Lexipedia

Decisione

15.2013.96

Procedura di liquidazione di eredità indivisa

14 ottobre 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito delle

varie esecuzioni promosse contro RI 1 e contro PI 3, il 12 luglio 2011 l’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Riviera ha chiesto a questa Camera la determinazione

del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti agli escussi nella

comunione ereditaria della madre PI 1, preavvisandone la vendita a pubblici

incanti.

B. Con pronunciato 10

agosto 2012 (incarto n. 15.2011.71) la Camera ha ordinato all’Ufficiale dell’UEF

di Riviera, nella sua qualità di autorità ai sensi dell’art. 609 CC (cfr. art.

art. 96 cpv. 2 LAC), d’interveni­re nella divisione affinché la stessa venisse

attuata senza ulteriore indugio nell’interesse dei creditori, secondo le

modalità pattuite dagli eredi nel maggio 2007 e nel gennaio 2009 nella causa di

contestazione d’inventario della successione della madre promossa il 18 settembre

2008 da PI 3 contro il fratello (inc. OA.2008.10), ovvero attribuendo il fondo

n. __________ RFD d’__________ a PI 3 e il fondo n. __________ RFD di __________

a PI 2, e ripartendo la liquidità in ragione di 2/5 a

favore di PI 3 e di 3/5 a favore di PI 2) dopo il pagamento delle

spese a carico della successione.

La Camera ha inoltre

stabilito che dal punto di vista pratico, l’Uffi-

ciale, a nome di entrambi

gli eredi escussi (cfr. DTF 129 III 319 ad cons. 3) e sulla base della stessa

decisione, si sarebbe fatto consegnare dal notaio divisore, avv. __________, l’im­porto

netto delle liquidità della successione, previo prelevamento delle spese della

procedura di divisione, compreso il suo onorario. L’Ufficiale, nell’interesse oggettivo

di tutte le parti, avrebbe poi impiegato tale importo, suddiviso secondo la chiave

di riparto stabilita dagli eredi, ovvero in ragione di 3/5

a favore di PI 2 e 2/5 a favore di PI 3, anzitutto per tacitare

quelli tra i loro rispettivi creditori che avevano ottenuto il pignoramento

delle quote ereditarie. L’Ufficiale, sempre nella sua qualità di autorità ai

sensi dell’art. 609 CC e a nome degli eredi

escussi, avrebbe d’altronde

chiesto al competente Ufficio del registro fondiario l’iscrizione del trapasso

del mappale n. __________ RFD di __________ ad esclusivo favore di RI 1 e

quello del fondo n. 599 RFD di __________ ad esclusivo favore di PI 2,

nonché la cancellazione delle osservazioni ex art. 31 cpv. 4 vRRF riferite al

pignoramento dei diritti in comunione e, per le esecuzioni eventualmente

rimaste scoperte dopo i pagamenti fatti con le liquidità della successione, l’annotazione

del pignoramento del fondo attribuito al corrispondente escusso per l’importo

rimasto scoperto. L’Uf­ficiale avrebbe infine consegnato a PI 3 una dichiarazione

sottoscritta a nome del fratello PI 2, secondo cui quest’ultimo si assume l’intero

debito ipotecario garantito da ipoteca di fr. 140’000.-- in 1° rango gravante

il fondo n. __________ RFD di __________, a completa liberazione di PI 3.

C. Il 21 gennaio 2012 l’Ufficio

ha allestito un primo stato di riparto delle liquidità spettanti al ricorrente,

pari a fr. 4’658.90, da utilizzare nella misura di fr. 1’060.00

a copertura delle spese dell’Ufficio e nella misura di fr. 3’598.40 da

ripartire a favore dei creditori pignoranti. Nel gennaio 2013 l’Ufficiale ha

poi provveduto a trapassare la proprietà del mappale n. __________ RFD di __________

a RI 1 e quella del fondo n. __________ RFD di __________ a PI 3, e il 23

gennaio 2013 ha comunicato a RI 1 che il debito ipotecario garantito da

dall’ipoteca di CHF

140’000.00 in 1° rango gravante il fondo n. __________ RFD di __________

era stato assunto integralmente da PI 3.

D. Con ricorso 8

febbraio 2013 RI 1 ha chiesto di sospendere temporaneamente la divisione in

attesa di una nuova decisione da parte del Pretore. Questa Camera, con

pronunciato 21 maggio 2013 (inc. n. 15.2013.42), ha dichiarato il ricorso

irricevibile, precisando che fintanto che Marco Guidotti non avesse ricevuto un

importo equivalente ai 2/5 di quanto

depositato presso __________ e trattenuto dalla stessa banca a garanzia del

debito assunto da PI 3, la divisione della successione non sarebbe potuta

essere considerata chiusa.

E. L’11 settembre 2013 __________

ha bonificato all’Ufficio la somma di fr. 44’693.97 depositata sul conto

della comunione ereditaria presso di lei, dopo deduzione di fr. 1’836.45 per un

debito che essa vantava contro il ricorrente (oggetto di un attestato di

carenza beni del 2 marzo 2005). Il 12 settembre 2013 l’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di Riviera ha comunicato alle parti lo stato di riparto delle

liquidità riferite al conto presso __________, che prevede il versamento di fr. 27’741.15

a RI 1 (pari ai 3/5 dell’importo residuo) e il riparto tra i

creditori di RI 1 dei rimanenti 2/5, pari a fr. 16’466.32.

F. Con il ricorso in

esame RI 1 si duole che __________ abbia compensato gli averi della comunione

ereditaria depositati presso di lei con il debito ipotecario gravante il fondo

n. __________ RFD di __________, mentre secondo l’accordo intervenuto tra le

parti in sede di divisione tale debito doveva essere assunto da PI 1. Secondo

il ricorrente l’Ufficio avrebbe dovuto dedurre l’importo compensato dalla banca

dalla quota di PI 1 e il ritardo ad agire avrebbe provocato delle spese, quali

interessi e costi delle domande di vendita nel frattempo inoltrate. Afferma

inoltre di aver rescisso il contratto di divisione il 6 giugno 2013. Di

conseguenza quanto depositato presso l’Ufficio andrebbe diviso secondo le

disposizioni legali e testamentarie.

G. Con osservazioni 26

settembre 2013 l’Ufficio si è opposto al gravame con motivazioni che, se del

caso, verranno riprese in seguito. Visto il suo carattere manifestamente

infondato, il ricorso non è stato intimato a PI 1 (art. 9 cpv. 2 LPR).

e considerato in diritto:

1. Innanzitutto va

rilevato che diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente __________ non ha

compensato gli averi della comunione ereditaria depositati presso di lei con

il debito ipotecario gravante il fondo n. __________ RFD di __________. È ben

vero che in un primo tempo __________, malgrado ne fosse stata richiesta dal notaio

divisore, avv. PI 2 (cfr. lettere 12 ottobre 2012 e 29 ottobre 2012 di __________

al notaio divisore), aveva rifiutato di trasferire il saldo del conto aperto a

nome della comunione ereditaria presso di lei, pari a fr. 46’046.00 (valuta

1° gennaio 2010, cfr. brevetto notarile n. __________ dell’8 febbraio 2011 del

notaio __________ p. 5 n. 4), avvalendosi di un diritto di pegno e di

compensazione a garanzia dei debiti di entrambi gli escussi nei suoi confronti

(lettera 29 ottobre 2012 di __________ SA al notaio divisore). Ancora successivamente,

seppure il debito ipotecario garantito dall’ipoteca di CHF 140’000.00

in 1° rango gravante il fondo n. __________ RFD di __________ fosse stato

assunto integralmente da PI 1 (come comunicato al ricorrente il 23 gennaio

2013), __________ SA non aveva dato seguito alle richieste 29 maggio e 2 agosto

2013 dell’uf­ficio di versargli perlomeno la quota di 2/5

di spettanza del ricorrente.

Soltanto l’11 settembre

2013, con ogni verosimiglianza perché solo a quel momento essa ha potuto definire

la situazione debitoria di PI 1 nei suoi confronti, __________ SA ha bonificato

all’ufficio l’im­porto di fr. 44’693.97, corrispondente alla somma depositata

sul conto n. __________ di fr. 46’530.42, valuta 11 settembre 2013, da cui la

banca ha dedotto fr. 1’836.45 corrispondenti all’am­montare dell’attestato di

carenza beni emesso il 2 marzo 2005 a suo favore dall'Ufficio esecuzione e

fallimenti del Distretto di Riviera nell’esecuzione n. __________ promossa

contro il qui ricorrente. Già il giorno successivo al ricevimento dei fr. 44’693.97

l’Ufficio ha allestito il riparto di queste ultime liquidità, assegnando a RI 1

fr. 16’466.32 da ripartire tra i suoi creditori pignoranti, ossia i 2/5 (pari a fr. 18’612.17) dell’importo totale

depositato sul conto, dedotti fr. 1’836.45 trattenuti da __________ SA a

compensazione del predetto credito e fr. 309.40 per le spese esecutive a carico

del ricorrente. Così facendo l’ufficio ha agito conformemente a quanto ordinatogli

dalla Camera (sopra, consid. B). L’ufficio ha oltretutto agito tempestivamente,

non potendogli essere imputato l’eventuale ingiustificato ritardo di __________

nel versamento del saldo del conto intestato all’ere­dità indivisa;

Considerandi

2.

RI 1 sostiene di

aver rescisso il contratto di divisione con scritto del 6 giugno 2013 e che

pertanto quanto depositato presso l’Ufficio andrebbe diviso secondo le

disposizioni legali e testamentarie. Il richiamo all’art. 638 CC, che prevede

che il contratto di divisione può essere oggetto di azione di rescissione, non

può essere di ausilio in questa sede al ricorrente. La questione sollevata dal

ricorrente è infatti una questione di diritto materiale che non può essere

decisa dall’Ufficio di esecuzione, che, quale autorità esecutiva, deve

attenersi, nell’espletamento delle proprie incombenze, ai contenuti della

transazione giudiziaria raggiunta dinnanzi il Pretore del Distretto di __________

e passata in giudicato. Il ricorrente non poteva del resto rescindere il

contratto di divisione nel 2013, perché essendo le sue ragioni ereditarie

pignorate non era legittimato a disporne senza il consenso dell’Ufficio (art.

96.

LEF).

3.

Di conseguenza, avendo

RI 1 ricevuto un importo equivalente ai 2/5 di

quanto depositato presso la __________ nonché delle altre liquidità della

comunione ereditaria (sopra, consid. C) la divisione della successione può

essere considerata chiusa (sopra, consid. D). Da quanto precede discende la

reiezione del gravame.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF). Visto l’esito, per ragioni di economia processuale, l’autorità di

vigilanza prescinde dal notificare alle parti interessate il ricorso per le

osservazioni e la presente sentenza.

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 96 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

2. Non si prelevano

spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione

a .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera, per il tramite dell’Ufficio

di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.