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Decisione

15.2013.94

Rivendicazione di terzi sui beni oggetto di pignoramento. Competenza degli organi di esecuzione forzata e dell'autorità di vigilanza riguardo a mere questioni di merito

24 ottobre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti adottati dall’Ufficio, ma invoca mere questioni di merito che

sfuggono al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza;

che

la ricorrente non contesta in particolare che il natante sia in possesso

esclusivo del debitore, sicché l’Ufficio ha agito correttamente laddove ha dato

avvio alla procedura di rivendicazione prevista dall’art. 107 LEF, assegnando

ai creditori un termine di dieci giorni per opporsi alla pretesa fatta valere

da RI 1;

che

Considerandi

per quanto attiene al seguito della procedura di rivendicazione, viste le

contestazioni formulate dal PI 4, dalla PI 2 e dallo PI 3, l’Ufficio dovrà ora impartire

alla rivendicante il termine di venti giorni di cui all’art. 107 cpv. 5 LEF per

promuovere l’azione di accertamento del suo diritto dinanzi al giudice del

merito, unica sede in cui RI 1 potrà legittimamente sottoporre questioni di

merito e far accertare il suo eventuale diritto di proprietà sul natante;

che,

alla luce di quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va

dunque respinto;

che,

giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di

giustizia, né si assegnano indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20a, 106

e segg. LEF e 61, 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

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– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.