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Decisione

15.2013.97

Ordine di pignoramento dei beni

20 ottobre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi 9 e 10 settembre 2013 sono diretti contro atti esecutivi incentrati

sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, sicché si giustifica di

statuire su di essi con una sola decisione ai sensi dei combinati art. 5 cpv. 1

LPR e 51 LPamm;

che

il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena, a indicare i suoi beni (compresi

quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso

terzi) non solo sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente

pignoramento (art. 91 cpv. 2 n. 2 LEF), ma anche in modo che l’ufficio possa

rispettare l’ordine di pignoramento dei beni determinato dall’art. 95 LEF (DTF 117

III 61 consid. 2);

che

nell’allestimento del verbale di pignoramento, l’ufficio di esecuzione deve, di

regola, attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a

effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore

(cfr. Lebrecht, in Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi

siano indizi concreti in tal senso;

che,

nel caso in rassegna, il ricorrente stesso ha dichiarato all’Ufficio di non

possedere beni immobili o mobili, né crediti da sottoporre a pignoramento, al

di fuori del salario che percepisce presso la società F__________ (v. verbale delle operazioni di pignoramento, pag.

1);

che

neppure in sede di ricorso l’escusso giustifica, né peraltro pretende di

disporre di eventuali beni mobili o immobili sufficienti a coprire il credito

fatto valere dal procedente;

Considerandi

che,

di conseguenza, l’Ufficio non ha violato l’art. 95 LEF laddove ha proceduto al

pignoramento del salario dell’escusso, fondandosi sulle dichiarazioni

rilasciate da quest’ultimo;

che

per quanto attiene al calcolo del minimo esistenziale, il debitore non ha

dichiarato, né giustificato all’Ufficio eventuali ulteriori spese a suo carico,

oltre a quelle menzionate nel verbale interno delle operazioni di pignoramento,

ciò che, del resto, nemmeno tenta di fare in sede di ricorso, limitandosi,

invero, ad affermare genericamente che l’organo esecutivo non ha tenuto conto

delle spese effettive mensili da lui sostenute;

che,

pertanto, nella determinazione del minimo di esistenza dell’e­scusso, l’Ufficio

ha agito correttamente;

che

il provvedimento 30 agosto 2013, contrariamente a quanto sembra sostenere il

ricorrente, non si configura come un verbale di pignoramento ai sensi dell’art.

112.

LEF – il quale, nel caso di spe-

cie,

non è ancora stato emesso – bensì come una misura cautelare ex art. 98 e segg.

LEF, con cui l’Ufficio ha in sostanza diffidato l’escusso a depositare presso

la propria sede 10 azioni della società F__________ del valore nominale di fr.

1'000.- cadauna, che si troverebbero in suo possesso e sono oggetto del

pignoramento di stessa data;

che

essendo il predetto provvedimento in sé chiaro e non dovendo ossequiare i

requisiti formali di cui all’art. 112 LEF, necessari unicamente per la stesura

del verbale di pignoramento, le generiche contestazioni mosse dal ricorrente si

rivelano manifestamente infondate;

che,

alla luce di quanto precede, i ricorsi qui in esame devono dunque essere

respinti;

che,

giusta gli artt. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di

giustizia, né si assegnano indennità.

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20a, 93,

95, 112 LEF e 61, 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il

ricorso 9 settembre 2013 è respinto.

2. Il

ricorso 10 settembre 2013 è respinto.

3. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.