15.2013.96
Procedura di liquidazione di eredità indivisa
14 ottobre 2013Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.96
Lugano
14 ottobre 2013
EC/fp/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 23 settembre 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, e meglio contro il riparto
del 12 settembre 2013 nelle varie esecuzioni promosse contro il ricorrente e
contro
PI
1
viste le osservazioni 26 settembre 2013 dell’Ufficio di esecuzione
e fallimenti di Riviera;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito delle
varie esecuzioni promosse contro RI 1 e contro PI 3, il 12 luglio 2011 l’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Riviera ha chiesto a questa Camera la determinazione
del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti agli escussi nella
comunione ereditaria della madre PI 1, preavvisandone la vendita a pubblici
incanti.
B. Con pronunciato 10
agosto 2012 (incarto n. 15.2011.71) la Camera ha ordinato all’Ufficiale dell’UEF
di Riviera, nella sua qualità di autorità ai sensi dell’art. 609 CC (cfr. art.
art. 96 cpv. 2 LAC), d’intervenire nella divisione affinché la stessa venisse
attuata senza ulteriore indugio nell’interesse dei creditori, secondo le
modalità pattuite dagli eredi nel maggio 2007 e nel gennaio 2009 nella causa di
contestazione d’inventario della successione della madre promossa il 18 settembre
2008 da PI 3 contro il fratello (inc. OA.2008.10), ovvero attribuendo il fondo
n. __________ RFD d’__________ a PI 3 e il fondo n. __________ RFD di __________
a PI 2, e ripartendo la liquidità in ragione di 2/5 a
favore di PI 3 e di 3/5 a favore di PI 2) dopo il pagamento delle
spese a carico della successione.
La Camera ha inoltre
stabilito che dal punto di vista pratico, l’Uffi-
ciale, a nome di entrambi
gli eredi escussi (cfr. DTF 129 III 319 ad cons. 3) e sulla base della stessa
decisione, si sarebbe fatto consegnare dal notaio divisore, avv. __________, l’importo
netto delle liquidità della successione, previo prelevamento delle spese della
procedura di divisione, compreso il suo onorario. L’Ufficiale, nell’interesse oggettivo
di tutte le parti, avrebbe poi impiegato tale importo, suddiviso secondo la chiave
di riparto stabilita dagli eredi, ovvero in ragione di 3/5
a favore di PI 2 e 2/5 a favore di PI 3, anzitutto per tacitare
quelli tra i loro rispettivi creditori che avevano ottenuto il pignoramento
delle quote ereditarie. L’Ufficiale, sempre nella sua qualità di autorità ai
sensi dell’art. 609 CC e a nome degli eredi
escussi, avrebbe d’altronde
chiesto al competente Ufficio del registro fondiario l’iscrizione del trapasso
del mappale n. __________ RFD di __________ ad esclusivo favore di RI 1 e
quello del fondo n. 599 RFD di __________ ad esclusivo favore di PI 2,
nonché la cancellazione delle osservazioni ex art. 31 cpv. 4 vRRF riferite al
pignoramento dei diritti in comunione e, per le esecuzioni eventualmente
rimaste scoperte dopo i pagamenti fatti con le liquidità della successione, l’annotazione
del pignoramento del fondo attribuito al corrispondente escusso per l’importo
rimasto scoperto. L’Ufficiale avrebbe infine consegnato a PI 3 una dichiarazione
sottoscritta a nome del fratello PI 2, secondo cui quest’ultimo si assume l’intero
debito ipotecario garantito da ipoteca di fr. 140’000.-- in 1° rango gravante
il fondo n. __________ RFD di __________, a completa liberazione di PI 3.
C. Il 21 gennaio 2012 l’Ufficio
ha allestito un primo stato di riparto delle liquidità spettanti al ricorrente,
pari a fr. 4’658.90, da utilizzare nella misura di fr. 1’060.00
a copertura delle spese dell’Ufficio e nella misura di fr. 3’598.40 da
ripartire a favore dei creditori pignoranti. Nel gennaio 2013 l’Ufficiale ha
poi provveduto a trapassare la proprietà del mappale n. __________ RFD di __________
a RI 1 e quella del fondo n. __________ RFD di __________ a PI 3, e il 23
gennaio 2013 ha comunicato a RI 1 che il debito ipotecario garantito da
dall’ipoteca di CHF
140’000.00 in 1° rango gravante il fondo n. __________ RFD di __________
era stato assunto integralmente da PI 3.
D. Con ricorso 8
febbraio 2013 RI 1 ha chiesto di sospendere temporaneamente la divisione in
attesa di una nuova decisione da parte del Pretore. Questa Camera, con
pronunciato 21 maggio 2013 (inc. n. 15.2013.42), ha dichiarato il ricorso
irricevibile, precisando che fintanto che Marco Guidotti non avesse ricevuto un
importo equivalente ai 2/5 di quanto
depositato presso __________ e trattenuto dalla stessa banca a garanzia del
debito assunto da PI 3, la divisione della successione non sarebbe potuta
essere considerata chiusa.
E. L’11 settembre 2013 __________
ha bonificato all’Ufficio la somma di fr. 44’693.97 depositata sul conto
della comunione ereditaria presso di lei, dopo deduzione di fr. 1’836.45 per un
debito che essa vantava contro il ricorrente (oggetto di un attestato di
carenza beni del 2 marzo 2005). Il 12 settembre 2013 l’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di Riviera ha comunicato alle parti lo stato di riparto delle
liquidità riferite al conto presso __________, che prevede il versamento di fr. 27’741.15
a RI 1 (pari ai 3/5 dell’importo residuo) e il riparto tra i
creditori di RI 1 dei rimanenti 2/5, pari a fr. 16’466.32.
F. Con il ricorso in
esame RI 1 si duole che __________ abbia compensato gli averi della comunione
ereditaria depositati presso di lei con il debito ipotecario gravante il fondo
n. __________ RFD di __________, mentre secondo l’accordo intervenuto tra le
parti in sede di divisione tale debito doveva essere assunto da PI 1. Secondo
il ricorrente l’Ufficio avrebbe dovuto dedurre l’importo compensato dalla banca
dalla quota di PI 1 e il ritardo ad agire avrebbe provocato delle spese, quali
interessi e costi delle domande di vendita nel frattempo inoltrate. Afferma
inoltre di aver rescisso il contratto di divisione il 6 giugno 2013. Di
conseguenza quanto depositato presso l’Ufficio andrebbe diviso secondo le
disposizioni legali e testamentarie.
G. Con osservazioni 26
settembre 2013 l’Ufficio si è opposto al gravame con motivazioni che, se del
caso, verranno riprese in seguito. Visto il suo carattere manifestamente
infondato, il ricorso non è stato intimato a PI 1 (art. 9 cpv. 2 LPR).
e considerato in diritto:
1. Innanzitutto va
rilevato che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente __________ non ha
compensato gli averi della comunione ereditaria depositati presso di lei con
il debito ipotecario gravante il fondo n. __________ RFD di __________. È ben
vero che in un primo tempo __________, malgrado ne fosse stata richiesta dal notaio
divisore, avv. PI 2 (cfr. lettere 12 ottobre 2012 e 29 ottobre 2012 di __________
al notaio divisore), aveva rifiutato di trasferire il saldo del conto aperto a
nome della comunione ereditaria presso di lei, pari a fr. 46’046.00 (valuta
1° gennaio 2010, cfr. brevetto notarile n. __________ dell’8 febbraio 2011 del
notaio __________ p. 5 n. 4), avvalendosi di un diritto di pegno e di
compensazione a garanzia dei debiti di entrambi gli escussi nei suoi confronti
(lettera 29 ottobre 2012 di __________ SA al notaio divisore). Ancora successivamente,
seppure il debito ipotecario garantito dall’ipoteca di CHF 140’000.00
in 1° rango gravante il fondo n. __________ RFD di __________ fosse stato
assunto integralmente da PI 1 (come comunicato al ricorrente il 23 gennaio
2013), __________ SA non aveva dato seguito alle richieste 29 maggio e 2 agosto
2013 dell’ufficio di versargli perlomeno la quota di 2/5
di spettanza del ricorrente.
Soltanto l’11 settembre
2013, con ogni verosimiglianza perché solo a quel momento essa ha potuto definire
la situazione debitoria di PI 1 nei suoi confronti, __________ SA ha bonificato
all’ufficio l’importo di fr. 44’693.97, corrispondente alla somma depositata
sul conto n. __________ di fr. 46’530.42, valuta 11 settembre 2013, da cui la
banca ha dedotto fr. 1’836.45 corrispondenti all’ammontare dell’attestato di
carenza beni emesso il 2 marzo 2005 a suo favore dall'Ufficio esecuzione e
fallimenti del Distretto di Riviera nell’esecuzione n. __________ promossa
contro il qui ricorrente. Già il giorno successivo al ricevimento dei fr. 44’693.97
l’Ufficio ha allestito il riparto di queste ultime liquidità, assegnando a RI 1
fr. 16’466.32 da ripartire tra i suoi creditori pignoranti, ossia i 2/5 (pari a fr. 18’612.17) dell’importo totale
depositato sul conto, dedotti fr. 1’836.45 trattenuti da __________ SA a
compensazione del predetto credito e fr. 309.40 per le spese esecutive a carico
del ricorrente. Così facendo l’ufficio ha agito conformemente a quanto ordinatogli
dalla Camera (sopra, consid. B). L’ufficio ha oltretutto agito tempestivamente,
non potendogli essere imputato l’eventuale ingiustificato ritardo di __________
nel versamento del saldo del conto intestato all’eredità indivisa;
Considerandi
2.
RI 1 sostiene di
aver rescisso il contratto di divisione con scritto del 6 giugno 2013 e che
pertanto quanto depositato presso l’Ufficio andrebbe diviso secondo le
disposizioni legali e testamentarie. Il richiamo all’art. 638 CC, che prevede
che il contratto di divisione può essere oggetto di azione di rescissione, non
può essere di ausilio in questa sede al ricorrente. La questione sollevata dal
ricorrente è infatti una questione di diritto materiale che non può essere
decisa dall’Ufficio di esecuzione, che, quale autorità esecutiva, deve
attenersi, nell’espletamento delle proprie incombenze, ai contenuti della
transazione giudiziaria raggiunta dinnanzi il Pretore del Distretto di __________
e passata in giudicato. Il ricorrente non poteva del resto rescindere il
contratto di divisione nel 2013, perché essendo le sue ragioni ereditarie
pignorate non era legittimato a disporne senza il consenso dell’Ufficio (art.
96.
LEF).
3.
Di conseguenza, avendo
RI 1 ricevuto un importo equivalente ai 2/5 di
quanto depositato presso la __________ nonché delle altre liquidità della
comunione ereditaria (sopra, consid. C) la divisione della successione può
essere considerata chiusa (sopra, consid. D). Da quanto precede discende la
reiezione del gravame.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF). Visto l’esito, per ragioni di economia processuale, l’autorità di
vigilanza prescinde dal notificare alle parti interessate il ricorso per le
osservazioni e la presente sentenza.
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 96 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
2. Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione
a .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, per il tramite dell’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.