15.2014.101
Licitazione privata nell’ambito di un fallimento. Comunicazione viziata del luogo, della data e dell’ora dell’asta. Annullamento dell’aggiudicazione
13 gennaio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.101
Lugano
13 gennaio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 29 settembre 2014 di
RI
1
(patrocinata
dall’ PA 1,)
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
(UEF) di Mendrisio nel fallimento aperto nei confronti di
PI 1
procedura che interessa anche
PI 2,
ritenuto
in fatto: A. Con
decisione del 27 maggio 2013 il Pretore del Distretto di Mendrisio-Sud ha
pronunciato il fallimento della società PI 1 a far
tempo da quello stesso giorno.
B. Aperta
la procedura fallimentare in via sommaria, il 29 ottobre 2013 l’UEF di
Mendrisio ha avvertito gli interessati che i mobili di spettanza della massa
fallimentare sarebbero stati realizzati, a giudizio dell’Ufficio, il più presto
possibile, sia a incanto pubblico come a trattative private, se la maggioranza
dei creditori noti non avesse inoltrato all’UEF opposizione scritta entro il
termine del 28 novembre 2013.
C. Con
circolare del 29 luglio 2014 l’UEF ha comunicato ai creditori insinuati di aver
ricevuto dalla creditrice RI 1 un’offerta di fr. 1'000.– per l’acquisto in
blocco di 4 canestri mobili “Rampage Portable FT220 Backboard” e 2 canestri
mobili di proprietà della fallita, offerta che ha considerato favorevole alla
massa. In mancanza di opposizione a realizzare i beni della fallita a
trattative private, mediante il medesimo scritto l’organo dei fallimenti ha
assegnato ai creditori un termine sino al 10 agosto 2014 per presentare
un’offerta superiore, precisando che in tale evenienza tutti i creditori
offerenti sarebbero stati convocati a una licitazione privata per
l’aggiudicazione dei predetti beni, mentre in caso contrario i beni sarebbero
stati aggiudicati all’RI 1 per l’importo di fr. 1'000.–.
D. Avendo
il creditore PI 2 presentato l’8 agosto 2014 un’offerta di fr. 1'050.– per
l’acquisto dei beni in questione e successivamente pure anticipato tale
importo, con scritto 26 agosto 2014 l’UEF ha convocato quest’ultimo e l’RI 1 a
una licitazione privata da svolgersi presso l’organo dei fallimenti il 9 settembre
2014 alle ore 08:30.
E. Su
richiesta di PI 2, l’UEF ha in seguito posticipato la licitazione privata al 19
settembre 2014 alle ore 08:30, comunicandolo allo stesso mediante e-mail del 3
settembre 2014 e all’RI 1 per telefono.
F. Giacché
alle ore 08:30 del 19 settembre 2014 era presente soltanto PI 2 alla
licitazione privata, l’UEF ha aggiudicato a quest’ultimo i beni in questione
per un importo di fr. 1'050.–. Pochi minuti dopo l’aggiudicazione si sono
pure presentati i rappresentanti dell’RI 1.
G. Con
ricorso del 29 settembre 2014 l’RI 1 si aggrava contro la predetta
aggiudicazione, chiedendone l’annullamento, previo conferimento dell’effetto
sospensivo.
H. Con
ordinanza 6 ottobre 2014 il presidente di questa Camera ha concesso effetto
sospensivo al ricorso.
Fatti
I. Con
osservazioni del 16 ottobre 2014 PI 2 postula la reiezione del gravame, mentre
nelle proprie del 23 ottobre 2014 l’UEF si rimette al giudizio della Camera.
Considerato
in diritto: 1. Interposto all’autorità di vigilanza entro 10 giorni dall’aggiudicazione
avvenuta il 19 settembre 2014 a favore di PI 2, il ricorso è in linea di
principio ricevibile (art. 17 LEF).
2. La ricorrente si duole che l’UEF le abbia
comunicato per via telefonica anziché per iscritto lo spostamento della data
della licitazione privata, ciò che – a sua detta – ha verosimilmente dato origine a un’incomprensione circa l’ora dell’asta, essa essendo invero
convinta che dovesse aver luogo alle 08:45 invece che alle 08:30 del 19
settembre 2014. Da parte sua, il resistente sostiene che non v’è stato alcun
fraintendimento, ritenuto che subito dopo l’aggiudicazione, avvenuta alle ore
08:35, sono giunti i rappresentanti dell’RI 1, i quali si sono limitati a
obiettare che erano in ritardo solo di alcuni minuti e che si trovavano di
sotto a bere il caffè. Il resistente rileva altresì che V__________,
funzionario dell’UEF incaricato di procedere alla licitazione privata, potrà
confermare di aver spiegato in quell’occasione ai rappresentanti dell’RI 1 che
l’orario era noto anche a loro, che il ritardo non era giustificato e che
dunque l’aggiudicazione è valida.
2.1 Giusta
l’art. 34 cpv. 1 LEF, gli avvisi e le decisioni degli uffici d’esecuzione,
degli uffici dei fallimenti e delle autorità di vigilanza sono notificati
mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, sempre che
la legge non disponga altrimenti. Tale disposizione costituisce una mera
prescrizione d’ordine, la cui violazione non comporta l’invalidità della
comunicazione (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed.
2013, n. 4 ad § 12; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 7 ad art. 34 LEF; Erard in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 34 LEF). Ciononostante,
la comunicazione mediante lettera raccomandata o tramite consegna brevi manu
con ricevuta deve permettere al funzionario dell’Ufficio di addurre in ogni
tempo la prova dell’avvenuta notifica (DTF 121 III 12 consid. 1; sentenza del
Tribunale federale 7B.75/2006 consid. 2.2.2). In mancanza di tale prova, che
spetta all’autorità di fornire, la comunicazione si ha invero per non avvenuta
(cfr. DTF 105 III 43 consid. 2a; Erard,
ibidem).
2.2 Nel
caso in rassegna, l’UEF ha comunicato all’RI 1 la posticipazione della
Considerandi
licitazione privata soltanto per via telefonica, ciò che non è conforme
all’art. 34 cpv. 1 LEF. Ora, sebbene non comporti ancora l’invalidità
della comunicazione, tale modo di procedere preclude comunque all’organo dei
fallimenti la possibilità di dimostrare senza equivoco la comunicazione dell’ora
esatta della (spostata) licitazione privata. In effetti, neppure l’audizione
come teste del funzionario V__________ – prova richiesta dal resistente –
potrebbe escludere nel caso specifico che vi sia stato un fraintendimento tra
questi e l’RI 1 circa l’ora della licitazione, fraintendimento che l’UEF
avrebbe potuto agevolmente evitare se avesse comunicato alla ricorrente la
posticipazione dell’asta per iscritto secondo le forme previste dall’art. 34
LEF anziché per via telefonica, come del resto aveva fatto nei confronti di PI
2.
(v. e-mail del 3 settembre 2014 presente agli atti). Non essendo possibile stabilire con certezza se
l’RI 1 ha effettivamente compreso che la licitazione privata era prevista alle
ore 08:30 invece che alle 08:45 del 19 settembre 2014 – prova che incombeva
all’organo dei fallimenti di fornire – ed escludere così l’esistenza di un
malinteso, l’aggiudicazione dev’essere annullata. L’UEF è
pertanto invitato a indire una nuova licitazione privata, comunicandone luogo,
data e ora alle parti interessate mediante invio postale raccomandato o in
altro modo contro ricevuta (art. 34 LEF).
3.
Da
quanto precede discende che il ricorso è accolto. Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
1.1
Di
conseguenza è annullata l’aggiudicazione di 4 canestri mobili “Rampage Portable
FT220 Backboard” e 2 canestri mobili avvenuta il 19 settembre 2014 a favore di PI 2.
1.2
È
fatto ordine all’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio d’indire una nuova
licitazione privata.
2.
Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.