Lexipedia

Decisione

15.2014.102

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi di merito o non connessi all’operato dell’ufficio d’esecuzione

7 ottobre 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso 1° ottobre 2014, RI 1 chiede l’annullamen­to della comminatoria di

fallimento.

C. Visto

l’esito dell’odierno giudizio, il ricorso non è stato comunicato né all’Ufficio

né alla controparte.

Considerato

in diritto: 1. Giusta

l’art. 17 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziaria, il

ricorso all’autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un

ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o

un errore di apprezzamento. Contro la notifica della comminatoria di fallimento

può quindi essere formulato un ricorso, ma unicamente per ragioni formali (Ottomann/Markus in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 160

LEF), quali ad esempio l’incompetenza territoriale dell’ufficio d’esecuzione

(DTF 118 III 6), il mancato assoggettamento dell’escusso all’esecuzione

ordinaria in via di fallimento (art. 39 e 40 LEF), l’assenza di una decisione

esecutiva che rigetti l’opposizione o l’inoltro di un’azione di disconoscimento

Considerandi

di debito (art. 88 cpv. 1 LEF). La via del ricorso è invece preclusa per

questioni di merito (relative alla validità materiale del credito posto in

esecuzione), la cui cognizione spetta esclusivamente all’autorità giudiziaria o

amministrativa competente, in particolare nell’ambito della procedura di

rigetto dell’opposizione (art. 80 segg. LEF).

2.

Nel

caso specifico, RI 1 si oppone alla comminatoria di fallimento, facendo valere

di vantare nei confronti dell’escutente un credito di fr. 37’000.–, di

averla denunciata penalmente per appropriazione indebita e amministrazione

infedele e di voler salvaguardare gli impieghi dei suoi 25 dipendenti di età

superiore ai 45 anni. Allega anche che l’escutente ha sottoscritto un contratto

di acquisto di tutte le quote sociali di RI 1.

Orbene,

tutte le censure riguardano i rapporti tra escutente ed escussa e non l’operato

dell’Ufficio. La contestazione dell’esistenza o dell’importo del credito posto

in esecuzione sarebbe dovuta essere formulata nella procedura di rigetto dell’opposizione

(art. 80 segg. LEF) o di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF). Quanto

all’inoltro di una denuncia penale, non ha alcun effetto diretto sull’esecuzione

in corso. E quantunque la volontà di salvaguardare impieghi sia lodevole, la legge

non consente all’autorità di vigilanza di annullare e nemmeno di sospendere un’esecuzione

per un motivo del genere. Il ricorso si rivela dunque irricevibile.

3.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a

cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso

è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito

di un’esecuzione cambiaria.