15.2013.98
Ricorso contro la comminatoria di fallimento
3 ottobre 2013Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.98
Lugano
3 ottobre 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 16 settembre 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, e meglio contro
l’emissione della comminatoria di fallimento del 29 agosto 2013 nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI
1
viste le osservazioni:
– 25 settembre 2013 di PI
1,;
– 24 luglio 2013 dell’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ il 29 agosto 2013 l’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona ha emesso, su richiesta di PI 1 contro RI 1, la
comminatoria di fallimento per un credito di fr. 66'537.10 oltre accessori. L’atto
esecutivo è stato notificato alla debitrice iI 4 settembre 2013.
B. Con ricorso 16
settembre 2013 RI 1 si oppone all’emissione della comminatoria di fallimento sostenendo
che l’importo richiesto dalla creditrice non sarebbe corretto.
C. Delle osservazioni 25
settembre 2013 di PI 1 e 1° ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona, che chiedono che il ricorso venga respinto, si dirà,
per quanto necessario, in seguito.
Considerandi
in diritto:
1.
Contro la notifica
della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di
vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio
quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40.
LEF);
– l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora
esecutiva;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di
merito la via del ricorso è invece preclusa.
2.
Nella fattispecie la
ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per
contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Bellinzona dopo avere verificato che al precetto
esecutivo previo non era stata interposta opposizione da parte della debitrice)
allegando meri motivi di merito (sopra ad B), i quali – come rilevato –
sfuggono tuttavia al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza. Del resto
la stessa ricorrente nemmeno spiega perché le somme riportate nella comminatoria
di fallimento sarebbe errate.
3.
Ne discende pertanto
l’inammissibilità del rimedio. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17,
39, 40, 43 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è
inammissibile.
2. Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.