15.2014.1
Esecuzione in via di fallimento. Termine per chiedere la continuazione dell'esecuzione e termine per presentare la domanda di fallimento
31 gennaio 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2014.1
Lugano
31 gennaio 2014 CJ/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
giudice delegato
vicecancelliere:
Cortese
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 3 gennaio 2014 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato
dell’CO 1, o meglio contro la decisione 29 dicembre 2013 con cui rifiuta di
continuare l’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti
di
PI
1
viste
le osservazioni 28 gennaio 2014 dell’CO 1;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che a
domanda di RI 1 l’CO 1 ha emesso il precetto esecutivo n. __________ contro PI
1 per l’incasso di fr. 253’021.– oltre interessi e spese;
che
l’escussa, alla quale l’atto è stato notificato il 6 febbraio 2012, vi ha
interposto opposizione;
che
solo il 25 gennaio 2013 l’escutente ha presentato alla Pretura del Distretto di
Lugano istanza di rigetto dell’opposizione, accolta con sentenza del 15 ottobre
2013;
che il
23 dicembre 2013 l’escutente ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione;
Considerandi
che il
30.
dicembre 2013 l’CO 1 ha comunicato all’escutente di non poter dare seguito
alla sua domanda, in quanto l’esecuzione risultava perenta dal 31 ottobre
2013;
che –
sostiene la creditrice procedente con il ricorso in esame – il termine per
chiedere la continuazione dell’esecuzione in via di fallimento è di 15 mesi in
virtù dell’art. 166 cpv. 2 LEF e nel caso specifico scadrà non prima del 24
febbraio 2014, donde la tempestività della domanda del 23 dicembre 2013;
che
giusta l’art. 88 cpv. 2 LEF il diritto di chiedere la continuazione
dell’esecuzione si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto
esecutivo, il termine rimanendo sospeso in particolare tra il giorno in cui è
stata promossa l’azione di rigetto dell’opposizione e quello della sua definizione;
che
tale termine di perenzione vale anche nell’esecuzione in via di fallimento
(cfr. art. 159 LEF; Ottomann, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 6 ad art. 159; Cometta, Commentaire romand de la LP,
2005, n. 3 ad art. 159);
che il
termine di 15 mesi evocato dalla ricorrente concerne invece la (successiva) domanda di fallimento (cfr. art. 166
cpv. 1 LEF e titolo marginale) e non la (pregressa) domanda di proseguire
l’esecuzione;
che
secondo lo stesso calcolo della ricorrente, togliendo i tre mesi di differenza
tra i termini degli art. 166 cpv. 2 e 88 cpv. 2 LEF, si ha che il termine per
proseguire l’esecuzione in questione è già scaduto il 24 novembre 2013;
che,
anzi, verrebbe da chiedersi se il termine non è giunto a scadenza già prima,
giacché contrariamente a quanto sostiene la ricorrente i termini di perenzione
degli art. 88 cpv. 2 e 166 cpv. 2 LEF ricominciano a decorrere dalla notifica
della decisione di rigetto dell’opposizione (DTF 106 III 56 consid. 3), la
quale – dal 1° gennaio 2011 – è per legge immediatamente esecutiva (art. 336
cpv. 1 lett. a CPC), non avendo un’eventuale reclamo effetto sospensivo automatico
(art. 325 CPC);
che il
procedente non pare quindi più dover accludere un’attestazione di esecutività
alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione (cfr. DTF 126 III 479 segg.; 130
III 658 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_859/2011 del 21 maggio
2012, consid. 3.1; contra: Lebrecht,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n.
14.
ad art. 88; Kofmel/Ehrenzeller, Basler Kommentar zur ZPO,
2010, n. 8 ad art. 336);
che, di
conseguenza, nel computo della sospensione del termine di perenzione durante la
procedura di rigetto dell’opposizione non sembra si debba tenere conto anche
del tempo trascorso tra la notifica della decisione di rigetto e il momento in
cui il creditore “riesce ad ottenere un’attestazione che [ne] certifichi il
carattere definitivo ed esecutivo”;
che per le sentenze
immediatamente esecutive tale attestazione risulta essere il loro stesso
Dispositivo
dispositivo (DTF 106 III 56 consid. 3 i.f., citata in DTF 136 III 152);
che nella fattispecie la
decisione di rigetto è pervenuta alla ricorrente il 16 ottobre 2013 (ricorso,
pag. 2 ad 4), sicché gli ultimi 12 giorni del termine di perenzione ancora a
disposizione all’avvio dell’azione di rigetto dell’opposizione il 25 gennaio
2013 hanno ricominciato a decorrere da tale data;
che in ogni caso il ricorso è
dunque da respingere;
che non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);
per questi motivi,
richiamati gli art. 88 cpv. 2, 166 cpv.
2, 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il giudice delegato Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.