24
settembre 2013 dell’CO 1,
esaminati
gli atti e i documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________,
__________ promosse nei confronti di PI 1, in data 5 luglio 2013 l’CO 1 ha
pignorato il natante motorizzato “__________”, targato TI __________, in
possesso del debitore;
che
in sede di pignoramento l’escusso ha dichiarato che il natante appartiene a sua
moglie RI 1;
che
il 31 luglio 2013 l’Ufficio di esecuzione ha emesso il verbale di pignoramento,
con il quale ha in particolare ingiunto al debitore e a sua moglie di produrre
entro dieci giorni i mezzi di prova a sostegno della proprietà del natante (cfr.
verbale di pignoramento, pag. 4);
che
con dichiarazione scritta 6 agosto 2013 indirizzata all’Ufficio RI 1 ha
rivendicato la proprietà del natante, senza tuttavia fornire mezzi di prova;
che
con scritto 30 agosto 2013 l’organo esecutivo, preso atto della scadenza
infruttuosa del termine assegnato al debitore e a RI 1 per produrre i mezzi di
prova richiesti, ha comunicato loro che avrebbe fissato ai creditori il termine
di cui all’art. 107 LEF per contestare la rivendicazione;
che
con separati scritti 4 settembre 2013 l’Ufficio ha notificato ai creditori la
rivendicazione fatta valere da RI 1, impartendo loro un termine di dieci giorni
per eventualmente contestare detta pretesa;
che
con ricorso 9 settembre 2013 RI 1 si aggrava contro lo scritto 30 agosto 2013
dell’organo esecutivo, nonché contro l’assegnazione ai creditori del termine ex
art. 107 LEF, postulando l’annullamento del pignoramento del natante, in quanto
di sua proprietà;
che
con scritto 10 settembre 2013 il PI 4 ha contestato la pretesa di RI 1 e così
pure la PI 2 e lo PI 3 con scritto 17 settembre 2013;
che
con osservazioni 13 settembre 2013 l’escusso chiede che il ricorso di RI 1
venga accolto;
che
con osservazioni 13 settembre 2013 il PI 4 postula invece la reiezione del
gravame, rilevando in particolare che, essendo il bene pignorato in possesso
esclusivo del debitore, l’Ufficio ha applicato correttamente la procedura
prevista dall’art. 107 LEF;
che
con osservazioni 24 settembre 2013 l’organo di esecuzione forzata, viste le
particolarità della fattispecie, si rimette al giudizio dell’autorità di
vigilanza;
che
la rivendicazione di un terzo sui beni oggetto di pignoramento non impedisce l’esecuzione
di tale provvedimento, a meno che sia evidente che detti beni appartengono al
terzo, circostanza che renderebbe nullo il pignoramento (cfr. DTF 108
III 122 consid. 4; 106 III 86 consid. 1; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. 2, 2000, n. 74 ad art. 106 LEF);
che
meri dubbi o litigi sulla proprietà delle cose o dei diritti da pignorare non
comportano la nullità del pignoramento, ma obbligano unicamente l’ufficio ad aprire
la procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106
a 109 LEF (DTF 134 III 122 consid. 4.2);
che
scopo della procedura disciplinata dagli art. 106 e segg. LEF è proprio quello
di far accertare eventuali diritti di proprietà, diritti di pegno od ogni altro
diritto o pretesa di terzi incompatibile con il pignoramento o di cui bisogna
tener conto nella realizzazione dei beni (cfr. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
2012, n. 1121);
che
questioni di merito inerenti alla proprietà dei beni pignorati rientrano nella
competenza del giudice abilitato a decidere sulla rivendicazione (cfr. DTF 108
III 122, consid. 4), non invece in quella degli organi di esecuzione forzata né
dell’autorità di vigilanza;
che,
nel caso in rassegna, non è manifesto che il natante pignorato appartenga alla
ricorrente, né quest’ultima ha, del resto, almeno tentato di comprovare la sua
pretesa, ma si è anzi limitata a dichiarare di essere proprietaria del bene in
questione;
che,
a ogni modo, in sede di ricorso l’insorgente non si confronta direttamente con
Fatti
i provvedimenti adottati dall’Ufficio, ma invoca mere questioni di merito che
sfuggono al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza;
che
la ricorrente non contesta in particolare che il natante sia in possesso
esclusivo del debitore, sicché l’Ufficio ha agito correttamente laddove ha dato
avvio alla procedura di rivendicazione prevista dall’art. 107 LEF, assegnando
ai creditori un termine di dieci giorni per opporsi alla pretesa fatta valere
da RI 1;
che
Considerandi
per quanto attiene al seguito della procedura di rivendicazione, viste le
contestazioni formulate dal PI 4, dalla PI 2 e dallo PI 3, l’Ufficio dovrà ora impartire
alla rivendicante il termine di venti giorni di cui all’art. 107 cpv. 5 LEF per
promuovere l’azione di accertamento del suo diritto dinanzi al giudice del
merito, unica sede in cui RI 1 potrà legittimamente sottoporre questioni di
merito e far accertare il suo eventuale diritto di proprietà sul natante;
che,
alla luce di quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va
dunque respinto;
che,
giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di
giustizia, né si assegnano indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20a, 106
e segg. LEF e 61, 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
;
–
;
–
;
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.