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Decisione

15.2014.1

Esecuzione in via di fallimento. Termine per chiedere la continuazione dell'esecuzione e termine per presentare la domanda di fallimento

31 gennaio 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.1

Lugano

31 gennaio 2014 CJ/ww/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e falli­menti del Tribunale

d'appello

quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

giudice delegato

vicecancelliere:

Cortese

sedente

quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 3 gennaio 2014 di

RI 1

rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato

dell’CO 1, o meglio contro la decisione 29 dicembre 2013 con cui rifiuta di

continuare l’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti

di

PI

1

viste

le osservazioni 28 gennaio 2014 dell’CO 1;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che a

domanda di RI 1 l’CO 1 ha emesso il precetto esecutivo n. __________ contro PI

1 per l’incasso di fr. 253’021.– oltre interessi e spese;

che

l’escussa, alla quale l’atto è stato notificato il 6 febbraio 2012, vi ha

interposto opposizione;

che

solo il 25 gennaio 2013 l’escutente ha presentato alla Pretura del Distretto di

Lugano istanza di rigetto dell’opposizione, accolta con sentenza del 15 ottobre

2013;

che il

23 dicembre 2013 l’escutente ha chiesto la prosecuzione del­l’esecuzione;

Considerandi

che il

30.

dicembre 2013 l’CO 1 ha comunicato all’escu­ten­te di non poter dare seguito

alla sua domanda, in quanto l’esecu­zione risultava perenta dal 31 ottobre

2013;

che –

sostiene la creditrice procedente con il ricorso in esame – il termine per

chiedere la continuazione dell’esecuzione in via di fallimento è di 15 mesi in

virtù dell’art. 166 cpv. 2 LEF e nel caso specifico scadrà non prima del 24

febbraio 2014, donde la tempestività della domanda del 23 dicembre 2013;

che

giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF il diritto di chiedere la continuazione

dell’esecuzione si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto

esecutivo, il termine rimanendo sospeso in particolare tra il giorno in cui è

stata promossa l’azione di rigetto dell’opposizione e quello della sua definizione;

che

tale termine di perenzione vale anche nell’esecuzione in via di fallimento

(cfr. art. 159 LEF; Ottomann, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 6 ad art. 159; Cometta, Commentaire romand de la LP,

2005, n. 3 ad art. 159);

che il

termine di 15 mesi evocato dalla ricorrente concerne invece la (successiva) domanda di fallimento (cfr. art. 166

cpv. 1 LEF e titolo marginale) e non la (pregressa) domanda di proseguire

l’esecuzi­one;

che

secondo lo stesso calcolo della ricorrente, togliendo i tre mesi di differenza

tra i termini degli art. 166 cpv. 2 e 88 cpv. 2 LEF, si ha che il termine per

proseguire l’esecuzione in questione è già scaduto il 24 novembre 2013;

che,

anzi, verrebbe da chiedersi se il termine non è giunto a scadenza già prima,

giacché contrariamente a quanto sostiene la ricorrente i termini di perenzione

degli art. 88 cpv. 2 e 166 cpv. 2 LEF ricominciano a decorrere dalla notifica

della decisione di rigetto del­l’opposizione (DTF 106 III 56 consid. 3), la

quale – dal 1° gennaio 2011 – è per legge immediatamente esecutiva (art. 336

cpv. 1 lett. a CPC), non avendo un’eventuale reclamo effetto sospensivo automatico

(art. 325 CPC);

che il

procedente non pare quindi più dover accludere un’attestazi­one di esecutività

alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione (cfr. DTF 126 III 479 segg.; 130

III 658 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_859/2011 del 21 maggio

2012, consid. 3.1; contra: Lebrecht,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n.

14.

ad art. 88; Kofmel/Ehrenzeller, Basler Kommentar zur ZPO,

2010, n. 8 ad art. 336);

che, di

conseguenza, nel computo della sospensione del termine di perenzione durante la

procedura di rigetto dell’opposizione non sembra si debba tenere conto anche

del tempo trascorso tra la notifica della decisione di rigetto e il momento in

cui il creditore “riesce ad ottenere un’attestazione che [ne] certifichi il

carattere definitivo ed esecutivo”;

che per le sentenze

immediatamente esecutive tale attestazione risulta essere il loro stesso

Dispositivo

dispositivo (DTF 106 III 56 consid. 3 i.f., citata in DTF 136 III 152);

che nella fattispecie la

decisione di rigetto è pervenuta alla ricorrente il 16 ottobre 2013 (ricorso,

pag. 2 ad 4), sicché gli ultimi 12 giorni del termine di perenzione ancora a

disposizione all’avvio dell’azione di rigetto dell’oppo­sizione il 25 gennaio

2013 hanno ricominciato a decorrere da tale data;

che in ogni caso il ricorso è

dunque da respingere;

che non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

per questi motivi,

richiamati gli art. 88 cpv. 2, 166 cpv.

2, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il giudice delegato Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.