15.2014.102
Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi di merito o non connessi all’operato dell’ufficio d’esecuzione
7 ottobre 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2014.102
Lugano
7 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
sul ricorso 1° ottobre 2014 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano,
o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 24 settembre 2014 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
(rappr. dall’RA 1, __________)
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa il 23 dicembre 2013 da PI 1 contro RI 1 per l’incasso di
fr. 50’413.25 oltre interessi del 5% dal 23 dicembre 2013 e accessori, il
24 settembre 2014 l’Ufficio esecuzione di Lugano, appurato che l’escussa non aveva
interposto opposizione, le ha notificato la comminatoria di fallimento.
Fatti
B. Con
ricorso 1° ottobre 2014, RI 1 chiede l’annullamento della comminatoria di
fallimento.
C. Visto
l’esito dell’odierno giudizio, il ricorso non è stato comunicato né all’Ufficio
né alla controparte.
Considerato
in diritto: 1. Giusta
l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il
ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un
ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o
un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento
può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160
LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione
(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione
ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione
esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento
Considerandi
di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per
questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in
esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di
rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).
2.
Nel
caso specifico, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento, facendo valere
di vantare nei confronti dell’escutente un credito di fr. 37’000.–, di
averla denunciata penalmente per appropriazione indebita e amministrazione
infedele e di voler salvaguardare gli impieghi dei suoi 25 dipendenti di età
superiore ai 45 anni. Allega anche che l’escutente ha sottoscritto un contratto
di acquisto di tutte le quote sociali di RI 1.
Orbene,
tutte le censure riguardano i rapporti tra escutente ed escussa e non l’operato
dell’Ufficio. La contestazione dell’esistenza o dell’importo del credito posto
in esecuzione sarebbe dovuta essere formulata nella procedura di rigetto dell’opposizione
(art. 80 segg. LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF). Quanto
all’inoltro di una denuncia penale, non ha alcun effetto diretto sull’esecuzione
in corso. E quantunque la volontà di salvaguardare impieghi sia lodevole, la legge
non consente all’autorità di vigilanza di annullare e nemmeno di sospendere un’esecuzione
per un motivo del genere. Il ricorso si rivela dunque irricevibile.
3.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso
è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito
di un’esecuzione cambiaria.