15.2014.100
Ricorso contro la stima di un fondo posto all’asta. Richiesta di una seconda stima. Ricorso e richiesta redatti in tedesco. Traduzione non prodotta nel termine impartito dall’UEF. Irricevibilità
6 ottobre 2014Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2014.100
Lugano
6
ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) sul
ricorso 1° settembre 2014 di
RI
1
contro
l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti
(UEF) di Blenio, o meglio contro la stima della particella n. __________
RFD __________ ordinata dall’UEF;
Ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
Considerandi
che il
22.
agosto 2014 l’UEF di Blenio ha pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale
l’asta della particella n. __________ RFD __________, di proprietà di RI 1,
menzionando un valore complessivo di stima peritale di fr. 222’000.–;
che
con un ricorso del 1° settembre 2009 redatto in lingua tedesca, RI 1 si è
opposta alla stima in virtù degli art. 17 LEF e 9 cpv. 2 RFF, chiedendo che
venisse ordinata una seconda perizia e concesso l’effetto sospensivo;
che
con raccomandata ritirata dall’interessata il 10 settembre 2014, l’UEF le ha
impartito un termine di 10 giorni per trasmettere un esemplare del ricorso
tradotto in lingua italiana e munito della sua firma autografa in originale;
che giusta
l’art. 7 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il ricorso dev’essere redatto in
lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo rappresentante;
che se
questi presupposti non sono adempiuti va fissato un termine al ricorrente per
rimediarvi, avvertendolo che altrimenti il ricorso sarà dichiarato irricevibile
(art. 7 cpv. 5 LPR);
che
nel caso specifico la diffida 3 settembre 2014 dell’UEF è conforme alle
esigenze dell’art. 7 cpv. 5 LPR;
che non avendo RI 1 dato seguito all’ingiunzione
nel termine di 10 giorni impartitogli, il ricorso va dichiarato irricevibile;
che
vale la stessa conseguenza per la richiesta di una seconda stima giusta l’art.
9.
cpv. 2 RFF;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. La
richiesta di una seconda stima è irricevibile.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, per il tramite dell’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.