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Decisione

15.2014.100

Ricorso contro la stima di un fondo posto all’asta. Richiesta di una seconda stima. Ricorso e richiesta redatti in tedesco. Traduzione non prodotta nel termine impartito dall’UEF. Irricevibilità

6 ottobre 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2014.100

Lugano

6

ottobre 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul

ricorso 1° settembre 2014 di

RI

1

contro

l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti

(UEF) di Blenio, o meglio contro la stima della particella n. __________

RFD __________ ordinata dall’UEF;

Ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

Considerandi

che il

22.

agosto 2014 l’UEF di Blenio ha pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale

l’asta della particella n. __________ RFD __________, di proprietà di RI 1,

menzionando un valore complessivo di stima peritale di fr. 222’000.–;

che

con un ricorso del 1° settembre 2009 redatto in lingua tedesca, RI 1 si è

opposta alla stima in virtù degli art. 17 LEF e 9 cpv. 2 RFF, chiedendo che

venisse ordinata una seconda perizia e concesso l’effetto sospensivo;

che

con raccomandata ritirata dall’interessata il 10 settembre 2014, l’UEF le ha

impartito un termine di 10 giorni per trasmettere un esemplare del ricorso

tradotto in lingua italiana e munito della sua firma autografa in originale;

che giusta

l’art. 7 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di

esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il ricorso dev’essere redatto in

lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo rappresentante;

che se

questi presupposti non sono adempiuti va fissato un termine al ricorrente per

rimediarvi, avvertendolo che altrimenti il ricorso sarà dichiarato irricevibile

(art. 7 cpv. 5 LPR);

che

nel caso specifico la diffida 3 settembre 2014 dell’UEF è conforme alle

esigenze dell’art. 7 cpv. 5 LPR;

che non avendo RI 1 dato seguito all’ingiunzione

nel termine di 10 giorni impartitogli, il ricorso va dichiarato irricevibile;

che

vale la stessa conseguenza per la richiesta di una seconda stima giusta l’art.

9.

cpv. 2 RFF;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. La

richiesta di una seconda stima è irricevibile.

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, per il tramite dell’Ufficio

di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.