15.2013.95
Dovere di informare dei terzi nell'ambito del fallimento. Segreto professionale dell'organo di revisione di una società anonima
13 novembre 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2013.95
Data decisione, Autorità:
13.11.2013, CEF
Titolo:
Dovere di informare dei terzi nell'ambito del fallimento. Segreto professionale dell'organo di revisione di una società anonima
MISURE O PROVVEDIMENTI CONSERVATIVI
art. 730b cpv. 2 CO
art. 730c CO
art. 222 cpv. 4 LEF
art. 223 cpv. 2 LEF
Incarto n.
15.2013.95
Lugano
13 novembre
2013
CC/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cortese
statuendo sul ricorso 24 settembre 2013 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’ambito della liquidazione della
società
PI 1, __________
procedura che interessa
anche
PI 3
PI 4
entrambe patrocinate dall’ PA 1
PI 4, __________
rappresentato dall’__________
PI 5,
PI 6,
viste le osservazioni 9 ottobre 2013 di PI 3 e PI 4,
esaminati gli atti e i documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con sentenza 26 marzo 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha pronunciato lo scioglimento della società PI 1, , e ne ha ordinato la liquidazione ad opera
dell’CO 1 secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che,
nel corso della liquidazione, con scritto 30 luglio 2013 l’CO 1 ha invitato RI 1, ex organo di revisione della disciolta PI 1, a produrre i rapporti di revisione degli ultimi dieci anni;
che
con scritto 14 agosto 2013 RI 1 ha risposto di non poter dar seguito alla richiesta,
“in quanto ciò violerebbe in modo grave la legge sull’informazione imposta
ai revisori”;
che
con scritto 13 settembre 2013 l’Ufficio ha quindi diffidato RI 1 a trasmettere i rapporti di revisione entro dieci giorni sotto comminatoria dell’art. 292 CP, rilevando
che la documentazione è necessaria per l’allestimento dell’inventario completo
dei beni e che l’obbligo del segreto dell’organo di revisione può essere
limitato dalla legge, in particolare dagli art. 222 cpv. 4 e 223 cpv. 2 LEF;
che
con “reclamo” (recte: ricorso) 24 settembre 2013 RI 1 si aggrava contro il predetto
provvedimento, chiedendone l’annullamento previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo, poiché
sarebbe tenuta a salvaguardare il segreto delle sue constatazioni conformemente
agli art. 730b cpv. 2 CO e 321 n. 1 CP, norme che prevarrebbero sulle
disposizioni invocate dall’Ufficio, le quali, facendo riferimento unicamente ai
beni del fallito anziché ai libri contabili o ai rapporti di revisione, neppure
sarebbero pertinenti;
che
con decreto 26 settembre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti
quale autorità di vigilanza ha concesso effetto sospensivo al ricorso;
che
con osservazioni 9 ottobre 2013 PI 3 e PI 4 postulano la reiezione del gravame,
sostenendo che i terzi tenuti al segreto professionale non sono legittimati a
invocare il segreto per rifiutare d’informare e di mettere a disposizione
dell’Ufficio dei fallimenti tutti i beni del fallito;
che
invero giusta l’art. 222 cpv. 1 LEF, il fallito è tenuto, sotto minaccia di
pena (art. 163 n. 1, 323 n. 4 CP), a indicare tutti i suoi beni all’ufficio di
esecuzione e a metterli a sua disposizione;
che
Fatti
i terzi che detengono beni del fallito o verso i quali questi vanta crediti
hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di
informare e di mettere a disposizione del fallito (art. 222 cpv. 4 LEF);
che
in base al chiaro testo di legge l’obbligo dei terzi sussiste unicamente se gli
stessi detengono beni del fallito o se quest’ultimo vanta nei loro confronti
dei crediti (cfr. DTF 131 III 660 consid. 6.1), sicché l’art. 222 cpv. 4 LEF
non impone in sé un dovere generale d’informazione (cfr. Vouilloz, in: Commentaire romand de la
LP, 2005, n. 13 ad art. 222 LEF; Lustenberger,
in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. 2, 2010, n. 13 ad art. 222 LEF);
che
a ogni modo, entro i limiti posti dall’art. 222 cpv. 4 LEF, i terzi tenuti a salvaguardare
un segreto non possono trincerarsi dietro a esso per sottrarsi al dovere d’informare
l’ufficio dei fallimenti e/o di mettere a disposizione i beni del fallito o i
documenti che consentono di avvalersene, dal momento che il fallito stesso vi è
astretto e che la legge impone tale obbligo anche ai terzi (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. 3,
2000, n. 7 ad art. 222 LEF; cfr. Amonn/
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
2013, § 22, n. 35);
che
l’obbligo imposto all’organo di revisione di salvaguardare il segreto sulle sue
constatazioni può essere invero limitato dalla legge (art. 730b cpv. 2
CO);
che,
per la formazione dell’inventario completo dei beni del fallito, l’ufficio dei
Considerandi
fallimenti deve prendere in custodia segnatamente i libri di commercio e di
famiglia e le altre carte di qualche importanza del fallito (art. 223 cpv. 2
LEF; cfr. Gilliéron, op. cit., n.
19.
ad art. 223 LEF), anche se si trovano fuori dei locali utilizzati dal
fallito (cfr. art. 223 cpv. 4 LEF), documenti che i terzi tenuti a
informare giusta l’art. 222 cpv. 4 LEF hanno dunque l’obbligo di mettere a
disposizione dell’ufficio (Gilliéron,
op. cit., n. 21 ad art. 223 LEF);
che
l’organo di revisione di una società anonima deve documentare tutti i servizi
di revisione da esso effettuati e conservare per almeno dieci anni le relazioni
di revisione e tutti i documenti essenziali (art. 730c CO), al fine
di garantire tra l’altro i mezzi di prova nel quadro di un eventuale procedimento
civile o penale (cfr. FF 2004, 3643; Reutter/Rasmussen,
Basler Kommentar zum OR, vol. 2, 2008, n. 4 ad art. 730c CO);
che,
nel caso in rassegna, i rapporti di revisione chiesti dall’Ufficio sono
documenti che la ricorrente, in qualità di organo di revisione della disciolta PI
1, aveva allestito per la stessa e che ora detiene per essa conformemente all’art.
730c CO;
che
detti documenti, appartenenti alla disciolta PI 1, rientrano nel concetto di
“altre carte di qualche importanza del fallito” ai sensi dell’art. 223 cpv. 2
LEF, sicché l’Ufficio è tenuto a prenderli in custodia e a conservarli in
conformità agli art. 14 e segg. RUF, mentre la ricorrente non è legittimata a
opporre il segreto professionale per negarne la trasmissione;
che,
alla luce di quanto precede, il provvedimento adottato dall’Ufficio si rivela
corretto e il ricorso va pertanto respinto;
che,
giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17,
20a, 222 e 223 LEF, 730b e segg. CO e 61, 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione
nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di
un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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