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Decisione

15.2014.101

Licitazione privata nell’ambito di un fallimento. Comunicazione viziata del luogo, della data e dell’ora dell’asta. Annullamento dell’aggiudicazione

13 gennaio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

osservazioni del 16 ottobre 2014 PI 2 postula la reiezione del gravame, mentre

nelle proprie del 23 ottobre 2014 l’UEF si rimette al giudizio della Camera.

Considerato

in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dall’aggiudica­­zione

avvenuta il 19 settembre 2014 a favore di PI 2, il ricorso è in linea di

principio ricevibile (art. 17 LEF).

2. La ricorrente si duole che l’UEF le abbia

comunicato per via telefonica anziché per iscritto lo spostamento della data

della licitazione privata, ciò che – a sua detta – ha verosimilmente dato origine a un’incomprensione circa l’ora dell’asta, essa essendo invero

convinta che dovesse aver luogo alle 08:45 invece che alle 08:30 del 19

settembre 2014. Da parte sua, il resistente sostiene che non v’è stato alcun

fraintendimento, ritenuto che subito dopo l’aggiudicazione, avvenuta alle ore

08:35, sono giunti i rappresentanti dell’RI 1, i quali si sono limitati a

obiettare che erano in ritardo solo di alcuni minuti e che si trovavano di

sotto a bere il caffè. Il resistente rileva altresì che V__________,

funzionario dell’UEF incaricato di procedere alla licitazione privata, potrà

confermare di aver spiegato in quell’oc­casione ai rappresentanti dell’RI 1 che

l’o­rario era noto anche a loro, che il ritardo non era giustificato e che

dunque l’aggiudicazione è valida.

2.1 Giusta

l’art. 34 cpv. 1 LEF, gli avvisi e le decisioni degli uffici d’e­­secuzione,

degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati

mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che

la legge non disponga altrimenti. Tale disposizione costituisce una mera

prescrizione d’or­­dine, la cui violazione non comporta l’invalidità della

comunicazione (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed.

2013, n. 4 ad § 12; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 7 ad art. 34 LEF; Erard in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 34 LEF). Ciononostante,

la comunicazione mediante lettera raccomandata o tramite consegna brevi manu

con ricevuta deve permettere al funzionario dell’Ufficio di addurre in ogni

tempo la prova dell’avvenuta notifica (DTF 121 III 12 consid. 1; sentenza del

Tribunale federale 7B.75/2006 consid. 2.2.2). In mancanza di tale prova, che

spetta all’autorità di fornire, la comunicazione si ha invero per non avvenuta

(cfr. DTF 105 III 43 consid. 2a; Erard,

ibidem).

2.2 Nel

caso in rassegna, l’UEF ha comunicato all’RI 1 la posticipazione della

Considerandi

licitazione privata soltanto per via telefonica, ciò che non è conforme

all’art. 34 cpv. 1 LEF. Ora, sebbene non comporti ancora l’invalidità

della comunicazione, tale modo di procedere preclude comunque all’organo dei

fallimenti la possibilità di dimostrare senza equivoco la comunicazione dell’ora

esatta della (spostata) licitazione privata. In effetti, neppure l’audizione

come teste del funzionario V__________ – prova richiesta dal resistente –

potrebbe escludere nel caso specifico che vi sia stato un fraintendimento tra

questi e l’RI 1 circa l’ora della licitazione, fraintendimento che l’UEF

avrebbe potuto agevolmente evitare se avesse comunicato alla ricorrente la

posticipazione dell’asta per iscritto secondo le forme previste dall’art. 34

LEF anziché per via telefonica, come del resto aveva fatto nei confronti di PI

2.

(v. e-mail del 3 settembre 2014 presente agli atti). Non essendo possibile stabilire con certezza se

l’RI 1 ha effettivamente compreso che la licitazione privata era prevista alle

ore 08:30 invece che alle 08:45 del 19 settembre 2014 – prova che incombeva

all’organo dei fallimenti di fornire – ed escludere così l’esistenza di un

malinteso, l’aggiudicazione dev’essere annullata. L’UEF è

pertanto invitato a indire una nuova licitazione privata, comunicandone luogo,

data e ora alle parti interessate mediante invio postale raccomandato o in

altro modo contro ricevuta (art. 34 LEF).

3.

Da

quanto precede discende che il ricorso è accolto. Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1

Di

conseguenza è annullata l’aggiudicazione di 4 canestri mobili “Rampage Portable

FT220 Backboard” e 2 canestri mobili avvenuta il 19 settembre 2014 a favore di PI 2.

1.2

È

fatto ordine all’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio d’indire una nuova

licitazione privata.

2.

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.