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Decisione

15.2013.95

Dovere di informare dei terzi nell'ambito del fallimento. Segreto professionale dell'organo di revisione di una società anonima

13 novembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i terzi che detengono beni del fallito o verso i quali questi vanta crediti

hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di

informare e di mettere a disposizione del fallito (art. 222 cpv. 4 LEF);

che

in base al chiaro testo di legge l’obbligo dei terzi sussiste unicamente se gli

stessi detengono beni del fallito o se quest’ultimo vanta nei loro confronti

dei crediti (cfr. DTF 131 III 660 consid. 6.1), sicché l’art. 222 cpv. 4 LEF

non impone in sé un dovere generale d’informazione (cfr. Vouilloz, in: Commentaire romand de la

LP, 2005, n. 13 ad art. 222 LEF; Lustenberger,

in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. 2, 2010, n. 13 ad art. 222 LEF);

che

a ogni modo, entro i limiti posti dall’art. 222 cpv. 4 LEF, i terzi tenuti a salvaguardare

un segreto non possono trincerarsi dietro a esso per sottrarsi al dovere d’informare

l’ufficio dei fallimenti e/o di mettere a disposizione i beni del fallito o i

documenti che consentono di avvalersene, dal momento che il fallito stesso vi è

astretto e che la legge impone tale obbligo anche ai terzi (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. 3,

2000, n. 7 ad art. 222 LEF; cfr. Amonn/

Wal­ther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,

2013, § 22, n. 35);

che

l’obbligo imposto all’organo di revisione di salvaguardare il segreto sulle sue

constatazioni può essere invero limitato dalla legge (art. 730b cpv. 2

CO);

che,

per la formazione dell’inventario completo dei beni del fallito, l’ufficio dei

Considerandi

fallimenti deve prendere in custodia segnatamente i libri di commercio e di

famiglia e le altre carte di qualche importanza del fallito (art. 223 cpv. 2

LEF; cfr. Gilliéron, op. cit., n.

19.

ad art. 223 LEF), anche se si trovano fuori dei locali utilizzati dal

fallito (cfr. art. 223 cpv. 4 LEF), documenti che i terzi tenuti a

informare giusta l’art. 222 cpv. 4 LEF hanno dunque l’obbligo di mettere a

disposizione dell’ufficio (Gilliéron,

op. cit., n. 21 ad art. 223 LEF);

che

l’organo di revisione di una società anonima deve documentare tutti i servizi

di revisione da esso effettuati e conservare per almeno dieci anni le relazioni

di revisione e tutti i documenti essenziali (art. 730c CO), al fine

di garantire tra l’altro i mezzi di prova nel quadro di un eventuale procedimento

civile o penale (cfr. FF 2004, 3643; Reutter/Rasmussen,

Basler Kommentar zum OR, vol. 2, 2008, n. 4 ad art. 730c CO);

che,

nel caso in rassegna, i rapporti di revisione chiesti dall’Ufficio sono

documenti che la ricorrente, in qualità di organo di revisione della disciolta PI

1, aveva allestito per la stessa e che ora detiene per essa conformemente all’art.

730c CO;

che

detti documenti, appartenenti alla disciolta PI 1, rientrano nel concetto di

“altre carte di qualche importanza del fallito” ai sensi dell’art. 223 cpv. 2

LEF, sicché l’Ufficio è tenuto a prenderli in custodia e a conservarli in

conformità agli art. 14 e segg. RUF, mentre la ricorrente non è legittimata a

opporre il segreto professionale per negarne la trasmissione;

che,

alla luce di quanto precede, il provvedimento adottato dall’Uf­ficio si rivela

corretto e il ricorso va pertanto respinto;

che,

giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17,

20a, 222 e 223 LEF, 730b e segg. CO e 61, 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione

nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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